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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37549/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale e del Ministero dell'Economia e delle finanze e il rigetto di quello del Podaru; letta la memoria depositata dal difensore del Podaru, con la quale si chiede l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del P.G. e del Ministero, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo per la detenzione patita per un periodo di 1.052 giorni e, ritenuto che l'istante era comunque incorso in un comportamento connotato da colpa lieve, ha liquidato la somma decurtandola a poco meno della metà di quanto altrimenti spettante.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza il Podaru, con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ha lamentato che la Corte di appello abbia valorizzato il silenzio serbato nel corso delle indagini preliminari ed in dibattimento ancorché i chiarimenti che il Podaru avrebbe potuto dare attenevano a circostanze di mero riscontro a dichiarazioni di chiamanti in correità che già il G.i.p. aveva ritenuto inattendibili.

Si è inoltre doluto che sia stato ritenuto che il Podaru non avesse reso chiarimenti nonostante egli avesse fatto dichiarazioni allorquando venne arrestato in Spagna; tali dichiarazioni sono state ritenute inutilizzabili nel processo per essere state acquisite senza il rispetto delle garanzie difensive ma ciò non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato nell'ambito del giudizio di riparazione.

Infine ha censurato che non sia stato spiegato perché il comportamento del Podaru abbia concretato colpa lieve se esso riguarda circostanze da sole non sufficienti a sostenere l'accusa.

3. Ha proposto ricorso anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo che il collegio distrettuale ha errato nel non valorizzare le dichiarazioni dei chiamanti in correità che le avevano successivamente ritrattate; ha osservato che le regole per l'utilizzazione delle prove valevoli per il dibattimento non valgono anche per il giudizio di riparazione.

A suo dire la Corte di appello ha reso motivazione inesistente perché non ha tenuto conto delle prove acquisite.

4. Ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

Ha censurato che il giudice della riparazione si sia appiattito sulle sentenze assolutorie venendo meno al compito di svolgere un'autonoma valutazione finalizzata alla verifica del diritto all'indennizzo; che abbia ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità senza considerare le differenze tra giudizio sull'imputazione e giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, Infine, ha lamentato che il silenzio serbato dal Podaru non sia stato valutato come possibile comportamento gravemente colposo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi del Procuratore Generale e del Ministero dell'Economia e delle finanze sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Ragioni di economia motivazionale suggeriscono di trattarli unitariamente.

1.1. Coglie il segno il Ministero ricorrente laddove denuncia che il giudizio sul grado della colpa non è assistito da motivazione.

Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458).

D'altronde, mentre il giudice dell'imputazione è chiamato ad accertare la responsabilità per il reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione subita non trovi concausa in un comportamento che può non 'essere illecito sotto ogni profilo e tuttavia sia gravemente imprudente, imperito, negligente.

Risulta al riguardo ancora attuale e condivisibile quanto statuito dal S.C.: in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637).Nel caso di specie la Corte di appello, per giustificare la ritenuta colpa lieve del Podaru (sicchè è infondata la censura che attiene alla violazione del principio di autonomia del giudizio di riparazione), ha rammentato che il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto accertato che l'utenza dello stesso la notte dei fatti (omicidio consumato nel corso di una rapina aggravata) aveva agganciato la cella che copriva l'abitazione di due tra gli autori dei delitti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) presso la quale il più cospicuo gruppo criminale si era rifugiato subito dopo i fatti; era partito in aereo tre giorni dopo i fatti per la Moldavia unitamente al Coceban.

A tanto ha aggiunto che nel corso del processo il Podaru non aveva inteso fornire alcuna spiegazione di tali circostanze.

La Corte di appello ha quindi ritenuto certamente sussistente la colpa del Podaru e tuttavia l'ha qualificata lieve senza alcuna esplicazione delle ragioni di tale giudizio; senza alcuna analisi delle circostanze in forza delle quali misurare il grado di divergenza tra la condotta attesa (quella diligente, prudente, perita) e quella tenuta.

1.2. Per il Pg ricorrente e, in termini più indiretti, per il Ministero resistente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare il comportamento del Podaru, ricostruendolo sulla scorta di fonti informative che, utilizzate dal giudice della cautela, sono stati estromessi dal giudizio sull'imputazione; si allude alle chiamate di correo contenute in uno scritto a firma del Coceban e del Dragan, che a dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, con l'effetto di privare il giudizio del relativo compendio probatorio.

Il P.G., nell'affermare che il giudice della riparazione avrebbe dovuto formare il proprio giudizio sulla base delle menzionate chiamate in correità ancorché venute meno perché non confermate nel secondo giudizio di appello, si è richiamato ad alcuni precedenti di questa Sezione.

Un primo è stato così massimato: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte" (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 02).

In linea con tale orientamento è la decisione per la quale nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (Sez. 4 - , Sentenza n. 40281 del 23/05/2019, Rv. 278284 - 01).

Nel medesimo senso si è esplicitato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento avessero poi ritrattato, ritenendo tale ritrattazione compiacente) (Sez. 4, Sentenza n. 39748 del 19/07/2018, Rv. 273832; conforme Sez. 4, Sentenza n. 3239 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275194).

Ne consegue la fondatezza anche del ricorso del P.G., posto che la Corte di appello ha omesso ogni autonoma valutazione degli elementi offerti dai chiamanti in correità; i cui contenuti non possono essere ritenuti dimostrativi di circostanze escluse dal giudice dell'assoluzione, non potendo quello della riparazione affermare fatti che sono stati negati nella sede elettiva; ma che possono essere valutate per tutto ciò che non contraddice il giudizio assolutorio.

Ciò in quanto il giudice della riparazione non è chiamato a valutare se il giudice della cautela sia stato indotto in errore dal comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato ma se la detenzione, che non trova giustificazione in una pronuncia di condanna, sia stata co-determinata da un comportamento doloso o gravemente colposo dell'imputato.

Se si dovesse dar campo alla prima ipotesi si terrebbe conto legittimamente del quadro indiziario presente al momento dell'adozione della misura cautelare e poi di quello che persiste durante il tempo del mantenimento della misura, nonostante esso si sia dimostrato privo di ogni consistenza all'esito del giudizio sull'imputazione.

Infatti, è rispetto a quel compendio conoscitivo che si dovrebbe apprezzare l'induzione in errore del giudice della cautela.

Tuttavia, una simile prospettiva finirebbe per rendere incomprensibile l'istituto della riparazione, per come disciplinato dal legislatore codicistico, posto che non è pensabile che una misura cautelare sia adottata senza che all'indagato possa essere attribuito, sia pure provvisoriamente, un comportamento illecito.

Il solo spazio che residuerebbe ad un giudizio riparativo sarebbe, allora, quello di provvedimenti adottati in assenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) o per delitti punti con pena che non permette la misura detentiva (art. 280 cod. proc. pen.; sono i casi di ingiustizia cd. formale, previsti dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen.).

Sicchè è la stessa previsione, ad opera del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., di un ulteriore ordine di casi imponenti la riparazione (accomunati dall'esito assolutorio: ingiustizia cd. sostanziale della detenzione) a dimostrare che oggetto del giudizio non è la scusabilità o meno della decisione del giudice cautelare ma l'eventuale concorso del ristretto nell'instaurazione del vincolo cautelare.

La più importante implicazione di questa chiarificazione è che il comportamento dell'istante oggetto di apprezzamento da parte del giudice della riparazione è solo quello accertato all'esito del giudizio sull'imputazione, e quindi della pronunciata assoluzione; non certo quello ritenuto dal giudice della cautela e più o meno estesamente smentito dal giudizio assolutorio.

E' di questo comportamento che va indagata l'efficienza causale rispetto all'instaurazione e al mantenimento del vincolo.

Per tali ragioni l'utilizzo di fonti di prova che sono state estromesse dal giudizio sull'imputazione ma che in precedenza avevano concorso a formare il convincimento del giudice della cautela è limitato a quegli elementi che non confliggono con i fatti accertati nel giudizio assolutorio.

Può essere utile rimarcare la differenza che corre tra il caso in cui una serie di elementi non vengono ritenuti idonei a superare il ragionevole dubbio, caso in cui quegli elementi vengono accertati nella loro esistenza e quindi ben possono essere utilizzati dal giudice della riparazione; il caso di elementi che non possono essere utilizzati per la condanna ma ben possono essere utilizzati per l'assoluzione (cfr. art. 526, co. 1bis cod. proc. pen.), che pure non sono negati nella loro oggettiva sussistenza; e il caso in cui l'elemento non può essere utilizzato in alcun modo (si pensi alla dichiarazione ottenuta mediante violenza), sicché non può dirsi esistente neppure nel giudizio di riparazione.

Ragione per la quale non si può condividere il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4 - , Sentenza n. 6893 del 27/01/2021, Rv. 280935).

Si tratta, insomma, di approfondire l'analisi considerando se il vizio che ha precluso l'utilizzazione della prova per il giudizio di responsabilità penale implichi anche il venir meno della stessa in senso assoluto.

2. Alla luce di quanto ritenuto a riguardo dei ricorsi appena scrutinati quello del Podaru risulta assorbito in quanto ne consegue per necessaria implicazione la sua infondatezza.Invero, con il primo motivo si svolge una critica all'ordinanza cautelare che si accusa di aver indebitamente ritenuto la gravità indiziaria sulla scorta di dichiarazioni inattendibili.

Ma ciò non ha alcun rilievo nell'ambito del giudizio di riparazione, anche considerando quanto si è esposto trattando dei ricorsi del P.G. e del Ministero.

Parimenti infondato è l'addebito alla Corte di appello di aver ritenuto di un qualche rilievo la colpa lieve anche in ipotesi di ingiustizia formale.

L'assunto, infatti, è privo di corrispondenza della giurisprudenza di questa Corte, per la quale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.

U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663).

Quanto alla mancata considerazione delle dichiarazioni che il Podaru rese in Spagna e che sono state ritenute inutilizzabili in giudizio per un vizio procedurale, il motivo è aspecifico perché non viene neppure allegato che con tali dichiarazioni egli aveva reso chiarimenti che avrebbero dovuto condurre alla cessazione del vincolo cautelare.

Quanto alla sussistenza della colpa, si è già esposto il nucleo di elementi sui quali ha fondato, in modo non irragionevole, il giudizio della Corte di appello.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale e del Ministero dell'Economia e delle finanze e il rigetto di quello del Podaru; letta la memoria depositata dal difensore del Podaru, con la quale si chiede l'accoglimento del proprio ricorso e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi del P.G. e del Ministero, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo per la detenzione patita per un periodo di 1.052 giorni e, ritenuto che l'istante era comunque incorso in un comportamento connotato da colpa lieve, ha liquidato la somma decurtandola a poco meno della metà di quanto altrimenti spettante. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza il Podaru, con atto sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ha lamentato che la Corte di appello abbia valorizzato il silenzio serbato nel corso delle indagini preliminari ed in dibattimento ancorché i chiarimenti che il Podaru avrebbe potuto dare attenevano a circostanze di mero riscontro a dichiarazioni di chiamanti in correità che già il G.i.p. aveva ritenuto inattendibili. Si è inoltre doluto che sia stato ritenuto che il Podaru non avesse reso chiarimenti nonostante egli avesse fatto dichiarazioni allorquando venne arrestato in Spagna; tali dichiarazioni sono state ritenute inutilizzabili nel processo per essere state acquisite senza il rispetto delle garanzie difensive ma ciò non può tradursi in un pregiudizio per l'imputato nell'ambito del giudizio di riparazione. Infine ha censurato che non sia stato spiegato perché il comportamento del Podaru abbia concretato colpa lieve se esso riguarda circostanze da sole non sufficienti a sostenere l'accusa. 3. Ha proposto ricorso anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo che il collegio distrettuale ha errato nel non valorizzare le dichiarazioni dei chiamanti in correità che le avevano successivamente ritrattate; ha osservato che le regole per l'utilizzazione delle prove valevoli per il dibattimento non valgono anche per il giudizio di riparazione. A suo dire la Corte di appello ha reso motivazione inesistente perché non ha tenuto conto delle prove acquisite. 4. Ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Ha censurato che il giudice della riparazione si sia appiattito sulle sentenze assolutorie venendo meno al compito di svolgere un'autonoma valutazione finalizzata alla verifica del diritto all'indennizzo; che abbia ritenuto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità senza considerare le differenze tra giudizio sull'imputazione e giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, Infine, ha lamentato che il silenzio serbato dal Podaru non sia stato valutato come possibile comportamento gravemente colposo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi del Procuratore Generale e del Ministero dell'Economia e delle finanze sono fondati, nei termini di seguito precisati. Ragioni di economia motivazionale suggeriscono di trattarli unitariamente. 1.1. Coglie il segno il Ministero ricorrente laddove denuncia che il giudizio sul grado della colpa non è assistito da motivazione. Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). D'altronde, mentre il giudice dell'imputazione è chiamato ad accertare la responsabilità per il reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione subita non trovi concausa in un comportamento che può non 'essere illecito sotto ogni profilo e tuttavia sia gravemente imprudente, imperito, negligente. Risulta al riguardo ancora attuale e condivisibile quanto statuito dal S.C.: in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637).Nel caso di specie la Corte di appello, per giustificare la ritenuta colpa lieve del Podaru (sicchè è infondata la censura che attiene alla violazione del principio di autonomia del giudizio di riparazione), ha rammentato che il giudice dell'assoluzione aveva ritenuto accertato che l'utenza dello stesso la notte dei fatti (omicidio consumato nel corso di una rapina aggravata) aveva agganciato la cella che copriva l'abitazione di due tra gli autori dei delitti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) presso la quale il più cospicuo gruppo criminale si era rifugiato subito dopo i fatti; era partito in aereo tre giorni dopo i fatti per la Moldavia unitamente al Coceban. A tanto ha aggiunto che nel corso del processo il Podaru non aveva inteso fornire alcuna spiegazione di tali circostanze. La Corte di appello ha quindi ritenuto certamente sussistente la colpa del Podaru e tuttavia l'ha qualificata lieve senza alcuna esplicazione delle ragioni di tale giudizio; senza alcuna analisi delle circostanze in forza delle quali misurare il grado di divergenza tra la condotta attesa (quella diligente, prudente, perita) e quella tenuta. 1.2. Per il Pg ricorrente e, in termini più indiretti, per il Ministero resistente, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare il comportamento del Podaru, ricostruendolo sulla scorta di fonti informative che, utilizzate dal giudice della cautela, sono stati estromessi dal giudizio sull'imputazione; si allude alle chiamate di correo contenute in uno scritto a firma del Coceban e del Dragan, che a dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, con l'effetto di privare il giudizio del relativo compendio probatorio. Il P.G., nell'affermare che il giudice della riparazione avrebbe dovuto formare il proprio giudizio sulla base delle menzionate chiamate in correità ancorché venute meno perché non confermate nel secondo giudizio di appello, si è richiamato ad alcuni precedenti di questa Sezione. Un primo è stato così massimato: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte" (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 02). In linea con tale orientamento è la decisione per la quale nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (Sez. 4 - , Sentenza n. 40281 del 23/05/2019, Rv. 278284 - 01). Nel medesimo senso si è esplicitato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento avessero poi ritrattato, ritenendo tale ritrattazione compiacente) (Sez. 4, Sentenza n. 39748 del 19/07/2018, Rv. 273832; conforme Sez. 4, Sentenza n. 3239 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275194). Ne consegue la fondatezza anche del ricorso del P.G., posto che la Corte di appello ha omesso ogni autonoma valutazione degli elementi offerti dai chiamanti in correità; i cui contenuti non possono essere ritenuti dimostrativi di circostanze escluse dal giudice dell'assoluzione, non potendo quello della riparazione affermare fatti che sono stati negati nella sede elettiva; ma che possono essere valutate per tutto ciò che non contraddice il giudizio assolutorio. Ciò in quanto il giudice della riparazione non è chiamato a valutare se il giudice della cautela sia stato indotto in errore dal comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato ma se la detenzione, che non trova giustificazione in una pronuncia di condanna, sia stata co-determinata da un comportamento doloso o gravemente colposo dell'imputato. Se si dovesse dar campo alla prima ipotesi si terrebbe conto legittimamente del quadro indiziario presente al momento dell'adozione della misura cautelare e poi di quello che persiste durante il tempo del mantenimento della misura, nonostante esso si sia dimostrato privo di ogni consistenza all'esito del giudizio sull'imputazione. Infatti, è rispetto a quel compendio conoscitivo che si dovrebbe apprezzare l'induzione in errore del giudice della cautela. Tuttavia, una simile prospettiva finirebbe per rendere incomprensibile l'istituto della riparazione, per come disciplinato dal legislatore codicistico, posto che non è pensabile che una misura cautelare sia adottata senza che all'indagato possa essere attribuito, sia pure provvisoriamente, un comportamento illecito. Il solo spazio che residuerebbe ad un giudizio riparativo sarebbe, allora, quello di provvedimenti adottati in assenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) o per delitti punti con pena che non permette la misura detentiva (art. 280 cod. proc. pen.; sono i casi di ingiustizia cd. formale, previsti dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen.). Sicchè è la stessa previsione, ad opera del comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., di un ulteriore ordine di casi imponenti la riparazione (accomunati dall'esito assolutorio: ingiustizia cd. sostanziale della detenzione) a dimostrare che oggetto del giudizio non è la scusabilità o meno della decisione del giudice cautelare ma l'eventuale concorso del ristretto nell'instaurazione del vincolo cautelare. La più importante implicazione di questa chiarificazione è che il comportamento dell'istante oggetto di apprezzamento da parte del giudice della riparazione è solo quello accertato all'esito del giudizio sull'imputazione, e quindi della pronunciata assoluzione; non certo quello ritenuto dal giudice della cautela e più o meno estesamente smentito dal giudizio assolutorio. E' di questo comportamento che va indagata l'efficienza causale rispetto all'instaurazione e al mantenimento del vincolo. Per tali ragioni l'utilizzo di fonti di prova che sono state estromesse dal giudizio sull'imputazione ma che in precedenza avevano concorso a formare il convincimento del giudice della cautela è limitato a quegli elementi che non confliggono con i fatti accertati nel giudizio assolutorio. Può essere utile rimarcare la differenza che corre tra il caso in cui una serie di elementi non vengono ritenuti idonei a superare il ragionevole dubbio, caso in cui quegli elementi vengono accertati nella loro esistenza e quindi ben possono essere utilizzati dal giudice della riparazione; il caso di elementi che non possono essere utilizzati per la condanna ma ben possono essere utilizzati per l'assoluzione (cfr. art. 526, co. 1bis cod. proc. pen.), che pure non sono negati nella loro oggettiva sussistenza; e il caso in cui l'elemento non può essere utilizzato in alcun modo (si pensi alla dichiarazione ottenuta mediante violenza), sicché non può dirsi esistente neppure nel giudizio di riparazione. Ragione per la quale non si può condividere il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4 - , Sentenza n. 6893 del 27/01/2021, Rv. 280935). Si tratta, insomma, di approfondire l'analisi considerando se il vizio che ha precluso l'utilizzazione della prova per il giudizio di responsabilità penale implichi anche il venir meno della stessa in senso assoluto. 2. Alla luce di quanto ritenuto a riguardo dei ricorsi appena scrutinati quello del Podaru risulta assorbito in quanto ne consegue per necessaria implicazione la sua infondatezza.Invero, con il primo motivo si svolge una critica all'ordinanza cautelare che si accusa di aver indebitamente ritenuto la gravità indiziaria sulla scorta di dichiarazioni inattendibili. Ma ciò non ha alcun rilievo nell'ambito del giudizio di riparazione, anche considerando quanto si è esposto trattando dei ricorsi del P.G. e del Ministero. Parimenti infondato è l'addebito alla Corte di appello di aver ritenuto di un qualche rilievo la colpa lieve anche in ipotesi di ingiustizia formale. L'assunto, infatti, è privo di corrispondenza della giurisprudenza di questa Corte, per la quale la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). Quanto alla mancata considerazione delle dichiarazioni che il Podaru rese in Spagna e che sono state ritenute inutilizzabili in giudizio per un vizio procedurale, il motivo è aspecifico perché non viene neppure allegato che con tali dichiarazioni egli aveva reso chiarimenti che avrebbero dovuto condurre alla cessazione del vincolo cautelare. Quanto alla sussistenza della colpa, si è già esposto il nucleo di elementi sui quali ha fondato, in modo non irragionevole, il giudizio della Corte di appello. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte
Sentenza Cassazione n. 37549/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris