CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pordenone per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso in Pordenone il 18/01/2018). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con riguardo a somme rientranti nel reddito imponibile ai fini dell'ammissione al beneficio) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso