CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40017/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 81, 387-bis e 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] denteMaria [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 2