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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:849
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0790

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 novembre 2023 ( 1 ) Cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P

[OSCURATO:PERSONA] AG

contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑790/21 P) e Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] europea (C‑791/21 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] – Regime di aiuti di Stato a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il 2012 e il 2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri oneri obbligatori – Controllo statale sui fondi»

1. Le presenti conclusioni sono presentate nelle cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P. Occorre leggerle congiuntamente ad altre tre conclusioni da me presentate in impugnazioni parallele ( 2 ), parimenti presentate in data odierna e tutte riguardanti lo stesso regime di aiuti di Stato.

Con la sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società produttrice di materiali, chiede l’annullamento della sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑745/18 , EU:T:2021:644 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

Detta sentenza ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 28 maggio 2018 relativa al regime di aiuti attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 dello StromNEV ( 3 ), per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Con la sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] (per semplicità, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarà indicata come «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale in entrambe le cause summenzionate, chiedendo parimenti l’annullamento della sentenza impugnata.

I. Fatti

2. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata.

Ai fini delle presenti conclusioni, essi possono essere riassunti come segue.

A. Sul sistema di oneri di rete precedente all’introduzione delle misure controverse

3. L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia) del 26 luglio 2011 ( 4 ), ma precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica) del 26 luglio 2016 ( 5 ), prevede, tra l’altro, che gli oneri di rete debbano essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e basati sui costi di un funzionamento efficiente del sistema di approvvigionamento energetico. 4.

L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete per l’energia elettrica) del 25 luglio 2005 ( 6 ) definisce il metodo di calcolo che i gestori dei sistemi devono utilizzare per determinare gli oneri generali, che si basa, tra l’altro, sui costi totali annuali della rete.

5. L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede altresì oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (i cosiddetti «utilizzatori atipici»), che tengono conto, conformemente al principio della tariffazione in funzione dei costi, del contributo di tali utilizzatori alla riduzione o alla prevenzione di un aumento dei costi di rete.

6. Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento StromNEV 2005 introduce tariffe individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici: i) utilizzatori il cui contributo ai costi di picco può differire significativamente dal carico di picco annuale simultaneo di tutti gli altri utilizzatori collegati allo stesso livello di rete, vale a dire gli utilizzatori che consumano sistematicamente elettricità al di fuori delle ore di picco (in prosieguo: i «consumatori anticiclici»); e ii) utilizzatori il cui consumo annuo di energia elettrica rappresenta almeno 7000 ore di utilizzo e più di 10 gigawattora (GWh) (in prosieguo: i «consumatori di carico di base»).

7. Fino all’entrata in vigore del regolamento StromNEV, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2011»), i consumatori anticiclici e di carico di base erano soggetti a tariffe individuali calcolate secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione della rete, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «BNetzA»).

Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»).

Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori o vicini allo zero.

B. Sulle misure controverse (esenzione e supplemento)

8. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2011, entrato in vigore il 4 agosto 2011, con effetto a partire dal 1 o gennaio 2011 (data di applicazione retroattiva di tale disposizione), il sistema degli oneri di rete individuali per i consumatori di carico di base è stato abolito e sostituito da un’esenzione totale dall’obbligo di corrispondere gli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»).

L’esenzione doveva essere concessa solo dopo che l’autorità di regolamentazione competente (la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] interessato) avesse verificato che le condizioni legali fossero soddisfatte.

Detta esenzione era sopportata dai gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati.

Sono rimasti invece in vigore gli oneri di rete individuali per i consumatori non di punta e l’obbligo di questi ultimi di pagare almeno il 20% dell’onere di rete pubblicato.

9. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase dello StromNEV 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano obbligati a rimborsare ai gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica a valle (i gestori dei sistemi di distribuzione) le mancante entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensarsi reciprocamente per i costi relativi all’esenzione, mediante una compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore e di energia elettrica) del 19 marzo 2002 ( 7 ), con la conseguenza che ciascuno di essi sopportava il medesimo onere finanziario calcolato in funzione della quantità di energia elettrica che ciascuno forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete.

10. A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8‑11‑024; in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento.

Nell’ambito di tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione hanno riscosso dai consumatori finali un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti determinata dall’esenzione controversa.

11. L’importo del supplemento era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA.

L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del sistema, è stato fissato direttamente dalla BNetzA.

12. Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative all’esenzione per tale anno.

C. Sul sistema di oneri di rete successivo all’introduzione delle misure controverse

13. Nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) del 6 ottobre 2015.

Tale esenzione è stata successivamente abrogata, con effetto dal 1 o gennaio 2014, dal regolamento StromNEV, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia) del 14 agosto 2013 ( 8 ).

Quest’ultimo regolamento ha reintrodotto, per il futuro, i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% dei canoni generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»).

14. Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora ricevuto l’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»).

Invece dei canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione degli oneri forfettari.

II. Analisi giuridica

15. Nelle due impugnazioni incidentali identiche nelle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi.

I primi due sono, in sostanza, identici ai due motivi dedotti nelle impugnazioni incidentali nelle cause da C‑792/21 P a C‑796/21 P e C‑800/21 P. Nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi.

Nella causa C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico.

Tuttavia, come richiesto dalla Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno solo sul primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] (ricevibilità del ricorso di annullamento) e sul terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA], che corrisponde al motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] (nella misura in cui essi riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante «risorse statali»).

A. Primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]: ricevibilità di un ricorso di annullamento

1. Principali argomenti delle parti

16. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, adottando un’interpretazione estensiva della nozione di «pubblicazione» di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE.

In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in cui quest’ultima ha stabilito un parallelo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], da tale giurisprudenza emerge chiaramente che la pubblicazione è dies a quo del termine per l’avvio del procedimento solo se costituisce un presupposto per l’entrata in vigore della misura di cui trattasi e se è prevista dal Trattato stesso.

In secondo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] ufficiale») di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che pone fine a un procedimento di indagine formale, ciò non costituisce una «pubblicazione» ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma.

Pertanto, esso non costituisce il dies a quo del termine per l’avvio del procedimento.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una serie di argomenti che, a suo avviso, corroborano la sua interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, come la struttura di tale disposizione, il principio della parità delle armi o il carattere obbligatorio dei termini di ricorso.

17. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che l’interpretazione del Tribunale della nozione di «pubblicazione», di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, non è viziata da alcun errore di diritto.

2. Valutazione

18. È vero che, nella pratica e come è avvenuto in questo caso, i beneficiari degli aiuti di Stato sono spesso informati del contenuto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero dell’aiuto prima che tale decisione sia pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

I beneficiari subiscono gli effetti giuridici di tale decisione nel contesto della procedura di recupero, che deve avvenire immediatamente dopo l’adozione della decisione e la sua notifica allo Stato membro interessato.

19. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in tali condizioni e contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata, è la data in cui il beneficiario dell’aiuto di Stato è venuto a conoscenza della decisione controversa che va presa in considerazione ai fini del calcolo del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento, e non la data della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivo.

20. Propongo di respingere l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non è supportata né dalla formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, né dalla giurisprudenza della Corte, né dallo scopo di tale disposizione.

21. La formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, dispone che «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

22. Come sottolineato dalle autorità tedesche e come risulta dalla giurisprudenza della Corte, dal testo di tale disposizione si può dedurre che il criterio della data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto, come dies a quo del termine per l’avvio del procedimento, è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione.

23. Per quanto riguarda la notificazione, è importante ricordare che la procedura di revisione degli aiuti di Stato è una procedura rigorosamente bilaterale tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato.

I beneficiari degli aiuti hanno solo la qualifica di «interessati», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 ( 9 ).

Ne consegue che tale Stato membro è l’unico destinatario di una decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] e l’entrata in vigore di tale decisione deriva da questa procedura bilaterale, ossia dalla notificazione della decisione allo Stato membro da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché tale decisione è già entrata in vigore al momento della notificazione, la determinazione del dies a quo per l’avvio di un procedimento per le parti non designate come destinatarie della notifica non dovrebbe essere correlata alle condizioni di entrata in vigore di una misura e dovrebbe, invece, derivare da un’interpretazione della lettera e dello scopo dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

24. Secondo la lettera dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, per quanto riguarda i soggetti non designati come destinatari, la pubblicazione del provvedimento nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale diventa l’elemento principale per determinare il dies a quo per il calcolo del termine di avvio del procedimento.

Ne consegue che il momento in cui il beneficiario dell’aiuto è venuto a conoscenza della decisione, in quanto subordinato rispetto agli altri criteri, diventerebbe rilevante solo in una situazione in cui non vi sia stata alcuna pubblicazione (anche qualora fosse richiesta).

25. A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non può richiamare la sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( 10 ).

Tale sentenza riguardava una situazione diversa da quella della presente causa.

Infatti, in quella causa, la decisione controversa era specificamente indirizzata alla Repubblica portoghese, mentre la [OSCURATO:PERSONA], in quanto beneficiaria dell’aiuto, è solo una parte interessata; essa non è destinataria della decisione controversa.

26. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una lettura errata di tale sentenza per quanto riguarda l’asserito parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297, paragrafo 2, secondo e terzo comma, TFUE.

In tale sentenza, la Corte non ha interpretato la nozione di «Bekanntgabe» (in italiano: «notifica»/«pubblicazione») nel senso di «effettiva conoscenza».

La Corte si è pronunciata solo sul rapporto tra le due alternative previste dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, per statuire che la decisione indirizzata al ricorrente produce effetti a partire dalla sua notificazione e che al contempo detta notificazione costituisce il dies a quo del termine previsto per l’avvio del procedimento.

27. [OSCURATO:PERSONA] riflette sulla «notificazione», sostenendo che nel caso di specie le notificazioni da parte delle autorità tedesche sono state inviate alle imprese.

Tuttavia, quando tali autorità – che non sono l’istituzione che ha adottato l’atto – inviano una copia della decisione controversa ai beneficiari dell’aiuto, ciò non può essere qualificato come formale notificazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 297 TFUE.

Una siffatta comunicazione di una decisione ai beneficiari non ha quindi gli stessi effetti di una notificazione ai sensi di detto articolo.

In ogni caso, la «notificazione» («Zustellung» in tedesco) di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è una questione in esame nel caso di specie.

28. Nemmeno gli altri precedenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] corroborano l’ipotesi da essa avanzata.

Così, l’ordinanza Fryč/[OSCURATO:PERSONA] non è pertinente in quanto verteva su un ricorso di annullamento di un regolamento pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

Analogamente, l’ordinanza nella causa Iordăchescu/Parlamento e a. ( 11 ) verteva su una direttiva anch’essa pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

29. Infine, i termini per l’avvio del procedimento hanno lo scopo di creare criteri oggettivi per garantire la certezza del diritto.

Ne consegue che tale termine deve essere chiaro e facilmente individuabile da chiunque e mira a evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 12 ).

30. Pertanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], è proprio al fine di preservare la certezza del diritto che l’articolo 263, sesto comma, TFUE individua nella pubblicazione del provvedimento l’evento principale per la determinazione del termine di ricorso.

Infatti, è sempre possibile determinare con certezza tale data, a differenza della data in cui il beneficiario ha avuto conoscenza del provvedimento, la cui prova è molto più difficile da fornire.

L’alternativa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro questo calcolo giuridicamente certo.

Secondo tale alternativa, qualsiasi termine dovrebbe essere stabilito singolarmente e il Tribunale sarebbe costretto a svolgere, con notevole sforzo, un’indagine approfondita sulla data effettiva in cui il ricorrente, forse per caso, è venuto a conoscenza del provvedimento di cui trattasi.

31. Inoltre, l’interpretazione propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l’effetto di limitare la tutela giuridica effettiva del beneficiario dell’aiuto, nella misura in cui, ad esempio, quest’ultimo potrebbe ricevere dallo Stato membro in questione una versione incompleta o espunta della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Tale notifica non è disciplinata dal diritto dell’Unione e lo Stato membro potrebbe omettere, arbitrariamente o per negligenza, di effettuare una notifica ad alcuni o a tutti i beneficiari dell’aiuto, il che porrebbe ovvi problemi per quanto riguarda il principio della parità di accesso alla giustizia.

32. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] – che ha ricevuto la decisione controversa nell’ambito del procedimento nazionale per il recupero dell’aiuto – ha presentato il proprio ricorso di annullamento prima della pubblicazione della decisione controversa nella [OSCURATO:PERSONA], non modifica la mia conclusione.

33. Infatti, la Corte ha ricordato in una precedente giurisprudenza che «le disposizioni contenute nell’articolo 33, terzo comma, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], il quale stabiliva le formalità – notificazione o pubblicazione – dalle quali decorreva il termine del ricorso di annullamento, non ostava[no] a che il ricorrente adisse la Corte non appena la decisione in questione fosse stata adottata, senza attenderne la notifica o la pubblicazione, con la conseguenza che a uno dei ricorsi che avevano dato luogo a tale sentenza non poteva essere opposta alcuna eccezione di irricevibilità per il fatto che lo stesso fosse stato depositato nella cancelleria della Corte prima della pubblicazione della decisione medesima».

Pertanto, nella sentenza citata, la Corte ha statuito che «nessuna delle disposizioni contenute nell’articolo 263, sesto comma, TFUE, corrispondente all’articolo 33, terzo comma, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], impedisce di applicare tale giurisprudenza al caso di specie» ( 13 ) e ha ritenuto, in sostanza, che il fatto che un ricorso di annullamento era stato proposto prima della pubblicazione della decisione controversa non costituisse un motivo per dichiarare il ricorso irricevibile.

34. Dalla valutazione che precede risulta che il fatto di proporre un ricorso di annullamento in via anticipata (ossia prima dell’effettiva pubblicazione dell’atto controverso) non incide sul dies a quo per l’avvio del procedimento e per il calcolo del termine per la proposizione dello stesso, come definito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE.

35. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 ) non sono pertinenti ai fini della presente causa, in quanto in tale causa la Corte si è pronunciata sulla ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale e non si è pronunciata sul dies a quo del termine per proporre dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

36. A mio avviso, ne consegue che il Tribunale ha giustamente ritenuto che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dovesse essere respinta, e che l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta in quanto infondata.

B. Terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e motivo unico sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in materia di risorse statali

37. Il terzo motivo d’impugnazione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑790/21 P) relativo alla nozione di «risorse statali» si basa su tre argomenti: la suddetta parte i) sostiene che l’esistenza di una tassa e di un controllo statale non sono criteri alternativi; ii) contesta la qualificazione del supplemento controverso come tassa; e iii) sostiene che non esisteva alcun controllo dello Stato sulle risorse provenienti dal supplemento controverso.

Il motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑791/21 P) si suddivide in tre capi.

Il primo capo , con il quale si contesta che «l’esistenza di una tassa e di un controllo statale sono due criteri alternativi», si basa sui seguenti argomenti: a) vi sono contraddizioni nella sentenza impugnata; b) dalla giurisprudenza della Corte non risulta che sia sufficiente concludere che la misura coinvolge risorse statali per il solo motivo che il supplemento può essere qualificato come tassa; c) l’economia dei Trattati è contraria all’interpretazione del Tribunale; d) tale interpretazione ha conseguenze «non previste dai Trattati»; ed e) anche se fosse una tassa, è necessario valutare se esista un controllo statale.

