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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 30567/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1998 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat a e difes a , dopo la rinuncia al mandato degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva del 28/6/2024, contenente anche elezione di domicilio digitale; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1998/2018a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 1 0 262 / 22/ 2017, depositat a in data 5/12/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Per quel che in questa sede ancora rileva, la C.T.R. della Campania aveva confermato la validità di quattro cartelle di pagamento nonostante che le relative relate di notifica fossero state impugnate con querela di falso dinanzi al Tribunale di Napoli.

In particolare, la C.T.R. aveva disatteso l’istanza di sospensione del processo tributario in attesa della definizione del giudizio civile di falso.

Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso. r.g. n. 1998/2018a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Considerato che: La contribuente ha dichiarato di aver presentato istanza per la definizione agevolata dei ruoli di cui alla legge n. 197 del 2022, art. 1, commi da 231 a

252. Tra i ruoli da definire vi sono quelli relativi alle quattro cartelle di pagamento per le quali è causa.

Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo (recte: “sospeso”)in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, che dovrebbe avvenire con il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione(con scadenza al 30/11/2027).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, successivamente al 30/11/2027, in attesa del perfezionamento della definizione agevo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1998 / 20 1 8 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat a e difes a , dopo la rinuncia al mandato degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva del 28/6/2024, contenente anche elezione di domicilio digitale; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1998/2018a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- nonché Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – NAPOLI n. 1 0 262 / 22/ 2017, depositat a in data 5/12/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 ottobre 2024 ; Rilevato che: Per quel che in questa sede ancora rileva, la C.T.R. della Campania aveva confermato la validità di quattro cartelle di pagamento nonostante che le relative relate di notifica fossero state impugnate con querela di falso dinanzi al Tribunale di Napoli. In particolare, la C.T.R. aveva disatteso l’istanza di sospensione del processo tributario in attesa della definizione del giudizio civile di falso. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso. r.g. n. 1998/2018a.c.4/10/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: La contribuente ha dichiarato di aver presentato istanza per la definizione agevolata dei ruoli di cui alla legge n. 197 del 2022, art. 1, commi da 231 a 252. Tra i ruoli da definire vi sono quelli relativi alle quattro cartelle di pagamento per le quali è causa. Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, il presente giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo (recte: “sospeso”)in attesa del perfezionamento della definizione agevolata, che dovrebbe avvenire con il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione(con scadenza al 30/11/2027). P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, successivamente al 30/11/2027, in attesa del perfezionamento della definizione agevo
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