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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26903/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15188/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(già Capparuccia G. di [OSCURATO:PERSONA] u liano C . s . n . c . ) , con sede a Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] 77/A (P.IVA: 01 6 2168 1004 ; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona d e l r appresentante l egale pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E30 H501T), ed ele tt ivamente domiciliata in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] ll a n . 30, presso lo s tu dio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in fo rz a di procura alle liti depositatasu foglio separato ; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione; Avviso intimazione mancato pagamento cartelle – Prescrizione quinquennale -intimata – -avverso la sentenza n. 5560/2019 emessa dalla CTR Lazio il 0 1 / 10 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di intimazione ad essa notificato dall’Agenzia delle Entrate a causa del mancato pagamento di nove cartelle presupposte.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando che, essendo l’intimazione stata notificata nel 2015, le prodromiche cartelle risultavano tutte notificate ben oltre i cinque anni previsti perentoriamente a pena di nullità e che non era stato provato che fosse stato posto in essere qualche atto interruttivo della prescrizione.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione, per essere competente il g.o., con riferimento ai ruoli aventi ad oggetto pretese impositive di natura extratributaria, e confermando la decisione di primo grado, avuto riguardo all’eccezione di prescrizione formulata dalla contribuente, limitatamente alle cartelle per le quali era maturato, in difetto di atti interruttivi, il relativo termine prescrizionale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Capparuccia G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948, comma 1, c.c. e 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, applicato il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese tributarie per crediti erariali (Iva, Irpef ed Irap), per debito di imposta e per sanzioni.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

A ben vedere, premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro, "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi".

Già in passato la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003, Cass.

S.U. n. 10955 del 2002 e, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 2010) aveva chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche uno actucon riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993).

In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nell’ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nell’ipotesidi debito unico.

In applicazione di tale principio, là dove il “corrispettivo” sia solo apparentemente periodico, nel senso che consista in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennale.

Sotto diverso profilo, ovvero per la mancanza di una causa debendicontinuativa, è stata esclusa la applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (v.

Cass. n. 2941 del 2007).

1.2. La CTR cita il principio di carattere generale, affermato da questa Corte, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d.

"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la relativa cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. sez. un.23397/2016).

Ciò non significa che tutti i crediti tributari abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, né che a tutti gli atti di riscossione si applichi la prescrizione breve.

Anzi, è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016),i crediti di imposta sono pertanto , in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare, i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché l’imposta di registro, sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;Cass. 12740/2020).

Sono, invece, soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019).

Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale, come fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019).

I principi in precedenza enunciati sono stati di recente ribaditi da Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8120 del 2021.

Il motivo merita, pertanto, accoglimento limitatamente alle sanzioni e agli interessi, in relazioni ai quali la CTR dovrà valutare se sia maturata o meno la prescrizione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909, comma 1, c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione del giudicato in relazione alle pretese impositive dichiarate prescritte dal giudice di primo grado e relative a cartelle non oggetto di specifica impugnativa in appello.

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, semprechè l'allegazione del fatto interruttivo - ove effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all'esame del giudice del gravame e le ragioni che si intendono far valere in tale sede, così cristallizzando il thema decidendum su cui il giudice è chiamato a pronunziarsi (Sez.

L, Sentenza n. 8710 del 09/04/2009).

La ricorrente, in osservanza al principio di autosufficienza, ha trascritto il passaggio dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate con il quale la stessa, sulla premessa dell’applicabilità generalizzata del termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c., ha sostenuto che il detto termine fosse stato interrotto, attraverso la notificazione degli avvisi di intimazione, per le sole cartelle nn. 09720070335486208000, 09720080092868490000, 09720080296438319000 e 09720080092868490000.

Viceversa, la CTR, premesso che la prescrizione integra gli estremi di una eccezione in senso stretto, ha esteso la sua valutazione, in ordine all’avvenuta o meno maturazione del periodo di prescrizione, a tutte le cartelle in origine impugnate dalla contribuente, in tal guisa incorrendo in una chiara violazione del divieto di pronunciarsi ultra petita.

Orbene, con riferimento alle cartelle in relazione alle quali l’Ufficio non aveva sollevato con l’atto di appello alcuna doglianza specifica, mentre per quelle riportanti i nn. 09720090180809071000, 09720090207256958000 e 09720090296558588000 la CTR ha ritenuto che, in difetto di altri atti interruttivi, fosse maturata la prescrizione quinquennale (ragion per cui la contribuente difetta di interesse a dolersene), per quelle contraddistinte dai nn. 09720100061171430000 e 09720100098986947000 la CTR ha affermato che, trattandosi di tributi erariali (rispettivamente, Irpef per l’anno 2006 e Irap ed Iva per il medesimo anno), il termine di prescrizione decennale non era ancora interamente decorso al momento della notifica dell’intimazione impugnata.

Avuto riguardo a queste due cartelle, pertanto, il ricorso merita di essere accolto.

