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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12888/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, l'ordinanza impugnata disattende con motivazione non illogica le allegazioni difensive, spiegando puntualmente, ai fini del rigetto, che il vincolo della continuazione manca del tutto, mentre il ricorso si limita alla mera alternativa ricostruzione dei reati commessi); Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la doglianza difensiva prospetta il vincolo della continuazione fra gruppi di reati, ma ciò non era stato chiaramente dedotto nell'istanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, l'ordinanza impugnata disattende con motivazione non illogica le allegazioni difensive, spiegando puntualmente, ai fini del rigetto, che il vincolo della continuazione manca del tutto, mentre il ricorso si limita alla mera alternativa ricostruzione dei reati commessi); Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la doglianza difensiva prospetta il vincolo della continuazione fra gruppi di reati, ma ciò non era stato chiaramente dedotto nell'istanza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris