CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEdatoay_vis-ralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il rilievo difensivo, riguardante il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena concordata con quella del lavoro del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare - presentata separatamente in udienza e non contenuta nel patto raggiunto - è destituito di fondamento; considerato che appaiono condivisibili le argomentazioni a sostegno del diniego illustrate in motivazione, in quanto conformi al dettato di cui all'art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen., a mente del quale si può fare luogo all'applicazione della sanzione sostitutiva ove le parti lo abbiano concordato nella richiesta di applicazione della pena, essendo esclusa l'applicabilità in sede di patteggiamento dell'art. 545-bis cod. proc. pen., norma dettata per il giudizio ordinario. Ritenuto pertanto che il caso prospettato nel ricorso non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29 maggio 2024 Il Consigliere estens