CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'Appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Veneziaha confermato la sentenza in data 21 ottobre 2024 del Tribunale di Verona con laquale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di concorso in estorsione continuata, commesso dal 26 gennaioal 4 marzo 2015.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, la nullitàdella sentenza per illogicità della motivazione in quanto non sarebbe stataraggiunta la prova che le somme di denaro di cui all’imputazione sianoeffettivamente giunte nelle mani dell’imputato, ottenendo quindi l’indicatoprofitto, essendo le stesse state riscosse da altra persona incaricata dall’imputatodi riferire i messaggi estorsivi.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando viziodella motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinentia vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite in sede di legittimità tutte ledoglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore odi puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello haesplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5e 6), ricostruendo nel dettaglio l’evoluzione dei fatti, facendo applicazione dicorretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità e, inparticolare indicando gli elementi (tra i quali anche conversazioni intercettate)che non solo hanno portato a ritenere il pieno coinvolgimento dell’odiernoricorrente nell’azione estorsiva ma che hanno anche confermato che la consegnadel denaro è effettivamente avvenuta e che, se anche l’imputato non l’avessericevuta, egli comunque sarebbe concorrente nel fatto di avere procurato ad altril’illecito profitto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI