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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02072/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA per le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'inammissibilità del ricorso.

Deposita le conclusioni e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di Siracusa ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio preterintenzionale aggravato, così riqualificato il fatto - in origine contestato quale omicidio volontario aggravato - perpetrato in danno della suocera [OSCURATO:PERSONA], dunque affine in linea retta, commesso in Ragusa il 22/02/2005, in ora successiva e prossima alle ore 15.40, orario in cui l'imputato - in compagnia della vittima - si allontanava dall'abitazione della stessa, ubicata nella locale via Belle n. 14 e, con modalità non determinabili (in ragione del mancato ritrovamento del cadavere della vittima, nonostante le approfondite indagini effettuate al riguardo, concretizzatesi principalmente nella perlustrazione di luoghi e pozzi in agro ragusano, oltre che nell'esecuzione di carotaggi e scavi all'interno della proprietà dell'imputato) ne cagionava la morte; per l'effetto, la Corte di assise di Siracusa ha condannato l'imputato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni (la cui liquidazione è stata rimessa a separato giudizio) e al pagamento delle relative provvisionali alle costituite parti civili, nonché alla rifusione - in favore delle medesime parti civili - delle spese di costituzione e assistenza sostenute; al prevenuto sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione legale per la durata di esecuzione della pena; ne è stata ordinata, altresì, la sottoposizione - a pena espiata - alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo non inferiore ad anni uno.

L'imputato è stato invece assolto dal reato di sequestro di persona, commesso in danno della stessa vittima, fatto che sarebbe stato - in ipotesi d'accusa - finalizzato a commettere l'omicidio sopra descritto.

2. Con sentenza del 13/12/2018, la Corte di assise di appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di sospensione dell'esecutività delle disposte provvisionali e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione - in favore delle costituite parti civili - delle maggiori sostenute nel grado di giudizio.

3. Stando alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta nelle due fasi di merito sopra sintetizzate, l'anziana [OSCURATO:PERSONA] uscì di casa all'incirca alle ore 15.45 del 22/02/2005, unitamente al prevenuto, marito della figlia Rosalia; a partire da quel momento, la [OSCURATO:PERSONA] scomparve letteralmente nel nulla. [OSCURATO:PERSONA], al tempo, svolgeva la mansione di collaboratrice domestica della [OSCURATO:PERSONA] e fu l'ultima persona ad aver visto quest'ultima in vita. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la donna - allorquando ella ebbe modo di vederla per l'ultima volta - si trovava all'interno della sua camera da letto, intenta a prepararsi per uscire e con indosso già il cappotto; l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, la stava attendendo in soggiorno (si deve precisare come il genero e le figlie della [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, si alternassero nell'accompagnarla fuori dall'abitazione, in quanto ella deambulava ormai con grande difficoltà e soltanto aiutandosi con un bastone, oltre ad avere necessità dell'aiuto di un accompagnatore).

Una vicina di casa della [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato di aver visto - all'orario sopra indicato - le finestre dell'appartamento della vittima chiuse, come ordinariamente accadeva allorquando ella usciva (l'orario è stato indicato con esattezza dalla teste, per averlo ella ricavato grazie al collegamento con l'effettuazione di una telefonata ricevuta dalla figlia; l'esattezza di tale indicazione è stata poi documentalmente verificata, attraverso le risultanze dei tabulati telefonici).

Gli ulteriori elementi di natura indiziaria, valorizzati dalle due Corti di merito nel corso dei suddetti giudizi, sono brevemente sintetizzabili nel modo che segue: - il fatto che l'imputato, munito di delega a operare sui conti bancari e sugli investimenti della donna e, in generale, deputato a occuparsi della gestione del patrimonio di quest'ultima e del di lei marito, avesse - il giorno antecedente, rispetto alla sparizione della [OSCURATO:PERSONA] - estinto un certificato di deposito al portatore a questa intestato, prelevando la somma di 46.000,00 euro in contanti.

Tale somma di denaro non è mai stata ritrovata; stando a quanto dichiarato dal marito della vittima, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto deceduto nel corso del processo celebratosi dinanzi alla Corte di assise e le cui dichiarazioni sono state acquisite all'incarto processuale, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen.) l'imputato gli avrebbe riferito di aver consegnato la somma alla suocera, una volta ritiratala dalla banca, e di non aver divulgato la cosa sino alla scomparsa della stessa.

Nello stesso senso si sono mosse le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e dal loro figlio Luca; due amiche della vittima, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicate dall'imputato - oltre che dalla moglie e dal figlio di questi - quali persone presenti alla consegna del denaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla suocera, hanno al contrario negato tale fatto (le suddette testi hanno sostenuto di non aver visto alcunché, nelle mani dell'imputato, affermando che questi nulla aveva consegnò alla suocera il giorno indicato, in loro presenza); - il dato oggettivo rappresentato dalla sparizione di un libretto di risparmio cointestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], sul quale era in giacenza, al momento, la somma di euro 3.000,00; - l'acquisizione dei tabulati telefonici e le attività di intercettazione telefonica ed ambientale, hanno consentito di raccogliere elementi di valutazione e conoscenza idonei - attenendosi alla concorde decisione assunta dalle due succitate Corti di merito - ad evidenziare la falsità dell'alibi addotto dall'imputato, laddove ha negato di essersi allontanato dall'abitazione della suocera in compagnia di quest'ultima, il giorno della scomparsa, sostenendo invece di aver fatto ritorno a casa da solo; - il fatto che il furgone di proprietà dell'imputato apparisse - all'indomani della scomparsa della [OSCURATO:PERSONA] - perfettamente pulito, nonostante avesse piovuto nei giorni precedenti; - l'evidente tentativo di sviare le indagini, posto in essere mediante l'effettuazione di due telefonate anonime, in seguito ricondotte al fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe prestato ad effettuare tale depistaggio, nel tentativo di proteggere il congiunto (trattasi di due telefonate anonime, effettuate da una cabina telefonica sita in Modica, in data 03/03/2005, alle ore 18.22 e a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, nel corso delle quali una voce ripeteva la frase "la signora sta bene", evidentemente a simulare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora in vita). [OSCURATO:PERSONA] venne assunto nella prima fase delle indagini a sommarie informazioni, dunque in assenza di garanzie difensive; ciò trae origine dal fatto che - secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito - gli elementi a suo carico si sarebbero manifestati solo in un momento successivo, ossia all'indomani della acquisizione dei tabulati telefonici, ritenuti idonei a sconfessarne la ricostruzione.

L'imputato ha sempre sostenuto di non essere uscito in compagnia della suocera, ma di esser stato a trovarla per breve tempo e di essere poi andato via.

I verbali delle dichiarazioni rese in tal sede dall'odierno imputato in plurime occasioni (23 e 25 febbraio 2005, oltre che 2 maggio 2005) sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, stante l'assenza del [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo interrogatorio, chiesto dal Pubblico ministero.

La Corte di assise, infatti, ne ha ritenuto la utilizzabilità, per essere emersi gli indizi a carico dell'imputato solo in un momento posteriore, avendo l'ispettore Modica collocato l'emersione dei primi sospetti all'indomani dell'acquisizione dei tabulati telefonici.

Riassumendo, gli elementi indiziari militanti a carico del [OSCURATO:PERSONA] consisterebbero - secondo le due sentenze sin qui menzionate - nell'esser stata l'ultima persona vista in compagnia della donna, nonché nella sussistenza di interessi di natura economica e, infine, nella condotta serbata post delictum, finalizzata a rappresentare una realtà palesemente artefatta, a costruirsi un alibi e a sviare le indagini.

4. Con sentenza del 19/02/2021, la Quinta Sezione di questa Corte ha censurato la motivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della riferibilità soggettiva del fatto, sia quanto al versante della qualificazione giuridica; per l'effetto, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, per nuovo giudizio.

L'annullamento, in chiave di estrema sintesi, si fonda sui seguenti rilievi: - la motivazione adoperata dalla Corte territoriale non è ossequiosa del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato dall'art. 533 cod. proc. pen., sia sotto il profilo sostanziale, sia quanto al lessico adottato; l'apparato argomentativo, quindi, necessita di una nuova modulazione, tanto in ordine alla affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato, quanto con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di omicidio preterintenzionale, così come riqualificata in primo grado l'originaria contestazione di omicidio volontario, risultando utilizzato un improprio canone valutativo, fondato essenzialmente sul parametro della "consistente verosimiglianza"; - quanto all'elemento del movente, la Corte di assise di appello ha reputato certo che il prevenuto si sia appropriato della somma di 46.000,00 euro, che aveva prelevato il giorno prima della scomparsa della suocera, essendo egli delegato a operare sul conto dei suoceri, tanto che avrebbe ucciso la donna - spinto da un incontenibile accesso collerico - proprio al fine di non restituire tale somma; del denaro, però, non è stata mai trovata traccia e, del resto, anche la tesi a discolpa propugnata dall'imputato (fondata sulla avvenuta restituzione del contante alla [OSCURATO:PERSONA]) non può ritenersi smentita con il necessario, tranquillizzante grado di certezza; - vero che l'alibi propugnato dal [OSCURATO:PERSONA] - imperniato sul preteso suo rientro in casa a Ragusa, dopo l'effettuazione della breve visita a casa della suocera - è stato oggettivamente smentito dai successivi accertamenti; vero anche, però, che è rimasto privo di approfondimento il profilo attinente alla possibile veridicità della causale addotta, in riferimento al tragitto realmente compiuto, come compiutamente ricostruibile attraverso il collegamento delle celle telefoniche agganciate; - pacifico, infine, è il fatto che il mancato ritrovamento del cadavere della vittima non possa impedire la formazione della prova inerente alla perpetrazione di un fatto omicidiario, ma occorre, comunque, che l'evento morte risulti assistito da un compendio grave, preciso e concordante, cosa non verificatasi nel caso di specie.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catania - decidendo a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione - ha riqualificato il reato sub A) in termini di omicidio volontario non premeditato, commesso in danno di affine in linea retta, a norma degli artt. 575 e 577 cod. pen. ed ha confermato - quanto al resto - la sentenza del 10/06/2016 della Corte di assise di Siracusa, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute - nel grado di giudizio - dalle costituite parti civili.

6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnando - in via preliminare - le ordinanze dibattimentali del 15/11/2021 e del 30/05/2022, per le ragioni di seguito esposte, nonché deducendo sette motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 6.1.

Per quanto inerisce alle ordinanze del 15/11/2021 e del 21/02/2022, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e), per falsa applicazione degli artt. 603 e 627, commi 2 e 3 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 495, 496, 526 e 598 cod. proc. pen., stante la illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, a norma degli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione.

In particolare: - per ciò che attiene alla prima ordinanza, datata 15/11/2021, si contesta il rigetto dell'istanza difensiva, finalizzata alla declaratoria di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nei giorni 23/02/2005 e 25/02/2005, stante la già accertata inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli stessi, rispettivamente nei giorni 02/05/2005 e 12/10/2005; - con riferimento alla seconda ordinanza dibattimentale, datata 21/02/2022, si contesta la decisione assunta dalla Corte territoriale, di disattendere l'istanza difensiva finalizzata all'esecuzione di un esperimento giudiziario, volto a verificare la possibile presenza della somma di euro 46.000,00 all'interno di una busta; parimenti avversata è la decisione di rimandare alla fase successiva, rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, la decisione in ordine all'utilizzabilità delle sopra citate sommarie informazioni testimoniali, rese da [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2005.

6.2. Per ciò che attiene all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. e all'art. 1, comma 1 -bis del di. n. 178 del 23/11/2021, eccependosi la inutilizzabilità dei tabulati telefonici, in assenza di ulteriori elementi di prova.

Si contesta, in particolare, la decisione reiettiva assunta in ordine alla richiesta di revoca della precedente ordinanza, datata 30/05/2021, sostenendosi come i tabulati telefonici acquisiti al processo non possano, da soli, fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.6.3.

Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio la verifica circa il fatto che il veicolo Doblò potesse trasportare un corpo inanimato.

La sentenza impugnata ritiene che ciò sia accaduto, ma dimentica la relazione Modica versata in atti, la quale esclude che un corpo delle dimensioni e del peso della [OSCURATO:PERSONA] potesse essere trasportato da una sola persona per le scale, uscendo dal fabbricato attraverso l'ingresso di via Belle, poi portato per varie decine di metri in strada e, infine, caricato in auto.

Si dimentica, inoltre, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che il colloquio fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si svolse in maniera serena e non ha mai dichiarato di aver visto i due uscire insieme dall'abitazione della donna.

La teste Ingallina, inoltre, ha dichiarato di non aver visto la [OSCURATO:PERSONA] uscire dall'ingresso di via Turati (l'accesso esistente su via Belle le era impedito, in ragione della mole e dell'infermità).

6.4. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, comma 2, 64, 191 e 603, comma 3 cod. proc. pen., lamentandosi la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, circa la ritenuta utilizzabilità di tutte le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], in assenza di garanzie difensive.

Si lamenta, altresì, la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, ex artt. 25, 27 e 111 Cost., nonché la violazione del diritto a un equo processo, ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost, in riferimento all'art. 6, primo, secondo e terzo comma della CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte di assise di appello di Catania, in sede di rinvio, ha ritenuto comunque utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese nei giorni 23 e 25 febbraio 2005, ad onta della palese violazione degli artt. 62, comma 2 e 64 cod. proc. pen., ad opera degli inquirenti; con ciò, ha disatteso le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nell'ambito del giudizio rescindente, non tenendo conto degli elementi in grado di far addensare sospetti sulla figura del [OSCURATO:PERSONA], già in epoca antecedente al 23/02/2005 (già al tempo, infatti, sussisteva la certezza dell'incasso, avvenuto il giorno precedente al fatto, della sopra detta somma di euro 46.000; già prima dell'audizione dell'imputato nella veste di semplice informatore, inoltre, era stata effettuata dalla polizia giudiziaria l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e i poliziotti avevano avuto modo di notare un dato oggettivo poi molto valorizzato, ossia che il veicolo Fiorino, adoperato dall'imputato, fosse stranamente del tutto pulito, nonostante la recente instabilità del tempo; viepiù, all'esito di una perquisizione veicolare, gli operanti avevano già rinvenuto un fazzoletto intriso di sangue, all'interno di tale furgone).

E tanto vero che gravassero già elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], che venne chiesta l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche, a carico tanto di questi che dei suoi familiari.

Errata è l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi nei primi giorni del mese di marzo 2005, posto che l'iscrizione di questi nel registro degli indagati è datata 06/03/2006, ossia un anno dopo la scomparsa della [OSCURATO:PERSONA].

6.5. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo (artt. 40, primo comma, 42, primo e secondo comma, 43, primo comma cod. pen., 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.), lamentandosi violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, a norma degli art. 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché violazione del diritto a un processo equo, ex art. 117, primo comma Cost., in riferimento agli artt. 6, commi 1, 2 e 3 CEDU e agli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte di assise di appello di Catania si è gravemente discostata dalle coordinate segnate dal giudizio rescindente, posto che il presunto movente non può colmare le lacune e le discrasie di un quadro probatorio rimasto profondamente incerto.

Con riferimento al preteso movente è infatti emerso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale: - che chiunque (compreso il marito della scomparsa) si sarebbe potuto appropriare della somma di 46.000,00 euro; - che il [OSCURATO:PERSONA] non era in precarie condizioni economiche, non essendo risultati pignoramenti, decreti ingiuntivi, ipoteche o ingiunzioni di qualsivoglia genere a suo carico; - che l'imputato - lungi dall'avere la spiccata capacità a delinquere che gli si addebita - era invece un soggetto incensurato, il quale si era sempre dimostrato attento e disponibile alle esigenze della suocera.

6.6. Con il quarto motivo - articolato in plurimi profili di doglianza - viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla configurazione dell'ipotizzato reato e alla sussistenza dell'elemento psicologico dello stesso (artt. 40, 41, 42, 43 e 575 cod. pen.), nonché violazione e inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen, per falsa applicazione degli artt. 627, commi 2 e 3, 603, 521, 533 e 648 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A).

Vengono denunciate, inoltre:- violazione e inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per falsa applicazione degli artt. 627, commi 2 e 3, 603, 521, 533 e 648 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A); - violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ex artt. 25, 27 e 111 Cost.; - violazione del diritto a un processo equo, ex art 117, primo comma Cost., in riferimento all'art. 6, primo, secondo e terzo comma della CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

Le condotte ascritte al prevenuto sono restate indeterminabili; manca qualsiasi prova, dunque, in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario.

La sentenza del 10/06/2016, che aveva riqualificato il fatto alla stregua di un omicidio preterintenzionale ed aveva escluso la premeditazione, non è stata fatta oggetto di gravame; la condanna per una pena più severa, allora, integra violazione del divieto di reformatio in peius.

Non vi sono concreti elementi - né storici, né logici - che consentano fondatamente di individuare la sussistenza di un dolo eventuale o alternativo, di lesioni o omicidio, né può escludersi ricorrenza di una causalità colposa.

Ogni ricostruzione, sul punto, è frutto di congetture (la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere deceduta per cause naturali, peraltro non da escludere a priori, stante il suo, al tempo, precario stato di salute, oppure anche a seguito di una caduta accidentale).

6.7. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., dei canoni di valutazione dell'indizio ex art. 192 cod. proc. pen., lamentandosi anche carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, in relazione al luogo in cui sarebbe stato commesso l'omicidio e al luogo in cui sarebbe avvenuto l'occultamento del cadavere, nonché in ordine alla considerazione delle risultanze scientifiche.

A fondamento della condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assunti indizi inconsistenti, in ordine ai seguenti aspetti: - il luogo dell'eventuale omicidio non è mai stato individuato, essendosi esclusa la verificazione del fatto omicidiario sia nell'abitazione della scomparsa, sia all'interno del podere ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (è stata del resto acclarata, grazie agli accertamenti medico-legali espletati, l'origine non umana dei frammenti ossei colà rinvenuti, all'esito di uno dei numerosi carotaggi eseguiti, grazie anche all'ausilio dei cani molecolari); parimenti, si è escluso il possibile occultamento del cadavere all'interno di un pozzo ubicato in zona (ne sono stati esaminati oltre centocinquanta, disseminati nelle campagne del caltagironese e, immancabilmente, l'esito è stato negativo); - il tempus commissi delicti, dato che la morte e l'occultamento del corpo sono stati collocati - in aderenza alle plurime ricostruzioni succedutesi - in archi temporali nettamente distinti e, anzi, tra loro radicalmente incompatibili (in un primo tempo, era stato dato per certo che il corpo della donna fosse stato sepolto in [OSCURATO:PERSONA], laddove il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato ad incontrare i suoi clienti, dimenticando, però, il compimento del percorso da Ragusa a Caltagirone; in seguito, valorizzando le emergenze ricavabili dai tabulati telefonici, si è temporalmente collocato l'occultamento del corpo nel tempo dell'incontro fra l'imputato e il fratello Massimiliano, così posizionandolo geograficamente in territorio appartenente al Comune di [OSCURATO:PERSONA]; vi è infine un travisamento della prova, quanto alla testimonianza dell'ispettore Belfiore, non sussistendo prove circa il fatto che l'imputato possa aver spento il cellulare, durante i due buchi di segnale, non essendo possibile, al tempo dei fatti, distinguere la mancanza di copertura di rete dallo spegnimento del telefono.

6.8. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla utilizzazione di prove inesistenti e stante la reiterata palese contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a causa della violazione delle regole di apprezzamento della prova indiziaria, in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Si censura il mancato rispetto delle regole che disciplinano il procedimento di formazione della prova di colpevolezza, essendosi impropriamente ritenuta la convergenza di molteplici indizi, con riferimento: - alla consegna della somma di denaro in contanti (i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non adottavano particolari cautele, nella custodia dei loro beni all'interno dell'abitazione, visto che la chiave della cassaforte era semplicemente conservata all'interno di un mobile, per cui chiunque si sarebbe potuto agevolmente appropriare della somma di denaro; la difesa ha dimostrato, inoltre, come tutte le banconote potessero essere contenute in una busta e il teste Randazzo, impiegato di banca, ha riferito in aula di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] i soldi proprio all'interno di una busta); - alla disposizione delle stanze, che non permetteva di vedere [OSCURATO:PERSONA] mentre consegnava la busta contenente i soldi alla suocera, il giorno 21/02/2005 (è stata allegata al fascicolo processuale la pianta dell'appartamento dei [OSCURATO:PERSONA], da cui può desumersi facilmente come le testi [OSCURATO:PERSONA] e Ingallina - stando all'interno della sala da pranzo, dove sicuramente si trovavano - non potessero scorgere il luogo in cui avvenne la consegna del denaro, da [OSCURATO:PERSONA] alla suocera, fatto volutamente compiuto, peraltro, al riparo da occhi indiscreti); - alla inverosimiglianza della presenza di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (l'imputato non può essersi recato in tale istituto bancario alle ore 08.20 di tale giorno, come dichiarato da Schininà e Gurreri, in primo luogo in quanto l'orario di apertura è fissato alle 08.30, ma anche perché - in tale preciso momento - egli si trovava all'interno di altra filiale bancaria, sita in una diversa e distante parte della città di Ragusa, intento a ritirare la busta con i soldi, come riferito dal Randazzo; inoltre, del tutto inopinatamente non sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della [OSCURATO:PERSONA], onde verificare la eventuale presenza in loco dell'imputato); - alla telefonata anonima attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (questi ha sempre negato di essere l'autore della telefonata anonima; non è stata mai espletata una perizia fonica; non si può escludere che il tutto sia opera di uno sconosciuto mitomane e, del resto, non si è chiarito in che modo tale fatto potesse concretamente contribuire a sviare le indagini); - alla testimonianza della teste Golino (questa ha riferito chiaramente, in dibattimento, di aver subito pressioni e suggestioni, ad opera della polizia, affinché riconoscesse, nella voce riprodotta nell'intercettazione telefonica, quella del fidanzato); - alle intercettazioni ambientali disposte in Questura (dalla lettura degli atti emerge come - durante l'interrogatorio - i poliziotti si siano ripetutamente allontanati dalla stanza, per poi farvi ritorno, nel tentativo di captare eventuali confidenze fra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]).

6.9. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione di norma processuale ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

Dato che la Corte stessa ha fatto riferimento a un evento improvviso, immediato e non riflesso del [OSCURATO:PERSONA], ossia ad una condizione psicologica emotiva momentanea, sarebbe stato consequenziale tratteggiare una condotta meramente colposa.

Diviene contraddittorio, dunque, attribuire all'imputato una particolare pericolosità sociale, tanto da renderlo immeritevole sia di un più mite trattamento sanzionatorio, sia della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6.10. Al ricorso sono allegati i seguenti atti: - relazione di servizio del 29/07/2005, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA]; - pagine numero cinquantasette e cinquantotto del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente un estratto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; - pagine recanti i numeri tredici, diciannove e venti della sentenza rescindente; - planimetria di casa [OSCURATO:PERSONA]; - sommarie informazioni testimoniali del 04/03/2005; - articoli di giornale.6.11.

In data 03/02/2023, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione: - a corredo delle argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione alla pagina numero 32, le pagine recanti i numeri 8, 9, 18, 19 e 20 delle deposizioni rese dai testi Gurreri e Schinnà, davanti alla Corte di assise di Siracusa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ancora a corredo delle argomentazioni esposte, nella medesima pagina dell'atto di impugnazione, le pagine recanti i numeri 10, 16 e 29 della deposizione resa dal teste Randazzo, davanti alla Corte di assise di Siracusa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

7. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni statuizione consequenziale.

8. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non possono essere dedotte questioni di utilizzabilità, che non siano state attinte dalla decisione di annullamento; parimenti, non possono essere dedotte questioni di nullità.

Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rigettato le questioni di utilizzabilità.

Non si è verificata la lamentata riforma peggiorativa, in assenza di modifiche del trattamento sanzionatorio; il divieto di reformatio in peius investe il solo trattamento sanzionatorio e non gli ulteriori effetti penali e l'imputato, peraltro, aveva avuto la possibilità di difendersi da tale accusa.

La sentenza, quindi, ha colmato i difetti motivazionali sottolineati in fase rescindente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili, è nel complesso infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Le doglianze oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono in gran parte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata, criticando esse - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove.

Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche.

2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.

Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368).

2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.

Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988).

3. Giova preliminarmente precisare i profili che, nella sentenza rescindente del 19/04/2021 della Quinta sezione di questa Corte, erano stati posti in rilievo e che erano stati specificamente indicati, quali punti di criticità bisognevoli di approfondimento in sede di giudizio di rinvio; ciò al fine di verificare se siano state rispettate le indicazioni argomentative e decisionali, che erano state fornite dalla Corte di cassazione al Giudice del rinvio, oppure se - secondo l'ipotesi sostenuta dalla difesa - tale mandato argomentativo e valutativo sia restato sostanzialmente ignorato, nella impugnata decisione.

3.1. Evidenziava la Quinta sezione di questa Corte, dunque, che impropriamente la decisione della Corte di assise di appello avesse adoperato un inaccettabile parametro argomentativo, fondato sul criterio della "consistente verosimiglianza"; in tal modo, la Corte di assise di appello era giunta a ritenere che la qualificazione in termini di omicidio preterintenzionale fosse l'unica realmente plausibile, in quanto pienamente collimante con la verificazione di un evento traumatico improvviso, non preordinato dal prevenuto, bensì determinato da un subitaneo scatto d'ira, in linea con la sua indole collerica.

Il vuoto logico presente in tale conclusione, peraltro, si annidava - ancora attenendosi alla sentenza rescindente - anche nell'aver escluso tanto il contestato omicidio volontario premeditato, quanto la morte naturale improvvisa, non prendendo però minimamente in considerazione una ulteriore ricostruzione alternativa, incentrata sulla causalità colposa.

3.2. Secondo i Giudici di legittimità, il pur plausibile movente - ossia l'appropriazione, ad opera dell'imputato, della somma di euro 46.000,00 - non risultava accertato in via definitiva, non potendosi nemmeno reputare incontestabilmente smentita la tesi a discolpa, fondata sul fatto che l'imputato avesse già consegnato - il giorno stesso del prelievo in banca, quindi prima del 22 febbraio 2005 - i soldi alla suocera, chiusi in una busta.

3.3. Ancora, la Corte di cassazione segnalava come sicuramente l'imputato avesse mentito, nel dichiarare di essere rientrato in casa a Ragusa, una volta effettuata una visita presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA]; tale tesi risultava smentita, infatti, dall'esito delle indagini, idonee a far ritenere provato - in forza del posizionamento delle celle telefoniche - il compimento, ad opera del prevenuto e del fratello, di un percorso che parte da Ragusa e arriva a [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, dalle ore 18.28 alle ore 22.29 del giorno del fatto.

Appariva trascurata, però, la necessaria verifica circa la eventuale veridicità delle spiegazioni fornite, sul punto, dall'imputato, il quale aveva affermato di aver effettuato tali spostamenti a causa di impegni di tipo lavorativo.

3.4. Nella sentenza rescindente si ricorda come l'evento morte, in effetti, non impedisca la formazione della prova, in ordine alla sussistenza di un fatto omicidiario, né si riverberi ipso facto sul profilo della responsabilità; l'assenza del cadavere, però, impone di provare la sussistenza del fatto omicidiario attraverso il ferreo collegamento di indizi gravi, precisi e concordanti, fra i quali può rientrare anche il comportamento post factum assunto dall'imputato.

3.5. Da stigmatizzare, secondo la Corte di legittimità, era la scelta di non acquisire e utilizzare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di una teste che aveva riferito di aver visto l'imputato intorno alle ore 16.00, mentre transitava in Ragusa a bordo del suo furgoncino, senza far menzione della presenza della vittima a bordo).

3.6. La sentenza rescindente riteneva da censurare, inoltre, la decisione di non procedere ad una riapertura dell'istruttoria dibattimentale, al fine di procedere all'audizione di alcuni testimoni, anche nominativamente indicati dalla difesa (segnatamente, si tratta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali avrebbero potuto - in ipotesi difensiva - dichiarare di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Camerina, il giorno della sparizione della [OSCURATO:PERSONA], per effettuare il pagamento di merce acquistata.

3.7. Infine, la Corte di cassazione si è soffermata sull'aspetto della eventuale inutilizzabilità, auspicata dalla difesa, delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 25/02/2005 e 02/05/2005.

Tali dichiarazioni radicano la conclusione, basilare nel costrutto accusatorio, della natura mendace della prova d'alibi prospettata dall'imputato; esse sono state poste quali architravi dell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato, andando a incastonarsi in un più vasto e significativo mosaico probatorio, dunque saldandosi agli ulteriori profili rappresentati dal movente, dalle risultanze dei tabulati telefonici, dal tenore delle dichiarazioni rese dalla collaboratrice domestica e dai tentativi di sviamento delle investigazioni.

L'utilizzabilità di tali dichiarazioni, al fine di assegnare una patente di falsità all'alibi proposto, postula l'accertamento in ordine alla possibilità di postdatare - con la necessaria, tranquillizzante certezza - l'emersione di elementi gravanti sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, però, permaneva una incoerenza, nella decisione della Corte di assise di appello di Catania, rispetto a quanto riportato nella sentenza di condanna in primo grado, circa la possibile immediata acquisizione, invece, di elementi di sospetto nei confronti dell'odierno imputato (per esser stato egli visto dai poliziotti a bordo del furgone che appariva pulito, nonostante le recenti piogge, nonché a causa del ritrovamento - all'interno del medesimo veicolo - di un fazzoletto intriso di sangue, solo in seguito risultato non utile alle indagini).

4. Venendo all'esame delle doglianze difensive, infondata si appalesa, anzitutto, la deduzione difensiva attinente alla pretesa illegittimità dell'ordinanza dibattimentale datata 21/02/2022, impugnata dalla difesa quale premessa ai motivi (l'enunciazione del contenuto della doglianza si trova sopra per esteso, all'ultimo periodo del punto

6.1. della parte narrativa).

Risulta dunque, attraverso la stessa lettura della sentenza impugnata, che la difesa aveva domandato - quale rinnovazione istruttoria da attuare in grado di appello, nel corso del giudizio rescissorio - il compimento di un esperimento giudiziale, finalizzato a "verificare se la somma di € 46.000 che, secondo la tesi difensiva era stata consegnata alla [OSCURATO:PERSONA], potesse o meno essere contenuta in una busta e conservata in una tasca interna di un cappotto".

La Corte di appello riservava ogni decisione in merito, rinviando la decisione all'esito dell'espletamento delle ulteriori attività istruttorie espletande; in seguito, a scioglimento di tale riserva e a conclusione delle già effettuate acquisizioni, disattendeva la richiesta.

4.1. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non riesce a superare lo stadio della semplice critica confutativa, ossia della prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandosi alla mera richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito della decisione reiettiva; nemmeno chiarisce, la difesa ricorrente, quali difformi lumi sarebbero potuti provenire, dall'accoglimento della suddetta richiesta.

4.2. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente chiarito come il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pronunciato in secondo grado, debba restare avulso dal sindacato in sede di legittimità, allorquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di appello risulti basata su elementi di tenore non perplesso, che siano quindi sufficienti a consentire una compiuta valutazione, in ordine alla penale responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; si veda anche Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 D. S. B, Rv. 247872, a mente della quale: «Il giudice d'appello ha l',obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo»).

4.3. Aspecifico e assertivo, oltre che privo del pur minimo substrato contenutistico, infine, è il segmento ulteriore della doglianza, laddove la difesa lamenta di esser stata posta nelle condizioni - in forza della sopra descritta riserva di decisione - di non conoscere l'intero contenuto delle acquisizioni probatorie, prima di passare a esporre le proprie argomentazioni.

5. Ancora in via preliminare, come sopra già enunciato (punto

6.2. della parte narrativa), è stata impugnata l'ordinanza pronunciata dalla Corte di assise di appello il 30/05/2022.

In ipotesi difensiva, i tabulati telefonici acquisiti al processo non possono - in via autonoma e, quindi, in carenza di ulteriori dati probatori - legittimare una affermazione di penale responsabilità.

5.1. Per delibare compiutamente la censura devoluta all'esame della Corte, è necessario partire da una preliminare ricognizione della evoluzione normativa, verificatasi in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico (c.d. tabulati).

La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle inferenze probatorie desunte dalle risultanze del traffico telefonico, acquisito al presente giudizio in virtù della previsione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 196 del 2003 [Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205); dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178).

Tale disposizione, nella formulazione originaria, vigente all'epoca dell'acquisizione dei dati nel presente processo, prevedeva il potere del Pubblico ministero - per finalità di accertamento e repressione dei reati - di acquisire con decreto motivato presso il fornitore, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, i dati esterni delle comunicazioni, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private.

5.2. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c.

Prokunrantuur (causa C-746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 4 comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha delineato una serie di condizioni, alle quali gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte dell'autorità pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in modo da poter bilanciare tale esigenza con la contrapposta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza.

La Corte di Giustizia, in particolare, approfondendo i principi già affermati in precedenza in materia di data retention (Corte Giustizia, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB; Corte Giustizia, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, [OSCURATO:PERSONA]), ha affermato che: - la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; - la direttiva, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente.

5.3. In epoca successiva alla succitata pronuncia della Corte di giustizia, è stato adottato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP), entrato in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021.

Il preambolo del decreto-legge richiama, infatti, proprio «la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale».

L'art. 1 del decreto-legge, intitolato «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale» ha, dunque, riscritto l'art. 132, terzo comma, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private»; il comma 3-bis della medesima disposizione normativa, poi, prevede quanto segue: «Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria.

Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato».

Per effetto di tale novella, dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata a un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operate in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulari è stato conferito all'autorità giudiziaria, solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore.

Il testo originario del decreto-legge, tuttavia, non ha contemplato una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nel corso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, lasciando permanere le incertezze interpretative sopra indicate.

5.4. In questo contesto normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina introdotta dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice - non fosse applicabile ai dati già acquisiti, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale (Sez. 5, n. 1054 del 06/10/2021, dep. 2022, Valea, Rv. 282532 - 01).

La legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del decreto legge, oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'acquisizione, ha però dettato una norma transitoria, volta specificamente a superare i contrasti interpretativi insorti, in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico ministero in forza della disciplina previgente.

La legge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del D.L. n. 132 del 2021 ha stabilito, dunque, che i dati relativi al traffico telefonico, acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».

Il legislatore, pertanto, in deroga al principio del tempus regit actum, ha "convalidato" la pregressa modalità acquisitiva dei tabulati del traffico telefonico, effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati come prova a carico dell'imputato, solo laddove siano riconducibili alla categoria già delineata "per il futuro" dal D.L. n. 132 del 2021 ed «unitamente ad altri elementi di prova».

5.5. Gli «altri elementi di prova» che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non sono tipizzati o, almeno, predeterminati nella specie e nella qualità; possono ricomprendere, pertanto, non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle 20 t indirette, legittimamente acquisite e che si rivelino idonee - anche sul piano della mera consequenzialità logica - a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (in giurisprudenza, si veda Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600, a mente della quale: «In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - a termini del quale i tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 cit. possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del tempus regit actum ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito»; nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283875; così anche Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989, che riprende - sul punto specifico - Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; si veda, infine, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353).

5.6. Alla stregua dei rilievi che precedono, la censura difensiva attinente alla valenza probatoria dei dati esteriori emergenti dalle comunicazioni telefoniche, acquisiti in epoca antecedente al 30 settembre 2021, deve essere decisa non già sulla base della disciplina previgente, bensì dello ius superveniens.

Il regime di utilizzabilità e la valenza probatoria dei tabulati acquisiti dal Pubblico ministero, quindi, non sono più disciplinati dalla formulazione previgente dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, essendo la materia regolata, invece, dall'art. 1, comma 1-bis, decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, il quale ha efficacia retroattiva e, dunque, deroga espressamente al principio del tempus regit actum.

Tale disposizione, in sostanza, deve trovare applicazione - quale paradigma vigente di legalità, in tema di utilizzazione dei tabulati e valutazione della prova - anche nel giudizio di legittimità, in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri, allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione, relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

5.7. Muovendo da tali ancoraggi ermeneutici, deve rilevarsi come, nel caso di specie, i tabulati telefonici abbiano fatto ingresso nel patrimonio conoscitivo processuale - secondo le modalità di acquisizione all'epoca vigenti - ai fini dell'accertamento di un reato che, ovviamente, rientra nel catalogo di reati gravi delineato dal legislatore.

La sentenza impugnata, inoltre, soddisfa pienamente la nuova regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati telefonici, in quanto l'affermazione di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata argomentata, da parte della Corte territoriale, ricorrendo tanto ai dati esteriori del traffico telefonico (essenzialmente, contatti e collocazione dei vari interlocutori), quanto da un ampio coacervo di rilevanti elementi sintomatici e indizianti.

Questi ultimi, di tenore logico-deduttivo, nonché di natura dichiarativa e, infine, di carattere fenomenico e oggettivo, devono ritenersi dotati di una autonoma forza evocativa, tanto che avrebbero potuto condurre ex se all'affermazione di penale responsabilità.

6. Il primo motivo attiene alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda; in particolare, verte sul fatto che il veicolo Doblò in uso all'imputato potesse trasportare un corpo inanimato.

La difesa propone, inoltre, una diversa lettura - e, correlativamente, l'attribuzione di una differente valenza evocativa - alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (laddove ella ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] colloquiassero, quel giorno, in maniera serena e che ella non li vide uscire insieme, dall'abitazione dell'anziana donna) e sottolinea come nessuno abbia riferito di aver visto la [OSCURATO:PERSONA] uscire dall'ingresso di via Turati.

Non vi è chi non rilevi come tali motivi presentino, in maniera davvero palese, una marcata impronta rivalutativa e fattuale, risolvendosi nell'invitare questo Collegio all'effettuazione di un giudizio eminentemente versato nel merito.

6.1. Pare allora sufficiente richiamare la dettagliata e coerente spiegazione fornita dalla Corte territoriale, circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia sicuramente l'ultima persona vista in compagnia della vittima, con la quale - in forza di una ferrea deduzione logica - deve essere necessariamente uscito dall'abitazione, posto che ella non deambulava autonomamente; tale dato, di carattere oggettivo, viene dai Giudici di secondo grado correttamente saldato alle contraddizioni esistenti nella versione dell'uomo (si veda quanto riportato alla pagina numero 38 della sentenza impugnata).

Sostiene inoltre la Corte distrettuale - confrontandosi in maniera coerente e completa con le obiezioni difensive - come non possa che essere frutto di una mera congettura, immaginare che la [OSCURATO:PERSONA] possa, quel giorno, essere uscita dall'abitazione da sola, potendosi dare per acclarato che ella non uscisse mai, se non accompagnata (così a pagina 40 della sentenza impugnata).

6.2. La Corte di assise di appello di Catania si è adeguatamente soffermata, infine, sulla valenza dimostrativa da attribuire alla dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduta), alla quale aveva fatto riferimento anche la sentenza rescindente; la Corte territoriale, però, giudica tale testimonianza del 22 t tutto ininfluente (la [OSCURATO:PERSONA] dichiara solo di aver visto l'imputato a bordo del furgone, ma non afferma che fosse solo).

6.3. Secondo la sentenza impugnata, infine, la vittima non è stata uccisa in casa, bensì in altro luogo (come la Corte distrettuale desume, sia dal mancato ritrovamento di uno dei bastoni tripodi che la [OSCURATO:PERSONA] adoperava per aiutarsi nella deambulazione, sia dalla totale assenza di tracce ematiche all'interno dell'appartamento); ciò rende irrilevanti le conclusioni sussunte nella relazione datata 29/07/2005, a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che il cadavere della donna possa esser stato trasportato all'esterno dell'abitazione e caricato nel veicolo in uso all'imputato (pagina 43 della sentenza impugnata).

7. Il secondo motivo inerisce al tema della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle garanzie difensive, per essere le stesse collocabili - secondo l'assunto della difesa - in un tempo in cui erano già emersi elementi di reità, a carico dello stesso.

La doglianza, peraltro, assorbe anche la censura - solo formalmente formulata in via preliminare, ma esattamente sovrapponibile, sotto il profilo contenutistico, al secondo motivo - concernente le ordinanze del 15/11/2021 e del 30/05/2022, in relazione alle quali la difesa si duole della asseritamente illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25/02/2005, in ragione della già accertata inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli stessi, rispettivamente, nei giorni 02/05/2005 e 12/10/2005.

In tal modo sarebbe stata ignorata, in conclusione, l'avvenuta violazione del dettato degli artt. 62 e 64 cod. proc. pen., ad opera degli inquirenti.

Come chiarito in parte narrativa, la Corte di assise di appello di Catania - in sede di giudizio di rinvio - ha dunque ritenuto utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], nei giorni 23 e 25 febbraio 2005; in tale decisione della Corte territoriale si anniderebbe - ad avviso della difesa - un netto contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente, atteso che sarebbero stati così posti nell'oblio gli elementi già emersi, atti a concentrare sospetti sulla figura del [OSCURATO:PERSONA], già in epoca antecedente al 23/02/2005.

7.1. Pare anzitutto utile sottolineare come la critica difensiva attenga, in via esclusiva, alle dichiarazioni risalenti ai giorni 23 e 25 febbraio; ciò in quanto la stessa Corte distrettuale ha ritenuto non utilizzabili le sommarie informazioni rese, ad opera dello stesso imputato, nel successivo mese di maggio.

Tali dichiarazioni, come detto rese in veste di sommario informatore, rivestono una basilare importanza, in quanto essenziali ai fini della emersione di un alibi falso.

La Corte le ritiene utilizzabili, per essere state rese quando ancora non erano emersi indizi non equivoci di reità, a carico di [OSCURATO:PERSONA], bensì solo vaghi sospetti (così nella sentenza impugnata, alla pagina numero 20).

Stando a tale impostazione, erano solo inconferenti sospetti sia il fatto di avere il furgone pulito, nonostante le recenti piogge, sia il ritrovamento del fazzoletto intriso di sangue, sia la sparizione dei soldi prelevati in banca, previa monetizzazione di un titolo di proprietà della suocera (ibidem, pagina 22).

Aggiunge la Corte territoriale, correttamente, che le attività sia di captazione telefonica e ambientale, sia di perquisizione veicolare non postulano indizi a carico del soggetto che ne sia destinatario, per cui non assumono valenza alcuna, quanto alla veste processuale da attribuire a quest'ultimo.

7.2. Il principio di diritto che governa la materia è ben scolpito, da una ormai risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità.

E infatti: «La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Minutolo, Rv. 270363).

A tale principio, si salda l'ulteriore ancoraggio ermeneutico, a mente del quale l'accertamento in ordine alla già avvenuta emersione - a carico del dichiarante - di indizi di reità, rappresenta una questione di fatto, che non è censurabile in sede di legittimità, laddove risulti adeguatamente motivata (così Sez.

U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584: «In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità»).

7.3. La Corte distrettuale - sul punto specifico - ha adottato una motivazione congruente e priva del pur minimo vuoto concettuale, chiarendo in modo consono le ragioni poste a fondamento della ritenuta utilizzabilità delle sopra dette dichiarazioni.

I Giudici di appello, infatti, hanno richiamato le dichiarazioni - tra loro perfettamente concordi - rese in dibattimento da due testi di polizia giudiziaria, ossia gli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questi hanno chiarito che i primi elementi di carattere non equivoco si addensarono, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], soltanto a seguito dell'acquisizione dei tabulati telefonici, pervenuti il 2 e il 3 marzo 2005; solo da tali dati, in effetti, poté evincersi la natura fortemente contraddittoria, di alcuni fondamentali passaggi presenti nella ricostruzione offerta dal prevenuto.

Sviscerando ancor meglio il tema dell'emersione di non equivoci elementi indiziari a carico dell'imputato, la Corte territoriale ha anche chiarito come l'attività di intercettazione fosse stata avviata ad ampio raggio, sarebbe a dire a carico dell'intera cerchia dei familiari della persona scomparsa.

Quanto agli ulteriori aspetti sussunti nell'atto di impugnazione, non oltrepassavano la soglia del mero sospetto, contrariamente alla prospettazione difensiva: - né la constatazione, da parte degli organi inquirenti, delle condizioni del furgone (tanto che fu successivamente necessario, per dare un substrato contenutistico apprezzabile a tale labile sospetto, effettuare meticolose ricerche presso gli autolavaggì della zona); - né il rinvenimento, presso l'abitazione del prevenuto, di un fazzoletto intriso di sangue, poi rivelatosi del tutto inutile ai fini dello sviluppo delle investigazioni (la Corte ha sul punto sottolineato, correttamente, come gli atti di perquisizione locale e conseguente sequestro possano essere eseguiti anche nei confronti di soggetto non indagato); - né il mancato ritrovamento, sul conto della vittima, della somma di euro 46.000,00 e, consequenzialmente, il disvelamento di un possibile movente omicidiario (la Corte ha anzi evidenziato come, essendo ben noto come [OSCURATO:PERSONA] fosse delegato ad operare sul conto corrente della suocera, gli inquirenti avessero addirittura ipotizzato - nella fase primigenia delle indagini - che la vittima avesse scelto di allontanarsi volontariamente, portando con sé la suddetta somma di denaro, monetizzata in sua vece dal genero).

La Corte di assise di appello non ha mancato di sottolineare, infine, come le sommarie informazioni testimoniali de quibus siano state assunte nei giorni 23 e 25 febbraio 2005, ossia, rispettivamente, l'indomani e tre giorni dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]; un dato oggettivo, questo, che rende ancor meno plausibile che si fosse già verificata l'emersione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di indizi non equivoci di reità, che potessero esser tali da imporne l'audizione previa apprestamento - nei suoi confronti - delle garanzie difensive.

Dal censurato apparato argomentativo non emergono carenze o spunti di contraddittorietà - logica o intratestuale - la doglianza difensiva non può che essere disattesa.

8. Con il terzo motivo, viene stigmatizzata l'attribuzione, da parte dei Giudici di merito, di una valenza dimostrativa che sì reputa essere ridondante, a quello che - secondo il costrutto accusatorio - sarebbe stato il movente dell'assassinio; movente che, comunque, non sarebbe autonomamente in grado di elidere le profonde distonie e aporie logiche, riscontrabili nel tessuto argomentativo della sentenza di condanna.

Sarebbe restato incerto il dato dell'appropriazione del denaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non versava in precarie condizioni economiche ed aveva sempre mostrato disponibilità nei confronti della suocera.

Non vi è chi non rilevi, in primo luogo, come si tratti di una censura interamente versata in fatto, che si limita a contrastare le conclusioni raggiunte in sede di merito, domandando niente altro, se non una rivalutazione delle prove ad opera di questa Corte.

Il tema del movente dell'azione omicidiaria, ad ogni modo, è affrontato dalla Corte territoriale in maniera esaustiva, dettagliata e coerente e le ragioni poste a fondamento delle conclusioni raggiunte sono esposte in forma lineare e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà (si vedano le pagine numero 44 e seguenti della sentenza impugnata).

La Corte di assise di appello, inoltre, analizza compiutamente la questione inerente alla consegna del denaro alla [OSCURATO:PERSONA], ricordando come due testi ([OSCURATO:PERSONA] e Ingallna) abbiano recisamente negato di avervi assistito; il fatto è invece suffragato dalle dichiarazioni rese dalla alla moglie e dal figlio del prevenuto, che la Corte - con motivazione ancora una volta congruente e lineare - ritiene essere testi non attendibili (ibidem, pagina 45 e seguenti; vedere inoltre quanto scritto alla pagina numero 48, circa le ragioni della ritenuta inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA]).

Ma anche la problematica inerente alla condizione di difficoltà economica che, in quel periodo, attanagliava l'imputato è adeguatamente scandagliata dalla Corte distrettuale (pagina numero 51 della sentenza impugnata).

In definitiva, la questione del movente - sebbene essa abbia percorso, come una corrente invisibile, l'intera trama dibattimentale - deve ritenersi analizzata e risolta, nella sentenza impugnata, con una motivazione coerente, logica e, pertanto, del tutto immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

9. Con il quarto motivo, la difesa pone il tema della riqualificazione giuridica, in presenza di un fatto che definisce indefinito e indeterminabile, tanto che mancherebbe - sempre in ipotesi difensiva - qualsiasi prova, in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario.

Si prospetta, sul punto, la sussistenza di una reformatio in peius, dato che la riqualificazione in omicidio preterintenzionale, con esclusione dell'aggravante della premeditazione, non era stata fatta oggetto di impugnazione ad opera del Pubblico ministero e, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto di rivisitazione in sede di giudizio di rinvio.

La riforma peggiorativa, in sostanza, scaturirebbe dalla condanna per un titolo di reato più grave, sebbene sia rimasta intonsa la pena irrogata.

9.1. Richiamando e integrando quanto sopra esposto, può ricordarsi come la vicenda processuale concernente [OSCURATO:PERSONA] muova da una originaria imputazione per omicidio volontario.

In primo grado, vi è stata la riqualificazione giuridica del fatto contestato, con conseguente condanna dell'imputato per il delitto omicidio preterintenzionale; a seguito di gravame interposto dal solo imputato, tale pronuncia è stata confermata in appello.

La Corte di cassazione ha disposto l'annullamento di tale sentenza, essenzialmente in ordine ai profili della ricostruzione della dinamica del fatto e della responsabilità dell'imputato.

La decisione oggi impugnata ha ritenuto il fatto storico conforme al paradigma normativo originariamente ascritto, pronunciando condanna per il reato di omicidio aggravato e, consequenzialmente, confermando la pena irrogata in primo grado.

9.2. Tale iter processuale, contrariamente alla tesi propugnata dalla difesa, deve ritenersi del tutto corretto e coerente con il sistema processualpenalistico.

La norma alla quale occorre fare riferimento è l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che dispone espressamente che: "quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

Se ne deduce che - in presenza di gravame interposto esclusivamente dall'imputato - il giudice di appello può "dare al fatto una definizione giuridica più grave", purché "entro i limiti indicati nel comma 1".

Ed il comma 1, richiamato dal citato art. 597, comma 3, dispone che "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".

L'inevitabile corollario del coordinamento fra tali disposizioni codicistiche è rappresentato dal fatto che "i limiti indicati nel comma 1" di cui al succitato comma 3, sono i limiti generali della cognizione del giudice di secondo grado, dinanzi al quale il rapporto processuale si incardina solo "limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" [si veda Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Cicalese, Rv. 284354, a mente della quale: «Sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" nel caso in cui il giudice di appello, a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, pur non aggravando la pena inflitta in primo grado, abbia attribuito al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie quella di tentato omicidio, come nell'imputazione originaria, poi riqualificata in lesioni personali in sede decisoria), a condizione che si tratti di punto della pronunzia estraneo ai motivi di impugnazione»].

Il principio di diritto, dal quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi, è allora nel senso che - tranne che nel caso di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, che sia incentrato su questioni di natura esclusivamente processuale - si realizza una riforma peggiorativa laddove venga attribuita, nel giudizio di rinvio, una qualificazione giuridica più grave al fatto contestato, a patto però che tale questione non abbia fatto parte del devoluto in sede di gravame.

9.3. Nel caso in esame, l'appello interposto dall'imputato aveva incardinato, quindi, sull'intero capo il rapporto processuale di secondo grado; il punto della decisione attinente alla qualificazione giuridica del fatto, dunque, era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado.

I concetti di "capi" e "punti" della decisione, non definiti dal codice di rito, ma fondamentali nel sistema del diritto delle impugnazioni, sono ormai individuati in modo univoco, grazie alla pluriennale stratificazione della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA].

U., n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tuzzolino, Rv. 216239 rilevò che la nozione di capo della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato».

Nel precisare questo concetto Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 aggiunse trattarsi di "un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza".

Quanto al concetto di punti della decisione, la pronuncia Tuzzolino affermò che "ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto; l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio".

Il concetto è stato ribadito dalla pronuncia Galtelli, secondo cui il punto della decisione ha una portata più ristretta di quella di capo, in quanto riguarda "tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione".

Tali concetti sono stati ancora fissati, in termini sostanzialmente sovrapponibili, ad opera di Sez.

U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, rv. 280261.

9.4. La "qualificazione giuridica del fatto" è infine, per citare ancora la pronuncia Tuzzolino delle Sezioni Unite, un "passaggio obbligato per la definizione di una imputazione".

In conclusione, il sopra esposto principio di diritto deve ritenersi ben applicato, ad opera della Corte di assise di appello, non potendosi ravvisare violazione alcuna del divieto di reformatio in peius.

10. Con il quinto motivo, la difesa censura la situazione di perdurante incertezza, che residuerebbe dalla lettura della sentenza impugnata, con riferimento ad alcuni dati fondamentali della ricostruzione degli accadimenti per i quali è processo.

Sarebbero restati ignoti, infatti, il tempo e il luogo dell'omicidio, nonché la dinamica dello stesso e sarebbe rimasto sconosciuto, infine, il luogo nel quale sarebbe avvenuto l'occultamento del cadavere.

10.1. La prospettazione difensiva tende - anche sul punto - ad ottenere una inammissibile nuova ricostruzione dei fatti, mediante l'adozione di criteri valutativi distonici, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito; questi, però, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Appare chiaro, del resto, come la censura si confronti direttamente con i dati processuali, piuttosto che con la motivazione della sentenza secondo il paradigma stabilito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio della motivazione - perché possa avere dignità nel giudizio di legittimità - deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

L'inosservanza di tale regola interpretativa comporta che le censure attengano - in via immediata e diretta - al merito della decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità.

La difesa, infatti, su ogni singolo aspetto ed in relazione ai plurimi punti dedotti, propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a proporre una apodittica e tautologica ipotesi ricostruttiva di quanto accaduto; una attività, come già detto, preclusa alla Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).

10.2. Giova però precisare - per sola completezza di analisi e di esposizione come la Corte distrettuale abbia affrontato scrupolosamente tutte le problematiche evidenziate dalla difesa, non sottraendosi mai al dialogo con le deduzioni difensive.

I Giudici - contrariamente all'assunto difensivo - hanno infatti contestualizzato in modo consono: - i tempi della realizzazione del fatto omicidiario e dell'occultamento del cadavere, all'uopo valorizzando il valore dimostrativo sia dei ripetuti contatti telefonici intercorsi, fra l'imputato e il fratello, sia la univoca significazione del percorso stradale seguito dai due; - la tenuta narrativa e l'affidabilità dei testi a discolpa, la cui mancata audizione era stata stigmatizzata dalla Cassazione, uno solo dei quali - ossia [OSCURATO:PERSONA] - ha ricordato di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio in [OSCURATO:PERSONA] di Cannerina e di aver comprato della biancheria (tale testimonianza è stata però bollata come insignificante dalla Corte territoriale, risalendo evidentemente il ricordo della teste ad epoca posteriore rispetto al fatto, come esposto alla pagina numero 59 della sentenza impugnata); - la insostenibilità delle svariate tesi alternative propugnate dalla difesa, alternativamente fondate sulla prospettazione o di un allontanamento volontario della anziana donna (del tutto impensabile, per essere ella afflitta da gravi e insormontabili difficoltà di deambulazione), o sull'intervento di terzi ignoti (tesi parimenti ben sviscerata dalla Corte, ma giudicata non plausibile, in quanto fortemente congetturale e non aderente ad alcuno degli elementi probatori raccolti, come ben espresso alla pagina n. 69 della sentenza impugnata); - le ragioni della sussistenza della natura volontaria del fatto omicidiario, sub specie di dolo d'impeto, ritenuto desumibile: 1) dal complessivo rapporto intercorrente fra il genero e la suocera, con il primo che - del tutto pacificamente - nutriva ragguardevoli aspettative economiche, nei confronti della donna; 2) dal carattere sicuramente collerico del prevenuto, la cui indole era certo compatibile con accesso d'ira incontrollabile e dagli sviluppi imprevedibili; 3) dal comportamento successivamente adottato dall'imputato, il quale non ha cercato alcun aiuto e, anzi, ha proceduto alla soppressione del cadavere, mai più rinvenuto nonostante estenuanti e certosine ricerche.

Grazie al perfetto combaciare di tali elementi, la Corte territoriale reputa assodato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto una discussione, la cui scaturigine è da rinvenire nella volontà del primo di non restituire la somma di denaro monetizzata in banca e che l'uomo - con una (non determinabile) condotta violenta - l'abbia uccisa (così a pag. 77 e seguenti della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invece, propone una valutazione parcellizzata di alcuni elementi costituenti il ponderoso e concludente compendio probatorio, evitando di confrontarsi con la lettura, insieme individuale e complessiva, che di essi offre la sentenza impugnata.

10.3. Per completezza di esposizione, pare infine utile sottolineare come la Corte di assise di appello di Catania si sia adeguatamente soffermata anche sul tema - fondamentale pure nella prospettiva difensiva - della valenza probatoria da riconnettere all'alibi mendace (tema ampiamente sviscerato, nelle pagine che vanno dalla numero 62 alla numero 64 della sentenza impugnata).

Sotto il profilo sistematico e concettuale, gli argomenti condotti a proprio discarico dagli imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo.

Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto.

Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento.

Il patrimonio probatorio disponibile, pertanto, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo.

È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi; scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento.

Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive.

Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività.

In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo.

Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante.

È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato.

Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace.

L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne.

Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace.

E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità.

La differenza di fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza; un alibi fasullo, al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (il principio di diritto è risalente e mai rivisitato, a partire da Sez.

U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192470, che ha così statuito: «In tema di prove, mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia.

Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa»; così anche, fra tante, Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando, Rv. 233230; Sez. 2., n. 11840 del 04/02/2004, Gallazzi, Rv. 228386).

10.4. Di tali principi di diritto, la Corte territoriale ha mostrato di saper fare buon governo, allorché sottolinea l'insanabile contrasto riscontrabile, rispetto alle risultanze sia telefoniche sia dei tabulati, nelle versioni successivamente propalate dall'imputato; questi infatti ha inverosimilmente sostenuto, venendo immediatamente smentito dai dati oggettivi ricavabili dai tabulati: - di aver fatto rientro in casa subito dopo aver lasciato la suocera, rimanendovi per l'intero pomeriggio; - di essersi recato, dopo aver lasciato a casa la [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe dovuto riscuotere dei crediti dai clienti.

La natura mendace delle giustificazioni addotte dal prevenuto viene valutata dalla Corte distrettuale, inoltre, in rapporto ai reiterati tentativi di depistaggio delle indagini, attuati mediante l'eliminazione delle microspie e le telefonate effettuate in data 3 marzo 2005 da una cabina telefonica ubicata in Modica; in tale occasione un anonimo interlocutore, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] come la madre [OSCURATO:PERSONA] stesse bene.

Infine, i Giudici di appello ricordano come la stessa moglie dell'imputato - nell'immediatezza dei fatti e prima di raggiungere la Questura, la sera del 22 febbraio 2005 - abbia propinato alla succitata sorella Rosalia una versione che nella sentenza impugnata è, giustamente, definita "anomala"; secondo tale versione, [OSCURATO:PERSONA] era restato in casa per assistere la figlia più piccola colpita da attacco febbrile (una versione confliggente con il fatto che poco prima [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, aveva detto alla zia che il padre non si trovava in casa).

Una discordanza di narrazioni che, secondo la Corte distrettuale, trova l'unica spiegazione sostenibile nel tentativo - posto in essere da parte dell'imputato - di costruirsi un alibi con la complicità della moglie.

Sulla base ditali elementi, la Corte di assise di appello, dunque, ha affermato la natura mendace dell'alibi propugnato da [OSCURATO:PERSONA], giungendo a conclusioni di ineccepibile saldezza concettuale, attraverso un percorso argomentativo lineare, coerente con i canoni della logica e privo della pur minima contraddizione.

11. Il sesto motivo, da ritenersi inammissibile perché rivalutativo, attiene alle regole di formazione della prova a carico, assumendosi da parte della difesa la sussistenza di un incongruo coordinamento, fra elementi dimostrativi di eterogenea ed incerta genesi e di scarso valore semantico, che la Corte territoriale avrebbe impropriamente ritenuto essere tra loro collimanti.

In particolare, residuerebbe una situazione di scarsa saldezza ricostruttiva, con riferimento: - al dato della consegna della somma di denaro in contanti (con il correlato tema della ubicazione delle stanze dell'appartamento della [OSCURATO:PERSONA], posizionamento che non avrebbe consentito alle persone presenti di scorgere il momento della dazione della busta, dall'imputato alla suocera); - alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa; - alla riferibilità soggettiva, proprio a [OSCURATO:PERSONA], della telefonata anonima, effettuata al fine di sviare le indagini; - alle pressioni e suggestioni, che si pretende esser state poste in essere dalla polizia a carico della Golino, affinché quest'ultima dichiarasse di riconoscere la voce del fidanzato, nell'intercettazione telefonica; - alla valenza evocativa e alla attendibilità delle intercettazioni ambientali disposte in Questura.

Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di temi ampiamente sviscerati dalla Corte territoriale, che - confrontandosi in maniera compiuta, tanto con gli elementi di valutazione e conoscenza presenti nell'incarto processuale, quanto con le numerose deduzioni difensive - ha adottato, anche in ordine a tali specifici profili, una motivazione doviziosa, completa e puntuale, che non merita alcun tipo di stigma in questa sede.

Del resto, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della mera critica confutativa, chiedendo ancora una volta a questa Corte di invadere il campo della verifica nel merito, operazione come detto non consentita in sede di legittimità.

12. Con il settimo motivo, la difesa muove una critica al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in genere, al trattamento sanzionatorio adottato.

Avendo la Corte stessa ricondotto il fatto omicidiario a una determinazione di carattere subitaneo e, inoltre, essendosi trattato di un gesto sicuramente connotato da una improvvisa spinta emotiva, risulterebbe poi contraddittorio giudicare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto socialmente pericoloso, tanto da considerarlo non meritevole né della concessione delle invocate attenuanti, né comunque di una attenuazione del rigore sanzionatorio.

Contrariamente alle prospettazioni difensive, però, i giudici del merito hanno fatto buon governo della legge penale ed hanno dato conto delle ragioni che hanno guidato - nel rispetto del principio di proporzionalità - l'esercizio del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen.

La Corte distrettuale, infatti, non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche di estrema pericolosità del fatto e la assoluta carenza di qualsiasi forma di resipiscenza, da parte del soggetto.

In punto di gravità della condotta, i Giudici di merito hanno anzitutto evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non abbia esitato ad aggredire la suocera - persona anziana e afflitta da difficoltà nella deambulazione - in spregio della fiducia che ella invece riponeva in lui, tanto da affidargli la gestione del proprio patrimonio.

Lo stesso comportamento post delictum, del resto, è stato ritenuto evocativo della mancanza di una pur embrionale forma di rivisitazione critica del pregresso operato criminale.

12.1. La motivazione è esaustiva e coerente anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto a quest'ultimo aspetto, la Corte di assise di appello ha mostrato - in primo luogo - di attribuire un particolare rilievo alla condotta serbata dall'imputato, sottolineando come questi non abbia esitato ad aggredire la suocera, ad onta dell'avanzata età e delle difficoltà di deambulazione della stessa, nonché tradendo la totale fiducia che ella riponeva in lui, tanto da avergli affidato la gestione del suo patrimonio.

Né i Giudici di secondo grado hanno mancato di evidenziare la condotta successivamente serbata dal prevenuto, il quale non ha esitato a occultare il cadavere della vittima, così mostrando l'assenza di un pur minimo affiato di resipiscenza o di rivisitazione critica, in ordine a quanto compiuto.

Infine, corretto ed espresso in modo lineare risulta anche l'ulteriore argomento adoperato dalla Corte territoriale, laddove sottolinea come il [OSCURATO:PERSONA] - piuttosto che manifestare un almeno embrionale ravvedimento - si sia trincerato dietro l'usbergo di una ostinata e inverosimile negazione, peraltro affastellando alla bisogna spiegazioni incongrue, fino a costruire un vero e proprio alibi fasullo e serbando un comportamento successivo al fatto privo di elementi favorevolmente valutabili.

12.2. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente ineccepibile, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice, in ipotesi, con motivazione fondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione; la stessa motivazione, quindi, a patto che sia congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento in ordine a ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA per le [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'inammissibilità del ricorso. Deposita le conclusioni e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di assise di Siracusa ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di omicidio preterintenzionale aggravato, così riqualificato il fatto - in origine contestato quale omicidio volontario aggravato - perpetrato in danno della suocera [OSCURATO:PERSONA], dunque affine in linea retta, commesso in Ragusa il 22/02/2005, in ora successiva e prossima alle ore 15.40, orario in cui l'imputato - in compagnia della vittima - si allontanava dall'abitazione della stessa, ubicata nella locale via Belle n. 14 e, con modalità non determinabili (in ragione del mancato ritrovamento del cadavere della vittima, nonostante le approfondite indagini effettuate al riguardo, concretizzatesi principalmente nella perlustrazione di luoghi e pozzi in agro ragusano, oltre che nell'esecuzione di carotaggi e scavi all'interno della proprietà dell'imputato) ne cagionava la morte; per l'effetto, la Corte di assise di Siracusa ha condannato l'imputato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni (la cui liquidazione è stata rimessa a separato giudizio) e al pagamento delle relative provvisionali alle costituite parti civili, nonché alla rifusione - in favore delle medesime parti civili - delle spese di costituzione e assistenza sostenute; al prevenuto sono state applicate le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione legale per la durata di esecuzione della pena; ne è stata ordinata, altresì, la sottoposizione - a pena espiata - alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per un periodo non inferiore ad anni uno. L'imputato è stato invece assolto dal reato di sequestro di persona, commesso in danno della stessa vittima, fatto che sarebbe stato - in ipotesi d'accusa - finalizzato a commettere l'omicidio sopra descritto. 2. Con sentenza del 13/12/2018, la Corte di assise di appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando la richiesta di sospensione dell'esecutività delle disposte provvisionali e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione - in favore delle costituite parti civili - delle maggiori sostenute nel grado di giudizio. 3. Stando alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta nelle due fasi di merito sopra sintetizzate, l'anziana [OSCURATO:PERSONA] uscì di casa all'incirca alle ore 15.45 del 22/02/2005, unitamente al prevenuto, marito della figlia Rosalia; a partire da quel momento, la [OSCURATO:PERSONA] scomparve letteralmente nel nulla. [OSCURATO:PERSONA], al tempo, svolgeva la mansione di collaboratrice domestica della [OSCURATO:PERSONA] e fu l'ultima persona ad aver visto quest'ultima in vita. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che la donna - allorquando ella ebbe modo di vederla per l'ultima volta - si trovava all'interno della sua camera da letto, intenta a prepararsi per uscire e con indosso già il cappotto; l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo, la stava attendendo in soggiorno (si deve precisare come il genero e le figlie della [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, si alternassero nell'accompagnarla fuori dall'abitazione, in quanto ella deambulava ormai con grande difficoltà e soltanto aiutandosi con un bastone, oltre ad avere necessità dell'aiuto di un accompagnatore). Una vicina di casa della [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato di aver visto - all'orario sopra indicato - le finestre dell'appartamento della vittima chiuse, come ordinariamente accadeva allorquando ella usciva (l'orario è stato indicato con esattezza dalla teste, per averlo ella ricavato grazie al collegamento con l'effettuazione di una telefonata ricevuta dalla figlia; l'esattezza di tale indicazione è stata poi documentalmente verificata, attraverso le risultanze dei tabulati telefonici). Gli ulteriori elementi di natura indiziaria, valorizzati dalle due Corti di merito nel corso dei suddetti giudizi, sono brevemente sintetizzabili nel modo che segue: - il fatto che l'imputato, munito di delega a operare sui conti bancari e sugli investimenti della donna e, in generale, deputato a occuparsi della gestione del patrimonio di quest'ultima e del di lei marito, avesse - il giorno antecedente, rispetto alla sparizione della [OSCURATO:PERSONA] - estinto un certificato di deposito al portatore a questa intestato, prelevando la somma di 46.000,00 euro in contanti. Tale somma di denaro non è mai stata ritrovata; stando a quanto dichiarato dal marito della vittima, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto deceduto nel corso del processo celebratosi dinanzi alla Corte di assise e le cui dichiarazioni sono state acquisite all'incarto processuale, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen.) l'imputato gli avrebbe riferito di aver consegnato la somma alla suocera, una volta ritiratala dalla banca, e di non aver divulgato la cosa sino alla scomparsa della stessa. Nello stesso senso si sono mosse le dichiarazioni rese dalla moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e dal loro figlio Luca; due amiche della vittima, ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicate dall'imputato - oltre che dalla moglie e dal figlio di questi - quali persone presenti alla consegna del denaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla suocera, hanno al contrario negato tale fatto (le suddette testi hanno sostenuto di non aver visto alcunché, nelle mani dell'imputato, affermando che questi nulla aveva consegnò alla suocera il giorno indicato, in loro presenza); - il dato oggettivo rappresentato dalla sparizione di un libretto di risparmio cointestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], sul quale era in giacenza, al momento, la somma di euro 3.000,00; - l'acquisizione dei tabulati telefonici e le attività di intercettazione telefonica ed ambientale, hanno consentito di raccogliere elementi di valutazione e conoscenza idonei - attenendosi alla concorde decisione assunta dalle due succitate Corti di merito - ad evidenziare la falsità dell'alibi addotto dall'imputato, laddove ha negato di essersi allontanato dall'abitazione della suocera in compagnia di quest'ultima, il giorno della scomparsa, sostenendo invece di aver fatto ritorno a casa da solo; - il fatto che il furgone di proprietà dell'imputato apparisse - all'indomani della scomparsa della [OSCURATO:PERSONA] - perfettamente pulito, nonostante avesse piovuto nei giorni precedenti; - l'evidente tentativo di sviare le indagini, posto in essere mediante l'effettuazione di due telefonate anonime, in seguito ricondotte al fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe prestato ad effettuare tale depistaggio, nel tentativo di proteggere il congiunto (trattasi di due telefonate anonime, effettuate da una cabina telefonica sita in Modica, in data 03/03/2005, alle ore 18.22 e a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, nel corso delle quali una voce ripeteva la frase "la signora sta bene", evidentemente a simulare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora in vita). [OSCURATO:PERSONA] venne assunto nella prima fase delle indagini a sommarie informazioni, dunque in assenza di garanzie difensive; ciò trae origine dal fatto che - secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito - gli elementi a suo carico si sarebbero manifestati solo in un momento successivo, ossia all'indomani della acquisizione dei tabulati telefonici, ritenuti idonei a sconfessarne la ricostruzione. L'imputato ha sempre sostenuto di non essere uscito in compagnia della suocera, ma di esser stato a trovarla per breve tempo e di essere poi andato via. I verbali delle dichiarazioni rese in tal sede dall'odierno imputato in plurime occasioni (23 e 25 febbraio 2005, oltre che 2 maggio 2005) sono state acquisite al fascicolo del dibattimento, stante l'assenza del [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo interrogatorio, chiesto dal Pubblico ministero. La Corte di assise, infatti, ne ha ritenuto la utilizzabilità, per essere emersi gli indizi a carico dell'imputato solo in un momento posteriore, avendo l'ispettore Modica collocato l'emersione dei primi sospetti all'indomani dell'acquisizione dei tabulati telefonici. Riassumendo, gli elementi indiziari militanti a carico del [OSCURATO:PERSONA] consisterebbero - secondo le due sentenze sin qui menzionate - nell'esser stata l'ultima persona vista in compagnia della donna, nonché nella sussistenza di interessi di natura economica e, infine, nella condotta serbata post delictum, finalizzata a rappresentare una realtà palesemente artefatta, a costruirsi un alibi e a sviare le indagini. 4. Con sentenza del 19/02/2021, la Quinta Sezione di questa Corte ha censurato la motivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo della riferibilità soggettiva del fatto, sia quanto al versante della qualificazione giuridica; per l'effetto, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, per nuovo giudizio. L'annullamento, in chiave di estrema sintesi, si fonda sui seguenti rilievi: - la motivazione adoperata dalla Corte territoriale non è ossequiosa del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettato dall'art. 533 cod. proc. pen., sia sotto il profilo sostanziale, sia quanto al lessico adottato; l'apparato argomentativo, quindi, necessita di una nuova modulazione, tanto in ordine alla affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato, quanto con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di omicidio preterintenzionale, così come riqualificata in primo grado l'originaria contestazione di omicidio volontario, risultando utilizzato un improprio canone valutativo, fondato essenzialmente sul parametro della "consistente verosimiglianza"; - quanto all'elemento del movente, la Corte di assise di appello ha reputato certo che il prevenuto si sia appropriato della somma di 46.000,00 euro, che aveva prelevato il giorno prima della scomparsa della suocera, essendo egli delegato a operare sul conto dei suoceri, tanto che avrebbe ucciso la donna - spinto da un incontenibile accesso collerico - proprio al fine di non restituire tale somma; del denaro, però, non è stata mai trovata traccia e, del resto, anche la tesi a discolpa propugnata dall'imputato (fondata sulla avvenuta restituzione del contante alla [OSCURATO:PERSONA]) non può ritenersi smentita con il necessario, tranquillizzante grado di certezza; - vero che l'alibi propugnato dal [OSCURATO:PERSONA] - imperniato sul preteso suo rientro in casa a Ragusa, dopo l'effettuazione della breve visita a casa della suocera - è stato oggettivamente smentito dai successivi accertamenti; vero anche, però, che è rimasto privo di approfondimento il profilo attinente alla possibile veridicità della causale addotta, in riferimento al tragitto realmente compiuto, come compiutamente ricostruibile attraverso il collegamento delle celle telefoniche agganciate; - pacifico, infine, è il fatto che il mancato ritrovamento del cadavere della vittima non possa impedire la formazione della prova inerente alla perpetrazione di un fatto omicidiario, ma occorre, comunque, che l'evento morte risulti assistito da un compendio grave, preciso e concordante, cosa non verificatasi nel caso di specie. 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catania - decidendo a seguito del rinvio disposto dalla Corte di cassazione - ha riqualificato il reato sub A) in termini di omicidio volontario non premeditato, commesso in danno di affine in linea retta, a norma degli artt. 575 e 577 cod. pen. ed ha confermato - quanto al resto - la sentenza del 10/06/2016 della Corte di assise di Siracusa, condannando l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute - nel grado di giudizio - dalle costituite parti civili. 6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnando - in via preliminare - le ordinanze dibattimentali del 15/11/2021 e del 30/05/2022, per le ragioni di seguito esposte, nonché deducendo sette motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 6.1. Per quanto inerisce alle ordinanze del 15/11/2021 e del 21/02/2022, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e), per falsa applicazione degli artt. 603 e 627, commi 2 e 3 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 495, 496, 526 e 598 cod. proc. pen., stante la illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, a norma degli artt. 25, 27 e 111 della Costituzione. In particolare: - per ciò che attiene alla prima ordinanza, datata 15/11/2021, si contesta il rigetto dell'istanza difensiva, finalizzata alla declaratoria di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nei giorni 23/02/2005 e 25/02/2005, stante la già accertata inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli stessi, rispettivamente nei giorni 02/05/2005 e 12/10/2005; - con riferimento alla seconda ordinanza dibattimentale, datata 21/02/2022, si contesta la decisione assunta dalla Corte territoriale, di disattendere l'istanza difensiva finalizzata all'esecuzione di un esperimento giudiziario, volto a verificare la possibile presenza della somma di euro 46.000,00 all'interno di una busta; parimenti avversata è la decisione di rimandare alla fase successiva, rispetto alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, la decisione in ordine all'utilizzabilità delle sopra citate sommarie informazioni testimoniali, rese da [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio del 2005. 6.2. Per ciò che attiene all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. e all'art. 1, comma 1 -bis del di. n. 178 del 23/11/2021, eccependosi la inutilizzabilità dei tabulati telefonici, in assenza di ulteriori elementi di prova. Si contesta, in particolare, la decisione reiettiva assunta in ordine alla richiesta di revoca della precedente ordinanza, datata 30/05/2021, sostenendosi come i tabulati telefonici acquisiti al processo non possano, da soli, fondare un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato.6.3. Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio la verifica circa il fatto che il veicolo Doblò potesse trasportare un corpo inanimato. La sentenza impugnata ritiene che ciò sia accaduto, ma dimentica la relazione Modica versata in atti, la quale esclude che un corpo delle dimensioni e del peso della [OSCURATO:PERSONA] potesse essere trasportato da una sola persona per le scale, uscendo dal fabbricato attraverso l'ingresso di via Belle, poi portato per varie decine di metri in strada e, infine, caricato in auto. Si dimentica, inoltre, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che il colloquio fra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si svolse in maniera serena e non ha mai dichiarato di aver visto i due uscire insieme dall'abitazione della donna. La teste Ingallina, inoltre, ha dichiarato di non aver visto la [OSCURATO:PERSONA] uscire dall'ingresso di via Turati (l'accesso esistente su via Belle le era impedito, in ragione della mole e dell'infermità). 6.4. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, comma 2, 64, 191 e 603, comma 3 cod. proc. pen., lamentandosi la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, circa la ritenuta utilizzabilità di tutte le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal fratello [OSCURATO:PERSONA], in assenza di garanzie difensive. Si lamenta, altresì, la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, ex artt. 25, 27 e 111 Cost., nonché la violazione del diritto a un equo processo, ai sensi dell'art. 117, primo comma Cost, in riferimento all'art. 6, primo, secondo e terzo comma della CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di assise di appello di Catania, in sede di rinvio, ha ritenuto comunque utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese nei giorni 23 e 25 febbraio 2005, ad onta della palese violazione degli artt. 62, comma 2 e 64 cod. proc. pen., ad opera degli inquirenti; con ciò, ha disatteso le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nell'ambito del giudizio rescindente, non tenendo conto degli elementi in grado di far addensare sospetti sulla figura del [OSCURATO:PERSONA], già in epoca antecedente al 23/02/2005 (già al tempo, infatti, sussisteva la certezza dell'incasso, avvenuto il giorno precedente al fatto, della sopra detta somma di euro 46.000; già prima dell'audizione dell'imputato nella veste di semplice informatore, inoltre, era stata effettuata dalla polizia giudiziaria l'audizione di [OSCURATO:PERSONA] e i poliziotti avevano avuto modo di notare un dato oggettivo poi molto valorizzato, ossia che il veicolo Fiorino, adoperato dall'imputato, fosse stranamente del tutto pulito, nonostante la recente instabilità del tempo; viepiù, all'esito di una perquisizione veicolare, gli operanti avevano già rinvenuto un fazzoletto intriso di sangue, all'interno di tale furgone). E tanto vero che gravassero già elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], che venne chiesta l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche, a carico tanto di questi che dei suoi familiari. Errata è l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale gli indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero emersi nei primi giorni del mese di marzo 2005, posto che l'iscrizione di questi nel registro degli indagati è datata 06/03/2006, ossia un anno dopo la scomparsa della [OSCURATO:PERSONA]. 6.5. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo (artt. 40, primo comma, 42, primo e secondo comma, 43, primo comma cod. pen., 192, commi 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.), lamentandosi violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, a norma degli art. 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché violazione del diritto a un processo equo, ex art. 117, primo comma Cost., in riferimento agli artt. 6, commi 1, 2 e 3 CEDU e agli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di assise di appello di Catania si è gravemente discostata dalle coordinate segnate dal giudizio rescindente, posto che il presunto movente non può colmare le lacune e le discrasie di un quadro probatorio rimasto profondamente incerto. Con riferimento al preteso movente è infatti emerso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale: - che chiunque (compreso il marito della scomparsa) si sarebbe potuto appropriare della somma di 46.000,00 euro; - che il [OSCURATO:PERSONA] non era in precarie condizioni economiche, non essendo risultati pignoramenti, decreti ingiuntivi, ipoteche o ingiunzioni di qualsivoglia genere a suo carico; - che l'imputato - lungi dall'avere la spiccata capacità a delinquere che gli si addebita - era invece un soggetto incensurato, il quale si era sempre dimostrato attento e disponibile alle esigenze della suocera. 6.6. Con il quarto motivo - articolato in plurimi profili di doglianza - viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla configurazione dell'ipotizzato reato e alla sussistenza dell'elemento psicologico dello stesso (artt. 40, 41, 42, 43 e 575 cod. pen.), nonché violazione e inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen, per falsa applicazione degli artt. 627, commi 2 e 3, 603, 521, 533 e 648 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A). Vengono denunciate, inoltre:- violazione e inosservanza dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per falsa applicazione degli artt. 627, commi 2 e 3, 603, 521, 533 e 648 cod. proc. pen., in relazione alla riqualificazione giuridica del reato di cui al capo A); - violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ex artt. 25, 27 e 111 Cost.; - violazione del diritto a un processo equo, ex art 117, primo comma Cost., in riferimento all'art. 6, primo, secondo e terzo comma della CEDU e agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Le condotte ascritte al prevenuto sono restate indeterminabili; manca qualsiasi prova, dunque, in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario. La sentenza del 10/06/2016, che aveva riqualificato il fatto alla stregua di un omicidio preterintenzionale ed aveva escluso la premeditazione, non è stata fatta oggetto di gravame; la condanna per una pena più severa, allora, integra violazione del divieto di reformatio in peius. Non vi sono concreti elementi - né storici, né logici - che consentano fondatamente di individuare la sussistenza di un dolo eventuale o alternativo, di lesioni o omicidio, né può escludersi ricorrenza di una causalità colposa. Ogni ricostruzione, sul punto, è frutto di congetture (la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere deceduta per cause naturali, peraltro non da escludere a priori, stante il suo, al tempo, precario stato di salute, oppure anche a seguito di una caduta accidentale). 6.7. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., dei canoni di valutazione dell'indizio ex art. 192 cod. proc. pen., lamentandosi anche carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, in relazione al luogo in cui sarebbe stato commesso l'omicidio e al luogo in cui sarebbe avvenuto l'occultamento del cadavere, nonché in ordine alla considerazione delle risultanze scientifiche. A fondamento della condanna pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati assunti indizi inconsistenti, in ordine ai seguenti aspetti: - il luogo dell'eventuale omicidio non è mai stato individuato, essendosi esclusa la verificazione del fatto omicidiario sia nell'abitazione della scomparsa, sia all'interno del podere ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (è stata del resto acclarata, grazie agli accertamenti medico-legali espletati, l'origine non umana dei frammenti ossei colà rinvenuti, all'esito di uno dei numerosi carotaggi eseguiti, grazie anche all'ausilio dei cani molecolari); parimenti, si è escluso il possibile occultamento del cadavere all'interno di un pozzo ubicato in zona (ne sono stati esaminati oltre centocinquanta, disseminati nelle campagne del caltagironese e, immancabilmente, l'esito è stato negativo); - il tempus commissi delicti, dato che la morte e l'occultamento del corpo sono stati collocati - in aderenza alle plurime ricostruzioni succedutesi - in archi temporali nettamente distinti e, anzi, tra loro radicalmente incompatibili (in un primo tempo, era stato dato per certo che il corpo della donna fosse stato sepolto in [OSCURATO:PERSONA], laddove il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato ad incontrare i suoi clienti, dimenticando, però, il compimento del percorso da Ragusa a Caltagirone; in seguito, valorizzando le emergenze ricavabili dai tabulati telefonici, si è temporalmente collocato l'occultamento del corpo nel tempo dell'incontro fra l'imputato e il fratello Massimiliano, così posizionandolo geograficamente in territorio appartenente al Comune di [OSCURATO:PERSONA]; vi è infine un travisamento della prova, quanto alla testimonianza dell'ispettore Belfiore, non sussistendo prove circa il fatto che l'imputato possa aver spento il cellulare, durante i due buchi di segnale, non essendo possibile, al tempo dei fatti, distinguere la mancanza di copertura di rete dallo spegnimento del telefono. 6.8. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla utilizzazione di prove inesistenti e stante la reiterata palese contraddittorietà della motivazione, nonché violazione e inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a causa della violazione delle regole di apprezzamento della prova indiziaria, in relazione all'art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Si censura il mancato rispetto delle regole che disciplinano il procedimento di formazione della prova di colpevolezza, essendosi impropriamente ritenuta la convergenza di molteplici indizi, con riferimento: - alla consegna della somma di denaro in contanti (i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non adottavano particolari cautele, nella custodia dei loro beni all'interno dell'abitazione, visto che la chiave della cassaforte era semplicemente conservata all'interno di un mobile, per cui chiunque si sarebbe potuto agevolmente appropriare della somma di denaro; la difesa ha dimostrato, inoltre, come tutte le banconote potessero essere contenute in una busta e il teste Randazzo, impiegato di banca, ha riferito in aula di aver consegnato al [OSCURATO:PERSONA] i soldi proprio all'interno di una busta); - alla disposizione delle stanze, che non permetteva di vedere [OSCURATO:PERSONA] mentre consegnava la busta contenente i soldi alla suocera, il giorno 21/02/2005 (è stata allegata al fascicolo processuale la pianta dell'appartamento dei [OSCURATO:PERSONA], da cui può desumersi facilmente come le testi [OSCURATO:PERSONA] e Ingallina - stando all'interno della sala da pranzo, dove sicuramente si trovavano - non potessero scorgere il luogo in cui avvenne la consegna del denaro, da [OSCURATO:PERSONA] alla suocera, fatto volutamente compiuto, peraltro, al riparo da occhi indiscreti); - alla inverosimiglianza della presenza di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (l'imputato non può essersi recato in tale istituto bancario alle ore 08.20 di tale giorno, come dichiarato da Schininà e Gurreri, in primo luogo in quanto l'orario di apertura è fissato alle 08.30, ma anche perché - in tale preciso momento - egli si trovava all'interno di altra filiale bancaria, sita in una diversa e distante parte della città di Ragusa, intento a ritirare la busta con i soldi, come riferito dal Randazzo; inoltre, del tutto inopinatamente non sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della [OSCURATO:PERSONA], onde verificare la eventuale presenza in loco dell'imputato); - alla telefonata anonima attribuita a [OSCURATO:PERSONA] (questi ha sempre negato di essere l'autore della telefonata anonima; non è stata mai espletata una perizia fonica; non si può escludere che il tutto sia opera di uno sconosciuto mitomane e, del resto, non si è chiarito in che modo tale fatto potesse concretamente contribuire a sviare le indagini); - alla testimonianza della teste Golino (questa ha riferito chiaramente, in dibattimento, di aver subito pressioni e suggestioni, ad opera della polizia, affinché riconoscesse, nella voce riprodotta nell'intercettazione telefonica, quella del fidanzato); - alle intercettazioni ambientali disposte in Questura (dalla lettura degli atti emerge come - durante l'interrogatorio - i poliziotti si siano ripetutamente allontanati dalla stanza, per poi farvi ritorno, nel tentativo di captare eventuali confidenze fra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata [OSCURATO:PERSONA]). 6.9. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione di norma processuale ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena. Dato che la Corte stessa ha fatto riferimento a un evento improvviso, immediato e non riflesso del [OSCURATO:PERSONA], ossia ad una condizione psicologica emotiva momentanea, sarebbe stato consequenziale tratteggiare una condotta meramente colposa. Diviene contraddittorio, dunque, attribuire all'imputato una particolare pericolosità sociale, tanto da renderlo immeritevole sia di un più mite trattamento sanzionatorio, sia della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6.10. Al ricorso sono allegati i seguenti atti: - relazione di servizio del 29/07/2005, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA]; - pagine numero cinquantasette e cinquantotto del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente un estratto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; - pagine recanti i numeri tredici, diciannove e venti della sentenza rescindente; - planimetria di casa [OSCURATO:PERSONA]; - sommarie informazioni testimoniali del 04/03/2005; - articoli di giornale.6.11. In data 03/02/2023, la difesa ha allegato all'atto di impugnazione: - a corredo delle argomentazioni esposte nell'atto di impugnazione alla pagina numero 32, le pagine recanti i numeri 8, 9, 18, 19 e 20 delle deposizioni rese dai testi Gurreri e Schinnà, davanti alla Corte di assise di Siracusa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ancora a corredo delle argomentazioni esposte, nella medesima pagina dell'atto di impugnazione, le pagine recanti i numeri 10, 16 e 29 della deposizione resa dal teste Randazzo, davanti alla Corte di assise di Siracusa nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni statuizione consequenziale. 8. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non possono essere dedotte questioni di utilizzabilità, che non siano state attinte dalla decisione di annullamento; parimenti, non possono essere dedotte questioni di nullità. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha rigettato le questioni di utilizzabilità. Non si è verificata la lamentata riforma peggiorativa, in assenza di modifiche del trattamento sanzionatorio; il divieto di reformatio in peius investe il solo trattamento sanzionatorio e non gli ulteriori effetti penali e l'imputato, peraltro, aveva avuto la possibilità di difendersi da tale accusa. La sentenza, quindi, ha colmato i difetti motivazionali sottolineati in fase rescindente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che contiene anche censure inammissibili, è nel complesso infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Le doglianze oggi al vaglio di questo Collegio afferiscono in gran parte, infatti, alla motivazione della sentenza impugnata, criticando esse - anche in maniera espressa e diretta - i criteri utilizzati e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, nella valutazione delle prove. Giova allora precisare, ai fini del corretto inquadramento del perimetro decisionale che connota il giudizio di legittimità, le seguenti coordinate teoriche. 2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si deve rammentare come, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; la Corte di cassazione ha il diverso compito, infatti, di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, si vedano Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv 235507; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende un necessario corollario: esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione, in ordine agli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia, o meno, dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 2.2. Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione - oggetto di specifica deduzione difensiva, nella fattispecie in esame - va osservato che il relativo controllo viene esercitato, in via esclusiva, sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi, attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato; non sussiste possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie, come risultanti dagli atti del processo; sicché, nella verifica della eventuale fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non si sostanzia nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, bensì nel dovere - radicalmente differente - di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, nonché le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire una giustificazione razionale, circa la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari pure altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione, infatti, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, Elia, Rv 229368). 2.3. Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative, oltre che l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività) non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio - entro il quale ogni elemento sia contestualizzato - che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza, ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M., Rv 271227; Sez. 2, 9242 del 8/2/2013, Reggio, Rv 254988). 3. Giova preliminarmente precisare i profili che, nella sentenza rescindente del 19/04/2021 della Quinta sezione di questa Corte, erano stati posti in rilievo e che erano stati specificamente indicati, quali punti di criticità bisognevoli di approfondimento in sede di giudizio di rinvio; ciò al fine di verificare se siano state rispettate le indicazioni argomentative e decisionali, che erano state fornite dalla Corte di cassazione al Giudice del rinvio, oppure se - secondo l'ipotesi sostenuta dalla difesa - tale mandato argomentativo e valutativo sia restato sostanzialmente ignorato, nella impugnata decisione. 3.1. Evidenziava la Quinta sezione di questa Corte, dunque, che impropriamente la decisione della Corte di assise di appello avesse adoperato un inaccettabile parametro argomentativo, fondato sul criterio della "consistente verosimiglianza"; in tal modo, la Corte di assise di appello era giunta a ritenere che la qualificazione in termini di omicidio preterintenzionale fosse l'unica realmente plausibile, in quanto pienamente collimante con la verificazione di un evento traumatico improvviso, non preordinato dal prevenuto, bensì determinato da un subitaneo scatto d'ira, in linea con la sua indole collerica. Il vuoto logico presente in tale conclusione, peraltro, si annidava - ancora attenendosi alla sentenza rescindente - anche nell'aver escluso tanto il contestato omicidio volontario premeditato, quanto la morte naturale improvvisa, non prendendo però minimamente in considerazione una ulteriore ricostruzione alternativa, incentrata sulla causalità colposa. 3.2. Secondo i Giudici di legittimità, il pur plausibile movente - ossia l'appropriazione, ad opera dell'imputato, della somma di euro 46.000,00 - non risultava accertato in via definitiva, non potendosi nemmeno reputare incontestabilmente smentita la tesi a discolpa, fondata sul fatto che l'imputato avesse già consegnato - il giorno stesso del prelievo in banca, quindi prima del 22 febbraio 2005 - i soldi alla suocera, chiusi in una busta. 3.3. Ancora, la Corte di cassazione segnalava come sicuramente l'imputato avesse mentito, nel dichiarare di essere rientrato in casa a Ragusa, una volta effettuata una visita presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA]; tale tesi risultava smentita, infatti, dall'esito delle indagini, idonee a far ritenere provato - in forza del posizionamento delle celle telefoniche - il compimento, ad opera del prevenuto e del fratello, di un percorso che parte da Ragusa e arriva a [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, dalle ore 18.28 alle ore 22.29 del giorno del fatto. Appariva trascurata, però, la necessaria verifica circa la eventuale veridicità delle spiegazioni fornite, sul punto, dall'imputato, il quale aveva affermato di aver effettuato tali spostamenti a causa di impegni di tipo lavorativo. 3.4. Nella sentenza rescindente si ricorda come l'evento morte, in effetti, non impedisca la formazione della prova, in ordine alla sussistenza di un fatto omicidiario, né si riverberi ipso facto sul profilo della responsabilità; l'assenza del cadavere, però, impone di provare la sussistenza del fatto omicidiario attraverso il ferreo collegamento di indizi gravi, precisi e concordanti, fra i quali può rientrare anche il comportamento post factum assunto dall'imputato. 3.5. Da stigmatizzare, secondo la Corte di legittimità, era la scelta di non acquisire e utilizzare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (trattasi di una teste che aveva riferito di aver visto l'imputato intorno alle ore 16.00, mentre transitava in Ragusa a bordo del suo furgoncino, senza far menzione della presenza della vittima a bordo). 3.6. La sentenza rescindente riteneva da censurare, inoltre, la decisione di non procedere ad una riapertura dell'istruttoria dibattimentale, al fine di procedere all'audizione di alcuni testimoni, anche nominativamente indicati dalla difesa (segnatamente, si tratta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) i quali avrebbero potuto - in ipotesi difensiva - dichiarare di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di Camerina, il giorno della sparizione della [OSCURATO:PERSONA], per effettuare il pagamento di merce acquistata. 3.7. Infine, la Corte di cassazione si è soffermata sull'aspetto della eventuale inutilizzabilità, auspicata dalla difesa, delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA], 25/02/2005 e 02/05/2005. Tali dichiarazioni radicano la conclusione, basilare nel costrutto accusatorio, della natura mendace della prova d'alibi prospettata dall'imputato; esse sono state poste quali architravi dell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato, andando a incastonarsi in un più vasto e significativo mosaico probatorio, dunque saldandosi agli ulteriori profili rappresentati dal movente, dalle risultanze dei tabulati telefonici, dal tenore delle dichiarazioni rese dalla collaboratrice domestica e dai tentativi di sviamento delle investigazioni. L'utilizzabilità di tali dichiarazioni, al fine di assegnare una patente di falsità all'alibi proposto, postula l'accertamento in ordine alla possibilità di postdatare - con la necessaria, tranquillizzante certezza - l'emersione di elementi gravanti sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]; sul punto, però, permaneva una incoerenza, nella decisione della Corte di assise di appello di Catania, rispetto a quanto riportato nella sentenza di condanna in primo grado, circa la possibile immediata acquisizione, invece, di elementi di sospetto nei confronti dell'odierno imputato (per esser stato egli visto dai poliziotti a bordo del furgone che appariva pulito, nonostante le recenti piogge, nonché a causa del ritrovamento - all'interno del medesimo veicolo - di un fazzoletto intriso di sangue, solo in seguito risultato non utile alle indagini). 4. Venendo all'esame delle doglianze difensive, infondata si appalesa, anzitutto, la deduzione difensiva attinente alla pretesa illegittimità dell'ordinanza dibattimentale datata 21/02/2022, impugnata dalla difesa quale premessa ai motivi (l'enunciazione del contenuto della doglianza si trova sopra per esteso, all'ultimo periodo del punto 6.1. della parte narrativa). Risulta dunque, attraverso la stessa lettura della sentenza impugnata, che la difesa aveva domandato - quale rinnovazione istruttoria da attuare in grado di appello, nel corso del giudizio rescissorio - il compimento di un esperimento giudiziale, finalizzato a "verificare se la somma di € 46.000 che, secondo la tesi difensiva era stata consegnata alla [OSCURATO:PERSONA], potesse o meno essere contenuta in una busta e conservata in una tasca interna di un cappotto". La Corte di appello riservava ogni decisione in merito, rinviando la decisione all'esito dell'espletamento delle ulteriori attività istruttorie espletande; in seguito, a scioglimento di tale riserva e a conclusione delle già effettuate acquisizioni, disattendeva la richiesta. 4.1. Lungi dall'evidenziare vizi effettivamente deducibili in sede di legittimità, però, la difesa non riesce a superare lo stadio della semplice critica confutativa, ossia della prospettazione di una difforme lettura degli atti, arrestandosi alla mera richiesta di sostanziale rivisitazione nel merito della decisione reiettiva; nemmeno chiarisce, la difesa ricorrente, quali difformi lumi sarebbero potuti provenire, dall'accoglimento della suddetta richiesta. 4.2. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente chiarito come il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pronunciato in secondo grado, debba restare avulso dal sindacato in sede di legittimità, allorquando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di appello risulti basata su elementi di tenore non perplesso, che siano quindi sufficienti a consentire una compiuta valutazione, in ordine alla penale responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; si veda anche Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 D. S. B, Rv. 247872, a mente della quale: «Il giudice d'appello ha l',obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo»). 4.3. Aspecifico e assertivo, oltre che privo del pur minimo substrato contenutistico, infine, è il segmento ulteriore della doglianza, laddove la difesa lamenta di esser stata posta nelle condizioni - in forza della sopra descritta riserva di decisione - di non conoscere l'intero contenuto delle acquisizioni probatorie, prima di passare a esporre le proprie argomentazioni. 5. Ancora in via preliminare, come sopra già enunciato (punto 6.2. della parte narrativa), è stata impugnata l'ordinanza pronunciata dalla Corte di assise di appello il 30/05/2022. In ipotesi difensiva, i tabulati telefonici acquisiti al processo non possono - in via autonoma e, quindi, in carenza di ulteriori dati probatori - legittimare una affermazione di penale responsabilità. 5.1. Per delibare compiutamente la censura devoluta all'esame della Corte, è necessario partire da una preliminare ricognizione della evoluzione normativa, verificatasi in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico (c.d. tabulati). La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle inferenze probatorie desunte dalle risultanze del traffico telefonico, acquisito al presente giudizio in virtù della previsione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 196 del 2003 [Codice in materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205); dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 e dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178). Tale disposizione, nella formulazione originaria, vigente all'epoca dell'acquisizione dei dati nel presente processo, prevedeva il potere del Pubblico ministero - per finalità di accertamento e repressione dei reati - di acquisire con decreto motivato presso il fornitore, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, i dati esterni delle comunicazioni, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private. 5.2. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokunrantuur (causa C-746/18), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema estone in ordine all'interpretazione dell'art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 4 comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 25 novembre 2009, ha delineato una serie di condizioni, alle quali gli Stati membri devono subordinare l'accesso ai dati conservati dai fornitori da parte dell'autorità pubblica per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in modo da poter bilanciare tale esigenza con la contrapposta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza. La Corte di Giustizia, in particolare, approfondendo i principi già affermati in precedenza in materia di data retention (Corte Giustizia, Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB; Corte Giustizia, Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, [OSCURATO:PERSONA]), ha affermato che: - la direttiva, letta alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; - la direttiva, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente. 5.3. In epoca successiva alla succitata pronuncia della Corte di giustizia, è stato adottato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132 (Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP), entrato in vigore il 30 settembre 2021, al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 marzo 2021. Il preambolo del decreto-legge richiama, infatti, proprio «la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale». L'art. 1 del decreto-legge, intitolato «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale» ha, dunque, riscritto l'art. 132, terzo comma, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'art. 4 cod. proc. pen., e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private»; il comma 3-bis della medesima disposizione normativa, poi, prevede quanto segue: «Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato». Per effetto di tale novella, dunque, l'acquisizione dei tabulati telefonici e informatici è stata subordinata a un previo controllo giurisdizionale sulla richiesta del pubblico ministero (o a una convalida successiva, in caso di acquisizione operate in via di urgenza dal pubblico ministero) e il potere di acquisire i tabulari è stato conferito all'autorità giudiziaria, solo per reati tassativamente indicati e ritenuti gravi dal legislatore. Il testo originario del decreto-legge, tuttavia, non ha contemplato una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico telefonico e telematico già acquisiti nel corso di procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, lasciando permanere le incertezze interpretative sopra indicate. 5.4. In questo contesto normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina introdotta dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice - non fosse applicabile ai dati già acquisiti, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale (Sez. 5, n. 1054 del 06/10/2021, dep. 2022, Valea, Rv. 282532 - 01). La legge 23 novembre 2021, n. 178, in sede di conversione del decreto legge, oltre ad apportare alcuni correttivi alla disciplina dell'acquisizione, ha però dettato una norma transitoria, volta specificamente a superare i contrasti interpretativi insorti, in ordine all'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti dal Pubblico ministero in forza della disciplina previgente. La legge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del D.L. n. 132 del 2021 ha stabilito, dunque, che i dati relativi al traffico telefonico, acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. n. 132 del 2021 «possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'art. 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi». Il legislatore, pertanto, in deroga al principio del tempus regit actum, ha "convalidato" la pregressa modalità acquisitiva dei tabulati del traffico telefonico, effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero, prevedendo che gli stessi possano essere utilizzati come prova a carico dell'imputato, solo laddove siano riconducibili alla categoria già delineata "per il futuro" dal D.L. n. 132 del 2021 ed «unitamente ad altri elementi di prova». 5.5. Gli «altri elementi di prova» che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono confortare i cd. dati "esteriori" delle conversazioni, ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non sono tipizzati o, almeno, predeterminati nella specie e nella qualità; possono ricomprendere, pertanto, non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle 20 t indirette, legittimamente acquisite e che si rivelino idonee - anche sul piano della mera consequenzialità logica - a corroborare il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma (in giurisprudenza, si veda Sez. 2, n. 11283 del 03/02/2023, Gallone, Rv. 284600, a mente della quale: «In tema di acquisizione dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 1-bis d.l. 30 settembre 2021, n. 132, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 - a termini del quale i tabulati acquisiti nei procedimenti penali prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 cit. possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente in relazione ai reati indicati dal riscritto art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ha efficacia retroattiva, derogando espressamente al principio del tempus regit actum ed è applicabile anche nel giudizio di legittimità, dovendo considerarsi il procedimento probatorio non ancora esaurito allorquando la Corte sia stata investita del sindacato sulla valutazione dei tabulati non più rimessa al libero convincimento del giudice di merito»; nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 38213 del 15/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283875; così anche Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989, che riprende - sul punto specifico - Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; si veda, infine, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353). 5.6. Alla stregua dei rilievi che precedono, la censura difensiva attinente alla valenza probatoria dei dati esteriori emergenti dalle comunicazioni telefoniche, acquisiti in epoca antecedente al 30 settembre 2021, deve essere decisa non già sulla base della disciplina previgente, bensì dello ius superveniens. Il regime di utilizzabilità e la valenza probatoria dei tabulati acquisiti dal Pubblico ministero, quindi, non sono più disciplinati dalla formulazione previgente dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, essendo la materia regolata, invece, dall'art. 1, comma 1-bis, decreto legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, il quale ha efficacia retroattiva e, dunque, deroga espressamente al principio del tempus regit actum. Tale disposizione, in sostanza, deve trovare applicazione - quale paradigma vigente di legalità, in tema di utilizzazione dei tabulati e valutazione della prova - anche nel giudizio di legittimità, in quanto il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri, allorquando la Corte di cassazione sia stata investita del sindacato sulla motivazione, relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. 5.7. Muovendo da tali ancoraggi ermeneutici, deve rilevarsi come, nel caso di specie, i tabulati telefonici abbiano fatto ingresso nel patrimonio conoscitivo processuale - secondo le modalità di acquisizione all'epoca vigenti - ai fini dell'accertamento di un reato che, ovviamente, rientra nel catalogo di reati gravi delineato dal legislatore. La sentenza impugnata, inoltre, soddisfa pienamente la nuova regola di valutazione dell'efficacia probatoria dei tabulati telefonici, in quanto l'affermazione di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata argomentata, da parte della Corte territoriale, ricorrendo tanto ai dati esteriori del traffico telefonico (essenzialmente, contatti e collocazione dei vari interlocutori), quanto da un ampio coacervo di rilevanti elementi sintomatici e indizianti. Questi ultimi, di tenore logico-deduttivo, nonché di natura dichiarativa e, infine, di carattere fenomenico e oggettivo, devono ritenersi dotati di una autonoma forza evocativa, tanto che avrebbero potuto condurre ex se all'affermazione di penale responsabilità. 6. Il primo motivo attiene alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda; in particolare, verte sul fatto che il veicolo Doblò in uso all'imputato potesse trasportare un corpo inanimato. La difesa propone, inoltre, una diversa lettura - e, correlativamente, l'attribuzione di una differente valenza evocativa - alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] (laddove ella ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] colloquiassero, quel giorno, in maniera serena e che ella non li vide uscire insieme, dall'abitazione dell'anziana donna) e sottolinea come nessuno abbia riferito di aver visto la [OSCURATO:PERSONA] uscire dall'ingresso di via Turati. Non vi è chi non rilevi come tali motivi presentino, in maniera davvero palese, una marcata impronta rivalutativa e fattuale, risolvendosi nell'invitare questo Collegio all'effettuazione di un giudizio eminentemente versato nel merito. 6.1. Pare allora sufficiente richiamare la dettagliata e coerente spiegazione fornita dalla Corte territoriale, circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia sicuramente l'ultima persona vista in compagnia della vittima, con la quale - in forza di una ferrea deduzione logica - deve essere necessariamente uscito dall'abitazione, posto che ella non deambulava autonomamente; tale dato, di carattere oggettivo, viene dai Giudici di secondo grado correttamente saldato alle contraddizioni esistenti nella versione dell'uomo (si veda quanto riportato alla pagina numero 38 della sentenza impugnata). Sostiene inoltre la Corte distrettuale - confrontandosi in maniera coerente e completa con le obiezioni difensive - come non possa che essere frutto di una mera congettura, immaginare che la [OSCURATO:PERSONA] possa, quel giorno, essere uscita dall'abitazione da sola, potendosi dare per acclarato che ella non uscisse mai, se non accompagnata (così a pagina 40 della sentenza impugnata). 6.2. La Corte di assise di appello di Catania si è adeguatamente soffermata, infine, sulla valenza dimostrativa da attribuire alla dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo deceduta), alla quale aveva fatto riferimento anche la sentenza rescindente; la Corte territoriale, però, giudica tale testimonianza del 22 t tutto ininfluente (la [OSCURATO:PERSONA] dichiara solo di aver visto l'imputato a bordo del furgone, ma non afferma che fosse solo). 6.3. Secondo la sentenza impugnata, infine, la vittima non è stata uccisa in casa, bensì in altro luogo (come la Corte distrettuale desume, sia dal mancato ritrovamento di uno dei bastoni tripodi che la [OSCURATO:PERSONA] adoperava per aiutarsi nella deambulazione, sia dalla totale assenza di tracce ematiche all'interno dell'appartamento); ciò rende irrilevanti le conclusioni sussunte nella relazione datata 29/07/2005, a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha escluso che il cadavere della donna possa esser stato trasportato all'esterno dell'abitazione e caricato nel veicolo in uso all'imputato (pagina 43 della sentenza impugnata). 7. Il secondo motivo inerisce al tema della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], in assenza delle garanzie difensive, per essere le stesse collocabili - secondo l'assunto della difesa - in un tempo in cui erano già emersi elementi di reità, a carico dello stesso. La doglianza, peraltro, assorbe anche la censura - solo formalmente formulata in via preliminare, ma esattamente sovrapponibile, sotto il profilo contenutistico, al secondo motivo - concernente le ordinanze del 15/11/2021 e del 30/05/2022, in relazione alle quali la difesa si duole della asseritamente illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali, rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 25/02/2005, in ragione della già accertata inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dagli stessi, rispettivamente, nei giorni 02/05/2005 e 12/10/2005. In tal modo sarebbe stata ignorata, in conclusione, l'avvenuta violazione del dettato degli artt. 62 e 64 cod. proc. pen., ad opera degli inquirenti. Come chiarito in parte narrativa, la Corte di assise di appello di Catania - in sede di giudizio di rinvio - ha dunque ritenuto utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], nei giorni 23 e 25 febbraio 2005; in tale decisione della Corte territoriale si anniderebbe - ad avviso della difesa - un netto contrasto con le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente, atteso che sarebbero stati così posti nell'oblio gli elementi già emersi, atti a concentrare sospetti sulla figura del [OSCURATO:PERSONA], già in epoca antecedente al 23/02/2005. 7.1. Pare anzitutto utile sottolineare come la critica difensiva attenga, in via esclusiva, alle dichiarazioni risalenti ai giorni 23 e 25 febbraio; ciò in quanto la stessa Corte distrettuale ha ritenuto non utilizzabili le sommarie informazioni rese, ad opera dello stesso imputato, nel successivo mese di maggio. Tali dichiarazioni, come detto rese in veste di sommario informatore, rivestono una basilare importanza, in quanto essenziali ai fini della emersione di un alibi falso. La Corte le ritiene utilizzabili, per essere state rese quando ancora non erano emersi indizi non equivoci di reità, a carico di [OSCURATO:PERSONA], bensì solo vaghi sospetti (così nella sentenza impugnata, alla pagina numero 20). Stando a tale impostazione, erano solo inconferenti sospetti sia il fatto di avere il furgone pulito, nonostante le recenti piogge, sia il ritrovamento del fazzoletto intriso di sangue, sia la sparizione dei soldi prelevati in banca, previa monetizzazione di un titolo di proprietà della suocera (ibidem, pagina 22). Aggiunge la Corte territoriale, correttamente, che le attività sia di captazione telefonica e ambientale, sia di perquisizione veicolare non postulano indizi a carico del soggetto che ne sia destinatario, per cui non assumono valenza alcuna, quanto alla veste processuale da attribuire a quest'ultimo. 7.2. Il principio di diritto che governa la materia è ben scolpito, da una ormai risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità. E infatti: «La sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417; Sez. 2, n. 20936 del 07/04/2017, Minutolo, Rv. 270363). A tale principio, si salda l'ulteriore ancoraggio ermeneutico, a mente del quale l'accertamento in ordine alla già avvenuta emersione - a carico del dichiarante - di indizi di reità, rappresenta una questione di fatto, che non è censurabile in sede di legittimità, laddove risulti adeguatamente motivata (così Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584: «In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità»). 7.3. La Corte distrettuale - sul punto specifico - ha adottato una motivazione congruente e priva del pur minimo vuoto concettuale, chiarendo in modo consono le ragioni poste a fondamento della ritenuta utilizzabilità delle sopra dette dichiarazioni. I Giudici di appello, infatti, hanno richiamato le dichiarazioni - tra loro perfettamente concordi - rese in dibattimento da due testi di polizia giudiziaria, ossia gli ispettori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi hanno chiarito che i primi elementi di carattere non equivoco si addensarono, sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], soltanto a seguito dell'acquisizione dei tabulati telefonici, pervenuti il 2 e il 3 marzo 2005; solo da tali dati, in effetti, poté evincersi la natura fortemente contraddittoria, di alcuni fondamentali passaggi presenti nella ricostruzione offerta dal prevenuto. Sviscerando ancor meglio il tema dell'emersione di non equivoci elementi indiziari a carico dell'imputato, la Corte territoriale ha anche chiarito come l'attività di intercettazione fosse stata avviata ad ampio raggio, sarebbe a dire a carico dell'intera cerchia dei familiari della persona scomparsa. Quanto agli ulteriori aspetti sussunti nell'atto di impugnazione, non oltrepassavano la soglia del mero sospetto, contrariamente alla prospettazione difensiva: - né la constatazione, da parte degli organi inquirenti, delle condizioni del furgone (tanto che fu successivamente necessario, per dare un substrato contenutistico apprezzabile a tale labile sospetto, effettuare meticolose ricerche presso gli autolavaggì della zona); - né il rinvenimento, presso l'abitazione del prevenuto, di un fazzoletto intriso di sangue, poi rivelatosi del tutto inutile ai fini dello sviluppo delle investigazioni (la Corte ha sul punto sottolineato, correttamente, come gli atti di perquisizione locale e conseguente sequestro possano essere eseguiti anche nei confronti di soggetto non indagato); - né il mancato ritrovamento, sul conto della vittima, della somma di euro 46.000,00 e, consequenzialmente, il disvelamento di un possibile movente omicidiario (la Corte ha anzi evidenziato come, essendo ben noto come [OSCURATO:PERSONA] fosse delegato ad operare sul conto corrente della suocera, gli inquirenti avessero addirittura ipotizzato - nella fase primigenia delle indagini - che la vittima avesse scelto di allontanarsi volontariamente, portando con sé la suddetta somma di denaro, monetizzata in sua vece dal genero). La Corte di assise di appello non ha mancato di sottolineare, infine, come le sommarie informazioni testimoniali de quibus siano state assunte nei giorni 23 e 25 febbraio 2005, ossia, rispettivamente, l'indomani e tre giorni dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]; un dato oggettivo, questo, che rende ancor meno plausibile che si fosse già verificata l'emersione, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di indizi non equivoci di reità, che potessero esser tali da imporne l'audizione previa apprestamento - nei suoi confronti - delle garanzie difensive. Dal censurato apparato argomentativo non emergono carenze o spunti di contraddittorietà - logica o intratestuale - la doglianza difensiva non può che essere disattesa. 8. Con il terzo motivo, viene stigmatizzata l'attribuzione, da parte dei Giudici di merito, di una valenza dimostrativa che sì reputa essere ridondante, a quello che - secondo il costrutto accusatorio - sarebbe stato il movente dell'assassinio; movente che, comunque, non sarebbe autonomamente in grado di elidere le profonde distonie e aporie logiche, riscontrabili nel tessuto argomentativo della sentenza di condanna. Sarebbe restato incerto il dato dell'appropriazione del denaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale non versava in precarie condizioni economiche ed aveva sempre mostrato disponibilità nei confronti della suocera. Non vi è chi non rilevi, in primo luogo, come si tratti di una censura interamente versata in fatto, che si limita a contrastare le conclusioni raggiunte in sede di merito, domandando niente altro, se non una rivalutazione delle prove ad opera di questa Corte. Il tema del movente dell'azione omicidiaria, ad ogni modo, è affrontato dalla Corte territoriale in maniera esaustiva, dettagliata e coerente e le ragioni poste a fondamento delle conclusioni raggiunte sono esposte in forma lineare e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà (si vedano le pagine numero 44 e seguenti della sentenza impugnata). La Corte di assise di appello, inoltre, analizza compiutamente la questione inerente alla consegna del denaro alla [OSCURATO:PERSONA], ricordando come due testi ([OSCURATO:PERSONA] e Ingallna) abbiano recisamente negato di avervi assistito; il fatto è invece suffragato dalle dichiarazioni rese dalla alla moglie e dal figlio del prevenuto, che la Corte - con motivazione ancora una volta congruente e lineare - ritiene essere testi non attendibili (ibidem, pagina 45 e seguenti; vedere inoltre quanto scritto alla pagina numero 48, circa le ragioni della ritenuta inaffidabilità di [OSCURATO:PERSONA]). Ma anche la problematica inerente alla condizione di difficoltà economica che, in quel periodo, attanagliava l'imputato è adeguatamente scandagliata dalla Corte distrettuale (pagina numero 51 della sentenza impugnata). In definitiva, la questione del movente - sebbene essa abbia percorso, come una corrente invisibile, l'intera trama dibattimentale - deve ritenersi analizzata e risolta, nella sentenza impugnata, con una motivazione coerente, logica e, pertanto, del tutto immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 9. Con il quarto motivo, la difesa pone il tema della riqualificazione giuridica, in presenza di un fatto che definisce indefinito e indeterminabile, tanto che mancherebbe - sempre in ipotesi difensiva - qualsiasi prova, in ordine alla sussistenza del dolo omicidiario. Si prospetta, sul punto, la sussistenza di una reformatio in peius, dato che la riqualificazione in omicidio preterintenzionale, con esclusione dell'aggravante della premeditazione, non era stata fatta oggetto di impugnazione ad opera del Pubblico ministero e, quindi, non avrebbe potuto essere oggetto di rivisitazione in sede di giudizio di rinvio. La riforma peggiorativa, in sostanza, scaturirebbe dalla condanna per un titolo di reato più grave, sebbene sia rimasta intonsa la pena irrogata. 9.1. Richiamando e integrando quanto sopra esposto, può ricordarsi come la vicenda processuale concernente [OSCURATO:PERSONA] muova da una originaria imputazione per omicidio volontario. In primo grado, vi è stata la riqualificazione giuridica del fatto contestato, con conseguente condanna dell'imputato per il delitto omicidio preterintenzionale; a seguito di gravame interposto dal solo imputato, tale pronuncia è stata confermata in appello. La Corte di cassazione ha disposto l'annullamento di tale sentenza, essenzialmente in ordine ai profili della ricostruzione della dinamica del fatto e della responsabilità dell'imputato. La decisione oggi impugnata ha ritenuto il fatto storico conforme al paradigma normativo originariamente ascritto, pronunciando condanna per il reato di omicidio aggravato e, consequenzialmente, confermando la pena irrogata in primo grado. 9.2. Tale iter processuale, contrariamente alla tesi propugnata dalla difesa, deve ritenersi del tutto corretto e coerente con il sistema processualpenalistico. La norma alla quale occorre fare riferimento è l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che dispone espressamente che: "quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado". Se ne deduce che - in presenza di gravame interposto esclusivamente dall'imputato - il giudice di appello può "dare al fatto una definizione giuridica più grave", purché "entro i limiti indicati nel comma 1". Ed il comma 1, richiamato dal citato art. 597, comma 3, dispone che "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti". L'inevitabile corollario del coordinamento fra tali disposizioni codicistiche è rappresentato dal fatto che "i limiti indicati nel comma 1" di cui al succitato comma 3, sono i limiti generali della cognizione del giudice di secondo grado, dinanzi al quale il rapporto processuale si incardina solo "limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" [si veda Sez. 1, n. 45466 del 06/10/2022, Cicalese, Rv. 284354, a mente della quale: «Sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" nel caso in cui il giudice di appello, a fronte di impugnazione proposta dal solo imputato, pur non aggravando la pena inflitta in primo grado, abbia attribuito al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica (nella specie quella di tentato omicidio, come nell'imputazione originaria, poi riqualificata in lesioni personali in sede decisoria), a condizione che si tratti di punto della pronunzia estraneo ai motivi di impugnazione»]. Il principio di diritto, dal quale questo Collegio non vede ragioni per discostarsi, è allora nel senso che - tranne che nel caso di annullamento, ad opera della Corte di cassazione, che sia incentrato su questioni di natura esclusivamente processuale - si realizza una riforma peggiorativa laddove venga attribuita, nel giudizio di rinvio, una qualificazione giuridica più grave al fatto contestato, a patto però che tale questione non abbia fatto parte del devoluto in sede di gravame. 9.3. Nel caso in esame, l'appello interposto dall'imputato aveva incardinato, quindi, sull'intero capo il rapporto processuale di secondo grado; il punto della decisione attinente alla qualificazione giuridica del fatto, dunque, era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado. I concetti di "capi" e "punti" della decisione, non definiti dal codice di rito, ma fondamentali nel sistema del diritto delle impugnazioni, sono ormai individuati in modo univoco, grazie alla pluriennale stratificazione della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]. U., n. 1 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tuzzolino, Rv. 216239 rilevò che la nozione di capo della sentenza «è riferita soprattutto alla sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, sicché per capo deve intendersi ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato». Nel precisare questo concetto Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 aggiunse trattarsi di "un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza". Quanto al concetto di punti della decisione, la pronuncia Tuzzolino affermò che "ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto; l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio". Il concetto è stato ribadito dalla pronuncia Galtelli, secondo cui il punto della decisione ha una portata più ristretta di quella di capo, in quanto riguarda "tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione". Tali concetti sono stati ancora fissati, in termini sostanzialmente sovrapponibili, ad opera di Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, rv. 280261. 9.4. La "qualificazione giuridica del fatto" è infine, per citare ancora la pronuncia Tuzzolino delle Sezioni Unite, un "passaggio obbligato per la definizione di una imputazione". In conclusione, il sopra esposto principio di diritto deve ritenersi ben applicato, ad opera della Corte di assise di appello, non potendosi ravvisare violazione alcuna del divieto di reformatio in peius. 10. Con il quinto motivo, la difesa censura la situazione di perdurante incertezza, che residuerebbe dalla lettura della sentenza impugnata, con riferimento ad alcuni dati fondamentali della ricostruzione degli accadimenti per i quali è processo. Sarebbero restati ignoti, infatti, il tempo e il luogo dell'omicidio, nonché la dinamica dello stesso e sarebbe rimasto sconosciuto, infine, il luogo nel quale sarebbe avvenuto l'occultamento del cadavere. 10.1. La prospettazione difensiva tende - anche sul punto - ad ottenere una inammissibile nuova ricostruzione dei fatti, mediante l'adozione di criteri valutativi distonici, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito; questi, però, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Appare chiaro, del resto, come la censura si confronti direttamente con i dati processuali, piuttosto che con la motivazione della sentenza secondo il paradigma stabilito dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il vizio della motivazione - perché possa avere dignità nel giudizio di legittimità - deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. L'inosservanza di tale regola interpretativa comporta che le censure attengano - in via immediata e diretta - al merito della decisione impugnata, introducendo una rivalutazione in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità. La difesa, infatti, su ogni singolo aspetto ed in relazione ai plurimi punti dedotti, propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, così limitandosi a proporre una apodittica e tautologica ipotesi ricostruttiva di quanto accaduto; una attività, come già detto, preclusa alla Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217). 10.2. Giova però precisare - per sola completezza di analisi e di esposizione come la Corte distrettuale abbia affrontato scrupolosamente tutte le problematiche evidenziate dalla difesa, non sottraendosi mai al dialogo con le deduzioni difensive. I Giudici - contrariamente all'assunto difensivo - hanno infatti contestualizzato in modo consono: - i tempi della realizzazione del fatto omicidiario e dell'occultamento del cadavere, all'uopo valorizzando il valore dimostrativo sia dei ripetuti contatti telefonici intercorsi, fra l'imputato e il fratello, sia la univoca significazione del percorso stradale seguito dai due; - la tenuta narrativa e l'affidabilità dei testi a discolpa, la cui mancata audizione era stata stigmatizzata dalla Cassazione, uno solo dei quali - ossia [OSCURATO:PERSONA] - ha ricordato di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio in [OSCURATO:PERSONA] di Cannerina e di aver comprato della biancheria (tale testimonianza è stata però bollata come insignificante dalla Corte territoriale, risalendo evidentemente il ricordo della teste ad epoca posteriore rispetto al fatto, come esposto alla pagina numero 59 della sentenza impugnata); - la insostenibilità delle svariate tesi alternative propugnate dalla difesa, alternativamente fondate sulla prospettazione o di un allontanamento volontario della anziana donna (del tutto impensabile, per essere ella afflitta da gravi e insormontabili difficoltà di deambulazione), o sull'intervento di terzi ignoti (tesi parimenti ben sviscerata dalla Corte, ma giudicata non plausibile, in quanto fortemente congetturale e non aderente ad alcuno degli elementi probatori raccolti, come ben espresso alla pagina n. 69 della sentenza impugnata); - le ragioni della sussistenza della natura volontaria del fatto omicidiario, sub specie di dolo d'impeto, ritenuto desumibile: 1) dal complessivo rapporto intercorrente fra il genero e la suocera, con il primo che - del tutto pacificamente - nutriva ragguardevoli aspettative economiche, nei confronti della donna; 2) dal carattere sicuramente collerico del prevenuto, la cui indole era certo compatibile con accesso d'ira incontrollabile e dagli sviluppi imprevedibili; 3) dal comportamento successivamente adottato dall'imputato, il quale non ha cercato alcun aiuto e, anzi, ha proceduto alla soppressione del cadavere, mai più rinvenuto nonostante estenuanti e certosine ricerche. Grazie al perfetto combaciare di tali elementi, la Corte territoriale reputa assodato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto una discussione, la cui scaturigine è da rinvenire nella volontà del primo di non restituire la somma di denaro monetizzata in banca e che l'uomo - con una (non determinabile) condotta violenta - l'abbia uccisa (così a pag. 77 e seguenti della sentenza impugnata). Il ricorrente, invece, propone una valutazione parcellizzata di alcuni elementi costituenti il ponderoso e concludente compendio probatorio, evitando di confrontarsi con la lettura, insieme individuale e complessiva, che di essi offre la sentenza impugnata. 10.3. Per completezza di esposizione, pare infine utile sottolineare come la Corte di assise di appello di Catania si sia adeguatamente soffermata anche sul tema - fondamentale pure nella prospettiva difensiva - della valenza probatoria da riconnettere all'alibi mendace (tema ampiamente sviscerato, nelle pagine che vanno dalla numero 62 alla numero 64 della sentenza impugnata). Sotto il profilo sistematico e concettuale, gli argomenti condotti a proprio discarico dagli imputati devono essere incastonati in un ambito interpretativo della prova quanto mai vasto ed onnicomprensivo. Essi non possono mai costituire, dunque, un momento processuale a sé stante, scisso dall'intero contesto. Si tratta di un profilo probatorio che rientra a pieno titolo, pertanto, nella valutazione demandata al giudicante, secondo i canoni generali del libero convincimento. Il patrimonio probatorio disponibile, pertanto, si compone anche delle dichiarazioni rese dall'imputato o indagato, siano esse di tenore confessorio o eteroaccusatorio, siano magari meramente tese ad allontanare le incolpazioni, o concretizzino infine una chiamata di correo. È però metodologicamente scorretto limitarsi a valorizzare in senso negativo, ai fini dell'assunzione della decisione finale, eventuali dichiarazioni offerte dall'imputato, o anche comportamenti commissivi o omissivi; scelte che rappresentino, invece, espressione di diritti soggettivi o di facoltà processuali espressamente garantite dall'ordinamento. Condotte quali il silenzio, o anche l'ostinata ed inverosimile negazione, infatti, rientrano pur sempre nell'esteso novero dei diritti di difesa e costituiscono, comunque, espressione delle libere ed insindacabili scelte strategiche difensive. Di ben diverso valore è, al contrario, il procedimento razionale che consente di fondare un convincimento di reità non sulla attribuzione di un'accezione implicitamente confessoria al mero silenzio, o magari alla ricostruzione inattendibile promanante dall'imputato; che autorizza invece a basarsi sulla attribuzione, a tali condotte, di un semplice valore di riscontro, rispetto ad un materiale probatorio gravante sul soggetto e che si riveli, già intrinsecamente, dotato dei caratteri di concludenza e decisività. In quest'ottica l'assenza di spiegazione, o anche la proposizione di una ricostruzione non veritiera rispetto alle accuse rivoltegli (ossia in altri termini l'alibi del soggetto) postula dunque sempre un vaglio estremamente severo. Ma di per sé, l'alibi non costituisce un elemento immediatamente pregiudizievole per il dichiarante. È pienamente immaginabile, insomma, un alibi semplicemente non rispondente al vero e, dunque, mera espressione del diritto di difesa dell'imputato. Una differente valenza evocativa, al contrario, rivestirà l'alibi fasullo, palesemente mendace. L'alibi che risulti artificiosamente costruito, eventualmente combinando ed affastellando secondo convenienza una pluralità di circostanze inventate, fino a comporre un vero e proprio mosaico di menzogne. Ciò realizzerà un alibi non soltanto non veritiero, bensì mendace. E questo potrà essere valutato alla stregua di un elemento fortemente sintomatico del tentativo di sottrarsi - mediante astuta macchinazione - all'accertamento della verità. La differenza di fondo tra le due situazioni sopra descritte risiede allora nel fatto che un alibi semplicemente fallito non potrà costituire prova a carico, non essendo compito dell'accusato dimostrare la propria innocenza; un alibi fasullo, al contrario - ove si incentri su aspetti essenziali della vicenda e sia astrattamente idoneo a sottrarre il reo ad un giudizio di colpevolezza - si potrà inserire a pieno titolo nel meccanismo di formazione del convincimento del giudice (il principio di diritto è risalente e mai rivisitato, a partire da Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192470, che ha così statuito: «In tema di prove, mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa»; così anche, fra tante, Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647; Sez. 2, n. 5060 del 15/12/2005, dep. 2006, Solimando, Rv. 233230; Sez. 2., n. 11840 del 04/02/2004, Gallazzi, Rv. 228386). 10.4. Di tali principi di diritto, la Corte territoriale ha mostrato di saper fare buon governo, allorché sottolinea l'insanabile contrasto riscontrabile, rispetto alle risultanze sia telefoniche sia dei tabulati, nelle versioni successivamente propalate dall'imputato; questi infatti ha inverosimilmente sostenuto, venendo immediatamente smentito dai dati oggettivi ricavabili dai tabulati: - di aver fatto rientro in casa subito dopo aver lasciato la suocera, rimanendovi per l'intero pomeriggio; - di essersi recato, dopo aver lasciato a casa la [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe dovuto riscuotere dei crediti dai clienti. La natura mendace delle giustificazioni addotte dal prevenuto viene valutata dalla Corte distrettuale, inoltre, in rapporto ai reiterati tentativi di depistaggio delle indagini, attuati mediante l'eliminazione delle microspie e le telefonate effettuate in data 3 marzo 2005 da una cabina telefonica ubicata in Modica; in tale occasione un anonimo interlocutore, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato, aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] come la madre [OSCURATO:PERSONA] stesse bene. Infine, i Giudici di appello ricordano come la stessa moglie dell'imputato - nell'immediatezza dei fatti e prima di raggiungere la Questura, la sera del 22 febbraio 2005 - abbia propinato alla succitata sorella Rosalia una versione che nella sentenza impugnata è, giustamente, definita "anomala"; secondo tale versione, [OSCURATO:PERSONA] era restato in casa per assistere la figlia più piccola colpita da attacco febbrile (una versione confliggente con il fatto che poco prima [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, aveva detto alla zia che il padre non si trovava in casa). Una discordanza di narrazioni che, secondo la Corte distrettuale, trova l'unica spiegazione sostenibile nel tentativo - posto in essere da parte dell'imputato - di costruirsi un alibi con la complicità della moglie. Sulla base ditali elementi, la Corte di assise di appello, dunque, ha affermato la natura mendace dell'alibi propugnato da [OSCURATO:PERSONA], giungendo a conclusioni di ineccepibile saldezza concettuale, attraverso un percorso argomentativo lineare, coerente con i canoni della logica e privo della pur minima contraddizione. 11. Il sesto motivo, da ritenersi inammissibile perché rivalutativo, attiene alle regole di formazione della prova a carico, assumendosi da parte della difesa la sussistenza di un incongruo coordinamento, fra elementi dimostrativi di eterogenea ed incerta genesi e di scarso valore semantico, che la Corte territoriale avrebbe impropriamente ritenuto essere tra loro collimanti. In particolare, residuerebbe una situazione di scarsa saldezza ricostruttiva, con riferimento: - al dato della consegna della somma di denaro in contanti (con il correlato tema della ubicazione delle stanze dell'appartamento della [OSCURATO:PERSONA], posizionamento che non avrebbe consentito alle persone presenti di scorgere il momento della dazione della busta, dall'imputato alla suocera); - alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa; - alla riferibilità soggettiva, proprio a [OSCURATO:PERSONA], della telefonata anonima, effettuata al fine di sviare le indagini; - alle pressioni e suggestioni, che si pretende esser state poste in essere dalla polizia a carico della Golino, affinché quest'ultima dichiarasse di riconoscere la voce del fidanzato, nell'intercettazione telefonica; - alla valenza evocativa e alla attendibilità delle intercettazioni ambientali disposte in Questura. Non vi è chi non rilevi, però, come si tratti di temi ampiamente sviscerati dalla Corte territoriale, che - confrontandosi in maniera compiuta, tanto con gli elementi di valutazione e conoscenza presenti nell'incarto processuale, quanto con le numerose deduzioni difensive - ha adottato, anche in ordine a tali specifici profili, una motivazione doviziosa, completa e puntuale, che non merita alcun tipo di stigma in questa sede. Del resto, la difesa non riesce ad oltrepassare la soglia della mera critica confutativa, chiedendo ancora una volta a questa Corte di invadere il campo della verifica nel merito, operazione come detto non consentita in sede di legittimità. 12. Con il settimo motivo, la difesa muove una critica al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in genere, al trattamento sanzionatorio adottato. Avendo la Corte stessa ricondotto il fatto omicidiario a una determinazione di carattere subitaneo e, inoltre, essendosi trattato di un gesto sicuramente connotato da una improvvisa spinta emotiva, risulterebbe poi contraddittorio giudicare il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto socialmente pericoloso, tanto da considerarlo non meritevole né della concessione delle invocate attenuanti, né comunque di una attenuazione del rigore sanzionatorio. Contrariamente alle prospettazioni difensive, però, i giudici del merito hanno fatto buon governo della legge penale ed hanno dato conto delle ragioni che hanno guidato - nel rispetto del principio di proporzionalità - l'esercizio del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen. La Corte distrettuale, infatti, non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche di estrema pericolosità del fatto e la assoluta carenza di qualsiasi forma di resipiscenza, da parte del soggetto. In punto di gravità della condotta, i Giudici di merito hanno anzitutto evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non abbia esitato ad aggredire la suocera - persona anziana e afflitta da difficoltà nella deambulazione - in spregio della fiducia che ella invece riponeva in lui, tanto da affidargli la gestione del proprio patrimonio. Lo stesso comportamento post delictum, del resto, è stato ritenuto evocativo della mancanza di una pur embrionale forma di rivisitazione critica del pregresso operato criminale. 12.1. La motivazione è esaustiva e coerente anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto a quest'ultimo aspetto, la Corte di assise di appello ha mostrato - in primo luogo - di attribuire un particolare rilievo alla condotta serbata dall'imputato, sottolineando come questi non abbia esitato ad aggredire la suocera, ad onta dell'avanzata età e delle difficoltà di deambulazione della stessa, nonché tradendo la totale fiducia che ella riponeva in lui, tanto da avergli affidato la gestione del suo patrimonio. Né i Giudici di secondo grado hanno mancato di evidenziare la condotta successivamente serbata dal prevenuto, il quale non ha esitato a occultare il cadavere della vittima, così mostrando l'assenza di un pur minimo affiato di resipiscenza o di rivisitazione critica, in ordine a quanto compiuto. Infine, corretto ed espresso in modo lineare risulta anche l'ulteriore argomento adoperato dalla Corte territoriale, laddove sottolinea come il [OSCURATO:PERSONA] - piuttosto che manifestare un almeno embrionale ravvedimento - si sia trincerato dietro l'usbergo di una ostinata e inverosimile negazione, peraltro affastellando alla bisogna spiegazioni incongrue, fino a costruire un vero e proprio alibi fasullo e serbando un comportamento successivo al fatto privo di elementi favorevolmente valutabili. 12.2. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente ineccepibile, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice, in ipotesi, con motivazione fondata anche sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione; la stessa motivazione, quindi, a patto che sia congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento in ordine a ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 2
Sentenza Cassazione n. 02072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris