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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22859/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3227/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via del Portoghesi, n. 12, pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7; –controricorrente – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 1266/2020depositata il 25 giugno 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n. 2016/001/DI/000004259/001)con cui l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi controricorrente), il pagamento dell’imposta di registro applicata nella misura del 3%per un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano (n. 4259 del 2016) in favore di quest’ultima e a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dell’importo di € 3.742.008,32.

Il decreto ingiuntivo era richiesto dall’odierna controricorrente, in qualità di società controllante che aveva optato per il sistema di liquidazione dell’Iva di Gruppo, alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in qualità di controllata.

Lo stesso veniva emesso in forma provvisoriamente esecutivae senza interessi, poi, sospeso e nel corso del giudizio di opposizione, la società debitrice corrispondeva all’odierna ricorrente la somma di €2.057.989,16.

Con l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio l’odierna ricorrente ha chiesto l’imposta di registro pari al 3% sull’importo iniziale, pari ad € 112.260,00e l’imposta di registro pari al 3% sugli interessi calcolati in €

568. 651,99, pari ad € 17.060,00 per un totale di €129.320,00.

La CTP ha accolto il ricorso ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione la tassazione in misura fissa per effetto del principio di alternanza iva/registro.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , respingendo l’appello dell’odierna ricorrente e dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall’odierna controricorrente.La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motiv o , la controparte propone controricorso e istanza di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa I, allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 1, 2e 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 37 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 .

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che sull’importo ingiunto andasse applicata l’imposta di registro nella misura fissa.Precisa, in proposito che la somma non era affatto relativa ad un’operazione soggetta ad Iva, ma assolveva ad una funzione punitiva, a seguito di una violazione di obblighi contrattuali.

Richiama un accordo del 10 giugno 2014 con cui l’odierna controricorrente ha venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.il 100 % delle azioni del [OSCURATO:PERSONA], per effetto del qualequest’ultimo era tenuto, cessando la sua partecipazione all’Iva di gruppo, a versare all’odierna controricorrente le risorse finanziarie per la definizione del debito Iva.

Secondo la ricorrente, ai sensi della risoluzione ministeriale n. 64/E del 23/04/2004, le somme corrisposte per violazioni di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono ad una funzione punitivo- risarcitoria.

2. La controricorrente ha depositato c opia della domanda di definizione agevolata della lite ex l. n. 197del 2022.In detta istanza il valore della controversia è indicato in € 129.320,00, l’importo dovuto per la definizione in € 6.466,00 che, sempre in dichiarazione, è indicato come versato in pendenza di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate risultava, infatti, soccombente in entrambi i gradi di merito, quindi, l’importo da versare, per la definizione agevolata, ammontava al 5% del valore della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 190, della legge n. 197 del 2022.

Ai sensi dell’art. 1, comma 196, l. 29 dicembre 2022, n. 197, «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio».

La definizione agevolata in discorso è indicata, altresì, nell’elenco rimesso alla Corte ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, commi 3 e 4, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41.

Su tali circostanze la ricorrente nulla ha replicato, tenuto anche conto che l’indicazione della somma versata deve essere contestata col diniego, atto che deve assumere la stessa ricorrentenel termine di legge sopra richiamato . 2.1.Ritiene, in via preliminare , il Collegio che è stata presentata istanza di definizione agevolata con una corretta indicazione del versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 6.466,00 ed in ragione del 5% del valore della controversia che ex actis risulta pari ad € 129.320,00, vd. documentazione allegata dalla controricorrente).

L’accesso alla definizione agevolata risulta, poi,documentato dalla stessa ricorrenteche, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1».

Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzialla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha così disposto: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198);«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201).

3. Ne consegue che può esseredichiara ta l’ estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3227/2021R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via del Portoghesi, n. 12, pec: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7; –controricorrente – Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, n. 1266/2020depositata il 25 giugno 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (n. 2016/001/DI/000004259/001)con cui l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi controricorrente), il pagamento dell’imposta di registro applicata nella misura del 3%per un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano (n. 4259 del 2016) in favore di quest’ultima e a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.dell’importo di € 3.742.008,32. Il decreto ingiuntivo era richiesto dall’odierna controricorrente, in qualità di società controllante che aveva optato per il sistema di liquidazione dell’Iva di Gruppo, alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in qualità di controllata. Lo stesso veniva emesso in forma provvisoriamente esecutivae senza interessi, poi, sospeso e nel corso del giudizio di opposizione, la società debitrice corrispondeva all’odierna ricorrente la somma di €2.057.989,16. Con l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio l’odierna ricorrente ha chiesto l’imposta di registro pari al 3% sull’importo iniziale, pari ad € 112.260,00e l’imposta di registro pari al 3% sugli interessi calcolati in € 568. 651,99, pari ad € 17.060,00 per un totale di €129.320,00. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione la tassazione in misura fissa per effetto del principio di alternanza iva/registro. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , respingendo l’appello dell’odierna ricorrente e dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall’odierna controricorrente.La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motiv o , la controparte propone controricorso e istanza di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa I, allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, degli artt. 1, 2e 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 37 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che sull’importo ingiunto andasse applicata l’imposta di registro nella misura fissa.Precisa, in proposito che la somma non era affatto relativa ad un’operazione soggetta ad Iva, ma assolveva ad una funzione punitiva, a seguito di una violazione di obblighi contrattuali. Richiama un accordo del 10 giugno 2014 con cui l’odierna controricorrente ha venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.il 100 % delle azioni del [OSCURATO:PERSONA], per effetto del qualequest’ultimo era tenuto, cessando la sua partecipazione all’Iva di gruppo, a versare all’odierna controricorrente le risorse finanziarie per la definizione del debito Iva. Secondo la ricorrente, ai sensi della risoluzione ministeriale n. 64/E del 23/04/2004, le somme corrisposte per violazioni di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono ad una funzione punitivo- risarcitoria. 2. La controricorrente ha depositato c opia della domanda di definizione agevolata della lite ex l. n. 197del 2022.In detta istanza il valore della controversia è indicato in € 129.320,00, l’importo dovuto per la definizione in € 6.466,00 che, sempre in dichiarazione, è indicato come versato in pendenza di giudizio. L’Agenzia delle Entrate risultava, infatti, soccombente in entrambi i gradi di merito, quindi, l’importo da versare, per la definizione agevolata, ammontava al 5% del valore della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 190, della legge n. 197 del 2022. Ai sensi dell’art. 1, comma 196, l. 29 dicembre 2022, n. 197, «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio». La definizione agevolata in discorso è indicata, altresì, nell’elenco rimesso alla Corte ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, commi 3 e 4, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41. Su tali circostanze la ricorrente nulla ha replicato, tenuto anche conto che l’indicazione della somma versata deve essere contestata col diniego, atto che deve assumere la stessa ricorrentenel termine di legge sopra richiamato . 2.1.Ritiene, in via preliminare , il Collegio che è stata presentata istanza di definizione agevolata con una corretta indicazione del versamento dell’intero importo dovuto (pari ad € 6.466,00 ed in ragione del 5% del valore della controversia che ex actis risulta pari ad € 129.320,00, vd. documentazione allegata dalla controricorrente). L’accesso alla definizione agevolata risulta, poi,documentato dalla stessa ricorrenteche, ai sensi del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, ha rimesso alla Corte il previsto «elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1». Nel disciplinare la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzialla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha così disposto: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198);«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201). 3. Ne consegue che può esseredichiara ta l’ estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, d
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