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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16862/2026

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ale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 228/2017, depositata il 7 febbraio2018;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20261.

A seguito di verifica fiscale riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diGrosseto emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n.

T8F010401176/2013, con il quale venivarecuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, l’importo di€ 178.200,00, ritenuto quale buonuscita per la cessazione dallacarica di presidente e amministratore delegato del citatoConsorzio [OSCURATO:SOCIETA]. (avvenuta il 6 maggio 2008), ecorrisposto dotto forma di corrispettivi per prestazione di servizidi consulenza in forza di un contratto concluso tra il predettoConsorzio e la società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il sig.[OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio unico ed amministratore unico indata 18 giugno 2008, servizi in realtà, ad avviso dei verificatori,mai svolti, e per i quali il rapporto tra le [OSCURATO:SOCIETA] ed ilConsorzio era puramente simulato, ed integrante unainterposizione soggettiva rispetto alla persona fisica del [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe stato il reale percettore delle somme in questione.2.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diGrosseto la quale, con sentenza n. 418/2015, depositata il 31dicembre 2015, rigettava il ricorso, condannando il ricorrentealla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana – sez. n. 1 - con sentenza n.228/2017, pronunciata il 30 ottobre 2017, e depositata insegreteria il 7 febbraio 2018, rigettava l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.R.G.

N. 25792/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20264.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionePagnini Massimo, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il10 settembre 2018).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5.

Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, nonché dell’art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R., nel riteneresussistente una interposizione soggettiva (riconducibile all’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973) tra la [OSCURATO:SOCIETA]ed il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso qualsivoglia verifica circa ilpossesso effettivo dei redditi oggetto di recupero in capo aquest’ultimo.1.2.

Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4, della l. 24 dicembre 1993,n. 537, nonché dell’art. 1 d.P.R. n. 917/1986, e dell’art. 53Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 25792/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deduce, in particolare, il ricorrente che, nel caso di specie, nonsarebbe stato applicabile, nei suoi confronti, l’art. 14, comma 4,l. n. 537/1993, sulla tassazione dei redditi proventi di fattoillecito, in assenza del possesso effettivo di tali redditi in capoad esso [OSCURATO:PERSONA], trattandosi peraltro di redditi non occultati al1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce, invece,violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene, in particolare, il ricorrente che l’avviso diaccertamento ed il p.v.c., richiamati e prodotti in giudiziodall’Amministrazione finanziaria, sarebbero privi di elementiidonei a dimostrare il possesso effettivo di tali redditi da fattoillecito in capo al [OSCURATO:PERSONA].1.4.

Con il quarto motivo parte ricorrente eccepisce l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva mancato diesaminare la circostanza decisiva che le somme versate dalConsorzio [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. erano rimaste nellapotestà dispositiva di quest’ultima, avendo quest’ultimaincassati e dichiarati.1.5.

Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 163 d.P.R.n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che l’Ufficio aveva assoggettato adimposizione gli stessi redditi per l’anno 2008, sia in capo alPagnini che in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., realizzando cosìuna inammissibile doppia imposizione.R.G.

N. 25792/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20261.6.

Con il sesto motivo di ricorso, ancora, si deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamenteapplicato la normativa in materia di presunzioni, con riferimentoall’individuazione dell’effettivo possessore dei redditi,sussumendo sotto la relativa previsione, da un lato, fattiinidonei ed insufficienti a tal fine e, dall’altro, non sussumendoelementi, emergenti dallo stesso p.v.c., che rilevano in sensocontrario.1.7.

Con il settimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce lanullità del procedimento per violazione dell’art. 295 c.c., incombinato disposto con gli artt. 1 e 39, comma 1-bis, d.lgs. 31dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c.Sostiene, in particolare, che la Corte regionale avrebbe dovutosospendere il procedimento, in attesa della definizione di altroprocedimento, riguardante l’accertamento dei medesimi redditiin capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

I primi tre motivi di ricorso ed il sesto motivo possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, e sono inammissibili.A dispetto della formale rubrica di ciascun motivo, partericorrente censura, in realtà, sotto varie forme, la valutazionein punto di fatto effettuata dalla C.T.R., circa la sussistenza diuna interposizione soggettiva tra la [OSCURATO:SOCIETA].(formale percettrice dei compensi per attività di consulenza infavore del [OSCURATO:PERSONA]) ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], reale percettoreR.G.

N. 25792/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026ed effettivo possessore delle somme in questione, qualificatecome redditi da buonuscita per la sua attività di amministratoredello stesso [OSCURATO:PERSONA].La valutazione si fonda sull’applicazione di presunzioni ritenutegravi, precise e concordanti, sulla base di una serie di elementi(la simulazione del rapporto di consulenza; l’assenza di attivitàin favore del Consorzio, a fronte dei corrispettivi erogati;l’acquisizione delle quote FED da parte del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2008)oggetto di valutazione da parte del giudice del merito.Non si ravvisa, peraltro, una violazione dell’art. 2697 c.c., inquanto la Corte di merito ha rispettato i criteri di ripartizionedell’onere della prova, avendo dato atto che l’Ufficio avevaindicato una serie di elementi presuntivi idonei a renderefondata la pretesa impositiva.Appare inoltre corretta l’applicazione dell’art. 2729 c.c.,avendo la C.T.R. indicato i vari elementi presuntivi deponentiper la percezione effettiva dei redditi da parte del contribuente,ritenuti gravi, precisi e concordati.2.2.

Anche il quarto motivo è inammissibile, sia perché lecensure si appuntano, nuovamente, sulla valutazione di fattooperata dalla Corte territoriale, sia perché, comunque, lasentenza d’appello conferma il rigetto già disposto dalla Cortedi primo grado, e quindi siamo in presenza di una c.d.

“doppiaconforme”, che esclude l’ammissibilità del motivo in virtù diquanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., vigenteratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.2.3.

Il quinto motivo è infondato.In base all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati alcontribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggettiR.G.

N. 25792/2018 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore perinterposta persona.In questi casi, il comma 5 della disposizione in questioneprevede che «le persone interposte, che provino di aver pagatoimposte in relazione a redditi successivamente imputati, anorma del comma terzo, ad altro contribuente, possonochiederne il rimborso.

L'amministrazione procede al rimborsodopo che l'accertamento, nei confronti del soggettointerponente, è divenuto definitivo ed in misura non superioreall'imposta effettivamente percepita a seguito di taleaccertamento».L’ordinamento, dunque, non esclude la possibilità di procederead imposizione sia nei confronti del soggetto che formalmenterisulti percettore del reddito, sia del soggetto che ne è l’effettivopossessore, salva restando la possibilità di richiedere ilrimborso, allorquando venga accertato, in maniera definitiva,che il soggetto interponente sia l’effettivo percettore del reddito.2.4.

Anche il settimo motivo è infondato.La ritenuta ammissibilità di un accertamento parallelo, per imedesimi redditi, sia nei confronti del soggetto interposto, chenei confronti del soggetto interponente – salva la possibilità diuna successiva richiesta di rimborso, una volta accertato ilsoggetto in capo al quale il reddito dovrà essere ascritto –esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e quindila necessità di una sospensione dei relativi procedimentigiurisdizionali.3.

Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.R.G.