3. Ne consegue l'accoglimento dei due motivi del ricorso nei limiti di cui in parte motiva, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazioin d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15188/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(già Capparuccia G. di [OSCURATO:PERSONA] u liano C . s . n . c . ) , con sede a Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] 77/A (P.IVA: 01 6 2168 1004 ; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona d e l r appresentante l egale pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E30 H501T), ed ele tt ivamente domiciliata in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] ll a n . 30, presso lo s tu dio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in fo rz a di procura alle liti depositatasu foglio separato ; -ricorrente - contro Agenzia delle EntrateRiscossione; Avviso intimazione mancato pagamento cartelle – Prescrizione quinquennale -intimata – -avverso la sentenza n. 5560/2019 emessa dalla CTR Lazio il 0 1 / 10 /20 19 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’avviso di intimazione ad essa notificato dall’Agenzia delle Entrate a causa del mancato pagamento di nove cartelle presupposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando che, essendo l’intimazione stata notificata nel 2015, le prodromiche cartelle risultavano tutte notificate ben oltre i cinque anni previsti perentoriamente a pena di nullità e che non era stato provato che fosse stato posto in essere qualche atto interruttivo della prescrizione. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione, per essere competente il g.o., con riferimento ai ruoli aventi ad oggetto pretese impositive di natura extratributaria, e confermando la decisione di primo grado, avuto riguardo all’eccezione di prescrizione formulata dalla contribuente, limitatamente alle cartelle per le quali era maturato, in difetto di atti interruttivi, il relativo termine prescrizionale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Capparuccia G. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2948, comma 1, c.c. e 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, applicato il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese tributarie per crediti erariali (Iva, Irpef ed Irap), per debito di imposta e per sanzioni. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. A ben vedere, premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine è, ai sensi dell'art. 2946 c.c., di dieci anni, occorre valutare se trovi applicazione nella fattispecie il diverso termine previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., in forza del quale si prescrive in cinque anni, tra l'altro, "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi". Già in passato la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003, Cass. S.U. n. 10955 del 2002 e, più di recente, Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 2010) aveva chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche uno actucon riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. n. 9295 del 1993). In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nell’ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nell’ipotesidi debito unico. In applicazione di tale principio, là dove il “corrispettivo” sia solo apparentemente periodico, nel senso che consista in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennale. Sotto diverso profilo, ovvero per la mancanza di una causa debendicontinuativa, è stata esclusa la applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass. n. 2941 del 2007). 1.2. La CTR cita il principio di carattere generale, affermato da questa Corte, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la relativa cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. sez. un.23397/2016). Ciò non significa che tutti i crediti tributari abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, né che a tutti gli atti di riscossione si applichi la prescrizione breve. Anzi, è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016),i crediti di imposta sono pertanto , in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare, i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché l’imposta di registro, sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;Cass. 12740/2020). Sono, invece, soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale, come fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019). I principi in precedenza enunciati sono stati di recente ribaditi da Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8120 del 2021. Il motivo merita, pertanto, accoglimento limitatamente alle sanzioni e agli interessi, in relazioni ai quali la CTR dovrà valutare se sia maturata o meno la prescrizione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2909, comma 1, c.c. e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la violazione del giudicato in relazione alle pretese impositive dichiarate prescritte dal giudice di primo grado e relative a cartelle non oggetto di specifica impugnativa in appello. 2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, semprechè l'allegazione del fatto interruttivo - ove effettuata nel giudizio di secondo grado - sia stata ritualmente compiuta con i motivi di impugnazione, i quali identificano le questioni poste all'esame del giudice del gravame e le ragioni che si intendono far valere in tale sede, così cristallizzando il thema decidendum su cui il giudice è chiamato a pronunziarsi (Sez. L, Sentenza n. 8710 del 09/04/2009). La ricorrente, in osservanza al principio di autosufficienza, ha trascritto il passaggio dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate con il quale la stessa, sulla premessa dell’applicabilità generalizzata del termine di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c., ha sostenuto che il detto termine fosse stato interrotto, attraverso la notificazione degli avvisi di intimazione, per le sole cartelle nn. 09720070335486208000, 09720080092868490000, 09720080296438319000 e 09720080092868490000. Viceversa, la CTR, premesso che la prescrizione integra gli estremi di una eccezione in senso stretto, ha esteso la sua valutazione, in ordine all’avvenuta o meno maturazione del periodo di prescrizione, a tutte le cartelle in origine impugnate dalla contribuente, in tal guisa incorrendo in una chiara violazione del divieto di pronunciarsi ultra petita. Orbene, con riferimento alle cartelle in relazione alle quali l’Ufficio non aveva sollevato con l’atto di appello alcuna doglianza specifica, mentre per quelle riportanti i nn. 09720090180809071000, 09720090207256958000 e 09720090296558588000 la CTR ha ritenuto che, in difetto di altri atti interruttivi, fosse maturata la prescrizione quinquennale (ragion per cui la contribuente difetta di interesse a dolersene), per quelle contraddistinte dai nn. 09720100061171430000 e 09720100098986947000 la CTR ha affermato che, trattandosi di tributi erariali (rispettivamente, Irpef per l’anno 2006 e Irap ed Iva per il medesimo anno), il termine di prescrizione decennale non era ancora interamente decorso al momento della notifica dell’intimazione impugnata. Avuto riguardo a queste due cartelle, pertanto, il ricorso merita di essere accolto. 3. Ne consegue l'accoglimento dei due motivi del ricorso nei limiti di cui in parte motiva, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Lazioin d
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