CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 30.10.2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Sciacca, in data 07.06.2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. e all'art. 648-bis c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; II) inosservanza o erronea applicazione della legge in riferimento all'art. 648 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione giuridica. Il ricorso è inammissibile. I motivi, trattabili congiuntamente, non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, la corte di appello, ritenendo provata la condotta concorrente dell'imputato nel delitto di cui all'art. 648-bis c.p., ha correttamente applicato la legge ed adeguatamente motivato (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Il vizio di motivazione censurato, nella specie del travisamento della prova, non è ammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, il ricorrente non ha prospettato la decisività del lamentato travisamento nell'ambito del complessivo apparato motivazionale sottoposto a critica. Va, infatti, rammentato come il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, sia ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'irtangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758): il ricorrente deve, dunque, indicare le ragioni per cui il travisamento infida e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto e, di contro, la corte territoriale non ha posto a fondamento della propria decisione unicamente la prova di cui il ricorrente lamenta il travisamento, ma anche ulteriori prove indiziarie da sole sufficienti a sostenere la pronuncia di condanna (ovverosia, le circostanze indiziarie del rapporto di coniugio con la proprietaria dell'autocarro, dell'effettiva disponibilità del bene nonché della concreta utilizzazione dello stesso per il proprio lavoro). In tal modo, i giudici d'appello hanno adeguatamente motivato e correttamente applicato la legge, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa corte (v. Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Rv. 279703; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Rv. 265097), per il quale, in tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. E — nel caso in esame — il giudizio di responsabilità trova giustificazione motiva non soltanto nella mera detenzione dell'autocarro provento di furto e con telaio alterato, ma anche negli ulteriori elementi già richiamati. Tanto premesso, i fatti così come provati sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 648-bis c.p., non potendo gli stessi essere sussunti nell'ipotesi di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. per le ragioni ampiamente esplicitate dai giudici di merito (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.fri. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1