CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44938/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Canada) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza dal Gup del Tribunale di Palermo del 21 marzo 2018, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale gli imputati erano stati condannati - riconosciuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per i seguenti reati: 1) art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituito e finanziato e [OSCURATO:PERSONA] partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 2) artt. 112 cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 della legge n. 146 del 2006, per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, importato dalla Colombia un quantitativo pari ad almeno 2 chilogrammi di cocaina; 3) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere [OSCURATO:PERSONA] ceduto a persona ignota il quantitativo di cocaina di cui al capo 2); 4) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto un quantitativo pari a circa 500 grammi di marijuana; 5) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenuto e ceduto un quantitativo pari a circa 1,5 chilogrammi di cocaina; 6) e 7) artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 309 dei 1990, per avere [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti è stata riconosciuta l'aggravante de qua - e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, realizzato una coltivazione di 162 piante di canapa indica dalla quale sono stati ottenuti circa 30 chilogrammi di foglie di marijuana; 14) artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 della legge n. 146 del 2006, per avere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in tempi diversi, acquistato in Colombia e importato nel territorio nazionale un quantitativo pari a circa 10 chilogrammi di cocaina; 15) artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 della legge n. 146 del 2006, per avere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, in tempi diversi, acquistato in Colombia e importato nel territorio nazionale un quantitativo pari a circa 50 chilogrammi di cocaina. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente di cui all'art. 80, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 309 del 1990 e ha applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il regime sanzionatorio di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci di reclusione ed euro 40.000,00 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni dodici e mesi quattro di reclusione ed euro 44.000,00 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 36.667,00 di multa, revocando la misura di sicurezza della libertà vigilata, che è stata, invece, confermata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un periodo non inferiore ad anno uno e per [OSCURATO:PERSONA] per un periodo non inferiore ad anni tre. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il medesimo difensore e con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., e la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione. A parere della difesa, il Tribunale si sarebbe limitato ad un mero "copia e incolla" della motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare al fine di sorreggere il giudizio dì penale responsabilità degli imputati. Non si tratterebbe di un caso di motivazione per relationem, poiché i giudici non avrebbero effettuato alcuna valutazione degli elementi probatori introdotti dalla difesa. Di conseguenza, anche la sentenza d'appello sarebbe affetta da nullità assoluta, non avendo provveduto a colmare i vuoti motivazionali del provvedimento di primo grado, denunciati con specifico motivo di gravame e riconosciuti dalla stessa Corte distrettuale. In particolare, mancherebbe un'autonoma considerazione delle diverse posizioni processuali degli imputati e delle risultanze probatorie relative a ciascuna di esse. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, la difesa rileva l'erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La sussistenza dell'associazione per delinquere sarebbe stata desunta da una serie di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, di servizi di osservazione e di pedinamento e da alcuni arresti in flagranza che, tuttavia, nulla dimostrerebbero se non i singoli reati-fine contestati 'agli imputati, ma non l'esistenza di un gruppo organizzato di persone - anzi ben "tre articolati sodalizi criminosi operanti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]" - dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Mancherebbe una esplicitazione degli elementi costitutivi della fattispecie associativa, a partire dalla condotta partecipativa dei singoli ricorrenti per passare ai ruoli ricoperti dagli associati e agli specifici ambiti operativi delle organizzazioni criminali, essendosi la sentenza limitata a richiamare pedissequamente alcuni stralci dell'informativa e delle intercettazioni poste in essere dalla polizia giudiziaria in fase di indagini. Non sarebbe possibile evincere in che cosa l'attività addebitata ai ricorrenti si discosterebbe da un semplice concorso tra più persone nei reati-fine per integrare la più grave fattispecie associativa, che avrebbe richiesto la prova di una struttura a carattere stabile - per incidens esclusa dallo stesso Tribunale - e del contributo apportato dai singoli partecipanti. Insufficiente sarebbe, inoltre, il richiamo alla circostanza della pluralità di contatti tra i correi nonché dell'utilizzo di cautele durante le comunicazioni al fine di celare l'eventuale carattere illecito dell'oggetto delle comunicazioni stesse. La difesa sottolinea che l'insussistenza dell'associazione sarebbe avvalorata anche dal fatto che, per il reato di cui al capo 6) dell'imputazione - reato-fine dell'asserita associazione per delinquere - sono stati già condannati, in separato procedimento, soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli ai quali, nel presente giudizio, è contestato il delitto associativo di cui al capo 1), a dimostrazione della mancanza di un accordo finalizzato alla commissione di più reati e condiviso da tutti i partecipi. Non sarebbe neppure conferente richiamare la messa a disposizione, da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], di alcuni immobili utilizzati per la realizzazione di una rudimentale raffineria di cocaina e per la messa a dimora di piantagioni indoor, desumendo da ciò - in modo del tutto apodittico e indimostrato - il loro ruolo di promotori e finanziatori della pretesa associazione criminale. Gli unici movimenti di denaro registrati consisterebbero in bonifici di esigue somme di denaro, effettuati da terze persone, che non potrebbero essere riferibili a commerci internazionali di ingenti quantitativi di droga di tipo pesante. Infine, non sarebbe dato riscontrare neppure l'elemento della consapevolezza, da parte di tutti i concorrenti, di un presunto programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.3. Con un terzo motivo, si censurano l'erronea applicazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione, relativamente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'ipotizzato sodalizio. La Corte d'appello avrebbe omesso di valutare in concreto le condotte contestate al ricorrente, che potrebbero integrare al più meri fatti di favoreggiamento in favore dei propri cognati - [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano. Si tratta di comportamenti privi della rilevanza probatoria che i giudici di merito avrebbero preteso di ravvisarvi e, in particolare: delle interazioni con le figure apicali della presunta associazione; della partecipazione alle riunioni del gruppo; del contributo prestato nell'attività di raffinazione della cocaina; dei trasferimenti di modestissime somme di denaro effettuati per conto e nell'interesse del sodalizio; della conoscenza e disponibilità delle basi logistiche del sodalizio, presso le quali aveva prestato attività di sorveglianza. L'attività investigativa non avrebbe rilevato alcun contatto tra il ricorrente e gli altri imputati del delitto associativo, neppure 4 o- L: nel corso delle numerose intercettazioni, fatta eccezione per i cognati, e trovando tali interazioni la loro giustificazione nel rapporto di affinità. Inoltre, all'imputato non è stata mossa alcuna contestazione relativa ai reati-fine della presunta associazione, di cui ai capi 2) e seguenti dell'imputazione. La condotta contestata di accompagnatore occasionale di alcuni colombiani dall'aeroporto di Palermo presso i luoghi di residenza dovrebbe, pertanto, essere correttamente inquadrata in termini di favoreggiamento. La posizione processuale del ricorrente, stante la similarità delle condotte materiali, dovrebbe essere assimilata a quella di altri coimputati nel medesimo procedimento, in particolare a quella di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti non è stata mossa alcuna contestazione di delitto associativo. 2.4. Con una quarta censura, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006, nonché il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistenti sia un'associazione per delinquere, cui avrebbero partecipato i ricorrenti, sia alcuni gruppi criminali organizzati, di cui avrebbero fatto parte alcuni esponenti colombiani, distinguendo i secondi dalla prima e ritenendo pertanto accertati i presupposti normativi per l'applicazione dell'aggravante de qua. L'esistenza di tali gruppi criminali operanti in [OSCURATO:PERSONA], cooperanti con l'associazione a delinquere, sarebbe frutto di una mera congettura dei giudici di merito, priva di riscontri probatori diversi e ulteriori rispetto ai contatti - asseritamente continuativi e programmati - che un membro dell'associazione avrebbe intrattenuto con soggetti stranieri, non individuati né identificati, il cui inserimento all'interno di un gruppo organizzato non è stato accertato nel corso delle indagini. Il traffico internazionale di sostanza stupefacente non potrebbe neppure ritenersi provato sulla base dei bonifici transnazionali, di importo irrisorio come emerso durante le indagini, effettuati in funzione dell'importazione della cocaina da parte di alcuni ricorrenti nei confronti di soggetti colombiani. 2.5. Con un quinto motivo, si deducono la violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nonché il vizio di illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza dei reati contestati ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ai capi 2), 3), 4), 5), 6) e 7). I giudici di merito si sarebbero astenuti dal valutare autonomamente i risultati dell'attività investigativa condotta dalla polizia giudiziaria, aderendovi acriticamente al fine di fondare il giudizio di penale responsabilità degli imputati. Gli incontri tra gli odierni ricorrenti e altri soggetti incensurati non coinvolti nel presente procedimento, nonché il contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro di ambiguo tenore, rappresenterebbero elementi neutri non sufficienti a ritenere integrate le fattispecie delittuose contestate.In particolare, il reato di cui al capo 2) è stato ritenuto consumato sul semplice dato dell'arrivo di due presunti corrieri colombiani a Palermo, pur in assenza di prova circa l'effettiva realizzazione della transazione illecita per l'acquisto della droga. Non vi sarebbe alcuna prova dell'invio di denaro in Colombia da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], né della consegna di denaro da parte di questi ultimi al coimputato Palermo - che avrebbe ricoperto un ruolo apicale all'interno dell'associazione - nel corso di un incontro al quale, peraltro, ha preso parte anche un soggetto incensurato e del tutto estraneo al presunto sodalizio. La mancanza di connessione tra gli episodi rilevati nel corso dei servizi di appostamento e le conversazioni telefoniche registrate, nonché l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifici su conti correnti bancari di importo tale da non potere giustificare l'acquisto di rilevanti partite di cocaina, costituirebbero elementi decisivi al fine di destituire di fondamento la tesi accusatoria. Gli ulteriori contatti tra i ricorrenti e altri membri del presunto sodalizio dimostrerebbero soltanto l'esistenza di rapporti personali tra gli stessi ed analoghe considerazioni potrebbero svolgersi relativamente all'arrivo presso l'aeroporto di Palermo di tale Litzcano, soggetto di origine colombiana, in ragione della mancanza di intercettazioni ambientali dalle quali accertare l'oggetto dell'incontro, soltanto presuntivamente ricondotto dal giudice ad affari illeciti. L'incompletezza delle indagini non avrebbe neppure dovuto consentire di ritenere provata l'ipotesi dell'esistenza di una raffineria di cocaina in un casolare di pertinenza dei [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato esplicitato in che modo sarebbe avvenuto l'ipotetico processo di raffinazione, né se i mezzi ai quali i ricorrenti facevano riferimento nel corso delle conversazioni - mai rinvenuti nel casolare - fossero a tal fine idonei. Mancherebbe, inoltre, qualunque elemento a sostegno del ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di cui al capo 2). Quanto al capo 3) dell'imputazione, non vi sarebbe alcuna sicura identificazione di uno dei soggetti - individuato dallo pseudonimo Moby - della conversazione, che soltanto presuntivamente sarebbe stato fatto coincidere con [OSCURATO:PERSONA]. Anche il successivo servizio di appostamento presso l'appartamento del coimputato Palermo avrebbe dovuto smentire le conclusioni cui erano pervenuti in via del tutto ipotetica gli inquirenti, dal momento che era stata registrata soltanto la presenza di un'autovettura di proprietà di un soggetto estraneo alla vicenda e sconosciuto al ricorrente. Anche con riferimento ai capi 4) e 5) sarebbe possibile sollevare le stesse critiche in ordine alla corretta identificazione di uno degli interlocutori, nonché rilevare l'inverosimiglianza di una cessione di sostanza stupefacente tra appartenenti al medesimo presunto sodalizio criminale di cui al capo 1) (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] e Palermo). Mancherebbe, inoltre, qualsiasi elemento 6 a. probatorio a sostegno del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione descritta al capo 4) dell'imputazione, in assenza di espliciti riferimenti al medesimo nelle conversazioni telefoniche presuntivamente intercorse tra Palermo e [OSCURATO:PERSONA] e in difetto di prova in merito a presunti incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, non solo sarebbe rimasto ignoto l'acquirente della partita di cocaina di cui al capo 5), ma non vi sarebbe prova del successivo incontro avvenuto tra i sodali al fine di dividersi il ricavato della cessione, nonostante gli stessi avessero concordato telefonicamente il luogo e l'ora esatta dello stesso, tanto da consentire alla polizia giudiziaria di predisporre un servizio di osservazione. Passando al capo 6), sarebbe illogico desumere dalle conversazioni intercettate, come hanno fatto i giudici di merito, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione di una coltivazione di cannabis. Tali conversazioni - alle quali il ricorrente non avrebbe neppure preso parte, a meno che non lo si identifichi ancora una volta con Moby - avrebbero ad oggetto i turni di sorveglianza della piantagione, in assenza di qualunque disponibilità in tal senso fornita direttamente da [OSCURATO:PERSONA], bensì esclusivamente da suo fratello per conto del primo, in mancanza di prova dell'effettivo espletamento dell'attività di sorveglianza da parte sua. Infine, il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 7) sarebbe il frutto di una fraintesa interpretazione della conversazione intercorsa tra due soggetti estranei all'odierna vicenda processuale, a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]; conversazione il cui contenuto sarebbe stato smentito dalla successiva attività investigativa e dovrebbe ritenersi mossa dall'intento di uno dei due interlocutori di impressionare l'altro in merito alla disponibilità di sostanza stupefacente da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Anche la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del casolare dove sarebbe stata realizzata la piantagione non potrebbe ritenersi elemento probante, data la vicinanza dell'abitazione di costui rispetto all'area presso cui sorgeva la suddetta costruzione. 2.6. Infine, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio della motivazione in relazione all'entità della pena irrogata. La mancata concessione delle attenuanti generiche non sarebbe giustificata alla luce della giovane età dei ricorrenti e del comportamento tenuto da questi in sede processuale, in assenza di un'adeguata motivazione sul punto che espliciti gli elementi ostativi ad una riduzione della pena. 3. La sentenza è stata impugnata, mediante il difensore, anche da [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento.3.1. In primo luogo, la difesa lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 56 cod. pen., nonché vizi della motivazione relativamente all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo 14). Il quadro probatorio su cui il Gup avrebbe dovuto fondare il proprio convincimento sarebbe del tutto lacunoso rispetto al coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, con riguardo al ruolo di intermediario dallo stesso asseritamente svolto in occasione di una compravendita di sostanza stupefacente tra un gruppo di colombiani e alcuni albanesi, della cui effettiva conclusione non vi è prova. A seguito delle intercettazioni di conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che la droga non era stata effettivamente acquistata dai soggetti che avevano preso parte alla trattativa condotta da [OSCURATO:PERSONA], bensì da un altro soggetto non identificato, con la conseguenza che non si può ravvisare alcun apporto causale dell'imputato nella vicenda descritta al capo 14) dell'imputazione. I giudici di merito avrebbero interpretato, in modo del tutto presuntivo, i dialoghi intervenuti tra gli imputati, traducendo il termine "terra" ("tummina") con "sostanza stupefacente" - in particolare, cocaina - e ritenendo così sufficientemente provato il ruolo del ricorrente all'interno dell'episodio di cessione della droga, senza tuttavia specificarne le concrete modalità di intervento. Tutto ciò avrebbe dovuto, quanto meno, condurre alla riqualificazione della condotta in termini di tentativo, mancando la prova dell'effettiva conclusione dell'accordo criminoso. La Corte d'appello, invece, in risposta alle censure sollevate dall'imputato, ha ritenuto provati sia il ruolo del ricorrente di longa manus del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia l'effettiva conclusione dell'accordo tra colombiani e albanesi e, dunque, l'avvenuta consumazione del reato. Per, la difesa, in modo del tutto illogico, la stessa sentenza ammette che, quando gli veniva richiesto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si mostrava assolutamente incerto circa l'avvenuta consegna della droga agli acquirenti. Inoltre, la conversazione riportata dai giudici di merito sarebbe stata travisata rispetto a quanto desumibile dall'informativa di p.g. al fine di limitare l'incertezza del ricorrente al solo aspetto della traditio della sostanza stupefacente, laddove, invece, l'imputato non era stato in grado di rispondere anche alle domande circa la stessa conclusione dell'affare. Questo non consentirebbe di ritenere l'imputato responsabile di un delitto nella forma consumata. E anche qualora si dovesse limitare la mancanza di conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] alla fase della sola consegna, mancherebbero comunque gli elementi per potere affermare con ragionevole certezza l'avvenuta conclusione dell'accordo, al di là della presunta concordanza sul prezzo e sulla quantità di stupefacente, in assenza di dati circa le modalità e i tempi di trasporto e consegna.Tale ricostruzione risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che richiede, se non la consegna, quanto meno la pianificazione del trasferimento della res, dalla quale desumere l'effettiva disponibilità della stessa da parte dell'acquirente. 3.2. Con una seconda doglianza, si rilevano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, 56 e 379 cod. pen., nonché vizi della motivazione in ordine al capo 15) dell'imputazione. Nonostante il Gip, nell'ordinanza di custodia cautelare, avesse espresso serie perplessità in ordine alla conclusione dell'affare descritto al capo de quo e all'effettivo ruolo intermediario svolto dal ricorrente, i giudici di merito avrebbero apoditticamente ritenuto provata la cessione della sostanza stupefacente. Gli elementi tratti dall'attività investigativa avrebbero dovuto condurre, quanto meno, ad una derubricazione della fattispecie consumata in quella tentata, rivelando in modo sufficientemente univoco che l'accordo non era stato raggiunto e che la somma di denaro, restituita al cessionario, valeva semplicemente come acconto per un acquisto che non si sarebbe perfezionato. Per la difesa, inoltre, escludendo che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] potesse qualificarsi in termini di favoreggiamento - essendo intervenuta, secondo i giudici, precedentemente all'esecuzione dell'affare - la sentenza non si avvede del fatto che le condotte ascritte al ricorrente si sono inserite in una fase temporalmente successiva e meramente esecutiva dell'intervenuto accordo, quando cioè il reato doveva ritenersi già consumato senza il contributo dell'imputato. Il suo intervenuto avrebbe avuto l'esclusiva finalità di consentire alle parti di rientrare in possesso della somma versata quale acconto sul prezzo, dovendosi più correttamente considerare quale ipotesi di favoreggiamento reale. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello circa il momento di conclusione dell'accordo illecito, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'effettiva quantità di sostanza stupefacente ceduta e il periodo di intervento di [OSCURATO:PERSONA] si scontrerebbero con le risultanze processuali e sarebbero frutto di una libera e non coerente interpretazione delle stesse da parte dei giudici di merito. Invero, emergerebbe chiaramente che l'accordo tra colombiani e albanesi fosse sorto e concluso autonomamente già nel luglio 2012, con invio del denaro da parte dei secondi, e che il successivo intervento del ricorrente fosse avvenuto in un momento in cui si discuteva esclusivamente delle modalità di consegna della droga, le cui qualità e quantità erano già state concordate dalle parti. Quanto al momento consumativo del reato, deve rilevarsi che gli acquirenti non sarebbero mai entrati nella disponibilità della droga di cui avevano pagato il corrispettivo, non ravvisandosi così un accordo perfezionatosi in tutti i suoi elementi - comprese le modalità di consegna dello stupefacente - ben à una mera ipotesi tentata, senza che sia necessario a tal fine considerare la consegna della res necessaria alla consumazione del reato. Tanto è vero che le controversie in sede di risoluzione vedevano proprio sulla restituzione del prezzo e non, invece, della sostanza stupefacente. 3.3. Con un terzo motivo di doglianza, la difesa lamenta l'erronea applicazione dell'ad. 4 della legge n. 146 del 2006, nonché il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità. Svolgendo argomentazioni in parte coincidenti con quelle formulate al motivo di ricorso sub 2.4. dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si contesta in particolare il fatto di avere fondato l'applicazione dell'aggravante sul mero coinvolgimento di un numero indefinito di soggetti colombiani con cui il ricorrente avrebbe intrattenuto contatti, senza dimostrare l'effettiva esistenza di un gruppo criminale organizzato tra gli stessi. 3.4. Con una quarta censura, il ricorrente lamenta la violazione dell'ad. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione in relazione all'omessa applicazione del regime sanzionatorio più favorevole previsto per le c.d. droghe leggere, dal momento che il ricorrente, seppure formalmente imputato per aver concorso ad attività di importazione di sostanza di tipo cocaina (droga c.d. pesante), non sarebbe mai stato trovato in possesso di alcuna sostanza stupefacente. Inoltre, i dati desumibili dalle conversazioni intercettate non consentirebbero di ritenere certamente provato il riferimento ad una sostanza stupefacente del tipo cocaina, avendo i giudici desunto tale qualifica in modo del tutto pretestuoso e non dirimente - per il solo capo 14) - dall'aggettivo "impregnata" riferito alla sostanza di cui si discuteva. Si rileva, non soltanto che anche le droghe leggere possono essere oggetto di "bagno", ma anche che nulla sarebbe stato specificato in ordine al capo 15), dando per scontato che si trattasse della stessa sostanza di cui al capo 14). 3.5. Con un ultimo motivo, la difesa censura il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. Considerando la marginalità del contributo concorsuale e l'incensuratezza del ricorrente, non si spiegherebbe l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, motivata, per tutti gli imputati indistintamente, da una «indubbia ed elevatissima proclività a delinquere», in difetto di qualsiasi personalizzazione della pena. 4. La sentenza è stata impugnata, tramite il medesimo difensore e con separati ricorsi di analogo contenuto, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno chiesto l'annullamento.4.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta l'erronea applicazione degli artt. 125, 191, 192, 521, 546, comma 1, lettera e), 530 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato i fatti come ricostruiti all'esito dell'attività investigativa e qualificato in modo non condivisibile le condotte ascritte ai [OSCURATO:PERSONA]. L'ipotesi accusatoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere, avrebbe costituito un'associazione per delinquere dedita alla commissione di una serie di reati di importazione di droga dalla Colombia, non era stata condivisa dal primo giudice il quale aveva ritenuto la responsabilità dei due ricorrenti esclusivamente per i reati-fine di cui ai capi 14) e 15), escludendo la fattispecie associativa. La sentenza impugnata non avrebbe specificato in che cosa dovrebbe ravvisarsi il contributo concorsuale fornito nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso espresso, a [OSCURATO:PERSONA], l'intento di prendere le distanze dagli affari del padre, [OSCURATO:PERSONA]. Vi sarebbe incertezza sia riguardo alla collocazione temporale degli episodi sia rispetto al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] quale "gestore" della cassa del gruppo criminale; gruppo la cui esistenza, tuttavia, era stata esclusa in precedenza dai giudici di merito; senza considerare che non sarebbe mai stata provata alcuna cointeressenza dei [OSCURATO:PERSONA] nei presunti tentativi di acquisto di droga tra albanesi e colombiani. E non sarebbe stata raggiunta alcuna prova circa la ricezione, da parte degli imputati, di una provvigione illecita, avendo la Corte distrettuale valorizzato in modo illegittimo il silenzio serbato dai ricorrenti sulla questione. Il fatto di ravvisare nelle due vicende di cui ai capi 14) e 15) dell'imputazione due episodi connessi anche sotto il profilo temporale e programmatico, nulla rivelerebbe a proposito della stessa identità dei soggetti coinvolti, nonché del ruolo ricoperto dagli imputati nella trattativa tra gli albanesi e soggetti ignoti che avrebbero millantato di poter cedere una sostanza non meglio identificata nell'entità e nella qualità. Venuta meno, in primo grado, l'ipotesi accusatoria dell'associazione per delinquere, non sarebbe possibile comprendere l'addebito di partecipazione negli episodi descritti ai capi 14) e 15) formulato nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe giustificato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], a conoscenza delle intercettazioni che venivano disposte a carico suo e dei suoi interlocutori in carcere, aveva mostrato più volte preoccupazioni e accortezze circa il contenuto dei dialoghi intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA]. Questo comportamento sarebbe stato illogicamente ritenuto in sentenza alla stregua di una procedura di autoincriminazione, nonostante apparirebbe inverosimile che l'imputato abbia voluto intenzionalmente alimentare i sospetti degli inquirenti. Con la conseguenza, anch'essa poco plausibile, di dover ritenere genuine le informazioni desunte dai dialoghi intercettati, dal momento che «non è immaginabile che gli interlocutori, nel discutere di compromettenti questioni ed affari illeciti, abbiano inteso autoaccusarsi falsamente di coà gravi misfatti». Analoghe censure possono muoversi alla ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], per eludere le intercettazioni, avrebbe consegnato ai suoi interlocutori dei bigliettini di ignoto contenuto ("pizzini"). Fondamentale sarebbe la circostanza che nessun pizzino sarebbe stato rinvenuto, a seguito dei controlli, addosso agli interlocutori, apparendo inverosimile che questi ultimi li avessero potuti inghiottire come sarebbe stato in ipotesi suggerito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale ipotetica ricostruzione dei colloqui all'interno del carcere, attraverso cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe impartito direttive a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Mario, è stata riferita dagli stessi giudici di secondo grado al solo episodio di cui al capo 15) dell'imputazione, per il quale è intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], e non invece al capo 14), temporalmente precedente. Dal contenuto delle intercettazioni riportate nel ricorso si desumerebbe, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso prendere le distanze dal suo interlocutore - [OSCURATO:PERSONA] - e dai traffici di questo, spiegandogli perché non voleva che egli potesse dare adito a qualsivoglia equivoca allusione ad affari illeciti, senza che la Corte d'appello abbia preso in considerazione un tale inequivocabile elemento a sostegno della estraneità dei [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda delittuosa, al contrario richiamando a sproposito diverse e ulteriori conversazioni intervenute tra soggetti diversi, dalle quali si desumerebbe il coinvolgimento dei ricorrenti. I giudici di merito avrebbero omesso di considerare che i presunti correi di [OSCURATO:PERSONA] erano pienamente consapevoli di essere stati vittima di una truffa da parte dei colombiani, a dimostrazione che la trattativa aveva avuto, fin dall'inizio, un oggetto inesistente, configurando per questo un reato impossibile. La Corte territoriale avrebbe, poi, erroneamente omesso di valorizzare le difficoltà economiche, rappresentate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], che attraversavano entrambe le famiglie dei coimputati. Cossi si spiegherebbero anche i numerosi riferimenti alle "vendite" - aventi ad oggetto i vigneti di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] e funzionali a ricavare liquidità al fine di soddisfare i creditori procedenti, come dimostrato in sede di udienza preliminare - ma che sarebbero stati interpretati dai giudici di merito come linguaggi criptati per riferirsi alle cessioni di droga. Le predette condizioni economiche, per di più, sarebbero incompatibili con l'asserito ruolo di finanziatori dei traffici illeciti che si vorrebbe riconoscere in capo ai ricorrenti. Rileverebbero poi le conversazioni intercettate riguardanti i contatti intrattenuti con un avvocato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di soddisfare la legittima aspettativa di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere la revisione di un precedente giudizio nel quale era stato condannato in contumacia e per il quale stava scontando la pena che lo vede attualmente in vinculis o, quanto meno, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Anche il pagamento della prestazione del legale contribuirebbe ad aggravare le già precarie condizioni economiche dei [OSCURATO:PERSONA], tanto da escluderne un ruolo in qualità di finanziatori del prefigurato traffico illecito. Si lamenta poi che, in contrasto rispetto alla condotta descritta nel capo di imputazione, la Corte d'appello ha qualificato la condotta dei ricorrenti non già come contributo nell'importazione della droga dalla Colombia nel territorio nazionale, bensì in termini di mediazione tra due gruppi di stranieri interessati ad acquistare e vendere una partita di cocaina. La strategia difensiva, al contrario, era stata incentrata sull'impossibilità degli imputati di concorrere alla realizzazione della lucrosa attività illecita, ricostruendo documentalmente la situazione economica critica dei [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di cointeressenza nei traffici ipotizzati. Strategia risultata inappropriata ex post a seguito del mutamento di addebito, operato illegittimamente dai giudici di secondo grado, rispetto a quanto contestato inizialmente. Diversi elementi tratti dalle conversazioni registrate, inoltre, dimostrerebbero l'assoluta superfluità di una mediazione tra albanesi e sudamericani - dalla quale il solo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tentato, vanamente, di lucrare un utile - i quali avevano intrattenuto un contatto diretto. In sostanza, la condotta ascritta ai ricorrenti si sarebbe posta come un mero post factum, inidoneo a fondare una responsabilità a titolo di concorso nel reato da altri consumato. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza si sarebbe limitata a riferire che un ignoto interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato l'intenzione di andare a trovare Mario, senza che sia stata verificata la serietà dell'affermazione e la sua effettiva realizzazione, oltre che la certa identificazione del "Mario" menzionato. Né si avrebbe prova della attiva consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di tali colloqui, come emergerebbe anche dalle conversazioni tra lo stesso e il padre; al contrario, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto sollecitazioni a partecipare a non chiare azioni, lo stesso, con il pieno' avallo di [OSCURATO:PERSONA], le avrebbe respinte. Riguardo a [OSCURATO:PERSONA], il mancato accertamento di una organizzazione delinquenziale dedita al traffico di stupefacenti avrebbe dovuto imporre una diversa considerazione di quelli che inizialmente erano stati qualificati come reati- scopo. In disparte il profilo della stessa procedibilità in Italia - essendo avvenuta sul territorio nazionale solo la "narrazione" dei fatti - mancherebbe del tutto la prova di un previo accordo tra [OSCURATO:PERSONA], o terzi in suo nome, e il gruppo di albanesi che avrebbe dovuto acquistare la sostanza stupefacente. Sostanzialmente, non potrebbe dirsi accertata l'opera mediatrice dei [OSCURATO:PERSONA] nei traffici illeciti che avrebbero invece coinvolto altri soggetti.4.2. Con una seconda doglianza, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 125, 191, 192 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., 7, 9, 10 e 16 cod. pen. I fatti addebitati al capo 14) dell'imputazione si sarebbero interamente svolti in territorio estero - in particolare in Colombia - fra cittadini stranieri che avrebbero intrattenuto rapporti con il gruppo di albanesi, vittime, a loro volta, di comportamenti fraudolenti posti in essere dai presunti fornitori della droga, senza alcun coinvolgimento dei ricorrenti. In Italia si sarebbe svolta esclusivamente la narrazione degli episodi, operata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il cui tenore rivelerebbe l'assoluta estraneità di quest'ultimo alle disastrose iniziative illecite. Neppure l'accordo per l'importazione dello stupefacente potrebbe dirsi raggiunto in Italia con la partecipazione degli imputati, avendo, peraltro, la Corte d'appello mostrato incertezza in ordine alla destinazione della merce («mercato italiano o, comunque, europeo»), dirimente al fine di radicare la giurisdizione. La dinamica dei fatti ricostruita dai giudici di merito, secondo cui il progetto di acquistare e importare stupefacente dalla Colombia da parte degli albanesi avrebbe acquisito concretezza in Italia grazie all'opera di mediazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero avuto contatti proprio in Colombia, non avrebbe trovato alcun riscontro fattuale e probatorio a seguito della copiosa attività di indagine. L'intervento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto esclusivamente ad accordo compiuto, al solo fine di tentare di recuperare il denaro versato dagli albanesi ai colombiani, in assenza di qualunque sollecitazione da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. L'unico collegamento tra gli albanesi e i ricorrenti sarebbe rappresentato dalla circostanza, inconferente, che [OSCURATO:PERSONA] aveva conosciuto in carcere uno dei fratelli del gruppo straniero. 