Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 17/1977
ECLI:IT:COST:1977:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 30 maggio 1974 del pretore di Modena, è stato
denunziato, per violazione del precetto costituzionale
dell'eguaglianza, il comma primo dell'art. 431 del codice di procedura
civile come modificato dall'art. 1 della legge (sul nuovo rito del
lavoro) 11 agosto 1973, n. 533, per la parte in cui prevede a favore
del solo lavoratore l'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Identica questione è stata proposta dal pretore di Chiavenna, con
ordinanza 16 aprile 1974, che estende l'impugnativa al comma secondo
della norma sopradetta, ipotizzandone il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto prevede che alla esecuzione della sentenza si
possa procedere "con la sola copia del dispositivo, in pendenza del
termine per il deposito".
Con altra ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice del lavoro del
tribunale di Roma è stato, poi, denunziato, sempre in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, anche il comma quarto dell'art. 431
citato, là dove esclude che la sospensione della esecuzione in sede di
appello (quale prevista dal precedente comma terzo) possa disporsi per
la parte della sentenza di condanna che non superi le 500.000 lire.
Infine, l'art. 431 è stato censurato, nel suo complesso, in
riferimento ad entrambi i parametri di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con ordinanza 19 febbraio 1974 del pretore di [OSCURATO:PERSONA].
In tutti i giudizi vi è stato intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Si sono, inoltre, costituite le parti Compagnucci e società
Alitalia, convenute nei procedimenti, rispettivamente, relativi alle
ordinanze del pretore di [OSCURATO:PERSONA] e del tribunale di Roma.
:
1. - La Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 431 cod. proc. civ. come modificato dall'art.
1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro: il quale,
secondo la prospettazione dei giudici a quibus, contrasterebbe sotto
vari profili con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
I relativi giudizi, in quanto riguardano la stessa disposizione di
legge, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.
2. - Le questioni sollevate sono inammissibili. Infatti la norma
impugnata - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla
esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, cosicché non
assume rilevanza nei giudizi a quibus (tutti in fase di primo grado).
Non vale osservare in contrario, come fa il pretore di [OSCURATO:PERSONA],
che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di
primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il
pregiudizio della esecuzione, poiché tale argomento (che per altro non
è in tutto esatto) non può, in ogni caso, condurre ad ammettere
l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non è
destinata a trovare applicazione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere