CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 38033/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cuneo - provvedendo de plano ai sensi degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 35- bis, .cOmma 5, Ord. pen. - dichiarava inammissibile, per insussistenza delle condizioni di legge, l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere l'ottemperanza del precedente provvedimento del medesimo Ufficio giudiziario, in giudicato, nella parte inerente la «possibilità di estrarre copie cartacee dei file prodotti» dal persona] computer in dotazione. Secondo il giudice adito, al provvedimento a cui ottemperare non poteva essere ricondotto il contenuto preteso. Attanasio, peraltro, dopo l'adozione del provvedimento era stato trasferito in altro istituto penitenziario e avrebbe, dunque, dovuto reclamare nel merito, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen., dinanzi al Magistrato di sorveglianza competente. 2. L'interessato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Il giudice a quo avrebbe indebitamente negato la tutela in ottemperanza, avendo anzitutto interpretato in senso restrittivo il provvedimento che ne formava oggetto, senza considerare che il suo contenuto andava integrato dalla lettura di altra decisione di accoglimento di un suo reclamo giurisdizionale sul tema, emessa dalla magistratura di sorveglianza di Sassari, che il provvedimento stesso richiamava. E la decisione sassarese avrebbe espressamente autorizzato l'estrazione delle copie cartacee. Il trasferimento di istituto penitenziario, sotto altro aspetto, non avrebbe potuto paralizzare l'esercizio della giurisdizione di ottemperanza, nel cui contesto il contenuto decisorio del provvedimento già emesso doveva considerarsi intangibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. L'art. 35-bis Ord. pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, svolgentesi in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, e destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare, nella specie, l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto (come nel caso del conflitto di attribuzioni deciso da Corte cost. n. 135 del 2013), i commi 5 ss. del menzionato art. 35-bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. Esso rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e d'altra parte non possono essere rimessi in discussione, se non muta il quadro regolatorio legale, le statuizioni di accoglimento già adottate. La legge delinea, in questo modo, un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità . di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, Ord. pen.; v., in motiv., Sez. 1, n..30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406). L'effetto conformativo, che la decisione assunta in cognizione è idoneo a produrre, è da porre, tuttavia, in stretta correlazione con il caso individualmente trattato e definito. Il carattere vincolante della decisione, oggetto di ottemperanza, si misura parimenti in rapporto a quest'ultimo (Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020). 3. Occorre allora osservare che, davanti al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, Attanasio si era doluto delle limitazioni frapposte all'uso del personal computer, e tra queste aveva indicato l'impossibilità di stampare i documenti digitali. Il reclamo - sulla scorta di pregresse conformi decisioni, tra cui quella del Tribunale di sorveglianza di Sassari, datata 3 novembre 2016 - era stato tuttavia accolto per quanto di ragione, e, a definizione di esso, il Magistrato adito aveva concesso al reclamante di potersi servire, secondo più ampie modalità, del «computer» in discorso, nonché, acquistandoli se del caso a proprie spese, «delle cuffie, del masterizzatore/lettore CD/DVD e del pacchetto [OSCURATO:PERSONA]», con divieto di accesso alla rete Internet. Il decisum può essere difeso mediante azione di ottemperanza non oltre tale latitudine contenutistica, incidente peraltro su una disciplina regolatoria interna a un determinato istituto di pena (la casa circondariale di Cuneo), sicché esso neppure può essere automaticamente trasposto nella vita interna di altri istituti (Attanasio risultava detenuto, all'atto dell'odierno ricorso, presso la casa circondariale di Novara) senza, quanto meno, una previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto; salva la possibilità del detenuto di agire nuovamente in cognizione mediante lo strumento del reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (sostanzialmente in termini, Sez. 1, n. 72 del 2020, cit.). 4. Il decreto impugnato, nell'aver dato atto dell'assenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza, risulta conclusivamente inappuntabile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C