CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 41272/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha fondato il giudizio prognostico negativo circa l'adempimento delle prescrizioni con riferimento non solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche sulla loro natura e progressione nel tempo, dando conto di 74 condanne ininterrottamente riportate dal 1978 al 2023, descritte per numero e tipologia (pressochè tutte relative a delitti contro il patrimonio e, quindi della medesima indole dell'imputazione di truffa oggetto del presente procedimento); che tale valutazione è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di pene sostitutive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 5 n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348; che, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto specifica ed adeguata, sfugge al sindacato di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 nov