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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 72/1974

ECLI:IT:COST:1974:72
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato avanti la Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) - la nota 19 novembre 1960 con la quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza prodotta da essa Cimino intesa ad ottenere - in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 12) - la pensione privilegiata indiretta già attribuita alla di lei defunta madre, [OSCURATO:PERSONA] vedova Cimino, in dipendenza della morte per infermità dipendente da causa di servizio del figlio Nunzio, sergente in rafferma dell'esercito, avvenuta il 25 novembre 1930.

Con ordinanza 17 maggio 1971, la Corte dei conti - dopo aver premesso che non poteva riconoscersi alla ricorrente il diritto alla pensione privilegiata indiretta, già attribuita alla madre, in quanto la invocata legge n. 46 del 1958 attua il principio della esclusione tra soggetti appartenenti a categorie diverse (madre e sorella del militare deceduto), ha osservato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974 ha esteso le disposizioni in materia di pensioni di guerra ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta od aggravata per causa di servizio, ma la ricorrente non può godere neppure di questo beneficio in quanto, secondo l'art. 2 della legge, le nuove disposizioni si applicano per "tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945" e, per quelli anteriori, limitatamente ai congiunti dei militari di leva, con esclusione cioè, come nella specie, dei congiunti dei militari di carriera.

Del secondo comma di detto art. 2, la difesa della Cimino ha eccepito però l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

E la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione stessa, ha accolto l'istanza.

Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : La Corte dei conti denunzia, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla cessazione della guerra 1940 - 1945", determinando un ingiustificato trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio.

La questione è fondata Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945 (art. 2, comma primo).

Il secondo comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione della guerra 1940 - 1945.

Dall'esame dei due commi deriva quindi che, per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940 - 1945, i congiunti dei militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente, essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si rinviene alcuna giustificazione.

Come bene osserva l'ordinanza di rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della medesima considerazione.

E la disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione, importa l'illegittimità della norma.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato avanti la Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) - la nota 19 novembre 1960 con la quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza prodotta da essa Cimino intesa ad ottenere - in applicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (art. 12) - la pensione privilegiata indiretta già attribuita alla di lei defunta madre, [OSCURATO:PERSONA] vedova Cimino, in dipendenza della morte per infermità dipendente da causa di servizio del figlio Nunzio, sergente in rafferma dell'esercito, avvenuta il 25 novembre 1930. Con ordinanza 17 maggio 1971, la Corte dei conti - dopo aver premesso che non poteva riconoscersi alla ricorrente il diritto alla pensione privilegiata indiretta, già attribuita alla madre, in quanto la invocata legge n. 46 del 1958 attua il principio della esclusione tra soggetti appartenenti a categorie diverse (madre e sorella del militare deceduto), ha osservato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974 ha esteso le disposizioni in materia di pensioni di guerra ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta od aggravata per causa di servizio, ma la ricorrente non può godere neppure di questo beneficio in quanto, secondo l'art. 2 della legge, le nuove disposizioni si applicano per "tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945" e, per quelli anteriori, limitatamente ai congiunti dei militari di leva, con esclusione cioè, come nella specie, dei congiunti dei militari di carriera. Del secondo comma di detto art. 2, la difesa della Cimino ha eccepito però l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione stessa, ha accolto l'istanza. Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. : La Corte dei conti denunzia, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla cessazione della guerra 1940 - 1945", determinando un ingiustificato trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio. La questione è fondata Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945 (art. 2, comma primo). Il secondo comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione della guerra 1940 - 1945. Dall'esame dei due commi deriva quindi che, per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940 - 1945, i congiunti dei militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente, essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si rinviene alcuna giustificazione. Come bene osserva l'ordinanza di rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della medesima considerazione. E la disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione, importa l'illegittimità della norma. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940 - 1945. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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