CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma e condannato la ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale della pena, in ordine al delitto di operazioni dolose cagionanti il fallimento; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo - che contesta violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 223, comma 2, I. fall. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Sul punto, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto ed ha motivato la sussistenza del reato contestato, spiegando che l'inadempimento fiscale della ricorrente aveva inizio nell'anno 2005 e si protraeva fino al fallimento e che l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato è i! dolo avente ad oggetto le singole operazioni, appunto, 'dolose', non A il dissesto, che deve essere prevedibile e per tale ragione il primo motivo è anche manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; infatti, sul punto la sentenza impugnata è in linea con i seguenti principi: a) le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall, ben possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337 - 01; conf. n. 12426 del 2014 Rv. 259997 - 01, n. 29586 del 2014 Rv. 260492 - 01, n. 47621 del 2014 Rv. 261684 - 01, n. 15281 del 2017 Rv. 270046 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 22765 del 18/02/2021, Rossin, n.nn.); b) nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (...) Si afferma, infatti, che non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, 'determini l'astratta prevedibilità della decozione". Si tratta, dunque, di una fattispecie a dolo generico; [OSCURATO:PERSONA] che tali principi rispondono anche - delineando il vizio di manifesta infondatezza - al secondo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. e) in relazione all'art. 223 comma 2 L.F. - e che per altro si palesa anche come generico, perché ripropone ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche. Va altresì evidenziato come le due sentenze di merito possano integrare la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997; Ambrosino, Rv. 209145) e nei caso di specie le pronunce offrono argomenti non manifestamente illogici e corretti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novemb