4.3. In terzo luogo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 125, 191, 192 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. e 4 della legge n. 146 del 2006. Richiamando quanto formulato dagli altri ricorrenti con il motivo di ricorso sub 2.4., la difesa precisa che [OSCURATO:PERSONA], ristretto in carcere da svariati anni, non avrebbe potuto avere reiterati e continuativi contatti con «una pletora di personaggi operanti in Colombia e [OSCURATO:PERSONA]», componenti del sedicente gruppo criminale organizzato. A ben vedere, soltanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto rapporti con il colombiano [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe la prova di una affectio societatis tra i ricorrenti e i colombiani, le cui identità e i cui ruoli non sarebbero neppure stati compiutamente accertati. Il riconoscimento di suddetta aggravante, inoltre, contrasterebbe con l'esclusione, da parte dei giudici di merito, di un'associazione per delinquere promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] cui avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA].4.4. Con un quarto motivo, riferito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione degli artt. 125, 191, 192 e 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., 62-bis, 99, 114, 132 e 133 cod. pen. I giudici di merito avrebbero omesso qualunque considerazione circa il ruolo marginale ricoperto dal ricorrente nella dinamica dei fatti, che non gli avrebbe neppure consentito di trarre alcun vantaggio economico dal presunto affare. Unico elemento ostativo alla determinazione di un trattamento sanzionatorio più mite sarebbe stato il solo precedente penale a carico dell'imputato, peraltro riconducibile al precedente sequestro del padre da parte di alcuni criminali colombiani, a favore del quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto, prestando successivamente la propria collaborazione nel corso delle indagini e permettendo l'identificazione degli altri correi. Tanto è vero che nel precedente procedimento era stata riconosciuta, in favore dell'imputato, l'attenuante di cui all'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, circostanza che la Corte d'appello sembrerebbe avere del tutto obliterato, pur essendo la stessa rilevante per delineare la complessiva personalità dell'imputato. Anche nel presente si sarebbe dovuta considerare la condotta collaborativa assunta dal ricorrente, la cui chiamata in correità rappresenterebbe parte fondamentale del materiale probatorio, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito, che, tuttavia, non si sono determinati nel senso di un ridimensionamento della pena irrogata. Infine, l'applicazione di una misura di prevenzione esclusivamente personale - a riprova della dichiarata mancanza di proventi da attività illecite aggredibili mediante confisca - non potrebbe costituire elemento a favore di una valutazione in malam partem nell'ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio, discendendo esclusivamente dalla confessata condotta antigiuridica. 5. Con memoria datata 24 settembre 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi già esposti nei ricorsi, soffermandosi, in particolare, sulla non punibilità cli tutti quei comportamenti, antecedenti al formarsi del consenso traslativo, non qualificabili come trattativa idonea ad offendere o mettere in pericolo i beni tutelati dalla norma giuridica. L'assenza, nel caso di specie, di una c.d. trattativa affidante circa il buon esito della fornitura di droga dovrebbe comportare l'irrilevanza penale delle condotte contestate agli imputati. Inoltre, la mancanza di sequestri, che avrebbero dovuto consentire di accertare la tipologia, quantità, qualità e, soprattutto, l'efficacia drogante della sostanza, dovrebbe far deporre per la valenza puramente indiziaria degli elementi tratti dalle intercettazioni e per la loro inidoneità a fondare un giudizio di penale responsabilità. Secondo la difesa, la mancata consegna, da parte dei venditori colombiani, dello stupefacente avrebbe dovuto condurre i giudici di merito, oltre che a riqualificare l'episodio in termini di "truffa", anche a ritenere l'assenza di principio attivo della presunta sostanza drogante, atteso che, in caso di consegna, i fornitori avrebbero corso il rischio di compromettere la loro "reputazione commerciale". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di ' merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Va ricordato, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perchè in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto .della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, à che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Occorre, inoltre, premettere - basandosi tutti i ricorsi, in misura più o meno estesa, su una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i ricorrenti - che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). In questo quadro, deve richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, 17 E21-agt-: consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Rv. 271593; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 2. Passando all'esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che quelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo di doglianza - con il quale si sostiene la mancanza di autonoma valutazione in ordine alla posizione processuale degli imputati - è inammissibile perché risulta formulato in termini generici. Deve ricordarsi che nel caso di "doppia conforme", la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ne deriva che la tesi difensiva circa l'omessa motivazione della sentenza di primo grado trova smentita nella possibilità di lettura congiunta di essa con la sentenza di appello, che ha colmato nella sostanza le lamentate lacune motivazionali, facendosi carico di analizzare specificamente la posizione di ciascuno degli imputati e svolgendo per ognuno di essi distinte e autonome considerazioni, pur fondate sulla base del medesimo filo conduttore, costituito dall'unicità del materiale probatorio derivante dall'attività di indagine. La prospettazione difensiva è, del resto, contraddetta dai successiv motivi di ricorso che, per la loro formulazione, danno ampiamente per presupposta l'esistenza di una motivazione. 2.2. Il secondo motivo di doglianza - con il quale si contesta la sussistenza degli elementi tipici del reato associativo - è manifestamente infondato. In tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (ex plurimis, Sez. 2, sentenza n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589).In linea con tale orientamento, la Corte di appello ha dedicato tutta la prima parte della pronuncia impugnata (pagg. 23-44) alla puntuale enunciazione degli elementi ritenuti sintomatici della sussistenza del sodalizio criminale, ponendo in rilievo: a) la sistematicità, stabilità e circolarità dei contatti e rapporti fiduciari tra tutti gli imputati; b) la predisposizione, organizzazione e messa a disposizione nell'interesse collettivo di mezzi materiali, finanziari e immateriali finalizzati all'attuazione del programma criminoso; c) la serialità e la professionalità dell'attività di vendita dello stupefacente di diversa tipologia, evincibile dai sequestri disposti nel corso delle indagini, dai reiterati delitti-fine oggetto di specifica contestazione, nonché dalle grande mole di intercettazioni telefoniche dal contenuto inequivoco; d) la detenzione e l'occultamento della sostanza da parte dei sodali per conto e nell'interesse dell'intero gruppo; e) la pianificazione concordata, a breve e lungo termine, di diverse importazioni di cocaina dalla Colombia; f) il sistematico reimpiego da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] dei proventi realizzati dalla vendita della marijuana coltivata per l'acquisto internazionale di cocaina. Tali contegni, secondo il corretto apprezzamento del giudice, esulano dal paradigma del concorso di persone in più delitti, essendo piuttosto indici inequivocabili della piena consapevolezza degli imputati di contribuire, con le proprie prestazioni e in sinergia con gli altri membri del gruppo, a rafforzare l'operatività e a implementare i profitti dell'associazione medesima. L'obiezione difensiva - che, al fine di sostenere l'inesistenza dell'associazione, valorizza la condanna per il reato di cui al capo 6) dell'imputazione di alcuni soggetti non destinatari della contestazione per il reato associativo - è stata già sottoposta all'esame della Corte di appello, la quale ne ha sancito l'irrilevanza sul presupposto che non è affatto inusuale (pag. 45) che gli associati si avvalgano, specialmente per l'effettuazione di mansioni esecutive, di soggetti che, pure essendo legati all'associazione da vincoli "fiduciari", rimangono sostanzialmente estranei alla stessa. La Corte di appello ha poi individuato e richiamato (pagg. 30-33) gli specifici elementi dai quali ha desunto l'attività di finanziamento posta in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] personalmente o a mezzo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] tramite l'effettuazione di bonifici destinati al sud America. La tesi difensiva non contesta nemmeno l'esecuzione di detti bonifici, né li giustifica diversamente, incentrandosi unicamente sull'esiguo importo degli stessi che, come già ampiamente precisato dalla Corte territoriale (pagg. 35-36), costituiva oggetto di una specifica raccomandazione che Palermo e [OSCURATO:PERSONA] rivolgevano a tutti gli esecutori materiali delle transazioni, finalizzata a evitare possibili segnalazioni da parte degli organismi finanziari; e dunque, rappresenta un riscontro anziché una smentita della versione accusatoria.2.3. Anche il terzo motivo - con il quale si contesta la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale - è manifestamente infondato. Il ruolo di partecipe di [OSCURATO:PERSONA] è stato correttamente individuato dal giudice (pagg. 44-45) alla luce: a) delle sistematiche interazioni del medesimo con altri membri dell'associazione; b) della partecipazione del medesimo a tutte le riunioni riservate dell'associazione; c) del costante contributo prestato dallo stesso in occasione dell'attività di raffinazione della cocaina importata dall'estero in forma liquida; d) dei reiterati trasferimenti di denaro all'estero eseguiti dal medesimo per conto dell'associazione, in funzione di pagamento delle partite di cocaina (bonifico del 22 dicembre di importo pari a euro 950,00 verso un conto corrente colombiano intestato a tale "Rios"; bonifico del 30 ottobre 2012 per importo analogo intestato a tale "Garcia"; bonifico del 7 dicembre 2012 a favore di tale "Saenz") ; e) della piena conoscenza e della disinvoltura con la quale si muoveva tra le basi logistiche del gruppo. Alla stregua di tali considerazioni, il giudice ha ritenuto del tutto infondata la richiesta di derubricazione dei fatti nella fattispecie dell'art. 379 cod. pen., dal momento che la condotta del ricorrente non si era affatto esaurita nell'agevolazione occasionale e dall'esterno dei partecipi all'associazione, essendo caratterizzata dallo svolgimento di plurime attività sintomatiche del pieno inserimento del medesimo nel sodalizio criminale, da una comunanza di intenti, sinergia operativa e condivisione del programma criminoso. 2.4. Il quarto motivo di ricorso - con il quale si contesta l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità - è inammissibile, dal momento che anche tale censura, pur avendo apparentemente ad oggetto una questione di diritto, si risolve nella sostanziale contestazione degli elementi fattuali sulla base dei quali la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante in questione. Nel dettaglio, la Corte territoriale, richiamando il più recente orientamento delle Sezioni Unite in materia (Sez. ti, n. 118374 del 31/01/2013, Rv. 255033) secondo il quale l'aggravante della transnazionalità è applicabile al reato associativo purché sussista alterità soggettiva tra il sodalizio criminale e il gruppo organizzato estero con cui il primo si relaziona, ha messo in evidenza (pagg. 76- 78) i continui e programmati contatti internazionali intrattenuti dai sodali con esponenti del narcotraffico colombiano e il fatto che questi ultimi fossero a loro volta aggregati tra loro, come dimostrato dal possesso di plurime basi operative, di proprie risorse personali e materiali, dal ricorso sistematico a metodi collaudati di trattamento e di trasporto dello stupefacente. La prospettazione difensiva risulta, peraltro, del tutto generica, nella misura in cui richiama il medesimo orientamento su cui si fonda la pronuncia censurata, così dimostrando apparentemente di condividere la stessa interpretazione del giudice di merito circa i presupposti legittimanti la configurabilità dell'aggravante, per poi contestarne l'applicazione nel caso di specie senza puntuali rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. 2.5. Il quinto motivo di ricorso - con il quale si contesta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla commissione dei singoli reati-fine oggetto del programma criminoso perseguito dall'associazione - è del pari privo di fondamento. In relazione al capo 2), deve rilevarsi che sia la consegna dello stupefacente sia l'illecita transazione posta in essere dai [OSCURATO:PERSONA] per finanziarne l'acquisto sono pacificamente emersi da una pluralità di dati messi bene in evidenza nel provvedimento impugnato. La Corte di appello ha specificato (pagg. 31-44) che le risultanze del servizio di appostamento del 19 agosto 2012, lette congiuntamente al contenuto delle intercettazioni telefoniche captate nel periodo precedente e in quello immediatamente successivo, hanno consentito di riscontrare: a) l'avvenuta consegna di denaro da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] al padre del coimputato Palermo, finalizzata all'imminente acquisto in Colombia di un ingente quantitativo di cocaina, a nulla rilevando la circostanza che la somma sia confluita nel conto corrente personale di Palermo; b) il trasferimento del denaro verso il Sudamerica sulla base delle specifiche direttive dettate da Palermo e dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], prima tra tutte quella circa l'effettuazione di plurimi bonifici di modesta entità, al fine di eludere eventuali controlli degli organi finanziari; c) l'avvenuta consegna della sostanza stupefacente, con l'arrivo a Palermo dei due corrieri colombiani Litzcano e Alvarado, incaricati di trasportare in forma liquida la cocaina acquistata precedentemente dai ricorrenti. (a riprova dell'avvenuta consegna dello stupefacente, si è richiamato nello specifico, alle pagg. 34-35, il contenuto di un'intercettazione telefonica nel corso della quale Palermo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] il peso dello stupefacente, lamentandosi di un ammanco di 22 grammi, dovuto alla cattiva essiccazione della sostanza); d) il costante impegno dei sodali nell'individuare i migliori acquirenti cui cedere la sostanza importata, a seguito della lavorazione. Quanto a quest'ultimo profilo, l'utilizzo di una raffineria per la lavorazione della cocaina, dapprima emerso in modo inequivocabile dal contenuto di plurime intercettazioni telefoniche e ambientali, ha poi trovato concreto riscontro nel rinvenimento e nel successivo sequestro di attrezzi utili alla lavorazione, tra cui: bombolette di gas da campeggio, bottigliette di acqua, acetone, magliette intime di colore bianco con funzione di filtro, frullatori e spruzzini, nel corso della perquisizione effettuata in data 14 marzo 2013 presso l'immobile di Villagrazia, in occasione dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di siffatto apparato argomentativo, le residue censure difensive - che si incentrano sul carattere neutro, sotto il profilo probatorio, del prelevamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del coimputato Palermo presso l'aeroporto in data 30 0-4 settembre 2012; sulla mancata attivazione di intercettazioni ambientali presso l'appartamento di Litzcano; sul rinvenimento, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di una modica quantità di cocaina - appaiono inadeguate a contestare la motivazione circa i fatti oggetto di contestazione al capo 2) della rubrica, essendo basate su un'arbitraria rilettura del quadro istruttorio. Con riferimento al capo 3), i rilievi difensivi concernenti la mancata identificazione di [OSCURATO:PERSONA] sotto lo pseudonimo "Moby" e l'esito negativo del servizio di osservazione svolto presso l'appartamento di Palermo, hanno trovato piena smentita - come evidenziato dal giudice di merito (pagg. 46-49) - nella decodificazione dei messaggi inviati tramite il sistema "Blackberry" intestato al ricorrente e nel servizio di monitoraggio - corredato dalle fotografie allegate in sentenza - effettuato dalle forze dell'ordine, che ha registrato presso l'abitazione di Palermo la presenza del ricorrente a bordo di un'autovettura che, sebbene formalmente intestata a tale Ragona, estraneo alla vicenda giudiziaria in oggetto, era in uso al ricorrente medesimo da diverso tempo. Rispetto al capo 4), possono ribadirsi le considerazioni esposte per il capo 3) in ordine all'identificazione del ricorrente sotto lo pseudonimo "Moby". Quanto al contenuto delle conversazioni, la censura difensiva concernente l'inverosimiglianza di una compravendita di stupefacente intercorsa tra partecipi della medesima associazione è stata già oggetto di analisi da parte della Corte di appello, la quale ha ripetutamente specificato (pag. 29 e pag. 51) che non è affatto inusuale che tra sodali intervengano all'occorrenza cessioni di droga; anzi la circostanza che la compravendita sia avvenuta, nel caso di specie, a prezzi di favore è prova inequivocabile della sussistenza dell'affectio societatis tra venditore e acquirente. In ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte di cui al capo 4), la Corte di appello ha evidenziato (pagg. 55-63) diversi elementi dimostrativi del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si occupava, in sinergia con il fratello, della consegna dello stupefacente e dell'incasso di parte del corrispettivo derivante dalla vendita del prodotto e segnatamente: a) le intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali il ricorrente viene esplicitamente menzionato quale destinatario dei proventi illeciti; b) l'incontro tra il medesimo e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla consegna di metà dello stupefacente telefonicamente pattuito; c) l'incontro in data 23 dicembre di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con Palermo, finalizzato alla ripartizione del ricavato della vendita; d) l'incontro del 29 dicembre tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per saldare l'acquisto della droga. Quanto al capo 5), assumono rilievo pregnante le medesime osservazioni svolte in precedenza sull'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] sotto lo pseudonimo "Moby". Le ulteriori censure concernenti la mancata individuazione dell'acquirente della sostanza e l'assenza di prova circa l'effettiva consegna della droga e la ripartizione del ricavato in denaro tra i ricorrenti, appaiono per un verso generiche, nella misura in cui la difesa non ha spiegato né in appello né con il presente ricorso in che modo la mancata identificazione dell'acquirente della sostanza possa riverberarsi a vantaggio del ricorrente, e per altro verso prive di fondamento, laddove la prova della consegna della droga e della suddivisione del denaro è stata tratta rispettivamente (pagg. 64-68) dall'intercettazione del 15 gennaio 2013, nel corso della quale Palermo comunicava a [OSCURATO:PERSONA] di essersi "finalmente sbarazzato" della sostanza in co-detenzione, e dal monitoraggio di un incontro svoltosi tra i due la mattina seguente. Rispetto al capo 6) il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione di marijuana in Misilmeri è stato correttamente affermato dal giudice sulla base di plurimi elementi di prova (pagg. 69-73) quali appostamenti, intercettazioni di conversazioni telefoniche e rilevamenti delle microspie installate all'interno dell'automobile degli imputati, che hanno consentito di ricostruire anche sotto il profilo cronologico i turni di sorveglianza notturna della piantagione cui gli interessati si dedicavano, alternandosi tra loro e con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché il costante impegno di [OSCURATO:PERSONA] nel ricercare un acquirente cui cedere nel più breve tempo possibile il prodotto coltivato. Con riferimento al capo 7) il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione di marijuana sita in Villagrazia è stato desunto: da una pluralità di intercettazioni telefoniche - analiticamente prese in considerazione dai giudici di primo e secondo grado - che vedevano coinvolto il ricorrente e la cui interpretazione, comunque resa particolarmente agevole dal tenore inequivocabile dei dialoghi, è compito riservato al giudice di merito; nonché dai monitoraggi effettuati sull'autovettura del ricorrente tramite l'apposizione di microchip agganciati a specifiche coordinate spaziali, che avevano consentito di riscontrare i continui spostamenti del medesimo presso il casolare. 2.6. Il sesto motivo di ricorso - con il quale si contestano l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena - è del pari inammissibile, essendovi congrua motivazione su entrambi i profili oggetto di censura. Va, infatti, ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito e costituisce l'esito di una complessiva valutazione da condursi alla luce dei criteri di cui all'art.133 cod. pen.; sicché, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri impiegati con espressioni del tipo "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 34662 del 07/07/2016, Rv. 267721). Inoltre, il giudice di merito, nel riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e indichi, anche richiamandoli, gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Nel caso di specie, la Corte territoriale (pagg. 79-81) ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in virtù: a) della elevata ed intrinseca gravità dei reati ascritti ai ricorrenti, perpetrati grazie ad agganci con esponenti della criminalità organizzata internazionale; b) delle notevoli dimensioni della parallela attività di coltivazione, produzione e vendita di marijuana, finalizzata a garantire ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] il controllo del mercato del narcotraffico su più fronti; c) della connotazione marcatamente professionale con la quale gli imputati si dedicavano ai traffici illeciti, dai quali traevano la fonte esclusiva del loro sostentamento; d) dall'assenza di qualsivoglia indice di resipiscenza e volontà collaborativa. Del pari, ha ritenuto congrua e adeguata ai fatti commessi la pena irrogata in primo grado, anche in considerazione dell'applicazione da parte del Gup del regime sanzionatorio più favorevole agli imputati (da sei a vent'anni), previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. A fronte di ciò, la mancata prospettazione, da parte della difesa, di elementi positivamente apprezzabili impedisce di ritenere inadeguato e sproporzionato il trattamento sanzionatorio, per fatti di notevole gravità. 3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile. 3.1. Il primo motivo di censura - con il quale si contesta la responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 14) o, comunque, l'omessa qualificazione del fatto nella forma tentata - è manifestamente infondato. Sostiene la difesa che la Corte di appello si sarebbe limitata a riassumere il contenuto della sentenza censurata, a sua volta meramente riproduttiva delle conclusioni dell'informativa di reato, sovvertendo la valutazione del Gip, che aveva invece proceduto ad una corretta analisi del compendio probatorio, escludendo tanto il ruolo di intermediario assunto dal ricorrente nella trattativa tra albanesi e colombiani, quanto l'effettivo acquisto da parte degli albanesi della sostanza stupefacente. In realtà, la Corte di appello (pagg. 95-97) ha adeguatamente motivato rispetto ad ambedue i profili: sul primo versante, ha desunto il ruolo del ricorrente di longa manus di [OSCURATO:PERSONA] dalla valutazione globale del contenuto di plurime intercettazioni ambientali disposte nella casa circondariale presso la quale quest'ultimo era detenuto che, nonostante il tenore criptico, hanno consentito di disvelare il fondamentale apporto del ricorrente nel favorire le trattative tra gli albanesi e i colombiani, finalizzate all'importazione di sostanza stupefacente; apporto che non di rado si è concretizzato in veri e propri viaggi svolti da [OSCURATO:PERSONA] in Colombia, finalizzati non solo a facilitare la conclusione degli affari illeciti tra il gruppo colombiano e quello albanese, ma anche a supervisionare in prima persona l'andamento dell'affare, onde mantenere il controllo esclusivo del canale conoscitivo ed evitare possibili estromissioni dall'attività illecita di importazione. Sotto il secondo aspetto, la Corte d'appello ha correttamente disatteso la censura difensiva secondo la quale la condotta del ricorrente avrebbe dovuto integrare un mero tentativo di importazione, in assenza di prova circa l'effettiva conclusione della compravendita illecita, mettendo in evidenza che dall'intercettazione ambientale del 13 giugno 2012, contenente il resoconto fatto dal ricorrente al coimputato [OSCURATO:PERSONA] di ritorno dalla Colombia, era emersa la prova dell'effettiva conclusione della compravendita di droga tra i colombiani e gli albanesi, non potendosi giustificare diversamente i plurimi riferimenti fatti dall'imputato alla persona del coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquirente della partita di cocaina e alla bravura dei Colombiani nell'impregnare" la sostanza al fine di eludere i controlli alle frontiere. 3.2. Il secondo motivo di doglianza - volto a contestare la responsabilità del ricorrente per il reato ascritto al capo 15) dell'imputazione - è inammissibile. Il giudice di appello ha messo in evidenza (pagg. 99-109) che, dalla grande mole di intercettazioni telefoniche e ambientali presidiate da videoregistrazioni, che vedono protagonisti il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano emerse: a) la pendenza di trattative tra l'albanese [OSCURATO:PERSONA] e il colombiano Rodriguez con l'intermediazione del ricorrente in vista dell'acquisto di un nuovo carico di cocaina; b) la conclusione dell'accordo tra la fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre 2012, con l'arrivo a Bogotà di un incaricato dell'albanese [OSCURATO:PERSONA] e l'incontro del medesimo con il colombiano Rodriguez; c) l'emersione di diverse criticità nella conclusione dell'affare, culminate con il diniego da parte dei colombiani di restituire il prezzo pagato dagli albanesi per l'acquisto della droga; d) il cruciale apporto di [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda, essendosi egli impegnato, in qualità di intermediario, dapprima ad assicurare l'avvio della trattativa, e in seguito a dissipare le criticità occorse tra le due parti, al fine di trovare una soluzione concordata. Sulla base di tali osservazioni, la Corte di merito ha escluso che il contributo del ricorrente potesse integrare un mero favoreggiamento reale, dal momento che la condotta del medesimo non era risultata circoscritta all'ausilio prestato nella sola fase conclusiva della trattiva, ipoteticamente volto ad assicurare ex post la consegna della merce o la restituzione del prezzo pagato, ma si era rivelata imprescindibile per l'instaurazione stessa del negoziato, oltre che per il suo perfezionamento. Analogamente, come ben messo in luce dalla Corte territoriale, anche attraverso il puntuale richiamo ai consolidati orientamenti giurisprudenziali (Sez. 1 n. 10460 del 1/06/1996; Sez. 1, n. 1498 del 7/03/1996; Sez. 4, n. 4398 del 6/12/2012; Sez. 6, n. 33143 del 4/06/2013), la condotta del ricorrente non poteva nemmeno configurarsi a titolo di mero tentativo, per la mancata consegna dello stupefacente e l'avvenuta restituzione del denaro, trattandosi di eventi che non incidono sulla consumazione del reato, per la cui integrazione è necessaria unicamente la formazione del consenso da parte di ambedue le parti contraenti sulla qualità e quantità della sostanza, indipendentemente dalla consegna della merce e dal pagamento del prezzo. 3.3. Il terzo motivo di ricorso - relativo all'erroneo riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità - è inammissibile, in quanto sono chiaramente evincibili dalla sentenza (pagg. 109-110) gli elementi che legittimano l'applicazione dell'aggravante in questione, relativi ai continuativi contatti intrattenuti dai ricorrenti con una pluralità di personaggi operanti in Colombia, e alla struttura criminale organizzata e stabilmente dedita al commercio di stupefacente su scala internazionale, nella quale questi ultimi erano aggregati. 3.4. Il quarto motivo di doglianza - relativo alla qualificazione della condotta posta in essere dal ricorrente ai sensi dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 - è parimenti inammissibile. Contrariamente all'assunto difensivo, che sostiene la mancanza di prova in ordine al tipo di sostanza stupefacente oggetto delle importazioni internazionali, la circostanza che oggetto del commercio illecito fosse sostanza del tipo cocaina è emersa espressamente per la contestazione di cui al capo 14) dal riferimento alla "sostanza impregnata" contenuto nell'intercettazione del 13 giugno 2012 (pag. 97 della sentenza), ma risulta evidente anche per le condotte descritte al capo 15) dell'imputazione, per le analogie nei linguaggi e nelle espressioni utilizzate dai ricorrenti nel corso delle intercettazioni ambientali e telefoniche nonché per l'identità delle tecniche impiegate nei processi di importazione della sostanza. 3.5. Il quinto motivo di ricorso - con il quale si lamentano l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta all'imputato - non è del pari meritevole di accoglimento. La Corte di appello, dopo avere svolto una valutazione unitaria delle condotte delittuose, motivandola in ragione del fatto che le stesse risultavano per certi aspetti inscindibili, in quanto tutte inserite nel medesimo meccanismo criminoso e di uguale disvalore, si è poi fatta carico di valutare la congruità della pena, compresa l'esclusione delle richieste circostanze attenuanti, rispetto a ciascuno degli imputati (pagg. 112-113) evidenziandone, anche con riferimento alla persona del ricorrente, l'adeguatezza e la proporzionalità, a fronte della mancata prospettazione di segni positivamente valutabili nella tesi difensiva, interamente connotata da genericità e astrattezza. 4. Infine, parimenti inammissibili sono i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, stante l'identità di contenuto, possono essere trattati congiuntamente. 4.1. Il primo motivo di doglianza - con il quale si contesta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Salvatore rispetto ai capi 14) e 15) dell'imputazione, quest'ultimo addebitato solo al secondo - è formulato in termini generici e intrinsecamente contraddittori. Le censure prospettate dalla difesa sono state già sottoposte al vaglio della Corte di appello e disattese da quest'ultima sulla base di un suo corretto e insindacabile apprezzamento. Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che la natura illecita degli argomenti discussi nel corso delle centinaia di intercettazioni audio- video eseguite nella casa circondariale di Civitavecchia, ove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, pur celata dal linguaggio criptico impiegato dai ricorrenti, aveva trovato conferma: nella prova documentale del viaggio in Colombia effettuato nel mese di aprile dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'adozione di precauzioni giustificabili solo con l'obiettivo di evitare controlli; nel riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA], di ritorno dalla Colombia, alla bravura del gruppo colombiano nell'impregnare la cocaina al fine di eludere i controlli alle frontiere. Per converso, ha ritenuto del tutto inverosimile la tesi difensiva alternativa, con la quale si sosteneva che oggetto delle conversazioni fossero vendite di appezzamenti di terreno di proprietà del ricorrente, dal momento che tale prospettazione non era in grado di giustificare le diverse raccomandazioni rivolte da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di adottare cautele nel corso dei colloqui carcerari e telefonici. Del pari, rispetto alla presunta indisponibilità di mezzi economici atti a finanziare simili traffici di droga, la Corte territoriale ha specificato (pag. 94) che, essendosi sostanziati gli addebiti contestati al ricorrente nell'avere messo a disposizione degli albanesi il fascio delle conoscenze e dei qualificati contatti con il narcotraffico organizzato colombiano, acquisiti dal medesimo nei lunghi anni trascorsi in Colombia, le prospettive di guadagno risultavano correlate non già alla vendita della sostanza importata, bensì all'attività di mediazione finalizzata a favorire tra le parti la conclusione dell'affare. Quanto ai restanti rilievi, la Corte di merito, dopo avere svolto le suddette precisazioni in ordine al tenore delle intercettazioni ambientali, ha evidenziato una pluralità di captazioni dalle quali è emersa l'attività di mediazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], dietro corresponsione di una cospicua provvigione, veicolata all'esterno del carcere da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], atta a favorire la compravendita di cocaina tra esponenti della criminalità organizzata albanese, rappresentati dal pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale il ricorrente era venuto in contatto durante il periodo di reclusione, ed esponenti del narcotraffico colombiano, con i quali il ricorrente, nonostante lo stato detentivo, continuava a mantenere un canale privilegiato di comunicazione. Rilevanti risultavano a tal fine (pagg. 105-109): il contenuto di una conversazione del 30 luglio 2012 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo, preoccupato per il ritardo nella consegna dello stupefacente agli acquirenti albanesi, chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di informare [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la colpa dell'inadempienza non era imputabile al gruppo colombiano; diverse intercettazioni successive a tale data, dalle quali sono emerse la preoccupazione, avvertita da [OSCURATO:PERSONA] e condivisa dal figlio [OSCURATO:PERSONA], di custodire e preservare l'esclusività dei rapporti con i trafficanti colombiani e le critiche rivolte da costoro al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per avere incautamente facilitato i rapporti diretti tra acquirenti e venditori della sostanza. Rapporti che tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, iniziarono a stabilirsi solo a partire da una data successiva alle condotte descritte nei capi di accusa. Quanto poi alla tesi difensiva, secondo cui non si evincerebbe compiutamente dalla sentenza il contributo posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], essa omette del tutto di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha dettagliatamente delineato (pagg. 98-99) il ruolo da lui assunto, sia quale mandatario esterno del padre nell'attività di intermediazione tra colombiani e albanesi, sia quale gestore della cassa del gruppo criminale, elencando puntualmente le diverse conversazioni telefoniche e ambientali che hanno consentito di apprezzare l'importanza di tali ruoli ai fini delle illecite importazioni di stupefacente dalla Colombia. Le residue censure difensive - che mettono in evidenza: a) la presunta rilevanza del sistema dei "pizzini" circoscritta all'episodio di cui al capo 15); b) l'impossibilità di ricondurre il "Mario" menzionato nella conversazione del 13 giugno 2012 al ricorrente; c) le risultanze dei colloqui carcerari citate dal Gip, da cui emergerebbe la ferma intenzione del ricorrente di rimanere estraneo ad ambienti illeciti - tendono a dimostrare, attraverso un quadro di supposte aporie ed inesattezze, un contesto del tutto diverso da quello rappresentato in motivazione, pretendendosi una rivalutazione dei fatti che è operazione non consentita in sede di legittimità. 4.2. Il secondo motivo di doglianza - con il quale si sostiene il difetto di giurisdizione del giudice italiano - è manifestamente infondato. Va premesso che in caso dì concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti (Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Rv. 274376). In conformità a tale orientamento, la Corte di appello (pagg. 94-95) ha affermato la propria giurisdizione sul presupposto che 3 sul territorio nazionale: a) era nato e si era coltivato il progetto degli albanesi di acquistare e importare in Italia lo stupefacente dalla Colombia; b) i ricorrenti avevano offerto la propria mediazione in cambio di una provvigione, attivando i contatti, tramite il cognato [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] aveva tra i colombiani; c) si erano dipanate le attività tra albanesi e colombiani; d) si erano concretizzate ulteriori intermediazioni illecite dello stesso tenore. La tesi difensiva non contesta nemmeno la ricorrenza di tali presupposti, limitandosi ad affermare con argomentazioni generiche e intrinsecamente inverosimili, anche a fronte della formulazione stessa dei capi di imputazione, che tutte le condotte ivi descritte si sarebbero interamente consumate in territorio estero. 4.3. Il terzo motivo di ricorso - relativo all'erroneo riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità - è inammissibile per le medesime considerazioni svolte supra al punto 3.3 della motivazione. 4.4. La quarta doglianza - con la quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] contesta l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva - è del pari inammissibile. La Corte di appello (pagg. 111-112), dopo avere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 17/05/2010 e le sentenze della Corte costituzionale nn. 171 del 2009, 257 del 2008, 33 del 2008 e 90 e 91 del 2008, ha posto in rilievo la pervicacia criminale e la riprovevole indifferenza dell'imputato ai moniti dell'autorità giudiziaria, dimostrati dal fatto che egli aveva commesso i reati in un periodo immediatamente successivo all'applicazione nei confronti del medesimo della misura di prevenzione personale costituita dalla sorveglianza speciale, nonché l'assenza di qualunque indice di ravvedimento o resipiscenza, 'interpretando i suddetti dati come sintomatici di allarmante pericolosità sociale, tale da rendere imprescindibile l'applicazione dell'aggravante e congrua e a