CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 20370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 giugno 2021 la Corte d'appello di Messina, salvo rideterminare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di minacce gravi in danno della dott. [OSCURATO:PERSONA], medico in servizio presso il distretto di Messina sud, ambulatorio di ecografia (capo a) e di interruzione di pubblico servizio (capo b). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di interruzione di pubblico servizio, rilevando che la dott. [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa ammissione, era riuscita ad effettuare tutte le visite giornaliere e a completare tutti gli interventi programmati, senza alcun ritardo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, contestando la sussistenza della portata intimidatoria delle espressioni pronunciate e dell'elemento della loro gravità. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato esame della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 27 gennaio 2023 si è svolta la trattazione orale del processo. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La ricostruzione in fatto degli avvenimenti operata dai giudici di merito - i quali hanno accertato che, per effetto della condotta del Lascari, si registrò una interruzione del servizio per un'ora e mezza - due - è contrastata dal ricorrente in termini assertivi e attribuendo alla teste Oliva alcune affermazioni, che, per un verso, non sono riferite in ricorso ad alcuna puntuale dichiarazione resa dalla stessa (nel senso che non se ne riporta il contenuto ma una personale sintesi contenutistica) e, per altro verso, pure per come indicate ("la dott. [OSCURATO:PERSONA], per sua stessa ammissione durante l'esame in dibattimento, riusciva ad effettuare tutte le visite giornaliere e a completare - senza alcun ritardo - tutti gli interventi programmati in quella giornata"), non smentiscono affatto l'accertata interruzione, poiché neppure si chiarisce se il ritardo del quale si parla si riferisca ai servizi da completarsi nell'intera giornata o a ciascuno degli interventi sanitari programmati. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272321 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Come anche di recente ribadito da questa Corte, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 20/02/2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762 - 0). La decisione appena menzionata ha confermato che la prospettazione di un danno ingiusto può realizzarsi anche in modo implicito, indirettamente o in modo simbolico, purché sia dotata di forza intimidatrice. Approfondendo i criteri sottesi all'accertamento dell'efficacia intimidatrice dell'espressione adoperata, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. - la minaccia deve essere apprezzata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B., Rv. 257951 - 01). Una valutazione, dunque, che investe, alla stregua di massime di esperienza e tenendo conto di tutte le circostanze fattuali, l'idoneità ad incidere sulla libertà psichica del destinatario Ora, la gravità della minaccia è stata razionalmente argomentata dalla Corte territoriale, avendo riguardo alla condotta complessiva dell'imputato, che anche dato un calcio ad una sedia in tal modo andando al di là del mero comportamento verbale, e degli effetti intimidatori peraltro concretamente prodotti nella persona offesa, la quale ha affermato di avere avuto paura, anche in ragione del fatto che non c'era modo di far calmare il Lascari, giunto a simulare una caduta per rendere credibili le false accuse di omissione di soccorso. Si osserva, per completezza, nonostante che l'inammissibilità della doglianza renda il rilievo superfluo, alla luce delle indicazioni di Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273551 - 01, che è presente in atti un atto di querela sottoscritto dalla dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 7 ottobre 2017. 3. Il terzo motivo è inammissibile, non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma anche perché, in disparte l'assertività delle premesse fattuali sulle quali la censura riposa, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Il quarto motivo è inammissibile per assenza di specificità, poiché il ricorrente insiste nel ribadire l'assenza di elementi astrattamente preclusivi (profilo del quale nessuno ha mai dubitato), ma non si confronta in alcun modo, se non con un cenno non perspicuo al fatto che di tratterebbe di una "violazione di prescrizione oraria", con la motivazione della sentenza impugnata, che ha razionalmente sottolineato le modalità della condotta, l'intensità del dolo e il notevole disagio arrecato all'erogazione di un servizio essenziale. 5. Il quinto motivo è inammissibile poiché il motivo di appello rispetto al quale si lamenta la mancata motivazione era del tutto generico, al punto che la richiesta di possibile applicazione della sospensione condizionale, affidata alla invocata irrogazione di una pena inferiore ad un anno, priva di qualunque apparato argomentativo, era contenuta incidentalmente nelle conclusioni dell'atto di appello. È appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01).6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe