CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale incalce al ricorso, elettivamente domiciliata, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9;- ricorrente -controAgenzia delle entrate-Riscossione- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, pressocui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 5260/13/2024, emessa della Corte diGiustizia Tributaria di II grado del Lazio, depositata in data 21 agosto 2024, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. 06 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, proponericorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio avevarigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 10893/30/2021della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rigettato il ricorsoproposto dalla suddetta società avverso intimazione di pagamento percomplessivi euro 325.464,54 relativa a numerose presupposte cartelle dipagamento e avvisi di addebito.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservatoche: 1) essendo state le sottese cartelle ritualmente notificate prima dellanotifica dell’impugnata intimazione di pagamento, una serie di eccezioniproposte dalla società contribuente avverso le dette cartelle erano tardive edinfondate; quindi i motivi di appello terzo (con il quale veniva dedotta la nullitàdella sentenza di primo grado essendo stata emessa anche relativamente acartelle di pagamento e avvisi di addebito di natura non tributaria, in violazionedell’art. 2 del d.lgs. n. 546/92), nono (omessa pronuncia da parte della CTP sullacensura di violazione dell’art. 2697 c.c. per cui spetta al soggetto attivo dellapretesa l’onere di fornirne la prova), undicesimo (omessa pronuncia della CTPsu punti decisivi della controversia) e quattordicesimo (relativo allariproposizione di tutti i motivi di fatto e di diritto non esaminati o assorbiti dalgiudice di grado) risultavano infondati; 2) era infondato il quinto motivo diappello concernente la notifica via pec dell’atto di intimazione atteso che laNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026notifica di quest’ultima era stata effettuata ritualmente a mezzo posta elettronicacertificata come previsto dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 602/73 all’indirizzorisultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge; 3) era infondato il sestomotivo di appello relativo alla assunta nullità della intimazione per mancataallegazione degli atti prodromici ai sensi degli artt. 3, comma 3, della legge n.241/90 e 7 della legge n. 212/2000, atteso che non era previsto alcun obbligodi allegazione a carico del concessionario per la riscossione, ma soltantol’indicazione di elementi atti a porre il contribuente in grado di potersi difendere;4) erano infondati i motivi settimo ed ottavo in quanto l’Agente per la riscossioneaveva applicato correttamente i criteri di calcolo per gli oneri di riscossione e gliinteressi previsti dal d.lgs. n. 159/2015; 5) era infondato il primo motivo digravame con il quale la contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza diprimo grado per violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546/92, per non avere la CTPesaminato l’istanza di sospensione presentata dalla società nel proporre ricorso,al decisum della sentenza impugnata, come quello afferente all’omessaconcessione della sospensione cautelare ante causam; 6) privo di pregio, inquanto l’appellante non aveva indicato le ragioni per le quali considerava leso ilproprio diritto di difesa, era anche il secondo motivo di appello con il quale sideduceva l’avvenuta trattazione del ricorso dinanzi alla CTP in camera diconsiglio senza la presenza del difensore, disattendendo l’istanza di trattazionein pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/92, con collegamentoda remoto in modalità audiovisiva; 7) il quarto motivo di appello con il quale sidenunciava la violazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/92 per tardiva costituzionein primo grado dell’Agente per la riscossione era infondato in quanto il termineper la costituzione in giudizio di parte resistente non era perentorio maordinatorio; 8) era infondato anche il decimo motivo di appello in quanto, ex art.15, punto 2-sexies del d.lgs. n. 546/92, risultava legittima la liquidazione dellespese a favore dell’Ufficio con la applicazione, per la liquidazione del compensospettante agli avvocati, la riduzione del 20% dell’importo complessivo iviprevisto; 9) era infondato il dodicesimo motivo non essendo incorso il giudice diNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026primo grado nel prospettato vizio di ultrapetizione; 10) andava disatteso ancheil tredicesimo motivo concernente l’assunta motivazione apparente dellasentenza di prime cure, essendo chiare le ragioni della decisione e l’iter logico-giuridico seguito.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate- Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24, 101 e 111 dellaCostituzione e 33, 34 e 34-bis del D.lgs. n.546/92 e 16, comma 4, del D.L.n.119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018 e successive modifiche, peravere la CGT di II grado rigettato, con una motivazione generica e nondisponendo alcuna “retrocessione” del processo, il secondo motivo di appelloconcernente la assunta nullità della sentenza di primo grado stante la trattazionein camera di consiglio, senza la presenza del difensore, disattendendo l’istanzadi trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n.546/92 con collegamento da remoto in modalità audiovisiva.1.1. In disparte il profilo di inammissibilità per formulazione promiscua,contenendo il motivo un'indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni diricorso per cassazione riconducibili al vizio di violazione di legge e a quello dierror in procedendo, nel merito, il motivo è infondato.1.2.In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera diconsiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delleparti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullitàprocessuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del dirittodi difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la"retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra traquelle tassativamente previste dall'art. 59 del detto d.lgs., l’appello costituisce,anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo cheNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito dellacontroversia (Cass. sez. 5, n. 19579 del 2018; Cass. sez. 5 n. 3559 del 2010).1.3. Peraltro, la ricorrente non ha in ogni caso in alcun modo dedotto quali sianogli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o diapprofondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi giàcontenuti nei precedenti atti difensivi, tenuto conto del fatto che l'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività delgiudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutelal'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenzadel denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 2948 del 10/02/2006; Cass. n.7108 del 17/03/2008; Cass. sez. 5, Ord. n. 19579 del 2018).2. Con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art.360, primo comma, n. 3e 4, cpc. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 546/92 edegli artt.132 cpc, 118, comma 1, disp. att. cpc, dell’art. 36 del D.lgs. n.546/92e dell’art.112 cpc, per avere la CGT di II grado disatteso erroneamente il terzomotivo di appello concernente l’assunta nullità della sentenza di primo grado peravere deciso nel merito rigettando il ricorso avverso l’intimazione di pagamento,senza rilevare il difetto di giurisdizione del giudice tributario - eccepito dall’ADERnelle proprie controdeduzioni di primo grado - in ordine ai presupposti avvisi diaddebito e a n. 3 cartelle di pagamento, portanti crediti di natura previdenzialee assistenziale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrentedenuncia anche sul punto la motivazione apparente della sentenza di appello eil vizio di omessa pronuncia e di extrapetizione.2.1. In disparte l’indistinto cumulo di mezzi (violazione di legge ed error inprocedendo) con un unico mezzo, il motivo- quanto alla (sub) censura diviolazione di legge- è infondato con correzione della motivazione ai sensi dell’art.384, ultimo comma, c.p.c. nei sensi di seguito indicati.Numero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/20262.2. Va premesso che Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 13/07/2017,n. 17328) hanno affermato che: «la giurisdizione si ripartisce tra giudiceordinario e tributario a seconda del credito azionato: le controversie in tema dicartelle di pagamento di natura tributaria, trattandosi di crediti erarialiappartengono alla giurisdizione delle [OSCURATO:PERSONA], stabilita in genereper "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e speciecomunque denominati" (art. 2. comma 1, D.Igs. 546/92 che menzionaespressamente all'art. 19, tra gli atti impugnabili, "il ruolo e la cartella dipagamento").».2.3.Orbene questa Corte, a Sezioni unite, ha statuito che “in tema di giudicatoimplicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabiled'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interessepubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbiaomesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, èonerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cuiomissione determina la formazione del giudicato interno sulla questioneprocessuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima voltatale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, inbase ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quellirelativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in unapronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato lapropria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisareuna decisione implicita sulla questione processuale implicata”(Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025). Nella richiamata pronuncia, siprecisa che la censura passa attraverso la contestazione della violazione dellenorme che disciplinano l’attività processuale implicata, mentre l’interesse a farlavalere si apprezza con riferimento alla soccombenza su una statuizione implicitaavente ad oggetto un’autonoma questione di tipo processuale. In questi termini,non coglie nel segno l’orientamento che mira a distinguere tra soccombenzaNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026teorica e soccombenza pratica, riferendo l’onere di impugnazione solo aquest’ultima condizione, in base alla considerazione che solo in tali casi la partemanifesti un interesse ad aggredire la sentenza. Anche la parte soccombentesolo virtualmente, rispetto ad un’eccezione di rito, risultata poi vittoriosa nelmerito, è titolare di un interesse ad impugnare la sentenza, che è peròquiescente e condizionato (Cass. S.U., n. 31136/2024). Esso, infatti, si attualizzasolo in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione principale, che esiti inuna riforma della sentenza del primo giudice, comportando un sovvertimentodegli esiti della controversia nel merito. Come evidenziato da Cass. n.5456/2009, il condizionamento dell’impugnazione incidentale promossa dallaparte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questionipregiudiziali di rito, veicola l’interesse ad impugnare e consente ad esso divittoriosa nel merito può scegliere se far valere il vizio processuale, sul quale lasentenza si sia basata, e per l’effetto, far riemergere nel giudizio di gravame laquestione che tale vizio aveva ad oggetto, oppure prestare acquiescenza alla“non decisione”, che si traduce, per la dipendenza strutturale che lega il meritoal rito, in decisione (implicita) in senso non ostativo all’esame del merito. In talcaso il vizio sarà sanato e la questione non potrà riemergere, poiché oggetto digiudicato interno e implicito. Si demanda, pertanto, alla parte la scelta di farriemergere la questione o di rinunciarvi e ciò anche sul presupposto che,trattandosi di una questione di tipo processuale e non sostanziale,l’impugnazione costituisca il mezzo più idoneo ad apprezzare la serietàdell’interesse a farla valere. Dunque, ove la parte assuma l’esistenza del vizioprocessuale oggetto di una questione implicitamente rigettata, l’implicito rigettofonderebbe una patologia della sentenza, meritevole di censura, la quale nonpuò che essere veicolata dall’impugnazione e, segnatamente, dall’impugnazioneincidentale ove la parte che abbia maturato una condizione di soccombenzarispetto alla questione di rito sia poi risultata vittoriosa nel merito (Cass. n.26850/2022; Cass., S.U., n. 11799/2017). Pertanto, in assenza di conversionedel vizio in specifico motivo di gravame, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., e, quindi,Numero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026nel caso in cui la parte interessata presti acquiescenza, esso risulterà sanato conil conseguente consolidamento della decisione in senso incompatibile conl’accoglimento della questione di rito, che assumerà l’autorità di cosa giudicatacon efficacia endoprocessuale”. Pertanto, nella specie, “la parte che avevainteresse a far valere in sede di impugnazione il vizio processuale rilevabiled'ufficio” - quale era il difetto di giurisdizione relativamente alle presuppostecartelle portanti crediti di natura previdenziale e assistenziale – era soltantol’[OSCURATO:PERSONA] la quale, dinanzi all’impugnazione dell’intimazione di pagamento da partedella società, aveva in sede di controdeduzioni di primo grado eccepito il difettodi giurisdizione, per cui, essendo soccombente solo virtualmente rispettoall’eccezione di rito, per essere risultata vittoriosa nel merito in sede di primecure, avrebbe potuto proporre appello incidentale sul punto a fronte dell’appelloprincipale della contribuente; la mancata proposizione dell’impugnazioneincidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, in merito alla questione di rito ha prestatoacquiescenza alla “non decisione”, ha comportato il conseguente consolidamentodella decisione sulla detta questione (non essendo configurabili, nel casoconcreto, le ipotesi derogatorie a tale regola sopra delineate). Diversamente,non essendo ravvisabile alcuna soccombenza nel giudizio di primo grado in capoalla contribuente sulla questione di rito per non averla dedotta, la stessa nonaveva interesse a proporre sul punto l’appello principale. Da qui lainammissibilità per difetto di interesse - ed in questo senso va corretta lamotivazione della sentenza di appello, essendosi la CGT limitata a dichiararloinfondato per tardività delle eccezioni riguardanti le cartelle ritualmentenotificate e non impugnate - del (terzo) motivo di appello principale della societàconcernente l’assunta nullità della sentenza di primo grado per mancato rilievoda parte della CTP del difetto di giurisdizione in ordine ai sottesi avvisi di addebitoe cartelle di pagamento portanti crediti non tributari.2.4. La infondatezza del motivo – sotto il profilo della violazione di legge- concorrezione della motivazione dei sensi di cui sopra, comporta l’assorbimentodelle (sub) censure (peraltro indistintamente e genericamente formulate, inNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026difetto del principio di specificità) di motivazione apparente e omessapronuncia/extrapetizione.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 4c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione degli artt. 47 e 52 del D.lgs. n. 546/92, 19, comma 2, del D.Lgs.472/97, per non avere la CGT di II grado - a fronte della istanza formulata dallasocietà, nel proporre l’appello, di sospensione dell’esecuzione della sentenzaimpugnata, ai sensi degli artt. 47 e 52 cit. e contestuale sospensione dell’attoimpugnato, ai sensi degli artt. 47 e 61 cit. nonché delle sanzioni ai sensi dell’art.19 cit.- fissato la trattazione dell’udienza di sospensione. Nella specie - a frontedell’atto di appello notificato all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in data4.4.2022, e della costituzione avvenuta in data 22.4.2022 - l’udienza ditrattazione dell’atto di appello era avvenuta in data 22.5.2024 e la sentenza erastata depositata in data 21.8.2024, dopo due anni dalla proposizione dell’appellosenza la fissazione dell’istanza di sospensione. Ad avviso della ricorrente, la CGTavrebbe, altresì, disatteso erroneamente il primo motivo di appello con il qualela società aveva fatto valere la nullità della sentenza di primo grado perviolazione dell’art. 47 cit. non avendo la CTP esaminato l’istanza di sospensionedell’atto impugnato presentata dalla contribuente contestualmente al ricorsointroduttivo.3.1.Nel caso di specie, a parte l’inammissibilità della questione per difettod’interesse rispetto alla denunciata omissione di pronuncia della Commissioneprovinciale, che già respinse le ragioni di merito, il motivo è complessivamenteinfondato.3.2. Va ribadito che in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesadel contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senzapronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, in quanto l'art. 47,comma 7, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «gli effetti dellasospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado»,sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanzaNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione dimerito (Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2010, n. 8510; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2013,n. 24448; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16116; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio2018, n. 1312; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5^,30 novembre 2021, n. 37484; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904;Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2025, n. 1149;Sez. 5, Sentenza n. 29293 del 2025; Cass. n. 25105 del 2025).Comunque, nellaspecie, nulla è stato dedotto in ordine ad eventuali vulnera al diritto di difesa.3.3.Ne consegue che la CGT di II grado - in ossequio ai suddetti principi- hadisatteso il primo motivo di appello con il quale la contribuente aveva fatto valerela nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 47 cit. stante lamancata pronuncia sulla istanza di sospensione dell’atto impugnato. Ugualmentela denunciata mancata fissazione da parte della CGT di II grado della udienza ditrattazione della istanza proposta dalla contribuente in appello (allegato alricorso) di sospensione dell’esecuzione della decisione di prime cure ai sensidell’art.47e 52 del DLgs 546/92 , dell’esecuzione dell’atto impugnato, ai sensidegli artt. 47 e 61 del DLgs 546/92 e delle sanzioni ex art 19, comma 2 del d.lgsn. 472/97, non ha concretato alcun pregiudizio al diritto di difesa di quest’ultimaessendo stata nella specie - a fronte della notifica del gravame in data 4.4.2022e della costituzione in giudizio della contribuente in data 22.4.2022 (pag. 15 delricorso)- svolta l’udienza di trattazione della causa, con decisione nel merito, indata 22.5.2024 dopo una prima udienza del 5.7.2023 fissata per discussionedella sospensione del processo per condono (v. pag. 4 del controricorso).4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 23 del D.Lgs. 546/92 e 167, comma 2, c.p.c.,per avere la CGT rigettato il (quarto) motivo di appello concernente la nullitàdella sentenza di primo grado per avere la CTP ritenuto rituale la costituzionedell’[OSCURATO:PERSONA] sebbene avvenuta in data 26.3.2020, in violazione dell’art. 23 cit.,oltre i sessanta giorni dalla notifica del ricorso (in data 29.11.2019) conNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026conseguente decadenza- similmente a quanto previsto dall’art. 167, comma 2,c.p.c.- dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio.4.1. In disparte il profilo di inammissibilità per cumulo indistinto delle censure diviolazione di legge e di error in procedendo con un unico mezzo, il motivo èinfondato.4.2. Al riguardo, vale osservare che l’ente resistente in un giudizio tributario puòcostituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23, comma 1, d.lgs. 546/1992 ([OSCURATO:PERSONA]), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché siarispettato il termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs 546/1992, di venti giorniprima della trattazione previsto per il deposito documentale. Tale ricostruzionesi basa sul tenore letterale dell’art. 23, comma 1, che non prevede, a differenzadel precedente art.22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, lasanzione dell’inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.4.3. Va, del resto ribadito l’indirizzo di legittimità secondo il quale nel processotributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comportaalcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinandosoltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processualieventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019;Sez. 5, Ordinanza n. 30388 del 2024). Ne consegue che la mera proposizione didifese e questioni di diritto non è preclusa pur in presenza di tardiva costituzione,essendo prevista, nel processo tributario (Cass. 16/01/2019, n. 947; Cass.29/05/2019, n. 14638; Sez. 5, Ordinanza n. 30388 del 2024), la decadenzadelle eccezioni non rilevabili di ufficio che non risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] abbia tuttaviaproposto, avendo svolto solo mera attività difensiva.4.4.Nella sentenza impugnata la CGT, rigettando il quarto motivo di appello, haprecisato - in ossequio ai suddetti principi di diritto e non essendo stato, nel casodi specie (da quanto risulta dall’atto di appello allegato al ricorso), contestato ilmancato rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 1, d.lgs 546/1992, di ventigiorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale - che “l’art.23 del d.lgs. n. 546/92 non prevede alcuna sanzione in caso di tardivaNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026costituzione, tantomeno l’inammissibilità a produrre documentazione in giudiziofacoltà esercitabile anche in appello ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 ”.5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 e4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.11 del D.Lgs.n. 546/92, per non avere la CGT di II grado rilevato la violazione da parte diADER dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/92 per essersi costituita quest’ultima in gradodi appello non già direttamente con proprio funzionario ma dando la procura adun avvocato del libero foro, con conseguente difetto di legitimatio ad processum,rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.5.1. Il motivo è infondato.5.2.Questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che in temadi difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delleEntrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previstidalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto,quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 oppurel'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione diapposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erarialela difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime lepredette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti digiustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello dilegittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate(conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legaledel libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguenteinammissibilità del ricorso (da ultimo, Cass. 31 ottobre 2024, n. 28199: cfr.inoltre Sez. U, 19 novembre 2019, 30008). In particolare, con riferimento alpatrocinio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, è stato chiarito che, ai finidella rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate – Riscossione,salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti altribunale e al giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla ConvenzioneNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026stipulata con l'Avvocatura dello Stato, di quest'ultima per i casi ad essa riservatidalla Convenzione; negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro,senza necessità della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 43, comma 4,r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ovvero anche nei casi in cui, ancorché riservaticonvenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile adassumere il patrocinio (Cass. Sez. U. 19 novembre 2019, n. 30008; Cass. 15febbraio 2021, n. 3864; Cass. 10 giugno 2021, n. 16314); si è osservato che,secondo la suddetta Convenzione (Protocollo di intesa), il par. 3.4.2 della stessa,prevede che l'Ente stia in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foronelle controversie relative a liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 29settembre 2020, n. 20646; Cass. 18 settembre 2020, n. 19448), in conformitàal fatto che l’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda larappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e lalegittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove ladifesa tecnica è disciplinata dal successivo art. 12 d.lgs. n. 546/1992; pertanto,se la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato asottoscrivere l'atto difensivo (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delegapuò essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione delfatto che l’attribuzione all’Agente della riscossione della capacità di stare ingiudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude lapossibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992(Cass. 15 ottobre 2018, n. 25625; Cass. 28 agosto 2024, n. 23304, inmotivazione).6.Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4c.p.c., la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II gradocondannato la contribuente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle speseprocessuali del grado di appello nonché confermato la pronuncia di primo gradoanche in punto di condanna al pagamento delle spese processuali sebbenequest’ultima fosse risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti soltanto“nel corso del giudizio”, come si evinceva dai fascicoli telematici di primo esecondo grado di giudizio, con conseguente necessaria compensazione delleNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026spese di lite dei gradi di merito, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n.546/92 [come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 220 del 2023].Inoltre, ad avviso della ricorrente, mentre, in primo grado, l’Agenzia delleEntrate-Riscossione- che si era costituita direttamente a mezzo proprifunzionari- aveva presentato nota spese come previsto dall’art.15 del D.Lgs. n.546/92 per Euro 5.939,89, indicando un valore della lite di Euro 285.250,42,laddove le quattro sottese cartelle di pagamento di natura tributariaammontavano ad Euro 208.117,69, in secondo grado il giudice di appello, inviolazione dell’art.15 del D.Lgs. n.546/92, aveva liquidato in euro 10.000,00 lespese di giudizio a favore dell’avvocato di libero foro che si è dichiaratoantistatario.6.1. In disparte l’indistinto cumulo di mezzi di censura diversi (violazione di leggeed error in procedendo), il motivo si profila complessivamente inammissibile perle ragioni di seguito indicate.6.2. Va premesso che la disciplina della condanna alle spese di cui all'art. 15 deldecreto legislativo n. 546 del 1992 riposa, come la norma generale di cui all'art.91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressionedel principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessitàdell'introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius ètenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte (Cass., 12 ottobre2018, n. 25594). Questa Corte ha anche precisato che, in materia diprocedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici delmerito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non ètenuto a motivare (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez.5, Ord. n. 23310 del 2024; Cass., sez. 5, 7673 del 2025).6.3.L’art. 15, comma 2-sexies del d.lgs. n. 546/92 prevede la liquidazione dellespese a favore dell'ufficio tributario, se assistito da funzionariNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026dell'amministrazione, e, a favore dell'Ente locale, se assistito da propridipendenti, a cui si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, conla riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specificoriferimento alle spese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell'Agenzia alla rifusione sia dei costi affrontati, siadei compensi spettanti per l'assistenza tecnica fornita in giudizio dai propridipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo, aisensi dell'art. 15 cit. (cfr. Cass., sez. 5, n. 23055 del 2019). Al proposito, questaCorte ha stabilito più volte (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24635 del19/11/2014) che è onere del ricorrente in cassazione, a pena d'inammissibilitàdel ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spesecontestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo dilegittimità senza necessità di ulteriori indagini. Tale onere, nel caso in esame,non risulta essere stato assolto dalla ricorrente laddove ha denunciato laviolazione da parte del giudice di appello dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 peravere “liquidato le spese di giudizio a favore dell’avvocato del libero foro che siera dichiarato antistatario per euro 10.000,00” senza indicare le voci tariffarie egli importi in ordine ai quali, nell’operare la liquidazione delle spese di secondogrado, sarebbe incorso in errore. Per quanto concerne, invece, la conferma daparte della CGT di II grado della statuizione del giudice di primo grado (anche)in punto di spese, la (sub) censura con la quale la ricorrente denuncia l’erroneitàdella liquidazione delle stesse da parte di quest’ultimo per avere ADERerroneamente indicato nella nota spese i compensi rapportati ad un valoresuperiore a quello dovuto ex lege (da stimarsi, invece, soltanto rispetto allesottese n. 4 cartelle portanti crediti di natura tributaria), concreta una doglianzainammissibile in quanto afferente ad una questione di cui non vi è cenno nellasentenza impugnata, né tantomeno nell’atto di appello (allegato al ricorso),essendosi la contribuente limitata a dedurre- con il decimo motivo di gravame-la violazione dell’art. 15 comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992, per avere laCTP condannato la società al pagamento delle spese del grado a favore di ADERNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026sebbene la stessa fosse stata in giudizio senza il ministero di difensore ma amezzo di propri funzionari, motivo debitamente rigettato dalla CGT, stantel’avvenuta corretta liquidazione da parte della CTP in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spesedi lite con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato.6.4.Posto quanto sopra, quanto alla denunciata mancata applicazione da partedel giudice di appello - nel condannare la contribuente al pagamento delle spesedel grado di appello e nel confermare la statuizione del giudice di primo grado inpunto di condanna al pagamento delle spese - dell’art. 15, comma 2, comesostituito dall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 220/2023, con riguardoall’ipotesi della compensazione delle spese “quando la parte sia risultatavittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corsodel giudizio” la ricorrente, in difetto del principio di specificità, non ha indicatoné quali documenti a carattere decisivo l’Agenzia avesse prodotto né in qualegrado di giudizio lo avesse fatto, essendosi sul punto limitata a dedurre chequest’ultima era risultava vittoriosa “sulla base di documenti che aveva prodottosolo nel corso del giudizio così come si evinceva dal fascicolo processualetelematico”.6.5.Va altresì, in ogni caso, rilevato che l’art. 15, comma 2, come sostituitodall’art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 220/2023, trova applicazione, ai sensidell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto “ai giudizi instaurati, in primo e insecondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivoall'entrata in vigore del presente decreto” (4.1.2024) laddove, nella specie(come si evince dal frontespizio della sentenza impugnata) l’atto di appello dellacontribuente è stato depositato il 22.4.2022.7.Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. 53/1994, 16-terdel DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), 26 e 60 DPR 633/72, 3 Cost. e 156c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto rituale la notifica avvenuta, a mezzoPEC, dell’intimazione di pagamento e dei prodromici atti in esso elencatisebbene- come eccepito nei gradi di merito - l’indirizzo pec del mittente- ADERNumero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026non fosse presente nei pubblici registri con conseguente inapplicabilità dellasanatoria ex art. 156 c.p.c.7.1 Il motivo è inammissibile e, in ogni caso, nel merito infondato.7.2.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n.15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c.,la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, nonrisultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito,comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senzaalcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che lapiù stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dettaun principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati; che, aifini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idicui all’art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiorerigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazionedell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un oneredi tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo,si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. 26682 del 2024). In tema dinotificazione a mezzo PEC della [cartella esattoriale], da parte dell'agente dellariscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo inveceche la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesasiano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da unindirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro(Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023; Cass. 982 del 2023).7.3. Nel caso di specie, la censura si espone, in primo luogo, ad un profilo diinammissibilità in quanto la contribuente non ha prospettato quali pregiudizisostanziali per il diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notificadell’intimazione di pagamento (e degli atti prodromici) da un indirizzo di postaelettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi.Numero registro generale 5342/2025Numero sezionale 1387/2026Numero di raccolta generale 8905/2026Data pubblicazione 09/04/2026In ogni caso, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioèl’avvenuta conoscenza da parte della società della intimazione di pagamento (edegli atti prodromici) e la sua riferibilità all’ente della riscossione, avendo lacontribuente svolto compiutamente le proprie difese nell’atto introduttivo senzaalcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell’atto impugnato.Ne consegue, pertanto, che la notifica effettuata da un indirizzo p.e.c. nonpresente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesadel destinatario, risultando così validamente perfezionata.7.4.A tali principi di diritto si è attenuta la CGT di II grado nel rigettare il quintomotivo di appello concernente la assunta violazione dell’art. 26, comma 2, delDPR n. 602/73, affermando che, nella specie, la notifica dell’atto impugnato eraavvenuta in linea con la normativa di riferimento.8.In conclusione, il ricorso va rigettato.9.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 5.900,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak