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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09632/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 2 ottobre 2023, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), dal momento che era stato condannato in primo grado a pena non superiore a tre anni di modo che la misura intramuraria non risultava più applicabile.

Esulerebbe poi da quanto devoluto alla competenza del Tribunale del Riesame la supposta inidoneità del domicilio.

3. Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dalla parte personalmente 1'11 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2.

L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento, né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso 1'8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato l'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data 2 ottobre 2023, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.), dal momento che era stato condannato in primo grado a pena non superiore a tre anni di modo che la misura intramuraria non risultava più applicabile. Esulerebbe poi da quanto devoluto alla competenza del Tribunale del Riesame la supposta inidoneità del domicilio. 3. Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta dalla parte personalmente 1'11 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, a seguito della rinuncia all'impugnazione, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto determinata da una causa non imputabile al ricorrente - di modo che non si configura un'ipotesi di sua soccombenza, neppure virtuale - comporta che questi non debba essere condannato al pagamento né delle spese del procedimento, né di una somma a favore della cassa delle ammende, secondo quanto ordinariamente previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, relativa a un procedimento de libertate; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2021, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 1'8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor
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