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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 11577/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albino (BG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 15/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, depositato il 15/09/2021, la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 ottobre 2019, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento argomenta la decisione in base alla deposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio e domiciliatario dell'imputato, come da nomina rilasciata alla Polizia giudiziaria, sulla cui base si è ritenuto verosimile che almeno le lettere, inviate all'Acerbis dal professionista presso il domicilio di fatto, fossero giunte a destinazione e che il ricorrente, che aveva avuto copia del verbale di nomina ed elezione di domicilio, ove erano annotati i recapiti del difensore, si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.

2. Contro il provvedimento di cui sopra, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in particolare rappresentando che, dopo aver eletto domicilio presso il difensore di ufficio nel primo atto del procedimento che seguiva alla denunzia alla Procura della Repubblica, era venuto a conoscenza del procedimento soltanto all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione della condanna.

Il difensore di ufficio, escusso dalla Corte territoriale, ha riferito di avere inviato una prima raccomandata e delle lettere senza ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza, tranne l'ultima lettera, inviata anche al domicilio di fatto a Nembro.

Il difensore non è stato, tuttavia, in grado di riferire se le lettere fossero giunte a destinazione e neanche se la raccomandata a.r. fosse stata ricevuta, non avendo più il fascicolo di ufficio, e si è detto certo di non avere mai interloquito con l'assistito.

L'illogicità manifesta del provvedimento impugnato è legata, quindi, al fatto che non vi è alcuna certezza della ricezione, da parte dell'Acerbis, delle missive a lui indirizzate dal difensore di ufficio.

La decisione avversata, non essendo fondata sull'effettiva esistenza di un rapporto professionale tra il condannato ed il suo difensore di ufficio, non è, pertanto, rispettosa dei dettami della sentenza delle Sezioni Unite, n. 23948 del 2019.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

L'approfondimento attuato dalla Corte di appello con l'escussione del difensore di ufficio, aveva consentito di appurare che le missive erano state inviate presso il domicilio di fatto dove è stato notificato l'ordine di esecuzione, ossia presso il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], dal che si evince in modo tranquillizzante la conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua volontaria sottrazione al processo e/o comunque, una ingiustificabile negligenza, tale da escludere la possibilità di rescissione del giudicato.

Il mancato reperimento, da parte del difensore, delle missive e degli atti delle notifiche, l'omessa segnalazione della non reperibilità dell'imputato durante il giudizio e l'omessa presentazione dell'impugnazione, nonostante la solerzia dimostrata nel processo di primo grado costituiscono — a parere del Procuratore generale — ulteriori elementi di conferma che l'imputato avesse ricevuto le comunicazioni e che il suo silenzio abbia orientato la scelta del difensore d'ufficio.o [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La Corte di appello ha fondato il rigetto della richiesta di rescissione sulla scorta delle informazioni ottenute dal difensore di ufficio, che, a ben vedere, non hanno un contenuto tale da far ritenere che l'Acerbis abbia avuto conoscenza del procedimento o che si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza.

Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver effettuato dei tentativi per contattare l'Acerbis, inviando lettere sia al domicilio di fatto dichiarato che alla residenza anagrafica, ma non aveva contezza della effettiva ricezione delle predette missive e, in ogni caso, non era riuscito a contattare altrimenti il ricorrente.

Ebbene, le notizie rese dal difensore d'ufficio non forniscono affatto la certezza della sussistenza delle condizioni processuali per procedere in assenza, come richiesto dalla disciplina attualmente vigente, nella lettura che ne ha fornito questa Corte nella sua più autorevole composizione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che debba trovare applicazione il principio di recente sancito dalla Sezioni Unite, in un caso sostanzialmente analogo a quello del ricorrente (anch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

A tale conclusione, le Sezioni Unite sono giunte dopo una compiuta analisi dell'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenza e partecipazione del procedimento fino alla legge sul processo in assenza, oltre che sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, che ha funto da stimolo al legislatore.

La conclusione cui è giunto il precedente in discorso, quindi, è che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che ha consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato.

Occorre rifuggire — hanno sostenuto le Sezioni Unite — da un'esegesi che legga le situazioni di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. come presunzioni di conoscenza del procedimento, pena la regressione dell'attuale sistema — a dispetto delle finalità che lo hanno ispirato e che hanno condotto ad una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento — all'assetto antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Occorre, dunque, che il Giudice verifichi se quegli indicatori siano sintomatici di un'effettiva conoscenza del procedimento, conoscenza che, nel caso di specie, non è data dalle dichiarazioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che non ha potuto riferire, dato lo smarrimento parziale del contenuto del fascicolo di studio, se la prima raccomandata fosse stata ricevuta, né è stato in grado di dire se le altre lettere, prive di un meccanismo di riscontro dell'effettiva ricezione, del pari fossero giunte a destinazione, e, più in particolare, se essere fossero pervenute nelle mani dell'Acerbis.

La circostanza che le medesime siano state inviate all'indirizzo di residenza o a quello di fatto non sono ipotesi che tranquillizzano, giacché è richiesta la verifica dell'effettiva conoscenza e non della astratta conoscibilità dell'atto di riferimento; la Corte territoriale, invero, si è espressa in termini di mera "plausibilità", difettando la prova di condotte positive tese ad eludere i tentativi di contatto del difensore di ufficio.

Quanto alla inerzia dell'imputato nel tenere i contatti con il difensore di ufficio (di cui possedeva i recapiti, avendo ottenuto copia del verbale di elezione di domicilio e nomina di un difensore di ufficio), questa situazione non può essere equiparata ad una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, che, ove ricorrente, impedirebbe di accedere al meccanismo restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen..

Secondo le Sezioni Unite, infatti, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, che nel caso di specie non è stato effettuato in termini concreti.

Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Albino (BG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 15/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, depositato il 15/09/2021, la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 ottobre 2019, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento argomenta la decisione in base alla deposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio e domiciliatario dell'imputato, come da nomina rilasciata alla Polizia giudiziaria, sulla cui base si è ritenuto verosimile che almeno le lettere, inviate all'Acerbis dal professionista presso il domicilio di fatto, fossero giunte a destinazione e che il ricorrente, che aveva avuto copia del verbale di nomina ed elezione di domicilio, ove erano annotati i recapiti del difensore, si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. 2. Contro il provvedimento di cui sopra, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in particolare rappresentando che, dopo aver eletto domicilio presso il difensore di ufficio nel primo atto del procedimento che seguiva alla denunzia alla Procura della Repubblica, era venuto a conoscenza del procedimento soltanto all'atto della notifica dell'ordine di esecuzione della condanna. Il difensore di ufficio, escusso dalla Corte territoriale, ha riferito di avere inviato una prima raccomandata e delle lettere senza ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza, tranne l'ultima lettera, inviata anche al domicilio di fatto a Nembro. Il difensore non è stato, tuttavia, in grado di riferire se le lettere fossero giunte a destinazione e neanche se la raccomandata a.r. fosse stata ricevuta, non avendo più il fascicolo di ufficio, e si è detto certo di non avere mai interloquito con l'assistito. L'illogicità manifesta del provvedimento impugnato è legata, quindi, al fatto che non vi è alcuna certezza della ricezione, da parte dell'Acerbis, delle missive a lui indirizzate dal difensore di ufficio. La decisione avversata, non essendo fondata sull'effettiva esistenza di un rapporto professionale tra il condannato ed il suo difensore di ufficio, non è, pertanto, rispettosa dei dettami della sentenza delle Sezioni Unite, n. 23948 del 2019. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. L'approfondimento attuato dalla Corte di appello con l'escussione del difensore di ufficio, aveva consentito di appurare che le missive erano state inviate presso il domicilio di fatto dove è stato notificato l'ordine di esecuzione, ossia presso il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], dal che si evince in modo tranquillizzante la conoscenza del processo da parte dell'imputato e la sua volontaria sottrazione al processo e/o comunque, una ingiustificabile negligenza, tale da escludere la possibilità di rescissione del giudicato. Il mancato reperimento, da parte del difensore, delle missive e degli atti delle notifiche, l'omessa segnalazione della non reperibilità dell'imputato durante il giudizio e l'omessa presentazione dell'impugnazione, nonostante la solerzia dimostrata nel processo di primo grado costituiscono — a parere del Procuratore generale — ulteriori elementi di conferma che l'imputato avesse ricevuto le comunicazioni e che il suo silenzio abbia orientato la scelta del difensore d'ufficio.o [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La Corte di appello ha fondato il rigetto della richiesta di rescissione sulla scorta delle informazioni ottenute dal difensore di ufficio, che, a ben vedere, non hanno un contenuto tale da far ritenere che l'Acerbis abbia avuto conoscenza del procedimento o che si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza. Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver effettuato dei tentativi per contattare l'Acerbis, inviando lettere sia al domicilio di fatto dichiarato che alla residenza anagrafica, ma non aveva contezza della effettiva ricezione delle predette missive e, in ogni caso, non era riuscito a contattare altrimenti il ricorrente. Ebbene, le notizie rese dal difensore d'ufficio non forniscono affatto la certezza della sussistenza delle condizioni processuali per procedere in assenza, come richiesto dalla disciplina attualmente vigente, nella lettura che ne ha fornito questa Corte nella sua più autorevole composizione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che debba trovare applicazione il principio di recente sancito dalla Sezioni Unite, in un caso sostanzialmente analogo a quello del ricorrente (anch'esso concernente fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da far ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). A tale conclusione, le Sezioni Unite sono giunte dopo una compiuta analisi dell'evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenza e partecipazione del procedimento fino alla legge sul processo in assenza, oltre che sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, che ha funto da stimolo al legislatore. La conclusione cui è giunto il precedente in discorso, quindi, è che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, che sola potrebbe legittimare una notifica non a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un'effettiva instaurazione del rapporto professionale che ha consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l'accusa a carico, dal difensore di ufficio all'imputato. Occorre rifuggire — hanno sostenuto le Sezioni Unite — da un'esegesi che legga le situazioni di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. come presunzioni di conoscenza del procedimento, pena la regressione dell'attuale sistema — a dispetto delle finalità che lo hanno ispirato e che hanno condotto ad una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento — all'assetto antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Occorre, dunque, che il Giudice verifichi se quegli indicatori siano sintomatici di un'effettiva conoscenza del procedimento, conoscenza che, nel caso di specie, non è data dalle dichiarazioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che non ha potuto riferire, dato lo smarrimento parziale del contenuto del fascicolo di studio, se la prima raccomandata fosse stata ricevuta, né è stato in grado di dire se le altre lettere, prive di un meccanismo di riscontro dell'effettiva ricezione, del pari fossero giunte a destinazione, e, più in particolare, se essere fossero pervenute nelle mani dell'Acerbis. La circostanza che le medesime siano state inviate all'indirizzo di residenza o a quello di fatto non sono ipotesi che tranquillizzano, giacché è richiesta la verifica dell'effettiva conoscenza e non della astratta conoscibilità dell'atto di riferimento; la Corte territoriale, invero, si è espressa in termini di mera "plausibilità", difettando la prova di condotte positive tese ad eludere i tentativi di contatto del difensore di ufficio. Quanto alla inerzia dell'imputato nel tenere i contatti con il difensore di ufficio (di cui possedeva i recapiti, avendo ottenuto copia del verbale di elezione di domicilio e nomina di un difensore di ufficio), questa situazione non può essere equiparata ad una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, che, ove ricorrente, impedirebbe di accedere al meccanismo restitutorio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.. Secondo le Sezioni Unite, infatti, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, che nel caso di specie non è stato effettuato in termini concreti. Ne discende, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Cor
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