N. 25792/2018 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 25792/2018 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale e margine delricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 228/2017, depositata il 7 febbraio2018;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del18 febbraio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost.proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20261. A seguito di verifica fiscale riguardante la società [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale diGrosseto emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento n. T8F010401176/2013, con il quale venivarecuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, l’importo di€ 178.200,00, ritenuto quale buonuscita per la cessazione dallacarica di presidente e amministratore delegato del citatoConsorzio [OSCURATO:SOCIETA]. (avvenuta il 6 maggio 2008), ecorrisposto dotto forma di corrispettivi per prestazione di servizidi consulenza in forza di un contratto concluso tra il predettoConsorzio e la società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale il sig.[OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio unico ed amministratore unico indata 18 giugno 2008, servizi in realtà, ad avviso dei verificatori,mai svolti, e per i quali il rapporto tra le [OSCURATO:SOCIETA] ed ilConsorzio era puramente simulato, ed integrante unainterposizione soggettiva rispetto alla persona fisica del [OSCURATO:PERSONA],che sarebbe stato il reale percettore delle somme in questione.2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento inquestione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diGrosseto la quale, con sentenza n. 418/2015, depositata il 31dicembre 2015, rigettava il ricorso, condannando il ricorrentealla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana – sez. n. 1 - con sentenza n.228/2017, pronunciata il 30 ottobre 2017, e depositata insegreteria il 7 febbraio 2018, rigettava l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.R.G. N. 25792/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionePagnini Massimo, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il10 settembre 2018).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezioneper l’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026, aisensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.E’ intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero, in persona delsost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso peril rigetto del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, nonché dell’art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R., nel riteneresussistente una interposizione soggettiva (riconducibile all’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973) tra la [OSCURATO:SOCIETA]ed il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso qualsivoglia verifica circa ilpossesso effettivo dei redditi oggetto di recupero in capo aquest’ultimo.1.2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 14, comma 4, della l. 24 dicembre 1993,n. 537, nonché dell’art. 1 d.P.R. n. 917/1986, e dell’art. 53Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 25792/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026Deduce, in particolare, il ricorrente che, nel caso di specie, nonsarebbe stato applicabile, nei suoi confronti, l’art. 14, comma 4,l. n. 537/1993, sulla tassazione dei redditi proventi di fattoillecito, in assenza del possesso effettivo di tali redditi in capoad esso [OSCURATO:PERSONA], trattandosi peraltro di redditi non occultati al1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce, invece,violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Sostiene, in particolare, il ricorrente che l’avviso diaccertamento ed il p.v.c., richiamati e prodotti in giudiziodall’Amministrazione finanziaria, sarebbero privi di elementiidonei a dimostrare il possesso effettivo di tali redditi da fattoillecito in capo al [OSCURATO:PERSONA].1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente eccepisce l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva mancato diesaminare la circostanza decisiva che le somme versate dalConsorzio [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. erano rimaste nellapotestà dispositiva di quest’ultima, avendo quest’ultimaincassati e dichiarati.1.5. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 163 d.P.R.n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che l’Ufficio aveva assoggettato adimposizione gli stessi redditi per l’anno 2008, sia in capo alPagnini che in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., realizzando cosìuna inammissibile doppia imposizione.R.G. N. 25792/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/20261.6. Con il sesto motivo di ricorso, ancora, si deduce violazionee falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamenteapplicato la normativa in materia di presunzioni, con riferimentoall’individuazione dell’effettivo possessore dei redditi,sussumendo sotto la relativa previsione, da un lato, fattiinidonei ed insufficienti a tal fine e, dall’altro, non sussumendoelementi, emergenti dallo stesso p.v.c., che rilevano in sensocontrario.1.7. Con il settimo motivo, infine, il ricorrente eccepisce lanullità del procedimento per violazione dell’art. 295 c.c., incombinato disposto con gli artt. 1 e 39, comma 1-bis, d.lgs. 31dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c.Sostiene, in particolare, che la Corte regionale avrebbe dovutosospendere il procedimento, in attesa della definizione di altroprocedimento, riguardante l’accertamento dei medesimi redditiin capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. I primi tre motivi di ricorso ed il sesto motivo possonoessere esaminati congiuntamente, in quanto strettamenteconnessi, e sono inammissibili.A dispetto della formale rubrica di ciascun motivo, partericorrente censura, in realtà, sotto varie forme, la valutazionein punto di fatto effettuata dalla C.T.R., circa la sussistenza diuna interposizione soggettiva tra la [OSCURATO:SOCIETA].(formale percettrice dei compensi per attività di consulenza infavore del [OSCURATO:PERSONA]) ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], reale percettoreR.G. N. 25792/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026ed effettivo possessore delle somme in questione, qualificatecome redditi da buonuscita per la sua attività di amministratoredello stesso [OSCURATO:PERSONA].La valutazione si fonda sull’applicazione di presunzioni ritenutegravi, precise e concordanti, sulla base di una serie di elementi(la simulazione del rapporto di consulenza; l’assenza di attivitàin favore del Consorzio, a fronte dei corrispettivi erogati;l’acquisizione delle quote FED da parte del [OSCURATO:PERSONA] già nel 2008)oggetto di valutazione da parte del giudice del merito.Non si ravvisa, peraltro, una violazione dell’art. 2697 c.c., inquanto la Corte di merito ha rispettato i criteri di ripartizionedell’onere della prova, avendo dato atto che l’Ufficio avevaindicato una serie di elementi presuntivi idonei a renderefondata la pretesa impositiva.Appare inoltre corretta l’applicazione dell’art. 2729 c.c.,avendo la C.T.R. indicato i vari elementi presuntivi deponentiper la percezione effettiva dei redditi da parte del contribuente,ritenuti gravi, precisi e concordati.2.2. Anche il quarto motivo è inammissibile, sia perché lecensure si appuntano, nuovamente, sulla valutazione di fattooperata dalla Corte territoriale, sia perché, comunque, lasentenza d’appello conferma il rigetto già disposto dalla Cortedi primo grado, e quindi siamo in presenza di una c.d. “doppiaconforme”, che esclude l’ammissibilità del motivo in virtù diquanto disposto dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., vigenteratione temporis, ora trasfuso nell’art. 360, comma 4, c.p.c.2.3. Il quinto motivo è infondato.In base all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati alcontribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggettiR.G. N. 25792/2018 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi,precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore perinterposta persona.In questi casi, il comma 5 della disposizione in questioneprevede che «le persone interposte, che provino di aver pagatoimposte in relazione a redditi successivamente imputati, anorma del comma terzo, ad altro contribuente, possonochiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborsodopo che l'accertamento, nei confronti del soggettointerponente, è divenuto definitivo ed in misura non superioreall'imposta effettivamente percepita a seguito di taleaccertamento».L’ordinamento, dunque, non esclude la possibilità di procederead imposizione sia nei confronti del soggetto che formalmenterisulti percettore del reddito, sia del soggetto che ne è l’effettivopossessore, salva restando la possibilità di richiedere ilrimborso, allorquando venga accertato, in maniera definitiva,che il soggetto interponente sia l’effettivo percettore del reddito.2.4. Anche il settimo motivo è infondato.La ritenuta ammissibilità di un accertamento parallelo, per imedesimi redditi, sia nei confronti del soggetto interposto, chenei confronti del soggetto interponente – salva la possibilità diuna successiva richiesta di rimborso, una volta accertato ilsoggetto in capo al quale il reddito dovrà essere ascritto –esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, e quindila necessità di una sospensione dei relativi procedimentigiurisdizionali.3. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, in quanto l’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.R.G. N. 25792/2018 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25792/2018Numero sezionale 1592/2026Numero di raccolta generale 16862/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare PagniniMassimo tenuto al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 25792/2018 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16862/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris