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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32451/2026

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25 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 648-bise, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianzegià esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e linearemotivazione (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata, ove è puntualmenteargomentata la sussistenza del reato tanto sotto il profilo dell’elemento oggettivoquanto sotto quello soggettivo), ha sollecitato una rivalutazione delle risultanzeprocessuali, mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilitàdi una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fattio un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova(Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 648-bise, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non è formulato intermini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, con doglianzegià esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e linearemotivazione (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata, ove è puntualmenteargomentata la sussistenza del reato tanto sotto il profilo dell’elemento oggettivoquanto sotto quello soggettivo), ha sollecitato una rivalutazione delle risultanzeprocessuali, mentre deve ribadirsi come a questa Corte sia preclusa la possibilitàdi una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fattio un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova(Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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