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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10350/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 591 TERC.P.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5713 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5713del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A02 F653N) DONNARI Gianfranco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E10 F522A) DONNARI Mariella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M41 F522G) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C56 I774J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P48 C352N) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R12 H501Z) -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Fermo, in com- posizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 933/2021 del R.G., depositata in data 19 gennaio 2022; Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei loro confronti, [OSCURATO:PERSONA], GianfrancoDonnari e [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 terc.p.c., avverso un provve- dimento del giudice dell’esecuzione che aveva disatteso un loro precedente ricorso allo stesso proposto, ai sensi della mede- sima disposizione, con riguardo alla prosecuzione dell’attività del professionista delegato per la vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese.

Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Fermo, con ordi- nanza pubblicata in data 19 gennaio 2022.

Avverso tale ordinanza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA], Gian- francoe [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita nel presente giudizio a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordinanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio proposto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ai sensi degli artt. 591 terc.p.c. e 669 terdecies c.p.c..

In base aiprincipi di diritto enunciati da questa Corte, con sen- tenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione forzata (cd.

“pro- getto esecuzioni”,sul quale v. già Cass., Sez. 3, O rd inanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), infatti, «l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle ope- razioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giu- dicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione,né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordi nanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 6929 del 02/03/2022 ). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dellesocietà controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuna di esse,in complessivi € 4.000,00, ol- tre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge.

Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 591 TERC.P.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 28 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 5713 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 5713del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A02 F653N) DONNARI Gianfranco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E10 F522A) DONNARI Mariella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59M41 F522G) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67C56 I774J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P48 C352N) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata nel presente giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R12 H501Z) -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanzadel Tribunale di Fermo, in com- posizione collegiale, emessa nel procedimento iscritto al n. 933/2021 del R.G., depositata in data 19 gennaio 2022; Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei loro confronti, [OSCURATO:PERSONA], GianfrancoDonnari e [OSCURATO:PERSONA] hanno avanzato reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 terc.p.c., avverso un provve- dimento del giudice dell’esecuzione che aveva disatteso un loro precedente ricorso allo stesso proposto, ai sensi della mede- sima disposizione, con riguardo alla prosecuzione dell’attività del professionista delegato per la vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese. Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Fermo, con ordi- nanza pubblicata in data 19 gennaio 2022. Avverso tale ordinanza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA], Gian- francoe [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita nel presente giudizio a mezzo della rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, avanzato avverso ordinanza del tribunale emessa in sede di reclamo al collegio proposto nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, ai sensi degli artt. 591 terc.p.c. e 669 terdecies c.p.c.. In base aiprincipi di diritto enunciati da questa Corte, con sen- tenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione forzata (cd. “pro- getto esecuzioni”,sul quale v. già Cass., Sez. 3, O rd inanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), infatti, «l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle ope- razioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giu- dicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione,né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.: Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordi nanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021; Sez. 6 - 3 , Or- dinanzan. 6929 del 02/03/2022 ). 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dellesocietà controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuna di esse,in complessivi € 4.000,00, ol- tre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge. Ric. n. 5713/2022 –Sez. 3 – A d. 28 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1b
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