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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 ottobre 2023

Cassazione n. 43395/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 9 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. (capo a) e per quello di cui all'art. 590 bis cod. pen. (capo b) commessi a Mirano il 3 settembre 2021.

Il giudice ha ritenuto il concorso formale tra i due reati, più grave quello di omicidio stradale, e ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La difesa osserva che i reati ascritti all'imputato non sono aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti; pertanto, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la revoca della patente non era obbligatoria e tuttavia la sentenza impugnata non ha motivato in ordine all'applicazione di tale sanzione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo esame sul punto.

4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.

5. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa.

Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile di violazioni degli art. 589 bis e 590 bis cod. pen. e non sono state contestate aggravanti.

Nondimeno, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e questa scelta non è stata motivata 2 (LP (nella sentenza impugnata si legge: «Va, infine, disposta per legge la pena accessoria della revoca della patente di guida»).

6. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare: in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, «il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022).

7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Venezia, Giudice diverso.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo esame sul punto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., pronunciata il 9 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. (capo a) e per quello di cui all'art. 590 bis cod. pen. (capo b) commessi a Mirano il 3 settembre 2021. Il giudice ha ritenuto il concorso formale tra i due reati, più grave quello di omicidio stradale, e ha applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La difesa osserva che i reati ascritti all'imputato non sono aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti; pertanto, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la revoca della patente non era obbligatoria e tuttavia la sentenza impugnata non ha motivato in ordine all'applicazione di tale sanzione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo esame sul punto. 4. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. 5. Come noto, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa. Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile di violazioni degli art. 589 bis e 590 bis cod. pen. e non sono state contestate aggravanti. Nondimeno, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e questa scelta non è stata motivata 2 (LP (nella sentenza impugnata si legge: «Va, infine, disposta per legge la pena accessoria della revoca della patente di guida»). 6. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare: in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, «il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022). 7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Venezia, Giudice diverso. Così deciso il 13 novembre 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 43395/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris