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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45124/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 4 aprile 2019 del Tribunale di Genova, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto per speciale tenuità del fatto dai reati di cui agli artt. 282, lett. d), 293 e 295, comma 2, lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 67,69 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. 43 del 1973; 483 e 61 n. 2 cod. pen..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, anzitutto lamentando la scarsa accuratezza nella motivazione, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., assumendo che le condotte ascritte all'imputato non costituissero reato, e che non poteva quindi parlarsi - quanto al reato doloso - di irregolarità ovvero disattenzione nel comportamento.

2.2. Col secondo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente ha lamentato le mancate risposte circa l'identificazione del produttore della merce e in ordine all'affermazione del teste della Dogana che aveva affermato di avere avuto contatti con lo spedizioniere e non con la società Master casa.

Al riguardo la Corte territoriale si era limitata ad affermare che sarebbe stata verosimile una prosecuzione delle condotte illecite da parte dell'imputato, qualora non vi fosse stato l'accertamento doganale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione ai contenuti della censura complessivamente proposta, è nozione comune che qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo e altri, Rv. 197250).

Infatti, in tema di vizio della motivazione la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

4.1.1. Al riguardo, la sentenza impugnata si è richiamata alla prima decisione, di cui ha ripercorso - condividendoli - i passaggi argomentativi più salienti, infine confermandola integralmente.

Ciò posto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda all'evidenza con quella precedente, per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv.216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303).

4.2. Vero è, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, che la Corte territoriale si è infelicemente richiamata - frutto all'evidenza di lapsus informatico - a "dollari 0,765 Filippo", espressione in sé priva di senso se non rapportata - come avvenuto qualche riga dopo - al diverso prezzo ur itario d'importazione delle merci (0,765 dollari rispetto ad uno), siccome emergente dalla documentazione presentata alle autorità doganali.

Oltre a ciò (la sentenza impugnata, al riguardo, ha correttamente annotato che sulla ravvisata discordanza dei prezzi l'appellante nulla aveva dedotto, con la conseguente impossibilità di un'assoluzione nel merito), la Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente, che infatti non si è confrontato con l'iter motivazionale del Giudice d'appello - ha dato motivato conto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato complessivamente considerato in continuazione, fornendo altresì non irragionevole spiegazione in merito alla pretesa disattenzione che, secondo il primo Giudice, avrebbe connotato la condotta dell'odierno ricorrente (in ogni caso il Tribunale aveva in precedenza parimenti ravvisato la presenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, anche in ragione delle carenze di giustificazioni plausibili in merito alle palesi irregolarità riscontrate dagli uffici di Dogana).

4.3. Avuto poi riguardo al secondo profilo di censura, è nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittim tà la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Invero proprio siffatta nuova valutazione è stata richiesta dal ricorrente, il quale infatti si è doluto della lettura, in tesi errata, che il Giudice d'appello avrebbe fatto propria in relazione al materiale istruttorio anche documentale, in tal modo contestando - peraltro in moco del tutto generico - anche la ricostruzione fattuale siccome operata dal Tribunale e recepita dal Giudice del gravame, con particolare riguardo ai compiuti accertamenti in ordine all'identità del produttore della merce oggetto di importazione.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 4 aprile 2019 del Tribunale di Genova, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], era stato assolto per speciale tenuità del fatto dai reati di cui agli artt. 282, lett. d), 293 e 295, comma 2, lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 67,69 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 292 e 295 d.P.R. 43 del 1973; 483 e 61 n. 2 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, anzitutto lamentando la scarsa accuratezza nella motivazione, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen., assumendo che le condotte ascritte all'imputato non costituissero reato, e che non poteva quindi parlarsi - quanto al reato doloso - di irregolarità ovvero disattenzione nel comportamento. 2.2. Col secondo motivo, invocando vizio motivazionale, il ricorrente ha lamentato le mancate risposte circa l'identificazione del produttore della merce e in ordine all'affermazione del teste della Dogana che aveva affermato di avere avuto contatti con lo spedizioniere e non con la società Master casa. Al riguardo la Corte territoriale si era limitata ad affermare che sarebbe stata verosimile una prosecuzione delle condotte illecite da parte dell'imputato, qualora non vi fosse stato l'accertamento doganale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione ai contenuti della censura complessivamente proposta, è nozione comune che qualora il giudice d'appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo e altri, Rv. 197250). Infatti, in tema di vizio della motivazione la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 4.1.1. Al riguardo, la sentenza impugnata si è richiamata alla prima decisione, di cui ha ripercorso - condividendoli - i passaggi argomentativi più salienti, infine confermandola integralmente. Ciò posto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda all'evidenza con quella precedente, per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv.216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 4.2. Vero è, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, che la Corte territoriale si è infelicemente richiamata - frutto all'evidenza di lapsus informatico - a "dollari 0,765 Filippo", espressione in sé priva di senso se non rapportata - come avvenuto qualche riga dopo - al diverso prezzo ur itario d'importazione delle merci (0,765 dollari rispetto ad uno), siccome emergente dalla documentazione presentata alle autorità doganali. Oltre a ciò (la sentenza impugnata, al riguardo, ha correttamente annotato che sulla ravvisata discordanza dei prezzi l'appellante nulla aveva dedotto, con la conseguente impossibilità di un'assoluzione nel merito), la Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente, che infatti non si è confrontato con l'iter motivazionale del Giudice d'appello - ha dato motivato conto della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato complessivamente considerato in continuazione, fornendo altresì non irragionevole spiegazione in merito alla pretesa disattenzione che, secondo il primo Giudice, avrebbe connotato la condotta dell'odierno ricorrente (in ogni caso il Tribunale aveva in precedenza parimenti ravvisato la presenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, anche in ragione delle carenze di giustificazioni plausibili in merito alle palesi irregolarità riscontrate dagli uffici di Dogana). 4.3. Avuto poi riguardo al secondo profilo di censura, è nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittim tà la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Invero proprio siffatta nuova valutazione è stata richiesta dal ricorrente, il quale infatti si è doluto della lettura, in tesi errata, che il Giudice d'appello avrebbe fatto propria in relazione al materiale istruttorio anche documentale, in tal modo contestando - peraltro in moco del tutto generico - anche la ricostruzione fattuale siccome operata dal Tribunale e recepita dal Giudice del gravame, con particolare riguardo ai compiuti accertamenti in ordine all'identità del produttore della merce oggetto di importazione. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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