Il secondo capo , «il supplemento imposto dalla BNetzA non è una tassa ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia», si basa sui seguenti argomenti: a) non vi è «tassa» se il debitore non è il consumatore finale; e b) il Tribunale avrebbe dovuto esaminare non solo l’obbligo di riscuotere la tassa, ma anche l’obbligo di versarla.

Con il terzo capo , la [OSCURATO:PERSONA] argomenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la destinazione esclusiva degli oneri di rete raccolti non escluda che lo Stato possa disporre di tali fondi.

38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti in quanto infondati.

39. Poiché i vari argomenti relativi alle risorse statali sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo (causa C‑790/21 P) e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel motivo unico (causa C‑791/21 P) si sovrappongono in modo significativo, è opportuno affrontarli insieme, nell’ordine e seguendo la struttura della sentenza impugnata.

Di conseguenza, è necessario affrontare innanzitutto il carattere alternativo dei criteri; successivamente, la qualificazione del supplemento controverso come «tassa»; infine, l’esistenza di un controllo statale sulle risorse provenienti dal supplemento controverso.

1. Prima serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (due elementi che fanno parte di un’alternativa) a) Principali argomenti delle parti

40. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esistenza di una tassa e il controllo statale sui fondi provenienti da tale tassa (o sugli amministratori dei fondi) fossero «due elementi che fanno parte di un’alternativa».

La semplice esistenza di una siffatta tassa non è sufficiente per concludere che nel caso in esame si tratti di «risorse statali». b) Valutazione

41. Il Tribunale ha esaminato la giurisprudenza relativa al criterio delle «risorse statali» e ha ritenuto che «[i]n sostanza, la giurisprudenza della Corte (...) si basa su due elementi principali per valutare la natura statale delle risorse: da un lato, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o clienti finali, di norma chiamato “prelievo” e, più in particolare, “prelievo parafiscale” e, dall’altro lato, il controllo statale sulla gestione del sistema, attraverso, segnatamente, il controllo statale sui fondi o sui gestori (terzi) di tali fondi.

Si tratta, in sostanza, di due elementi che fanno parte di un’alternativa » (sentenza impugnata, punto 95, il corsivo è mio).

42. Secondo il Tribunale, «occorre pertanto verificare se il meccanismo [di finanziamento] di cui trattasi soddisfi le condizioni stabilite dalla giurisprudenza pertinente in materia di utilizzo delle risorse statali (...) e, pertanto, se il supplemento controverso sia effettivamente un onere obbligatorio e, quindi, assimilabile a un prelievo parafiscale o, in caso contrario, se lo Stato disponga, quanto meno, di un controllo sui fondi percepiti o sugli organismi incaricati di gestirli» (sentenza impugnata, punto 109).

43. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che i criteri di una «tassa» e del controllo statale sono cumulativi e si basano sulle sentenze FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 14

), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (

15 ), e PreussenElektra ( 16 ).

Tuttavia, queste e altre sentenze (più recenti) della Corte depongono invece a favore del fatto che i criteri sono alternativi, in linea con quanto affermato dal Tribunale ai punti 90 e da 95 a 97 della sentenza impugnata ( 17 ).

44. Ritengo che gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] siano infondati in quanto possono essere respinti sulla base della più recente giurisprudenza della Corte, che fuga ogni possibile dubbio sulla natura alternativa o cumulativa dei criteri.

45. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 18 ), la Grande Sezione della Corte ha affrontato due questioni rilevanti per le presenti impugnazioni: i) la definizione della nozione di tassa e ii) il rapporto tra il criterio della tassa e quello del controllo statale sul meccanismo di finanziamento.

46. Al punto 39 di tale sentenza, la Corte ha chiarito che i criteri pertinenti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fanno parte di un’alternativa: «[i]l criterio menzionato al punto precedente della presente sentenza [ossia l’esistenza di un prelievo] non è l’unico che permetta di identificare delle “risorse statali”, ai sensi di detta disposizione.

Il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse vengano qualificate come “risorse statali”».

47. Ne consegue che è sufficiente soddisfare l’uno o l’altro dei due criteri, come confermato dal punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte fa diretto riferimento all’esistenza di «due criteri alternativi».

48. Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché ha seguito la giurisprudenza preesistente della Corte di giustizia quando ha affermato, al punto 95, che i criteri di cui sopra «fanno parte di un’alternativa» e tale approccio è stato nuovamente confermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, per il Tribunale era sufficiente individuare, nella sentenza impugnata, l’esistenza di una tassa o il controllo statale sul meccanismo di finanziamento, dato che ciascuno di questi criteri sarebbe stato sufficiente, da solo, per confermare l’impiego di risorse statali.

Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tali criteri sarebbero cumulativi, devono essere respinti, a mio avviso, in quanto manifestamente infondati.

49. È vero che il Tribunale non lo ha affermato espressamente, ma ritengo che dalla lettura della sentenza impugnata (in particolare, del punto 109) emerga chiaramente che esso ha esaminato il secondo criterio soltanto per completezza.

Poiché il carattere alternativo dei criteri è stato oggetto di un forte disaccordo tra le parti dinanzi al Tribunale, quest’ultimo si è ispirato al principio di buona amministrazione della giustizia e ha esaminato entrambi gli elementi dell’alternativa.

50. Inoltre, a sostegno della sua tesi secondo cui i criteri di una «tassa» e del controllo statale dovrebbero essere cumulativi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella sentenza impugnata (confermata dalla giurisprudenza della Corte), sarebbe comunque contraria all’economia dei Trattati e comporterebbe «conseguenze non previste dai Trattati».

Essa sostiene che qualsiasi tassa o prelievo aggiuntivo imposto dallo Stato rientrerebbe necessariamente nella nozione di «risorse statali», il che sarebbe contrario alla sovranità fiscale degli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] inoltre sostiene che il divieto di aiuti di Stato illegali ha lo scopo di predisporre una tutela contro le violazioni della libera concorrenza da parte degli Stati, il che implica che sono interessate solo le violazioni della concorrenza che hanno un legame con il bilancio dello Stato o che coinvolgono risorse soggette al potere di disposizione dello Stato.

51. Tuttavia, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], tali argomenti si basano su una lettura errata dei Trattati ( 19 ), nonché su una commistione tra la giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 110 TFUE, da un lato, e la giurisprudenza relativa all’articolo 34 TFUE, dall’altro.

Il divieto di discriminazione ai sensi dei primi due articoli si spiega con il fatto che sia i dazi doganali che le tasse sono, per loro natura, fiscali (costituiscono tributi utilizzati dallo Stato per raggiungere obiettivi politici).

Inoltre, è sufficiente ricordare che il principale elemento dirimente in relazione alle risorse statali è che la distorsione della concorrenza è opera dello Stato (e non di un’impresa).

Tuttavia, contrariamente a quanto sembra suggerire la [OSCURATO:PERSONA], l’impianto dei Trattati non suggerisce in alcun modo che solo gli aiuti «finanziati dal bilancio dello Stato» debbano essere considerati aiuti di Stato.

Orbene, la giurisprudenza della Corte ha sempre chiarito che il semplice fatto che il flusso di risorse passa esclusivamente attraverso soggetti di diritto privato non è sufficiente a confutare l’esistenza di un controllo effettivo dello Stato nell’accezione della nozione di aiuto ( 20 ).

52. Contrariamente agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], la differenza sistematica di posizione nel Trattato FUE tra gli articoli 30 e 110 e l’articolo 107 non ha alcun impatto rilevante ai fini delle presenti cause.

Le tre disposizioni hanno invece qualcosa in comune, ossia il fatto di riguardare l’azione fiscale dello Stato.

In relazione alle due categorie di disposizioni, infatti, la Corte ha adottato un’interpretazione estensiva della nozione di «controllo statale», in particolare al fine di evitare l’elusione delle regole contenute in tali disposizioni ( 21 ).

53. Inoltre, non è corretto affermare che «qualsiasi [trasferimento] di attività tra [persone giuridiche] private, disposto per legge, [sarebbe assimilato] a un utilizzo di risorse statali».

Ad esempio, un prezzo minimo stabilito per legge non è una tassa.

È sufficiente fare riferimento alle sentenze PreussenElektra e EEG 2012.

La sentenza PreussenElektra riguardava un prezzo minimo fissato per legge, applicato tra due soggetti di diritto privato.

L’ente di diritto privato che era tenuto ad applicare il prezzo minimo non poteva trasferire i costi ai propri clienti.

Pertanto, non vi era alcuna tassa.

54. Nella sentenza EEG 2012, la Corte ha chiarito che la mera possibilità di un impatto sui clienti non era sufficiente per ritenere che le risorse utilizzate fossero risorse statali.

L’utilizzo di risorse statali – sotto forma di una tassa – può essere presunto solo se l’ente di diritto privato su cui grava l’obbligo ha anche l’ obbligo di trasferire il costo aggiuntivo a terzi, riscuotendo da questi una tassa.

55. A mio avviso, da tutte le considerazioni che precedono emerge che il Tribunale ha correttamente ritenuto che tali criteri facciano parte di un’alternativa.

Pertanto, la sentenza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto al riguardo e la prima serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta in quanto infondata.

2. Seconda serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (qualificazione del supplemento controverso come «tassa»)

56. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] censurano il Tribunale in relazione al primo dei criteri alternativi discussi supra , in quanto avrebbe erroneamente qualificato il supplemento controverso come «tassa».

Esse sostengono che tale qualificazione si basa su un’interpretazione errata della nozione di «tassa» e su uno snaturamento del diritto nazionale. a) Primo gruppo di argomenti (debitore finale del supplemento controverso)

57. Nel primo gruppo di argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «consumatore finale» nell’accezione del diritto nazionale, poiché né il diritto nazionale né le autorità nazionali tedesche impongono un obbligo di pagamento ai consumatori o ai gestori di sistemi.

Tale obbligo era vigente solo in forza di un contratto di utilizzo della rete redatto dalle autorità di regolamentazione, che per gli anni 2012 e 2013 non esisteva.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], spettava al fornitore di energia elettrica, in quanto utilizzatore della rete, trasmettere il supplemento controverso al consumatore finale.

Anche se tutti i fornitori avessero sistematicamente trasmesso tale supplemento sul consumatore finale, la suddetta prassi non sarebbe stata sufficiente a far ritenere l’esistenza di un obbligo giuridico. 58.

Ritengo necessario esaminare se la questione di quali fossero i debitori finali del supplemento controverso sia dirimente.

59. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in primo grado che il supplemento è stato riscosso solo presso gli utilizzatori della rete e che non è stato obbligatoriamente ripercosso sui consumatori finali di energia elettrica, per cui avrebbe dovuto essere inteso come una tariffa di rete e non come una tassa.

Tuttavia, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale argomento non era pertinente, tenuto conto del fatto che i debitori finali di tale supplemento erano gli utenti della rete (i fornitori stessi e gli utilizzatori finali direttamente collegati alla rete) e non già gli altri utilizzatori finali.

60. Parimenti, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la decisione controversa identificava un obbligo di riscuotere e trasmettere il supplemento controverso agli «utilizzatori finali».

A mio avviso, è rilevante che tale interpretazione sia stata corroborata dal punto 20 della sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2015, che respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il supplemento controverso sarebbe una tariffa di rete.

Detto giudice ha confermato che il supplemento non era una compensazione contrattuale, ma una riscossione esterna di oneri, imposta agli operatori.

61. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché una misura costituisca un «prelievo» ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, è sufficiente che essa sia riscossa su prodotti o servizi intermedi, senza ripercuotersi necessariamente sui consumatori finali dei prodotti o dei servizi a valle.

Nella stessa giurisprudenza della Corte ( 22 ) non si rinvengono elementi a sostegno della tesi che una tassa comporta l’esistenza di risorse statali solo ove la stessa sia applicata ai consumatori finali.

Ritengo infatti che la nozione di tassa, di cui agli articoli 30 e 110 TFUE, debba essere intesa in senso ampio sulla base di un’interpretazione teleologica.

62. Il Tribunale ha giustamente richiamato la medesima giurisprudenza al punto 121 della sentenza impugnata.

63. Ritengo che il Tribunale abbia correttamente basato il proprio approccio sulla questione se gli enti pubblici o privati, incaricati di attuare il regime, debbano farsi carico delle spese con risorse finanziarie proprie (situazione che non comporta alcun aiuto di Stato) o se possano reperire da terzi tali risorse (situazione in cui sussiste un aiuto di Stato).

Poco importa se tali terzi siano consumatori finali o un anello intermedio della catena del valore.

L’unico elemento dirimente è infatti l’effetto di ridistribuzione generato dalla tassa, ossia il fatto che uno Stato o un ente di diritto privato riscuota tale tassa dalle imprese e la utilizzi per finanziare un vantaggio concesso a un’altra categoria di imprese.

64. Da un’interpretazione teleologica e dalla giurisprudenza della Corte sulla nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, risulta che l’identità del soggetto tenuto al pagamento del prelievo nel caso singolo è irrilevante.

L’elemento dirimente è se la tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto ( 23 ).

65. A mio avviso, ne consegue che il primo gruppo di argomenti deve essere respinto in quanto infondato. b) Secondo gruppo di argomenti (la tassa di cui trattasi non era obbligatoria) 1) La decisione della BNetzA del 2011 era stata dichiarata illegittima dai giudici nazionali.

66. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale si è basato esclusivamente ed erroneamente sulla decisione della BNetzA del 2011, laddove tale decisione è stata dichiarata illegittima, con effetto retroattivo, dai giudici tedeschi.

67. Si tratta di stabilire se il Tribunale fosse legittimato a concludere che il supplemento controverso era obbligatorio basandosi su tale decisione della BNetzA, nonostante la circostanza che essa sia stata successivamente annullata e dichiarata nulla dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, su ricorso, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).

68. Ricordo che dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ) e Heiser ( 25 ) risulta che l’eventuale illegittimità di un regime nazionale non è in grado di eliminarne la natura di aiuto di Stato.

69. Secondo la sentenza Heiser, «anche supponendo che la disposizione da cui discende la rettifica delle deduzioni (...) sia illegittima, ciò nondimeno tale disposizione è atta a produrre i suoi effetti per tutto il tempo in cui non è abrogata o, almeno, finché la sua illegittimità non è constatata » (il corsivo è mio).

70. Analogamente, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «la circostanza che una misura fiscale sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE non consente di escludere dalla qualificazione di “aiuto di Stato” l’esenzione di tale misura di cui beneficiano taluni contribuenti, per tutto il tempo in cui la misura in questione produce effetti nei confronti degli altri contribuenti e non è stata né abrogata né dichiarata illegale e, pertanto, inapplicabile» (il corsivo è mio).

71. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, il legislatore tedesco ha affrontato la situazione in modo da garantire che la riscossione del supplemento controverso, a seguito dell’annullamento disposto dal Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale), fosse corretta retroattivamente e continuasse a produrre effetti giuridici e, pertanto, mantenesse l’obbligo del supplemento controverso.

72. A mio avviso, nel diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato una misura deve essere considerata dal punto di vista dei suoi effetti.

73. Dalla citata giurisprudenza emerge a mio parere che il Tribunale fosse legittimato a ritenere (ai punti 107 e 125 della sentenza impugnata) che, ai fini del controllo degli aiuti di Stato, il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 fosse stata effettivamente applicata e avesse prodotto effetti giuridici nel periodo di riferimento rappresentava un fattore dirimente.

74. Tale decisione era giuridicamente vincolante durante il periodo di riferimento e imponeva agli operatori di rete di riscuotere dagli utilizzatori della rete il supplemento controverso.

75. La formulazione del paragrafo 3 della decisione della BNetzA del 2011 imponeva l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso ai gestori dei sistemi di distribuzione, che erano quindi tenuti a riscuotere tale supplemento dai loro clienti.

Considerato che tale decisione faceva parte del regime in vigore nel periodo di riferimento e produceva effetti vincolanti – a maggior ragione in quanto tali effetti non sono stati effettivamente revocati a seguito dell’annullamento disposto dai giudici nazionali (mediante disposizioni che hanno successivamente abrogato tale regime) – il Tribunale ha correttamente statuito che il regime fondato sul supplemento controverso ha prodotto un effetto giuridicamente vincolante (sentenza impugnata, punto 125).

76. La mia valutazione nelle presenti conclusioni è supportata anche dalla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 26 ), in cui è stato affermato che una decisione annullata è ancora in grado di produrre effetti giuridici.

Poiché il ricorso di annullamento nella suddetta causa era stato presentato prima che il Tribunale si pronunciasse sull’annullamento della decisione controversa (escludendola quindi retroattivamente dall’ordinamento giuridico), la ricevibilità di tale ricorso doveva essere valutata con riferimento al momento in cui era stato presentato, poiché la decisione negativa del 2002 era ancora in vigore e continuava a far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

77. Infine, va sottolineato al riguardo che la produzione di effetti giuridici era, inoltre, l’obiettivo dichiarato del legislatore tedesco ( 27 ).

78. A mio avviso, le argomentazioni volte a far valere il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 è stata dichiarata illegittima dai giudici nazionali devono quindi essere respinte in quanto infondate. 2) Articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa») e giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (natura obbligatoria dell’onere). i) Articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa»)

79. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, concludendo che il supplemento controverso corrispondeva a tale nozione.

È vero che, per giustificare il fatto che l’obbligo di riscuotere un supplemento legato all’utilizzo della rete possa essere anche una tassa, il Tribunale fa riferimento alla nozione di tassa ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE.

80. Come spiegato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, la nozione di tassa, cui fanno riferimento gli articoli 30 e 110 TFUE, deve essere interpretata in senso ampio.

81. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 40), la Corte ha affermato che «gli [articoli 30 e 110 TFUE] (...) perseguono, con funzioni complementari, l’obiettivo di censurare qualsiasi dispositivo fiscale nazionale idoneo a discriminare i prodotti in provenienza o a destinazione di altri Stati membri ostacolandone la libera circolazione all’interno [dell’Unione europea] in condizioni normali di concorrenza» (il corsivo è mio).

82. Come è stato osservato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, dalla nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, risulta che l’identità del soggetto tenuto al pagamento della stessa in ciascun caso è irrilevante.

L’elemento dirimente è se tale tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto.

83. Nelle presenti cause, il supplemento controverso viene riscosso in relazione all’utilizzo della rete.

Secondo la corretta valutazione del Tribunale, il fatto che il supplemento non costituisce un corrispettivo per l’utilizzo della rete, ma piuttosto un onere obbligatorio, è dirimente perché sia qualificato come tassa.

84. [OSCURATO:PERSONA] cerca di far valere l’argomento secondo cui, nei casi precedenti trattati dalla Corte, il prodotto pertinente non era l’uso della rete, ma l’energia elettrica fornita.

Di conseguenza, l’unica questione che contava era se, nel rapporto di fornitura di energia elettrica, fosse stato riscosso un supplemento tariffario, che doveva essere qualificato come tassa.

85. Tuttavia, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] è inconferente, in quanto, nelle cause di cui trattasi, l’utilizzo della rete deve essere considerato come un prodotto intermedio o, più specificamente, come un servizio intermedio ai fini degli articoli 30 e 110 TFUE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia discussa supra .

Il Tribunale, pertanto, non è incorso in alcun errore di diritto, a mio avviso, nel basarsi sugli articoli 30 e 110 TFUE per definire la tassa come un onere gravante su un prodotto o un servizio fornito. ii) [OSCURATO:PERSONA] e successiva giurisprudenza della Corte (natura obbligatoria dell’onere)

86. Inoltre, la soluzione della questione relativa alla natura obbligatoria dell’onere come condizione per determinare l’esistenza di risorse statali può essere ricavata dalla giurisprudenza esistente della Corte, in quanto le cause di cui trattasi sono simili alla situazione di fatto che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

87. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardava una tassa nei [OSCURATO:PERSONA].

Un gestore di rete (interamente controllato dalle autorità pubbliche) riscuoteva dagli acquirenti domestici di energia elettrica una tassa (supplemento tariffario) sull’utilizzo della sua rete elettrica.

Analogamente alle cause di cui trattasi, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la tassa era prevista dalla legge nazionale e l’operatore di rete raccoglieva denaro dai consumatori e in tal modo finanziava l’aiuto di Stato.

88. Il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza nella suddetta causa e ha sottolineato, al punto 91 della sentenza impugnata, che «la Corte ha concluso che un supplemento sull’energia elettrica trasmessa, fissato secondo criteri oggettivi, imposto dalla legislazione ai consumatori di energia elettrica e riscosso dai gestori del sistema, costituisce un “onere” la cui fonte è una risorsa statale».

89. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia formula diverse osservazioni importanti ai fini delle presenti impugnazioni.

90. In primo luogo, la Corte osserva che poco importa se la tassa ha per oggetto il prodotto in quanto tale, ad esempio l’elettricità, o se ha per oggetto un’attività necessaria in relazione con il prodotto, ad esempio il trasporto di elettricità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 44).

Nelle cause di cui trattasi, la tassa ha per oggetto il trasporto di energia elettrica.

91. In secondo luogo, la Corte sottolinea che il fatto che il supplemento è un onere unilateralmente imposto è determinante per l’esistenza di una tassa (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 45).

Nelle cause di cui trattasi, la decisione della BNetzA del 2011 ha imposto ai gestori del sistema di distribuzione, in modo giuridicamente vincolante, l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori finali, in quanto utenti della rete (punto 132 della sentenza impugnata).

92. In terzo luogo, la Corte stabilisce che «ha poca importanza che l’onere finanziario non sia riscosso dallo Stato» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 46).

Nelle cause di cui trattasi, i gestori dei sistemi di distribuzione erano responsabili della riscossione del supplemento controverso.

93. Infine, nelle cause di cui trattasi, analogamente a quanto avvenuto nella situazione che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il supplemento controverso era destinato a coprire i costi di utilizzo della rete che i consumatori tedeschi del carico di base avrebbero dovuto normalmente sostenere essi stessi.

94. L’esenzione dagli oneri di rete per i consumatori del carico di base ha quindi migliorato la loro posizione competitiva.

A causa del carattere fiscale del supplemento controverso nelle presenti cause, sarebbe opportuno riconoscere tali risorse come risorse statali nell’accezione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, ciò sarebbe coerente con la giurisprudenza, secondo la quale il finanziamento di un’agevolazione attraverso i proventi di una tassa implica che l’agevolazione proviene da una risorsa statale ( 28 ).

95. Ritengo che, oltre alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], anche la sentenza FVE Holýšov I sia particolarmente rilevante.

Entrambe hanno un contesto fattuale simile a quello delle presenti cause e dimostrano che la Corte ha, di fatto, già affrontato le questioni sollevate nelle presenti impugnazioni.

96. Nella sentenza FVE Holýšov I (punto 46), la Corte ha spiegato che non importa se il meccanismo di finanziamento in questione sia o meno classificato, secondo il diritto nazionale, come tassa o prelievo parafiscale.

Il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato riguarda solo la conoscenza dell’imposizione di un siffatto onere, e tale imposizione è disposta unilateralmente e con un atto dello Stato.

97. In entrambe le sentenze, la Corte osserva che si tratta di un obbligo di riscossione unilaterale di denaro e che, quindi, si tratta di risorse statali.

La questione ci porta alla recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34), che chiarisce ulteriormente la sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Ritengo che ciò sia importante ai fini dell’esito delle presenti impugnazioni.

98. A detto punto 34 la Corte afferma che «[p]er quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione attinente al fatto che il vantaggio venga concesso “mediante risorse statali”, sulla quale si interroga per l’appunto il giudice del rinvio, la Corte ha statuito che degli importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti ad una tassa gravante sull’energia elettrica e hanno origine da “risorse statali”, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE» ( 29 ).

99. Sottolineo che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] prosegue, ai punti 36 e 37, con il chiarimento di altra giurisprudenza esistente oltre alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, la sentenza EEG 2012, punti 70 e 71).

100. La Corte evidenzia le differenze tra le sentenze EEG 2012 e [OSCURATO:PERSONA].

Essa spiega che, nel primo caso, non vi era alcun contributo obbligatorio, in quanto la riscossione dell’onere EEG non era giuridicamente vincolante ed era solo su base volontaria.

La Corte chiarisce quindi che è la natura obbligatoria a essere determinante per stabilire se l’onere di cui trattasi sia un contributo dovuto.

Il semplice fatto che il denaro sia trasferito o possa essere trasferito non è di per sé sufficiente.

Tuttavia, nelle presenti cause, vi era appunto l’obbligo di riscuotere la tassa (o l’onere), mentre la sentenza EEG 2012 non si riferiva a una tassa.

101. Contrariamente alla situazione nella causa EEG 2012, la riscossione del supplemento controverso nelle presenti cause non è una decisione commerciale dei gestori di rete, bensì è effettuata sulla base di disposizioni di legge (segnatamente, la decisione della BNetzA).

102. Pertanto, è necessario operare una distinzione tra il meccanismo di finanziamento in questione nelle presenti cause e il meccanismo su cui verte la sentenza EEG 2012.

Nelle cause di cui trattasi, l’ esistenza del supplemento è di per sé sufficiente perché esso sia qualificato come risorsa statale.

103. Per quanto riguarda l’altro dei due criteri della sentenza EEG 2012, ossia il controllo statale (potere di disposizione) sui fondi stessi o sull’entità che li amministra, come abbiamo visto in precedenza, i due criteri sono alternativi e non cumulativi.

104. Se nella sentenza EEG 2012 vi fosse stato un supplemento obbligatorio, non sarebbe stato necessario che la Corte si addentrasse nella discussione al punto 72 di detta sentenza.

105. Orbene, è proprio perché le condizioni di cui al punto 71 non erano soddisfatte che la Corte ha ritenuto necessario proseguire il ragionamento al punto 72.

106. Al punto 71 di detta sentenza, la Corte ha statuito che «[l]a circostanza, rilevata dal Tribunale (...) secondo cui, “in pratica”, l’onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG veniva ripercosso sui clienti finali ed era, conseguentemente, “equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo di elettricità”, non legittima la conclusione secondo cui la sovrattassa EEG presenterebbe le stesse caratteristiche del supplemento del prezzo dell’elettricità esaminato dalla Corte nella sentenza [[OSCURATO:PERSONA]]».

107. La Corte inizia pertanto il punto 72 con il termine «conseguentemente»: «Conseguentemente, occorre verificare se gli altri due elementi (...) richiamati (...) al punto 62, legittimassero nondimeno la conclusione [del Tribunale] secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituivano risorse statali, in quanto costantemente soggette al controllo pubblico e, quindi, a disposizione delle pubbliche autorità (...).

In tale ipotesi, resta irrilevante che la sovrattassa possa essere qualificata o meno come “tributo”».

108. In altre parole, la situazione nella sentenza EEG 2012 era completamente diversa da quella delle presenti cause.

109. Nella sentenza EEG 2012, il legislatore tedesco consentiva alle imprese elettriche di riscuotere determinati oneri, ma si trattava solo di una possibilità e non di un obbligo .

Lo Stato concedeva agli operatori la possibilità di scegliere: se si fossero avvalsi di tale possibilità, il denaro raccolto avrebbe dovuto essere destinato a un uso specifico stabilito dallo Stato (segnatamente, era destinato a compensare i costi supplementari legati alle energie rinnovabili).

Pertanto, in quel caso, la Corte è giunta alla conclusione che, in mancanza dell’obbligo di riscossione di detti oneri, lo Stato non controllava tali fondi.

110. Dalle considerazioni e dalla giurisprudenza che precedono si evince che il supplemento controverso era, come ha constatato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di cui trattasi, una riscossione obbligatoria per legge di una tassa, come altresì stabilito dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il che, come confermato da ultimo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente per ritenere che siano coinvolte risorse statali.

111. Ritengo pertanto che la sentenza impugnata non sia viziata da un errore di diritto al riguardo.

112. A mio avviso, gli argomenti basati sugli articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa») e sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla giurisprudenza successiva (carattere obbligatorio dell’onere) devono essere respinti in quanto infondati. 3) Snaturamento del diritto nazionale e assenza dell’obbligo di riscossione o pagamento del supplemento

113. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale abbia snaturato il diritto nazionale in quanto non sussisteva alcun obbligo di riscuotere il supplemento controverso.

114. Ritengo che la qualificazione del supplemento controverso come tassa non si basi su uno snaturamento del diritto nazionale.

115. Ai punti 120 e da 122 a 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, sulla base del diritto nazionale (segnatamente, della decisione del BNetzA del 2011), che l’onere di cui trattasi era riscosso presso gli utilizzatori finali.

Pertanto, l’argomento secondo cui esisterebbe un «onere», come definito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], solo quando il soggetto tenuto al pagamento dell’onere è il consumatore finale, è inoperante. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti contestare tale constatazione del Tribunale relativa al diritto nazionale, che è una constatazione di fatto, in sede di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, e detto Stato membro si è di fatto astenuto dal farlo direttamente.

116. Come spiegato ai paragrafi da 59 a 64 delle presenti conclusioni, dalla giurisprudenza emerge che l’identità del soggetto tenuto al pagamento della tassa in ciascun caso è irrilevante.

L’elemento dirimente è invece se la tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto.

117. Inoltre, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’obbligo di riscossione e l’obbligo di pagamento sono due facce della stessa medaglia ( 30 ), con la conseguenza che è parimenti irrilevante stabilire se l’obbligo di pagamento imposto agli utilizzatori della rete derivi dalla legislazione nazionale o dalla decisione della BNetzA del 2011.

118. A tale riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 non prevede sanzioni per la mancata riscossione del supplemento controverso non è dirimente.

La BNetzA esercitava i normali poteri di vigilanza sui gestori dei sistemi di trasporto e poteva emettere decisioni vincolanti nei confronti degli stessi, in caso di inadempimento dei loro obblighi ( 31 ).

119. Ne consegue che gli argomenti basati sullo snaturamento del diritto nazionale e sull’assenza di obbligo di riscossione del supplemento controverso e di obbligo di pagamento dello stesso devono, a mio avviso, essere respinti in quanto infondati. 4) Mancato rimborso integrale per la perdita di profitti e costi

120. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 126 a 130 della sentenza impugnata, le autorità nazionali non hanno concesso agli operatori di rete un rimborso integrale per la perdita di profitti e per i costi generati dall’esenzione dagli oneri.

Esso avrebbe erroneamente dedotto, al punto 127 della sentenza impugnata, l’esistenza di una tassa.

121. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente ritenuto che il supplemento controverso permettesse di rimborsare integralmente la perdita subita dai gestori della rete a causa delle esenzioni dagli oneri di rete.

Quanto sopra risultava dall’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV 2011 e dalla decisione della BNetzA del 2011.

L’elemento importante per la valutazione del supplemento ai sensi della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato era il fatto che l’esenzione dei consumatori del carico di base dagli oneri di rete e il vantaggio che ne derivava erano interamente finanziati dal supplemento.

122. Tuttavia, al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto l’argomento dell’assenza di un meccanismo legale che garantisse una compensazione integrale delle perdite subite (in particolare per l’impossibilità di trasferire i costi del supplemento controverso in caso di crediti irrecuperabili).

Infatti, la qualificazione del supplemento controverso come prelievo parafiscale è sufficiente per considerare le entrate di tale prelievo come risorse statali, senza che sia necessario che lo Stato si impegni a compensare le perdite generate dal mancato pagamento di detto supplemento, in particolare in caso di crediti irrecuperabili.

123. Ne consegue, a mio avviso, che le argomentazioni basate sul mancato rimborso integrale della perdita di profitti e dei costi devono essere respinte in quanto infondate.

124. A mio parere, da tutte le considerazioni che precedono deriva che la seconda serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto inoperante o infondata.

3. Terza serie di argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (esistenza di un controllo statale sulle risorse generate dal supplemento controverso) a) Principali argomenti delle parti

125. [OSCURATO:PERSONA] sostiene essenzialmente che i punti da 95 a 97 e 109 della sentenza impugnata contraddicono i punti 133 e 134 della medesima.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’elemento dirimente è il controllo e il potere di disporre dei fondi di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale di energia elettrica non fosse dirimente per concludere, nella fattispecie, che vi fosse un onere obbligatorio, in quanto il supplemento controverso non è riscosso sul consumo di energia elettrica, ma sull’utilizzo della rete.

126. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha ritenuto, sulla base di una descrizione errata del diritto nazionale, che vi sia un controllo statale sui fondi generati dal supplemento controverso. [OSCURATO:PERSONA] si basa altresì sui seguenti argomenti: i) la constatazione che il gettito generato dal supplemento controverso sia stato destinato al regime di cui trattasi depone a sfavore della natura statale delle risorse; ii) quand’anche la riscossione del supplemento controverso avesse una base legislativa, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che le risorse sono risorse statali; iii) elementi come quelli relativi al mandato degli operatori di rete o al controllo da parte delle autorità pubbliche della corretta attuazione del sistema non stabiliscono l’esistenza di un controllo statale sui fondi; e iv) il meccanismo di finanziamento di cui trattasi non soddisfa i criteri individuati dalla Corte per la valutazione del controllo statale, segnatamente quelli risultanti dalla sentenza EEG 2012. b) Valutazione

127. Dato il carattere alternativo dei due criteri citati nella mia valutazione precedente, l’esistenza di una tassa è già sufficiente per riconoscere la natura statale delle risorse.

Poiché il criterio «fiscale» è soddisfatto nelle presenti cause e la valutazione del Tribunale al riguardo è corretta, la terza serie di argomenti nelle presenti impugnazioni è inoperante e non è più necessario esaminarla.

128. È solo dunque per completezza che formulo le riflessioni che seguono.

129. Nonostante il criterio «fiscale» sia soddisfatto e la valutazione del Tribunale – e, ora in sede di impugnazione, quella della Corte di giustizia – possa fermarsi a questo punto, resta il fatto che la valutazione del Tribunale sul criterio del «controllo statale» dovrebbe essere confermata anche nel caso di specie.

130. I costi aggiuntivi derivanti dall’esenzione degli oneri di rete per alcuni consumatori sono stati trasferiti ai consumatori finali in conformità alle disposizioni vincolanti della legge dello Stato membro interessato ( 32 ).

Inoltre, il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete il rimborso integrale della perdita di entrate, in quanto l’importo di tale supplemento era adeguato a quello delle risorse necessarie a causa dell’esenzione controversa ( 33 ).

131. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’importo di tale supplemento non sarebbe stato prescritto dallo Stato, è sufficiente sottolineare che i gestori dei sistemi di trasmissione non avevano alcun margine di manovra nella determinazione del supplemento e che, come giustamente affermato dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, esisteva un controllo statale sui fondi, vale a dire sull’intero meccanismo di riscossione e assegnazione del supplemento controverso.

132. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla sentenza EEG 2012, sostengono che la destinazione esclusiva delle risorse generate dal supplemento controverso esclude il controllo dello Stato.

Tuttavia, come giustamente spiegato dal Tribunale ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, la Corte di Giustizia in tale sentenza non ha ribaltato la sua giurisprudenza consolidata, peraltro confermata da una giurisprudenza più recente ( 34 ), ma si è limitata ad affermare che, in assenza di altri elementi , tale elemento non è di per sé determinante per dimostrare l’esistenza di detto controllo.

Nella fattispecie, infatti, il Tribunale ha individuato un altro elemento di tale tipo: l’esistenza di una tassa.

133. L’argomento secondo cui non esiste alcun controllo statale sull’intero meccanismo di riscossione del supplemento controverso è contraddetto dal fatto che esiste un vincolo di destinazione obbligatorio tra il supplemento controverso (come prelievo parafiscale), da un lato, e l’aiuto concesso sotto forma di esenzione dagli oneri di rete, dall’altro.

Secondo la giurisprudenza della Corte, quando esiste un siffatto legame tra la misura di aiuto e il suo finanziamento, dall’esistenza di una tassa, che serve a finanziare l’aiuto in proporzioni ben definite, deriva automaticamente che l’aiuto è concesso mediante risorse statali (ossia il gettito dell’imposta) ( 35 ).

134. Infine, sono infondati gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le norme relative al tributo di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza EEG 2012 sarebbero più severe di quelle che disciplinano il supplemento controverso nelle presenti cause.

Al contrario, ritengo che le norme che disciplinano il supplemento controverso nelle presenti cause appaiano più rigorose rispetto al tributo oggetto della sentenza EEG 2012, poiché il presente supplemento si basa su disposizioni di legge vincolanti rispetto alla decisione commerciale/volontaria dei gestori di rete in detta causa.

135. Ne consegue che la terza serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta, a mio avviso, in quanto inoperante e, in ogni caso, infondata.

136. Pertanto, il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante risorse statali, dovrebbero essere respinti in quanto infondati.

III. Conclusione

137. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di: i) respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]; e ii) respingere il terzo motivo d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico d’impugnazione dedotto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essi riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante risorse statali. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Le tre serie di cause riunite sono le seguenti: i) C‑792/21 P e C‑793/21 P, ii) C‑795/21 P e C‑796/21 P, e iii) C‑794/21 P e C‑800/21 P. Ben 37 consumatori di energia elettrica, come quelli di cui trattasi nella presente impugnazione, hanno infatti proposto dinanzi al Tribunale ricorsi analoghi diretti all’annullamento della decisione controversa.

Le cause che hanno dato origine alle quattro sentenze del Tribunale impugnate nelle cause parallele sono state designate dal Tribunale come «cause pilota». ( 3 ) Decisione (UE) 2019/56 del 28 maggio 2018 sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) [notificata con il numero C(2018) 3166] ( GU 2019, L 14, pag. 1 ).

Il termine «StromNEV» nel testo di tale decisione si riferisce alla Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete). ( 4 ) BGBl. 2011 I, pag. 1554. ( 5 ) BGBl. 2016 I, pag. 1786 (in prosieguo: l’«EnWG 2011»). ( 6 ) BGBl. 2005 I, pag. 2225 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2005»). ( 7 ) BGBl. 2002 I, pag. 1092. ( 8 ) BGBl. 2013 I, pag. 3250 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2013»). ( 9 ) Regolamento del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 10 ) Sentenza del 17 maggio 2017, ( C‑339/16 P , EU:C:2017:384 ). ( 11 ) Rispettivamente, ordinanze del 5 settembre 2019 ( C‑ 230/19 P , EU:C:2019:685 ) e del 31 gennaio 2019 ( C‑ 426/18 P , EU:C:2019:89 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑469/11 P , EU:C:2012:705 , punto 50 ). ( 13 ) Sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF / ECHA ( C‑626/11 P , EU:C:2013:595 , punti 35 e 36 ). ( 14 ) Sentenza del 16 settembre 2021 ( C‑850/19 P , EU:C:2021:740 , in prosieguo: la «sentenza FVE Holýšov I»). ( 15 ) Sentenza del 28 marzo 2019 ( C‑405/16 P , EU:C:2019:268 , in prosieguo: la «sentenza EEG 2012»). ( 16 ) Sentenza del 13 marzo 2001 ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 , in prosieguo: la «sentenza PreussenElektra»). ( 17 ) V., al riguardo, sentenze EEG 2012, punto 72; del 15 maggio 2019, Achema e a. ( C‑706/17 , EU:C:2019:407 , punti da 64 a 66 ); del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑206/06 , EU:C:2008:413 , in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 66); del 13 settembre 2017, ENEA ( C‑329/15 , EU:C:2017:671 , punto 30 ) [la Corte respinge il primo criterio, l’esistenza di una tassa, ma procede all’esame del secondo criterio, gestione statale dell’utilizzo dei fondi (punto 31) e del terzo criterio, controllo statale sulle entità che gestiscono i fondi (punti 34 e 35)]; e FVE Holýšov I (punto 46). ( 18 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] sfugge l’esatto impianto dei Trattati.

L’articolo 30 TFUE figura al titolo II, capo 1, intitolato «Unione doganale»; l’articolo 110 TFUE figura al titolo VII, capo 2, intitolato «Disposizioni fiscali».

Essi contengono un divieto assoluto di discriminazione.

In questo si distinguono dall’articolo 34 TFUE, che figura al titolo II, capo 3, intitolato «Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri», che disciplina la libera circolazione delle merci e che, allo stesso tempo, a differenza degli articoli 30 e 110 TFUE, prevede la possibilità che le restrizioni alla libera circolazione delle merci possano essere giustificate. ( 20 )

V. ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás ( C‑275/13 , EU:C:2014:2314 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] / TV2/Danmark ( C‑656/15 P , EU:C:2017:836 , punto 48 ). ( 21 )

V. paragrafo 51 e nota 20 delle presenti conclusioni. ( 22 ) In particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). ( 23 ) Ibidem. ( 24 ) Sentenza del 21 dicembre 2016 ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:990 , punto 69 ). ( 25 ) Sentenza del 3 marzo 2005 ( C‑172/03 , EU:C:2005:130 , punto 38 ). ( 26 ) Sentenza del 24 ottobre 2013 ( C‑77/12 P , EU:C:2013:695 , punti 65 e 66 ) ( 27 ) Secondo il documento 18/8915 del Bundestag (Parlamento federale tedesco) del 22 giugno 2016, pag. 39, «le disposizioni del nuovo articolo 24, prima frase, punto 3, e seconda frase, punto 5, del regolamento StromNEV entrano in vigore retroattivamente dal 1 o gennaio 2012 in virtù del nuovo articolo 9, prima frase.

Le modifiche si applicano quindi, con effetto retroattivo, anche a un fatto compiuto e appartenente al passato, ossia la riscossione del supplemento [controverso] relativo al consumo finale di energia elettrica. (...) L’effetto retroattivo previsto dal nuovo articolo 9 è necessario anche per chiarire una situazione giuridica ambigua. (...) L’annullamento darebbe luogo a complesse compensazioni di pagamento reciproche, senza che vi sia una legittima aspettativa da parte degli ex debitori del supplemento». ( 28 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 66). ( 29 ) La Corte cita, a tal fine, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 47 e 66). ( 30 ) Quando l’autorità di regolamentazione impone a un’entità soggetta a regolamentazione di riscuotere una tassa, richiede contemporaneamente al debitore di pagarla.

In caso contrario, l’entità non sarebbe in grado di adempiere all’obbligo imposto dall’autorità. ( 31 ) Articoli 29 e 54 del regolamento EnWG 2011.

V. decisione controversa, considerando

123. ( 32 ) Come correttamente statuito dal Tribunale ai punti da 122 a 125 della sentenza impugnata. ( 33 ) Come correttamente statuito dal Tribunale ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata. ( 34 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 69); del 15 maggio 2019, Achema e a. ( C‑706/17 , EU:C:2019:407 , punto 66 ); e EEG 2012 (punto 76).

V. altresì sentenza dell’11 dicembre 2014, Austria / [OSCURATO:PERSONA], T‑251/11 ( EU:T:2014:1060 , punto 70 ). ( 35 ) V., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2005, Streekgewest ( C‑174/02 , EU:C:2005:10 , punto 26 ); del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04 , EU:C:2005:657 , punto 40 ); nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 90).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0790 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 novembre 2023 ( 1 ) Cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑790/21 P) e Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] europea (C‑791/21 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] – Regime di aiuti di Stato a favore di alcuni grandi consumatori di energia elettrica – Esenzione dagli oneri di rete per il 2012 e il 2013 – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero degli aiuti versati – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Ricevibilità – Nozione di aiuto – Risorse statali – Prelievo parafiscale o altri oneri obbligatori – Controllo statale sui fondi» 1. Le presenti conclusioni sono presentate nelle cause riunite C‑790/21 P e C‑791/21 P. Occorre leggerle congiuntamente ad altre tre conclusioni da me presentate in impugnazioni parallele ( 2 ), parimenti presentate in data odierna e tutte riguardanti lo stesso regime di aiuti di Stato. Con la sua impugnazione nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società produttrice di materiali, chiede l’annullamento della sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑745/18 , EU:T:2021:644 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Detta sentenza ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 28 maggio 2018 relativa al regime di aiuti attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell’articolo 19 dello StromNEV ( 3 ), per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Con la sua impugnazione nella causa C‑791/21 P, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] (per semplicità, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarà indicata come «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale in entrambe le cause summenzionate, chiedendo parimenti l’annullamento della sentenza impugnata. I. Fatti 2. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, essi possono essere riassunti come segue. A. Sul sistema di oneri di rete precedente all’introduzione delle misure controverse 3. L’articolo 21 dell’Energiewirtschaftsgesetz (legge sull’approvvigionamento energetico), come modificato dal Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften (legge sulla nuova disciplina delle disposizioni nel settore dell’energia) del 26 luglio 2011 ( 4 ), ma precedente alle modifiche apportate dal Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (legge sullo sviluppo del mercato dell’energia elettrica) del 26 luglio 2016 ( 5 ), prevede, tra l’altro, che gli oneri di rete debbano essere ragionevoli, non discriminatori, trasparenti e basati sui costi di un funzionamento efficiente del sistema di approvvigionamento energetico. 4. L’articolo 17 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete per l’energia elettrica) del 25 luglio 2005 ( 6 ) definisce il metodo di calcolo che i gestori dei sistemi devono utilizzare per determinare gli oneri generali, che si basa, tra l’altro, sui costi totali annuali della rete. 5. L’articolo 19 del regolamento StromNEV 2005 prevede altresì oneri individuali per categorie di utilizzatori i cui profili di consumo e di carico sono molto diversi da quelli degli altri utilizzatori (i cosiddetti «utilizzatori atipici»), che tengono conto, conformemente al principio della tariffazione in funzione dei costi, del contributo di tali utilizzatori alla riduzione o alla prevenzione di un aumento dei costi di rete. 6. Al riguardo, l’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento StromNEV 2005 introduce tariffe individuali per le seguenti due categorie di utilizzatori atipici: i) utilizzatori il cui contributo ai costi di picco può differire significativamente dal carico di picco annuale simultaneo di tutti gli altri utilizzatori collegati allo stesso livello di rete, vale a dire gli utilizzatori che consumano sistematicamente elettricità al di fuori delle ore di picco (in prosieguo: i «consumatori anticiclici»); e ii) utilizzatori il cui consumo annuo di energia elettrica rappresenta almeno 7000 ore di utilizzo e più di 10 gigawattora (GWh) (in prosieguo: i «consumatori di carico di base»). 7. Fino all’entrata in vigore del regolamento StromNEV, come modificato dall’EnWG 2011 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2011»), i consumatori anticiclici e di carico di base erano soggetti a tariffe individuali calcolate secondo la «metodologia del percorso fisico» elaborata dalla Bundesnetzagentur (Agenzia federale di regolamentazione della rete, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «BNetzA»). Tale metodologia teneva conto dei costi di rete generati da tali consumatori, con un contributo minimo equivalente al 20% dell’onere di rete pubblicato (in prosieguo: il «contributo minimo»). Quest’ultimo garantiva un corrispettivo per il funzionamento della rete a cui tali consumatori erano collegati nell’ipotesi in cui i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico fossero inferiori o vicini allo zero. B. Sulle misure controverse (esenzione e supplemento) 8. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda e terza frase, del regolamento StromNEV 2011, entrato in vigore il 4 agosto 2011, con effetto a partire dal 1 o gennaio 2011 (data di applicazione retroattiva di tale disposizione), il sistema degli oneri di rete individuali per i consumatori di carico di base è stato abolito e sostituito da un’esenzione totale dall’obbligo di corrispondere gli oneri di rete (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). L’esenzione doveva essere concessa solo dopo che l’autorità di regolamentazione competente (la BNetzA o l’autorità di regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] interessato) avesse verificato che le condizioni legali fossero soddisfatte. Detta esenzione era sopportata dai gestori del sistema di trasmissione o di distribuzione secondo il livello di rete al quale i beneficiari erano collegati. Sono rimasti invece in vigore gli oneri di rete individuali per i consumatori non di punta e l’obbligo di questi ultimi di pagare almeno il 20% dell’onere di rete pubblicato. 9. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase dello StromNEV 2011, i gestori del sistema di trasmissione erano obbligati a rimborsare ai gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica a valle (i gestori dei sistemi di distribuzione) le mancante entrate risultanti dall’esenzione controversa e dovevano compensarsi reciprocamente per i costi relativi all’esenzione, mediante una compensazione finanziaria ai sensi dell’articolo 9 del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla promozione della cogenerazione di calore e di energia elettrica) del 19 marzo 2002 ( 7 ), con la conseguenza che ciascuno di essi sopportava il medesimo onere finanziario calcolato in funzione della quantità di energia elettrica che ciascuno forniva ai consumatori finali collegati alla propria rete. 10. A partire dal 2012, la decisione della BNetzA del 14 dicembre 2011 (BK8‑11‑024; in prosieguo: la «decisione della BNetzA del 2011») ha istituito un meccanismo di finanziamento. Nell’ambito di tale meccanismo, i gestori del sistema di distribuzione hanno riscosso dai consumatori finali un supplemento (in prosieguo: il «supplemento controverso»), il cui importo veniva riversato ai gestori del sistema di trasmissione per compensare la perdita di introiti determinata dall’esenzione controversa. 11. L’importo del supplemento era determinato ogni anno, in anticipo, dai gestori del sistema di trasmissione, sulla base di un metodo stabilito dalla BNetzA. L’importo relativo al 2012, primo anno di attuazione del sistema, è stato fissato direttamente dalla BNetzA. 12. Tali disposizioni non si applicavano ai costi dell’esenzione per il 2011 e, pertanto, ciascun gestore del sistema di trasmissione e di distribuzione ha dovuto sopportare le perdite relative all’esenzione per tale anno. C. Sul sistema di oneri di rete successivo all’introduzione delle misure controverse 13. Nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che ha portato alla decisione controversa, l’esenzione controversa è stata dapprima dichiarata nulla con decisioni giudiziarie dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) dell’8 maggio 2013 e del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) del 6 ottobre 2015. Tale esenzione è stata successivamente abrogata, con effetto dal 1 o gennaio 2014, dal regolamento StromNEV, come modificato dalla Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (regolamento che modifica vari regolamenti nel settore dell’energia) del 14 agosto 2013 ( 8 ). Quest’ultimo regolamento ha reintrodotto, per il futuro, i canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico, con l’applicazione, invece del contributo minimo, di oneri forfettari del 10, del 15 e del 20% dei canoni generali, in funzione del consumo di energia elettrica (rispettivamente 7000, 7500 e 8000 ore di utilizzo annuale della rete) (in prosieguo: gli «oneri forfettari»). 14. Il regolamento StromNEV 2013 ha introdotto un regime transitorio, in vigore dal 22 agosto 2013 e applicabile, retroattivamente, ai consumatori di carico di base che non avevano ancora ricevuto l’esenzione controversa per gli anni 2012 e 2013 (in prosieguo: il «regime transitorio»). Invece dei canoni individuali calcolati secondo la metodologia del percorso fisico e del contributo minimo, tale regime prevedeva esclusivamente l’applicazione degli oneri forfettari. II. Analisi giuridica 15. Nelle due impugnazioni incidentali identiche nelle cause C‑790/21 P e C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi. I primi due sono, in sostanza, identici ai due motivi dedotti nelle impugnazioni incidentali nelle cause da C‑792/21 P a C‑796/21 P e C‑800/21 P. Nella causa C‑790/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Nella causa C‑791/21 P, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico. Tuttavia, come richiesto dalla Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno solo sul primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] (ricevibilità del ricorso di annullamento) e sul terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA], che corrisponde al motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] (nella misura in cui essi riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante «risorse statali»). A. Primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]: ricevibilità di un ricorso di annullamento 1. Principali argomenti delle parti 16. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ai punti da 37 a 44 della sentenza impugnata, adottando un’interpretazione estensiva della nozione di «pubblicazione» di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. In primo luogo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione del Tribunale sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in cui quest’ultima ha stabilito un parallelo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297 TFUE. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], da tale giurisprudenza emerge chiaramente che la pubblicazione è dies a quo del termine per l’avvio del procedimento solo se costituisce un presupposto per l’entrata in vigore della misura di cui trattasi e se è prevista dal Trattato stesso. In secondo luogo, per quanto riguarda, più specificamente, la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] ufficiale») di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che pone fine a un procedimento di indagine formale, ciò non costituisce una «pubblicazione» ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, secondo comma. Pertanto, esso non costituisce il dies a quo del termine per l’avvio del procedimento. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una serie di argomenti che, a suo avviso, corroborano la sua interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, come la struttura di tale disposizione, il principio della parità delle armi o il carattere obbligatorio dei termini di ricorso. 17. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che l’interpretazione del Tribunale della nozione di «pubblicazione», di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, non è viziata da alcun errore di diritto. 2. Valutazione 18. È vero che, nella pratica e come è avvenuto in questo caso, i beneficiari degli aiuti di Stato sono spesso informati del contenuto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che ordina il recupero dell’aiuto prima che tale decisione sia pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. I beneficiari subiscono gli effetti giuridici di tale decisione nel contesto della procedura di recupero, che deve avvenire immediatamente dopo l’adozione della decisione e la sua notifica allo Stato membro interessato. 19. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in tali condizioni e contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata, è la data in cui il beneficiario dell’aiuto di Stato è venuto a conoscenza della decisione controversa che va presa in considerazione ai fini del calcolo del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento, e non la data della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivo. 20. Propongo di respingere l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non è supportata né dalla formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, né dalla giurisprudenza della Corte, né dallo scopo di tale disposizione. 21. La formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, dispone che «[i] ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza». 22. Come sottolineato dalle autorità tedesche e come risulta dalla giurisprudenza della Corte, dal testo di tale disposizione si può dedurre che il criterio della data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto, come dies a quo del termine per l’avvio del procedimento, è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notificazione. 23. Per quanto riguarda la notificazione, è importante ricordare che la procedura di revisione degli aiuti di Stato è una procedura rigorosamente bilaterale tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato. I beneficiari degli aiuti hanno solo la qualifica di «interessati», ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 ( 9 ). Ne consegue che tale Stato membro è l’unico destinatario di una decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] e l’entrata in vigore di tale decisione deriva da questa procedura bilaterale, ossia dalla notificazione della decisione allo Stato membro da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale decisione è già entrata in vigore al momento della notificazione, la determinazione del dies a quo per l’avvio di un procedimento per le parti non designate come destinatarie della notifica non dovrebbe essere correlata alle condizioni di entrata in vigore di una misura e dovrebbe, invece, derivare da un’interpretazione della lettera e dello scopo dell’articolo 263, sesto comma, TFUE. 24. Secondo la lettera dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, per quanto riguarda i soggetti non designati come destinatari, la pubblicazione del provvedimento nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale diventa l’elemento principale per determinare il dies a quo per il calcolo del termine di avvio del procedimento. Ne consegue che il momento in cui il beneficiario dell’aiuto è venuto a conoscenza della decisione, in quanto subordinato rispetto agli altri criteri, diventerebbe rilevante solo in una situazione in cui non vi sia stata alcuna pubblicazione (anche qualora fosse richiesta). 25. A mio avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non può richiamare la sentenza Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( 10 ). Tale sentenza riguardava una situazione diversa da quella della presente causa. Infatti, in quella causa, la decisione controversa era specificamente indirizzata alla Repubblica portoghese, mentre la [OSCURATO:PERSONA], in quanto beneficiaria dell’aiuto, è solo una parte interessata; essa non è destinataria della decisione controversa. 26. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una lettura errata di tale sentenza per quanto riguarda l’asserito parallelismo tra l’articolo 263, sesto comma, TFUE e l’articolo 297, paragrafo 2, secondo e terzo comma, TFUE. In tale sentenza, la Corte non ha interpretato la nozione di «Bekanntgabe» (in italiano: «notifica»/«pubblicazione») nel senso di «effettiva conoscenza». La Corte si è pronunciata solo sul rapporto tra le due alternative previste dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, per statuire che la decisione indirizzata al ricorrente produce effetti a partire dalla sua notificazione e che al contempo detta notificazione costituisce il dies a quo del termine previsto per l’avvio del procedimento. 27. [OSCURATO:PERSONA] riflette sulla «notificazione», sostenendo che nel caso di specie le notificazioni da parte delle autorità tedesche sono state inviate alle imprese. Tuttavia, quando tali autorità – che non sono l’istituzione che ha adottato l’atto – inviano una copia della decisione controversa ai beneficiari dell’aiuto, ciò non può essere qualificato come formale notificazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 297 TFUE. Una siffatta comunicazione di una decisione ai beneficiari non ha quindi gli stessi effetti di una notificazione ai sensi di detto articolo. In ogni caso, la «notificazione» («Zustellung» in tedesco) di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è una questione in esame nel caso di specie. 28. Nemmeno gli altri precedenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] corroborano l’ipotesi da essa avanzata. Così, l’ordinanza Fryč/[OSCURATO:PERSONA] non è pertinente in quanto verteva su un ricorso di annullamento di un regolamento pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. Analogamente, l’ordinanza nella causa Iordăchescu/Parlamento e a. ( 11 ) verteva su una direttiva anch’essa pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. 29. Infine, i termini per l’avvio del procedimento hanno lo scopo di creare criteri oggettivi per garantire la certezza del diritto. Ne consegue che tale termine deve essere chiaro e facilmente individuabile da chiunque e mira a evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 12 ). 30. Pertanto, come osserva la [OSCURATO:PERSONA], è proprio al fine di preservare la certezza del diritto che l’articolo 263, sesto comma, TFUE individua nella pubblicazione del provvedimento l’evento principale per la determinazione del termine di ricorso. Infatti, è sempre possibile determinare con certezza tale data, a differenza della data in cui il beneficiario ha avuto conoscenza del provvedimento, la cui prova è molto più difficile da fornire. L’alternativa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] andrebbe contro questo calcolo giuridicamente certo. Secondo tale alternativa, qualsiasi termine dovrebbe essere stabilito singolarmente e il Tribunale sarebbe costretto a svolgere, con notevole sforzo, un’indagine approfondita sulla data effettiva in cui il ricorrente, forse per caso, è venuto a conoscenza del provvedimento di cui trattasi. 31. Inoltre, l’interpretazione propugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe l’effetto di limitare la tutela giuridica effettiva del beneficiario dell’aiuto, nella misura in cui, ad esempio, quest’ultimo potrebbe ricevere dallo Stato membro in questione una versione incompleta o espunta della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale notifica non è disciplinata dal diritto dell’Unione e lo Stato membro potrebbe omettere, arbitrariamente o per negligenza, di effettuare una notifica ad alcuni o a tutti i beneficiari dell’aiuto, il che porrebbe ovvi problemi per quanto riguarda il principio della parità di accesso alla giustizia. 32. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] – che ha ricevuto la decisione controversa nell’ambito del procedimento nazionale per il recupero dell’aiuto – ha presentato il proprio ricorso di annullamento prima della pubblicazione della decisione controversa nella [OSCURATO:PERSONA], non modifica la mia conclusione. 33. Infatti, la Corte ha ricordato in una precedente giurisprudenza che «le disposizioni contenute nell’articolo 33, terzo comma, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], il quale stabiliva le formalità – notificazione o pubblicazione – dalle quali decorreva il termine del ricorso di annullamento, non ostava[no] a che il ricorrente adisse la Corte non appena la decisione in questione fosse stata adottata, senza attenderne la notifica o la pubblicazione, con la conseguenza che a uno dei ricorsi che avevano dato luogo a tale sentenza non poteva essere opposta alcuna eccezione di irricevibilità per il fatto che lo stesso fosse stato depositato nella cancelleria della Corte prima della pubblicazione della decisione medesima». Pertanto, nella sentenza citata, la Corte ha statuito che «nessuna delle disposizioni contenute nell’articolo 263, sesto comma, TFUE, corrispondente all’articolo 33, terzo comma, del Trattato [OSCURATO:PERSONA], impedisce di applicare tale giurisprudenza al caso di specie» ( 13 ) e ha ritenuto, in sostanza, che il fatto che un ricorso di annullamento era stato proposto prima della pubblicazione della decisione controversa non costituisse un motivo per dichiarare il ricorso irricevibile. 34. Dalla valutazione che precede risulta che il fatto di proporre un ricorso di annullamento in via anticipata (ossia prima dell’effettiva pubblicazione dell’atto controverso) non incide sul dies a quo per l’avvio del procedimento e per il calcolo del termine per la proposizione dello stesso, come definito dall’articolo 263, sesto comma, TFUE. 35. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni presentate dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona nella causa Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:120 ) non sono pertinenti ai fini della presente causa, in quanto in tale causa la Corte si è pronunciata sulla ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale e non si è pronunciata sul dies a quo del termine per proporre dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 36. A mio avviso, ne consegue che il Tribunale ha giustamente ritenuto che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado dovesse essere respinta, e che l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta in quanto infondata. B. Terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e motivo unico sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in materia di risorse statali 37. Il terzo motivo d’impugnazione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑790/21 P) relativo alla nozione di «risorse statali» si basa su tre argomenti: la suddetta parte i) sostiene che l’esistenza di una tassa e di un controllo statale non sono criteri alternativi; ii) contesta la qualificazione del supplemento controverso come tassa; e iii) sostiene che non esisteva alcun controllo dello Stato sulle risorse provenienti dal supplemento controverso. Il motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑791/21 P) si suddivide in tre capi. Il primo capo , con il quale si contesta che «l’esistenza di una tassa e di un controllo statale sono due criteri alternativi», si basa sui seguenti argomenti: a) vi sono contraddizioni nella sentenza impugnata; b) dalla giurisprudenza della Corte non risulta che sia sufficiente concludere che la misura coinvolge risorse statali per il solo motivo che il supplemento può essere qualificato come tassa; c) l’economia dei Trattati è contraria all’interpretazione del Tribunale; d) tale interpretazione ha conseguenze «non previste dai Trattati»; ed e) anche se fosse una tassa, è necessario valutare se esista un controllo statale. Il secondo capo , «il supplemento imposto dalla BNetzA non è una tassa ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia», si basa sui seguenti argomenti: a) non vi è «tassa» se il debitore non è il consumatore finale; e b) il Tribunale avrebbe dovuto esaminare non solo l’obbligo di riscuotere la tassa, ma anche l’obbligo di versarla. Con il terzo capo , la [OSCURATO:PERSONA] argomenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la destinazione esclusiva degli oneri di rete raccolti non escluda che lo Stato possa disporre di tali fondi. 38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti in quanto infondati. 39. Poiché i vari argomenti relativi alle risorse statali sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo (causa C‑790/21 P) e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel motivo unico (causa C‑791/21 P) si sovrappongono in modo significativo, è opportuno affrontarli insieme, nell’ordine e seguendo la struttura della sentenza impugnata. Di conseguenza, è necessario affrontare innanzitutto il carattere alternativo dei criteri; successivamente, la qualificazione del supplemento controverso come «tassa»; infine, l’esistenza di un controllo statale sulle risorse provenienti dal supplemento controverso. 1. Prima serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (due elementi che fanno parte di un’alternativa) a) Principali argomenti delle parti 40. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’esistenza di una tassa e il controllo statale sui fondi provenienti da tale tassa (o sugli amministratori dei fondi) fossero «due elementi che fanno parte di un’alternativa». La semplice esistenza di una siffatta tassa non è sufficiente per concludere che nel caso in esame si tratti di «risorse statali». b) Valutazione 41. Il Tribunale ha esaminato la giurisprudenza relativa al criterio delle «risorse statali» e ha ritenuto che «[i]n sostanza, la giurisprudenza della Corte (...) si basa su due elementi principali per valutare la natura statale delle risorse: da un lato, l’esistenza di un onere obbligatorio gravante sugli utilizzatori o clienti finali, di norma chiamato “prelievo” e, più in particolare, “prelievo parafiscale” e, dall’altro lato, il controllo statale sulla gestione del sistema, attraverso, segnatamente, il controllo statale sui fondi o sui gestori (terzi) di tali fondi. Si tratta, in sostanza, di due elementi che fanno parte di un’alternativa » (sentenza impugnata, punto 95, il corsivo è mio). 42. Secondo il Tribunale, «occorre pertanto verificare se il meccanismo [di finanziamento] di cui trattasi soddisfi le condizioni stabilite dalla giurisprudenza pertinente in materia di utilizzo delle risorse statali (...) e, pertanto, se il supplemento controverso sia effettivamente un onere obbligatorio e, quindi, assimilabile a un prelievo parafiscale o, in caso contrario, se lo Stato disponga, quanto meno, di un controllo sui fondi percepiti o sugli organismi incaricati di gestirli» (sentenza impugnata, punto 109). 43. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che i criteri di una «tassa» e del controllo statale sono cumulativi e si basano sulle sentenze FVE Holýšov I e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 14 ), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), e PreussenElektra ( 16 ). Tuttavia, queste e altre sentenze (più recenti) della Corte depongono invece a favore del fatto che i criteri sono alternativi, in linea con quanto affermato dal Tribunale ai punti 90 e da 95 a 97 della sentenza impugnata ( 17 ). 44. Ritengo che gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] siano infondati in quanto possono essere respinti sulla base della più recente giurisprudenza della Corte, che fuga ogni possibile dubbio sulla natura alternativa o cumulativa dei criteri. 45. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 18 ), la Grande Sezione della Corte ha affrontato due questioni rilevanti per le presenti impugnazioni: i) la definizione della nozione di tassa e ii) il rapporto tra il criterio della tassa e quello del controllo statale sul meccanismo di finanziamento. 46. Al punto 39 di tale sentenza, la Corte ha chiarito che i criteri pertinenti dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fanno parte di un’alternativa: «[i]l criterio menzionato al punto precedente della presente sentenza [ossia l’esistenza di un prelievo] non è l’unico che permetta di identificare delle “risorse statali”, ai sensi di detta disposizione. Il fatto che delle somme restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse vengano qualificate come “risorse statali”». 47. Ne consegue che è sufficiente soddisfare l’uno o l’altro dei due criteri, come confermato dal punto 42 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte fa diretto riferimento all’esistenza di «due criteri alternativi». 48. Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché ha seguito la giurisprudenza preesistente della Corte di giustizia quando ha affermato, al punto 95, che i criteri di cui sopra «fanno parte di un’alternativa» e tale approccio è stato nuovamente confermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, per il Tribunale era sufficiente individuare, nella sentenza impugnata, l’esistenza di una tassa o il controllo statale sul meccanismo di finanziamento, dato che ciascuno di questi criteri sarebbe stato sufficiente, da solo, per confermare l’impiego di risorse statali. Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tali criteri sarebbero cumulativi, devono essere respinti, a mio avviso, in quanto manifestamente infondati. 49. È vero che il Tribunale non lo ha affermato espressamente, ma ritengo che dalla lettura della sentenza impugnata (in particolare, del punto 109) emerga chiaramente che esso ha esaminato il secondo criterio soltanto per completezza. Poiché il carattere alternativo dei criteri è stato oggetto di un forte disaccordo tra le parti dinanzi al Tribunale, quest’ultimo si è ispirato al principio di buona amministrazione della giustizia e ha esaminato entrambi gli elementi dell’alternativa. 50. Inoltre, a sostegno della sua tesi secondo cui i criteri di una «tassa» e del controllo statale dovrebbero essere cumulativi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella sentenza impugnata (confermata dalla giurisprudenza della Corte), sarebbe comunque contraria all’economia dei Trattati e comporterebbe «conseguenze non previste dai Trattati». Essa sostiene che qualsiasi tassa o prelievo aggiuntivo imposto dallo Stato rientrerebbe necessariamente nella nozione di «risorse statali», il che sarebbe contrario alla sovranità fiscale degli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] inoltre sostiene che il divieto di aiuti di Stato illegali ha lo scopo di predisporre una tutela contro le violazioni della libera concorrenza da parte degli Stati, il che implica che sono interessate solo le violazioni della concorrenza che hanno un legame con il bilancio dello Stato o che coinvolgono risorse soggette al potere di disposizione dello Stato. 51. Tuttavia, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], tali argomenti si basano su una lettura errata dei Trattati ( 19 ), nonché su una commistione tra la giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 110 TFUE, da un lato, e la giurisprudenza relativa all’articolo 34 TFUE, dall’altro. Il divieto di discriminazione ai sensi dei primi due articoli si spiega con il fatto che sia i dazi doganali che le tasse sono, per loro natura, fiscali (costituiscono tributi utilizzati dallo Stato per raggiungere obiettivi politici). Inoltre, è sufficiente ricordare che il principale elemento dirimente in relazione alle risorse statali è che la distorsione della concorrenza è opera dello Stato (e non di un’impresa). Tuttavia, contrariamente a quanto sembra suggerire la [OSCURATO:PERSONA], l’impianto dei Trattati non suggerisce in alcun modo che solo gli aiuti «finanziati dal bilancio dello Stato» debbano essere considerati aiuti di Stato. Orbene, la giurisprudenza della Corte ha sempre chiarito che il semplice fatto che il flusso di risorse passa esclusivamente attraverso soggetti di diritto privato non è sufficiente a confutare l’esistenza di un controllo effettivo dello Stato nell’accezione della nozione di aiuto ( 20 ). 52. Contrariamente agli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], la differenza sistematica di posizione nel Trattato FUE tra gli articoli 30 e 110 e l’articolo 107 non ha alcun impatto rilevante ai fini delle presenti cause. Le tre disposizioni hanno invece qualcosa in comune, ossia il fatto di riguardare l’azione fiscale dello Stato. In relazione alle due categorie di disposizioni, infatti, la Corte ha adottato un’interpretazione estensiva della nozione di «controllo statale», in particolare al fine di evitare l’elusione delle regole contenute in tali disposizioni ( 21 ). 53. Inoltre, non è corretto affermare che «qualsiasi [trasferimento] di attività tra [persone giuridiche] private, disposto per legge, [sarebbe assimilato] a un utilizzo di risorse statali». Ad esempio, un prezzo minimo stabilito per legge non è una tassa. È sufficiente fare riferimento alle sentenze PreussenElektra e EEG 2012. La sentenza PreussenElektra riguardava un prezzo minimo fissato per legge, applicato tra due soggetti di diritto privato. L’ente di diritto privato che era tenuto ad applicare il prezzo minimo non poteva trasferire i costi ai propri clienti. Pertanto, non vi era alcuna tassa. 54. Nella sentenza EEG 2012, la Corte ha chiarito che la mera possibilità di un impatto sui clienti non era sufficiente per ritenere che le risorse utilizzate fossero risorse statali. L’utilizzo di risorse statali – sotto forma di una tassa – può essere presunto solo se l’ente di diritto privato su cui grava l’obbligo ha anche l’ obbligo di trasferire il costo aggiuntivo a terzi, riscuotendo da questi una tassa. 55. A mio avviso, da tutte le considerazioni che precedono emerge che il Tribunale ha correttamente ritenuto che tali criteri facciano parte di un’alternativa. Pertanto, la sentenza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto al riguardo e la prima serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta in quanto infondata. 2. Seconda serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (qualificazione del supplemento controverso come «tassa») 56. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] censurano il Tribunale in relazione al primo dei criteri alternativi discussi supra , in quanto avrebbe erroneamente qualificato il supplemento controverso come «tassa». Esse sostengono che tale qualificazione si basa su un’interpretazione errata della nozione di «tassa» e su uno snaturamento del diritto nazionale. a) Primo gruppo di argomenti (debitore finale del supplemento controverso) 57. Nel primo gruppo di argomenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «consumatore finale» nell’accezione del diritto nazionale, poiché né il diritto nazionale né le autorità nazionali tedesche impongono un obbligo di pagamento ai consumatori o ai gestori di sistemi. Tale obbligo era vigente solo in forza di un contratto di utilizzo della rete redatto dalle autorità di regolamentazione, che per gli anni 2012 e 2013 non esisteva. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], spettava al fornitore di energia elettrica, in quanto utilizzatore della rete, trasmettere il supplemento controverso al consumatore finale. Anche se tutti i fornitori avessero sistematicamente trasmesso tale supplemento sul consumatore finale, la suddetta prassi non sarebbe stata sufficiente a far ritenere l’esistenza di un obbligo giuridico. 58. Ritengo necessario esaminare se la questione di quali fossero i debitori finali del supplemento controverso sia dirimente. 59. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in primo grado che il supplemento è stato riscosso solo presso gli utilizzatori della rete e che non è stato obbligatoriamente ripercosso sui consumatori finali di energia elettrica, per cui avrebbe dovuto essere inteso come una tariffa di rete e non come una tassa. Tuttavia, al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale argomento non era pertinente, tenuto conto del fatto che i debitori finali di tale supplemento erano gli utenti della rete (i fornitori stessi e gli utilizzatori finali direttamente collegati alla rete) e non già gli altri utilizzatori finali. 60. Parimenti, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la decisione controversa identificava un obbligo di riscuotere e trasmettere il supplemento controverso agli «utilizzatori finali». A mio avviso, è rilevante che tale interpretazione sia stata corroborata dal punto 20 della sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 ottobre 2015, che respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il supplemento controverso sarebbe una tariffa di rete. Detto giudice ha confermato che il supplemento non era una compensazione contrattuale, ma una riscossione esterna di oneri, imposta agli operatori. 61. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, affinché una misura costituisca un «prelievo» ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, è sufficiente che essa sia riscossa su prodotti o servizi intermedi, senza ripercuotersi necessariamente sui consumatori finali dei prodotti o dei servizi a valle. Nella stessa giurisprudenza della Corte ( 22 ) non si rinvengono elementi a sostegno della tesi che una tassa comporta l’esistenza di risorse statali solo ove la stessa sia applicata ai consumatori finali. Ritengo infatti che la nozione di tassa, di cui agli articoli 30 e 110 TFUE, debba essere intesa in senso ampio sulla base di un’interpretazione teleologica. 62. Il Tribunale ha giustamente richiamato la medesima giurisprudenza al punto 121 della sentenza impugnata. 63. Ritengo che il Tribunale abbia correttamente basato il proprio approccio sulla questione se gli enti pubblici o privati, incaricati di attuare il regime, debbano farsi carico delle spese con risorse finanziarie proprie (situazione che non comporta alcun aiuto di Stato) o se possano reperire da terzi tali risorse (situazione in cui sussiste un aiuto di Stato). Poco importa se tali terzi siano consumatori finali o un anello intermedio della catena del valore. L’unico elemento dirimente è infatti l’effetto di ridistribuzione generato dalla tassa, ossia il fatto che uno Stato o un ente di diritto privato riscuota tale tassa dalle imprese e la utilizzi per finanziare un vantaggio concesso a un’altra categoria di imprese. 64. Da un’interpretazione teleologica e dalla giurisprudenza della Corte sulla nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, risulta che l’identità del soggetto tenuto al pagamento del prelievo nel caso singolo è irrilevante. L’elemento dirimente è se la tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto ( 23 ). 65. A mio avviso, ne consegue che il primo gruppo di argomenti deve essere respinto in quanto infondato. b) Secondo gruppo di argomenti (la tassa di cui trattasi non era obbligatoria) 1) La decisione della BNetzA del 2011 era stata dichiarata illegittima dai giudici nazionali. 66. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale si è basato esclusivamente ed erroneamente sulla decisione della BNetzA del 2011, laddove tale decisione è stata dichiarata illegittima, con effetto retroattivo, dai giudici tedeschi. 67. Si tratta di stabilire se il Tribunale fosse legittimato a concludere che il supplemento controverso era obbligatorio basandosi su tale decisione della BNetzA, nonostante la circostanza che essa sia stata successivamente annullata e dichiarata nulla dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e, su ricorso, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia). 68. Ricordo che dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ) e Heiser ( 25 ) risulta che l’eventuale illegittimità di un regime nazionale non è in grado di eliminarne la natura di aiuto di Stato. 69. Secondo la sentenza Heiser, «anche supponendo che la disposizione da cui discende la rettifica delle deduzioni (...) sia illegittima, ciò nondimeno tale disposizione è atta a produrre i suoi effetti per tutto il tempo in cui non è abrogata o, almeno, finché la sua illegittimità non è constatata » (il corsivo è mio). 70. Analogamente, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «la circostanza che una misura fiscale sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione diverse dagli articoli 107 e 108 TFUE non consente di escludere dalla qualificazione di “aiuto di Stato” l’esenzione di tale misura di cui beneficiano taluni contribuenti, per tutto il tempo in cui la misura in questione produce effetti nei confronti degli altri contribuenti e non è stata né abrogata né dichiarata illegale e, pertanto, inapplicabile» (il corsivo è mio). 71. Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, il legislatore tedesco ha affrontato la situazione in modo da garantire che la riscossione del supplemento controverso, a seguito dell’annullamento disposto dal Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale), fosse corretta retroattivamente e continuasse a produrre effetti giuridici e, pertanto, mantenesse l’obbligo del supplemento controverso. 72. A mio avviso, nel diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato una misura deve essere considerata dal punto di vista dei suoi effetti. 73. Dalla citata giurisprudenza emerge a mio parere che il Tribunale fosse legittimato a ritenere (ai punti 107 e 125 della sentenza impugnata) che, ai fini del controllo degli aiuti di Stato, il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 fosse stata effettivamente applicata e avesse prodotto effetti giuridici nel periodo di riferimento rappresentava un fattore dirimente. 74. Tale decisione era giuridicamente vincolante durante il periodo di riferimento e imponeva agli operatori di rete di riscuotere dagli utilizzatori della rete il supplemento controverso. 75. La formulazione del paragrafo 3 della decisione della BNetzA del 2011 imponeva l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso ai gestori dei sistemi di distribuzione, che erano quindi tenuti a riscuotere tale supplemento dai loro clienti. Considerato che tale decisione faceva parte del regime in vigore nel periodo di riferimento e produceva effetti vincolanti – a maggior ragione in quanto tali effetti non sono stati effettivamente revocati a seguito dell’annullamento disposto dai giudici nazionali (mediante disposizioni che hanno successivamente abrogato tale regime) – il Tribunale ha correttamente statuito che il regime fondato sul supplemento controverso ha prodotto un effetto giuridicamente vincolante (sentenza impugnata, punto 125). 76. La mia valutazione nelle presenti conclusioni è supportata anche dalla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 26 ), in cui è stato affermato che una decisione annullata è ancora in grado di produrre effetti giuridici. Poiché il ricorso di annullamento nella suddetta causa era stato presentato prima che il Tribunale si pronunciasse sull’annullamento della decisione controversa (escludendola quindi retroattivamente dall’ordinamento giuridico), la ricevibilità di tale ricorso doveva essere valutata con riferimento al momento in cui era stato presentato, poiché la decisione negativa del 2002 era ancora in vigore e continuava a far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 77. Infine, va sottolineato al riguardo che la produzione di effetti giuridici era, inoltre, l’obiettivo dichiarato del legislatore tedesco ( 27 ). 78. A mio avviso, le argomentazioni volte a far valere il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 è stata dichiarata illegittima dai giudici nazionali devono quindi essere respinte in quanto infondate. 2) Articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa») e giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (natura obbligatoria dell’onere). i) Articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa») 79. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, concludendo che il supplemento controverso corrispondeva a tale nozione. È vero che, per giustificare il fatto che l’obbligo di riscuotere un supplemento legato all’utilizzo della rete possa essere anche una tassa, il Tribunale fa riferimento alla nozione di tassa ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE. 80. Come spiegato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, la nozione di tassa, cui fanno riferimento gli articoli 30 e 110 TFUE, deve essere interpretata in senso ampio. 81. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 40), la Corte ha affermato che «gli [articoli 30 e 110 TFUE] (...) perseguono, con funzioni complementari, l’obiettivo di censurare qualsiasi dispositivo fiscale nazionale idoneo a discriminare i prodotti in provenienza o a destinazione di altri Stati membri ostacolandone la libera circolazione all’interno [dell’Unione europea] in condizioni normali di concorrenza» (il corsivo è mio). 82. Come è stato osservato al paragrafo 64 delle presenti conclusioni, dalla nozione di «tassa», ai sensi degli articoli 30 e 110 TFUE, risulta che l’identità del soggetto tenuto al pagamento della stessa in ciascun caso è irrilevante. L’elemento dirimente è se tale tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto. 83. Nelle presenti cause, il supplemento controverso viene riscosso in relazione all’utilizzo della rete. Secondo la corretta valutazione del Tribunale, il fatto che il supplemento non costituisce un corrispettivo per l’utilizzo della rete, ma piuttosto un onere obbligatorio, è dirimente perché sia qualificato come tassa. 84. [OSCURATO:PERSONA] cerca di far valere l’argomento secondo cui, nei casi precedenti trattati dalla Corte, il prodotto pertinente non era l’uso della rete, ma l’energia elettrica fornita. Di conseguenza, l’unica questione che contava era se, nel rapporto di fornitura di energia elettrica, fosse stato riscosso un supplemento tariffario, che doveva essere qualificato come tassa. 85. Tuttavia, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] è inconferente, in quanto, nelle cause di cui trattasi, l’utilizzo della rete deve essere considerato come un prodotto intermedio o, più specificamente, come un servizio intermedio ai fini degli articoli 30 e 110 TFUE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia discussa supra . Il Tribunale, pertanto, non è incorso in alcun errore di diritto, a mio avviso, nel basarsi sugli articoli 30 e 110 TFUE per definire la tassa come un onere gravante su un prodotto o un servizio fornito. ii) [OSCURATO:PERSONA] e successiva giurisprudenza della Corte (natura obbligatoria dell’onere) 86. Inoltre, la soluzione della questione relativa alla natura obbligatoria dell’onere come condizione per determinare l’esistenza di risorse statali può essere ricavata dalla giurisprudenza esistente della Corte, in quanto le cause di cui trattasi sono simili alla situazione di fatto che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 87. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] riguardava una tassa nei [OSCURATO:PERSONA]. Un gestore di rete (interamente controllato dalle autorità pubbliche) riscuoteva dagli acquirenti domestici di energia elettrica una tassa (supplemento tariffario) sull’utilizzo della sua rete elettrica. Analogamente alle cause di cui trattasi, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la tassa era prevista dalla legge nazionale e l’operatore di rete raccoglieva denaro dai consumatori e in tal modo finanziava l’aiuto di Stato. 88. Il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza nella suddetta causa e ha sottolineato, al punto 91 della sentenza impugnata, che «la Corte ha concluso che un supplemento sull’energia elettrica trasmessa, fissato secondo criteri oggettivi, imposto dalla legislazione ai consumatori di energia elettrica e riscosso dai gestori del sistema, costituisce un “onere” la cui fonte è una risorsa statale». 89. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia formula diverse osservazioni importanti ai fini delle presenti impugnazioni. 90. In primo luogo, la Corte osserva che poco importa se la tassa ha per oggetto il prodotto in quanto tale, ad esempio l’elettricità, o se ha per oggetto un’attività necessaria in relazione con il prodotto, ad esempio il trasporto di elettricità (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 44). Nelle cause di cui trattasi, la tassa ha per oggetto il trasporto di energia elettrica. 91. In secondo luogo, la Corte sottolinea che il fatto che il supplemento è un onere unilateralmente imposto è determinante per l’esistenza di una tassa (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 45). Nelle cause di cui trattasi, la decisione della BNetzA del 2011 ha imposto ai gestori del sistema di distribuzione, in modo giuridicamente vincolante, l’obbligo di riscuotere il supplemento controverso presso gli utilizzatori finali, in quanto utenti della rete (punto 132 della sentenza impugnata). 92. In terzo luogo, la Corte stabilisce che «ha poca importanza che l’onere finanziario non sia riscosso dallo Stato» (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 46). Nelle cause di cui trattasi, i gestori dei sistemi di distribuzione erano responsabili della riscossione del supplemento controverso. 93. Infine, nelle cause di cui trattasi, analogamente a quanto avvenuto nella situazione che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il supplemento controverso era destinato a coprire i costi di utilizzo della rete che i consumatori tedeschi del carico di base avrebbero dovuto normalmente sostenere essi stessi. 94. L’esenzione dagli oneri di rete per i consumatori del carico di base ha quindi migliorato la loro posizione competitiva. A causa del carattere fiscale del supplemento controverso nelle presenti cause, sarebbe opportuno riconoscere tali risorse come risorse statali nell’accezione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, ciò sarebbe coerente con la giurisprudenza, secondo la quale il finanziamento di un’agevolazione attraverso i proventi di una tassa implica che l’agevolazione proviene da una risorsa statale ( 28 ). 95. Ritengo che, oltre alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], anche la sentenza FVE Holýšov I sia particolarmente rilevante. Entrambe hanno un contesto fattuale simile a quello delle presenti cause e dimostrano che la Corte ha, di fatto, già affrontato le questioni sollevate nelle presenti impugnazioni. 96. Nella sentenza FVE Holýšov I (punto 46), la Corte ha spiegato che non importa se il meccanismo di finanziamento in questione sia o meno classificato, secondo il diritto nazionale, come tassa o prelievo parafiscale. Il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato riguarda solo la conoscenza dell’imposizione di un siffatto onere, e tale imposizione è disposta unilateralmente e con un atto dello Stato. 97. In entrambe le sentenze, la Corte osserva che si tratta di un obbligo di riscossione unilaterale di denaro e che, quindi, si tratta di risorse statali. La questione ci porta alla recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 34), che chiarisce ulteriormente la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Ritengo che ciò sia importante ai fini dell’esito delle presenti impugnazioni. 98. A detto punto 34 la Corte afferma che «[p]er quanto riguarda, in secondo luogo, la condizione attinente al fatto che il vantaggio venga concesso “mediante risorse statali”, sulla quale si interroga per l’appunto il giudice del rinvio, la Corte ha statuito che degli importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono equivalenti ad una tassa gravante sull’energia elettrica e hanno origine da “risorse statali”, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE» ( 29 ). 99. Sottolineo che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] prosegue, ai punti 36 e 37, con il chiarimento di altra giurisprudenza esistente oltre alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, la sentenza EEG 2012, punti 70 e 71). 100. La Corte evidenzia le differenze tra le sentenze EEG 2012 e [OSCURATO:PERSONA]. Essa spiega che, nel primo caso, non vi era alcun contributo obbligatorio, in quanto la riscossione dell’onere EEG non era giuridicamente vincolante ed era solo su base volontaria. La Corte chiarisce quindi che è la natura obbligatoria a essere determinante per stabilire se l’onere di cui trattasi sia un contributo dovuto. Il semplice fatto che il denaro sia trasferito o possa essere trasferito non è di per sé sufficiente. Tuttavia, nelle presenti cause, vi era appunto l’obbligo di riscuotere la tassa (o l’onere), mentre la sentenza EEG 2012 non si riferiva a una tassa. 101. Contrariamente alla situazione nella causa EEG 2012, la riscossione del supplemento controverso nelle presenti cause non è una decisione commerciale dei gestori di rete, bensì è effettuata sulla base di disposizioni di legge (segnatamente, la decisione della BNetzA). 102. Pertanto, è necessario operare una distinzione tra il meccanismo di finanziamento in questione nelle presenti cause e il meccanismo su cui verte la sentenza EEG 2012. Nelle cause di cui trattasi, l’ esistenza del supplemento è di per sé sufficiente perché esso sia qualificato come risorsa statale. 103. Per quanto riguarda l’altro dei due criteri della sentenza EEG 2012, ossia il controllo statale (potere di disposizione) sui fondi stessi o sull’entità che li amministra, come abbiamo visto in precedenza, i due criteri sono alternativi e non cumulativi. 104. Se nella sentenza EEG 2012 vi fosse stato un supplemento obbligatorio, non sarebbe stato necessario che la Corte si addentrasse nella discussione al punto 72 di detta sentenza. 105. Orbene, è proprio perché le condizioni di cui al punto 71 non erano soddisfatte che la Corte ha ritenuto necessario proseguire il ragionamento al punto 72. 106. Al punto 71 di detta sentenza, la Corte ha statuito che «[l]a circostanza, rilevata dal Tribunale (...) secondo cui, “in pratica”, l’onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG veniva ripercosso sui clienti finali ed era, conseguentemente, “equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo di elettricità”, non legittima la conclusione secondo cui la sovrattassa EEG presenterebbe le stesse caratteristiche del supplemento del prezzo dell’elettricità esaminato dalla Corte nella sentenza [[OSCURATO:PERSONA]]». 107. La Corte inizia pertanto il punto 72 con il termine «conseguentemente»: «Conseguentemente, occorre verificare se gli altri due elementi (...) richiamati (...) al punto 62, legittimassero nondimeno la conclusione [del Tribunale] secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituivano risorse statali, in quanto costantemente soggette al controllo pubblico e, quindi, a disposizione delle pubbliche autorità (...). In tale ipotesi, resta irrilevante che la sovrattassa possa essere qualificata o meno come “tributo”». 108. In altre parole, la situazione nella sentenza EEG 2012 era completamente diversa da quella delle presenti cause. 109. Nella sentenza EEG 2012, il legislatore tedesco consentiva alle imprese elettriche di riscuotere determinati oneri, ma si trattava solo di una possibilità e non di un obbligo . Lo Stato concedeva agli operatori la possibilità di scegliere: se si fossero avvalsi di tale possibilità, il denaro raccolto avrebbe dovuto essere destinato a un uso specifico stabilito dallo Stato (segnatamente, era destinato a compensare i costi supplementari legati alle energie rinnovabili). Pertanto, in quel caso, la Corte è giunta alla conclusione che, in mancanza dell’obbligo di riscossione di detti oneri, lo Stato non controllava tali fondi. 110. Dalle considerazioni e dalla giurisprudenza che precedono si evince che il supplemento controverso era, come ha constatato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di cui trattasi, una riscossione obbligatoria per legge di una tassa, come altresì stabilito dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il che, come confermato da ultimo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente per ritenere che siano coinvolte risorse statali. 111. Ritengo pertanto che la sentenza impugnata non sia viziata da un errore di diritto al riguardo. 112. A mio avviso, gli argomenti basati sugli articoli 30 e 110 TFUE (nozione di «tassa») e sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA] nonché sulla giurisprudenza successiva (carattere obbligatorio dell’onere) devono essere respinti in quanto infondati. 3) Snaturamento del diritto nazionale e assenza dell’obbligo di riscossione o pagamento del supplemento 113. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che il Tribunale abbia snaturato il diritto nazionale in quanto non sussisteva alcun obbligo di riscuotere il supplemento controverso. 114. Ritengo che la qualificazione del supplemento controverso come tassa non si basi su uno snaturamento del diritto nazionale. 115. Ai punti 120 e da 122 a 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, sulla base del diritto nazionale (segnatamente, della decisione del BNetzA del 2011), che l’onere di cui trattasi era riscosso presso gli utilizzatori finali. Pertanto, l’argomento secondo cui esisterebbe un «onere», come definito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], solo quando il soggetto tenuto al pagamento dell’onere è il consumatore finale, è inoperante. [OSCURATO:PERSONA] non può infatti contestare tale constatazione del Tribunale relativa al diritto nazionale, che è una constatazione di fatto, in sede di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, e detto Stato membro si è di fatto astenuto dal farlo direttamente. 116. Come spiegato ai paragrafi da 59 a 64 delle presenti conclusioni, dalla giurisprudenza emerge che l’identità del soggetto tenuto al pagamento della tassa in ciascun caso è irrilevante. L’elemento dirimente è invece se la tassa abbia per oggetto il prodotto di cui trattasi o un servizio necessario in relazione con il prodotto. 117. Inoltre, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’obbligo di riscossione e l’obbligo di pagamento sono due facce della stessa medaglia ( 30 ), con la conseguenza che è parimenti irrilevante stabilire se l’obbligo di pagamento imposto agli utilizzatori della rete derivi dalla legislazione nazionale o dalla decisione della BNetzA del 2011. 118. A tale riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la decisione della BNetzA del 2011 non prevede sanzioni per la mancata riscossione del supplemento controverso non è dirimente. La BNetzA esercitava i normali poteri di vigilanza sui gestori dei sistemi di trasporto e poteva emettere decisioni vincolanti nei confronti degli stessi, in caso di inadempimento dei loro obblighi ( 31 ). 119. Ne consegue che gli argomenti basati sullo snaturamento del diritto nazionale e sull’assenza di obbligo di riscossione del supplemento controverso e di obbligo di pagamento dello stesso devono, a mio avviso, essere respinti in quanto infondati. 4) Mancato rimborso integrale per la perdita di profitti e costi 120. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 126 a 130 della sentenza impugnata, le autorità nazionali non hanno concesso agli operatori di rete un rimborso integrale per la perdita di profitti e per i costi generati dall’esenzione dagli oneri. Esso avrebbe erroneamente dedotto, al punto 127 della sentenza impugnata, l’esistenza di una tassa. 121. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente ritenuto che il supplemento controverso permettesse di rimborsare integralmente la perdita subita dai gestori della rete a causa delle esenzioni dagli oneri di rete. Quanto sopra risultava dall’articolo 19, paragrafo 2, sesta e settima frase, del regolamento StromNEV 2011 e dalla decisione della BNetzA del 2011. L’elemento importante per la valutazione del supplemento ai sensi della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato era il fatto che l’esenzione dei consumatori del carico di base dagli oneri di rete e il vantaggio che ne derivava erano interamente finanziati dal supplemento. 122. Tuttavia, al punto 130 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente respinto l’argomento dell’assenza di un meccanismo legale che garantisse una compensazione integrale delle perdite subite (in particolare per l’impossibilità di trasferire i costi del supplemento controverso in caso di crediti irrecuperabili). Infatti, la qualificazione del supplemento controverso come prelievo parafiscale è sufficiente per considerare le entrate di tale prelievo come risorse statali, senza che sia necessario che lo Stato si impegni a compensare le perdite generate dal mancato pagamento di detto supplemento, in particolare in caso di crediti irrecuperabili. 123. Ne consegue, a mio avviso, che le argomentazioni basate sul mancato rimborso integrale della perdita di profitti e dei costi devono essere respinte in quanto infondate. 124. A mio parere, da tutte le considerazioni che precedono deriva che la seconda serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta in quanto inoperante o infondata. 3. Terza serie di argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] (esistenza di un controllo statale sulle risorse generate dal supplemento controverso) a) Principali argomenti delle parti 125. [OSCURATO:PERSONA] sostiene essenzialmente che i punti da 95 a 97 e 109 della sentenza impugnata contraddicono i punti 133 e 134 della medesima. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’elemento dirimente è il controllo e il potere di disporre dei fondi di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il rapporto tra il fornitore e il consumatore finale di energia elettrica non fosse dirimente per concludere, nella fattispecie, che vi fosse un onere obbligatorio, in quanto il supplemento controverso non è riscosso sul consumo di energia elettrica, ma sull’utilizzo della rete. 126. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha ritenuto, sulla base di una descrizione errata del diritto nazionale, che vi sia un controllo statale sui fondi generati dal supplemento controverso. [OSCURATO:PERSONA] si basa altresì sui seguenti argomenti: i) la constatazione che il gettito generato dal supplemento controverso sia stato destinato al regime di cui trattasi depone a sfavore della natura statale delle risorse; ii) quand’anche la riscossione del supplemento controverso avesse una base legislativa, ciò non sarebbe sufficiente per concludere che le risorse sono risorse statali; iii) elementi come quelli relativi al mandato degli operatori di rete o al controllo da parte delle autorità pubbliche della corretta attuazione del sistema non stabiliscono l’esistenza di un controllo statale sui fondi; e iv) il meccanismo di finanziamento di cui trattasi non soddisfa i criteri individuati dalla Corte per la valutazione del controllo statale, segnatamente quelli risultanti dalla sentenza EEG 2012. b) Valutazione 127. Dato il carattere alternativo dei due criteri citati nella mia valutazione precedente, l’esistenza di una tassa è già sufficiente per riconoscere la natura statale delle risorse. Poiché il criterio «fiscale» è soddisfatto nelle presenti cause e la valutazione del Tribunale al riguardo è corretta, la terza serie di argomenti nelle presenti impugnazioni è inoperante e non è più necessario esaminarla. 128. È solo dunque per completezza che formulo le riflessioni che seguono. 129. Nonostante il criterio «fiscale» sia soddisfatto e la valutazione del Tribunale – e, ora in sede di impugnazione, quella della Corte di giustizia – possa fermarsi a questo punto, resta il fatto che la valutazione del Tribunale sul criterio del «controllo statale» dovrebbe essere confermata anche nel caso di specie. 130. I costi aggiuntivi derivanti dall’esenzione degli oneri di rete per alcuni consumatori sono stati trasferiti ai consumatori finali in conformità alle disposizioni vincolanti della legge dello Stato membro interessato ( 32 ). Inoltre, il meccanismo del supplemento controverso garantiva ai gestori di rete il rimborso integrale della perdita di entrate, in quanto l’importo di tale supplemento era adeguato a quello delle risorse necessarie a causa dell’esenzione controversa ( 33 ). 131. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’importo di tale supplemento non sarebbe stato prescritto dallo Stato, è sufficiente sottolineare che i gestori dei sistemi di trasmissione non avevano alcun margine di manovra nella determinazione del supplemento e che, come giustamente affermato dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, esisteva un controllo statale sui fondi, vale a dire sull’intero meccanismo di riscossione e assegnazione del supplemento controverso. 132. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla sentenza EEG 2012, sostengono che la destinazione esclusiva delle risorse generate dal supplemento controverso esclude il controllo dello Stato. Tuttavia, come giustamente spiegato dal Tribunale ai punti 144 e 145 della sentenza impugnata, la Corte di Giustizia in tale sentenza non ha ribaltato la sua giurisprudenza consolidata, peraltro confermata da una giurisprudenza più recente ( 34 ), ma si è limitata ad affermare che, in assenza di altri elementi , tale elemento non è di per sé determinante per dimostrare l’esistenza di detto controllo. Nella fattispecie, infatti, il Tribunale ha individuato un altro elemento di tale tipo: l’esistenza di una tassa. 133. L’argomento secondo cui non esiste alcun controllo statale sull’intero meccanismo di riscossione del supplemento controverso è contraddetto dal fatto che esiste un vincolo di destinazione obbligatorio tra il supplemento controverso (come prelievo parafiscale), da un lato, e l’aiuto concesso sotto forma di esenzione dagli oneri di rete, dall’altro. Secondo la giurisprudenza della Corte, quando esiste un siffatto legame tra la misura di aiuto e il suo finanziamento, dall’esistenza di una tassa, che serve a finanziare l’aiuto in proporzioni ben definite, deriva automaticamente che l’aiuto è concesso mediante risorse statali (ossia il gettito dell’imposta) ( 35 ). 134. Infine, sono infondati gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le norme relative al tributo di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza EEG 2012 sarebbero più severe di quelle che disciplinano il supplemento controverso nelle presenti cause. Al contrario, ritengo che le norme che disciplinano il supplemento controverso nelle presenti cause appaiano più rigorose rispetto al tributo oggetto della sentenza EEG 2012, poiché il presente supplemento si basa su disposizioni di legge vincolanti rispetto alla decisione commerciale/volontaria dei gestori di rete in detta causa. 135. Ne consegue che la terza serie di argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere respinta, a mio avviso, in quanto inoperante e, in ogni caso, infondata. 136. Pertanto, il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante risorse statali, dovrebbero essere respinti in quanto infondati. III. Conclusione 137. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, propongo alla Corte di giustizia di: i) respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]; e ii) respingere il terzo motivo d’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico d’impugnazione dedotto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essi riguardano la condizione relativa all’esistenza di un intervento mediante risorse statali. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Le tre serie di cause riunite sono le seguenti: i) C‑792/21 P e C‑793/21 P, ii) C‑795/21 P e C‑796/21 P, e iii) C‑794/21 P e C‑800/21 P. Ben 37 consumatori di energia elettrica, come quelli di cui trattasi nella presente impugnazione, hanno infatti proposto dinanzi al Tribunale ricorsi analoghi diretti all’annullamento della decisione controversa. Le cause che hanno dato origine alle quattro sentenze del Tribunale impugnate nelle cause parallele sono state designate dal Tribunale come «cause pilota». ( 3 ) Decisione (UE) 2019/56 del 28 maggio 2018 sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) [notificata con il numero C(2018) 3166] ( GU 2019, L 14, pag. 1 ). Il termine «StromNEV» nel testo di tale decisione si riferisce alla Stromnetzentgeltverordnung (regolamento federale sugli oneri di rete). ( 4 ) BGBl. 2011 I, pag. 1554. ( 5 ) BGBl. 2016 I, pag. 1786 (in prosieguo: l’«EnWG 2011»). ( 6 ) BGBl. 2005 I, pag. 2225 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2005»). ( 7 ) BGBl. 2002 I, pag. 1092. ( 8 ) BGBl. 2013 I, pag. 3250 (in prosieguo: il «regolamento StromNEV 2013»). ( 9 ) Regolamento del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). ( 10 ) Sentenza del 17 maggio 2017, ( C‑339/16 P , EU:C:2017:384 ). ( 11 ) Rispettivamente, ordinanze del 5 settembre 2019 ( C‑ 230/19 P , EU:C:2019:685 ) e del 31 gennaio 2019 ( C‑ 426/18 P , EU:C:2019:89 ). ( 12 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑469/11 P , EU:C:2012:705 , punto 50 ). ( 13 ) Sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF / ECHA ( C‑626/11 P , EU:C:2013:595 , punti 35 e 36 ). ( 14 ) Sentenza del 16 settembre 2021 ( C‑850/19 P , EU:C:2021:740 , in prosieguo: la «sentenza FVE Holýšov I»). ( 15 ) Sentenza del 28 marzo 2019 ( C‑405/16 P , EU:C:2019:268 , in prosieguo: la «sentenza EEG 2012»). ( 16 ) Sentenza del 13 marzo 2001 ( C‑379/98 , EU:C:2001:160 , in prosieguo: la «sentenza PreussenElektra»). ( 17 ) V., al riguardo, sentenze EEG 2012, punto 72; del 15 maggio 2019, Achema e a. ( C‑706/17 , EU:C:2019:407 , punti da 64 a 66 ); del 17 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑206/06 , EU:C:2008:413 , in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», punto 66); del 13 settembre 2017, ENEA ( C‑329/15 , EU:C:2017:671 , punto 30 ) [la Corte respinge il primo criterio, l’esistenza di una tassa, ma procede all’esame del secondo criterio, gestione statale dell’utilizzo dei fondi (punto 31) e del terzo criterio, controllo statale sulle entità che gestiscono i fondi (punti 34 e 35)]; e FVE Holýšov I (punto 46). ( 18 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑702/20 e C‑17/21 , EU:C:2023:1 ) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 19 ) [OSCURATO:PERSONA] sfugge l’esatto impianto dei Trattati. L’articolo 30 TFUE figura al titolo II, capo 1, intitolato «Unione doganale»; l’articolo 110 TFUE figura al titolo VII, capo 2, intitolato «Disposizioni fiscali». Essi contengono un divieto assoluto di discriminazione. In questo si distinguono dall’articolo 34 TFUE, che figura al titolo II, capo 3, intitolato «Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri», che disciplina la libera circolazione delle merci e che, allo stesso tempo, a differenza degli articoli 30 e 110 TFUE, prevede la possibilità che le restrizioni alla libera circolazione delle merci possano essere giustificate. ( 20 ) V. ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás ( C‑275/13 , EU:C:2014:2314 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] / TV2/Danmark ( C‑656/15 P , EU:C:2017:836 , punto 48 ). ( 21 ) V. paragrafo 51 e nota 20 delle presenti conclusioni. ( 22 ) In particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 49). ( 23 ) Ibidem. ( 24 ) Sentenza del 21 dicembre 2016 ( C‑164/15 P e C‑165/15 P , EU:C:2016:990 , punto 69 ). ( 25 ) Sentenza del 3 marzo 2005 ( C‑172/03 , EU:C:2005:130 , punto 38 ). ( 26 ) Sentenza del 24 ottobre 2013 ( C‑77/12 P , EU:C:2013:695 , punti 65 e 66 ) ( 27 ) Secondo il documento 18/8915 del Bundestag (Parlamento federale tedesco) del 22 giugno 2016, pag. 39, «le disposizioni del nuovo articolo 24, prima frase, punto 3, e seconda frase, punto 5, del regolamento StromNEV entrano in vigore retroattivamente dal 1 o gennaio 2012 in virtù del nuovo articolo 9, prima frase. Le modifiche si applicano quindi, con effetto retroattivo, anche a un fatto compiuto e appartenente al passato, ossia la riscossione del supplemento [controverso] relativo al consumo finale di energia elettrica. (...) L’effetto retroattivo previsto dal nuovo articolo 9 è necessario anche per chiarire una situazione giuridica ambigua. (...) L’annullamento darebbe luogo a complesse compensazioni di pagamento reciproche, senza che vi sia una legittima aspettativa da parte degli ex debitori del supplemento». ( 28 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 66). ( 29 ) La Corte cita, a tal fine, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 47 e 66). ( 30 ) Quando l’autorità di regolamentazione impone a un’entità soggetta a regolamentazione di riscuotere una tassa, richiede contemporaneamente al debitore di pagarla. In caso contrario, l’entità non sarebbe in grado di adempiere all’obbligo imposto dall’autorità. ( 31 ) Articoli 29 e 54 del regolamento EnWG 2011. V. decisione controversa, considerando 123. ( 32 ) Come correttamente statuito dal Tribunale ai punti da 122 a 125 della sentenza impugnata. ( 33 ) Come correttamente statuito dal Tribunale ai punti 126 e 127 della sentenza impugnata. ( 34 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 69); del 15 maggio 2019, Achema e a. ( C‑706/17 , EU:C:2019:407 , punto 66 ); e EEG 2012 (punto 76). V. altresì sentenza dell’11 dicembre 2014, Austria / [OSCURATO:PERSONA], T‑251/11 ( EU:T:2014:1060 , punto 70 ). ( 35 ) V., in tal senso, sentenze del 13 gennaio 2005, Streekgewest ( C‑174/02 , EU:C:2005:10 , punto 26 ); del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04 , EU:C:2005:657 , punto 40 ); nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 90).
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