CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27128/2012 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], ex liquidatore di DS France sarl cessata, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] di Genova e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso lo studio di quest’ultimo el.dom.to, come da procura in atti, in V.le Parioli 43; - parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.94 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg ed Irap 2001-2002 notificato alla (ora estinta) DS [OSCURATO:PERSONA]; ciò perché l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che la società, di diritto francese, avesse sede o stabile rappresentanza in Italia. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27128/2012 Numero sezionale 1295/2022 Resiste con controricorso il Marzo in quanto destinatario del ricorso per Numero di raccolta generale 13993/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 cassazione nonché già liquidatore della società. Il medesimo ha anche depositato memoria insistendo per l’estinzione del processo stante l’avvenuta definizione della lite. § 2. Con l’unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. nella previgente formulazione – ’insufficiente motivazione’ su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ciò per non avere la [OSCURATO:PERSONA] congruamente argomentato il proprio convincimento in ordine al fatto che i molteplici e convergenti indizi versati in giudizio dall'amministrazione finanziaria (protratta disponibilità di immobili in Imperia, città dove era svolta l'attività; collegamento soggettivo ed organico con altre società italiane costituenti gruppo unitario; ruolo di vertice del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] in altre società operanti con la debitrice) non fossero idonei a provare, anche secondo i parametri UE, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia legittimante l'imposizione nello Stato. § 3. A seguito di presentazione da parte della società di istanza di definizione ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 e relativi versamenti in F24 (come da documentazione allegata), il processo veniva rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza 20.5.2021, per verificare presso l’Agenzia delle Entrate l’effettivo perfezionamento della definizione della pendenza. § 4 In ottemperanza a quanto così disposto, la ricorrente Agenzia delle Entrate depositava nota di avvenuta definizione agevolata della lite, con conseguente sussistenza dei presupposti di dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate. Analoga conclusione è stata assunta anche dal Marzo con istanza 22 settembre 2020. Viste l’avvenuta definizione della lite come da documentazione in atti e la concorde istanza delle parti, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo a spese compensate. P.Q.M. La Corte - v.to l’art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18; - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 27128/2012 Numero sezionale 1295/2022 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi Numero di raccolta generale 13993/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 con modalità da remoto in data 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a