Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 72/1974
ECLI:IT:COST:1974:72
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato avanti la Corte dei conti - sezione IV
giurisdizionale (pensioni militari) - la nota 19 novembre 1960 con la
quale il Ministero della difesa ha respinto l'istanza prodotta da essa
Cimino intesa ad ottenere - in applicazione della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (art. 12) - la pensione privilegiata indiretta già
attribuita alla di lei defunta madre, [OSCURATO:PERSONA] vedova Cimino, in
dipendenza della morte per infermità dipendente da causa di servizio
del figlio Nunzio, sergente in rafferma dell'esercito, avvenuta il 25
novembre 1930.
Con ordinanza 17 maggio 1971, la Corte dei conti - dopo aver
premesso che non poteva riconoscersi alla ricorrente il diritto alla
pensione privilegiata indiretta, già attribuita alla madre, in quanto
la invocata legge n. 46 del 1958 attua il principio della esclusione
tra soggetti appartenenti a categorie diverse (madre e sorella del
militare deceduto), ha osservato che la legge 17 ottobre 1967, n. 974
ha esteso le disposizioni in materia di pensioni di guerra ai congiunti
dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità
contratta od aggravata per causa di servizio, ma la ricorrente non può
godere neppure di questo beneficio in quanto, secondo l'art. 2 della
legge, le nuove disposizioni si applicano per "tutti gli eventi
verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940 - 1945" e, per quelli
anteriori, limitatamente ai congiunti dei militari di leva, con
esclusione cioè, come nella specie, dei congiunti dei militari di
carriera.
Del secondo comma di detto art. 2, la difesa della Cimino ha
eccepito però l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.
3 della Costituzione. E la Corte, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione stessa, ha accolto l'istanza.
Nel giudizio avanti questa Corte non vi è stata costituzione di
parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
:
La Corte dei conti denunzia, per violazione del principio di
uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n.
974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione
della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni
di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla
cessazione della guerra 1940 - 1945", determinando un ingiustificato
trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di
carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio.
La questione è fondata
Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di
servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di
servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle
condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra
(art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove
disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge
e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la
cessazione della guerra 1940 - 1945 (art. 2, comma primo). Il secondo
comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in
sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei
militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi
già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione
della guerra 1940 - 1945. Dall'esame dei due commi deriva quindi che,
per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940 - 1945, i congiunti dei
militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa
disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente,
essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si
rinviene alcuna giustificazione. Come bene osserva l'ordinanza di
rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari
deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della
medesima considerazione. E la disparità di trattamento non fondata su
presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente
l'adozione, importa l'illegittimità della norma.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico
dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime
di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per
cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di
carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente
alla cessazione della guerra 1940 - 1945.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere