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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23712/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza impugnata ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo a) della rubrica e quelli di cui di cui alla sentenza n. 3470 del 28.6.2016 irr.

Il 13.11.2017 rideterminava la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 8 di reclusione , riducendo la pena accessoria ad anni 6, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore unico della I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottratto le scritture contabili della società - dichiarata fallita con sentenza del 21.10.2010 - relative agli anni 2009 e successivi, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altru danno, nonché di cui agli artt. 49 e 220 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per avere omesso di comunicare al Curatore il cambio del proprio luogo di residenza; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale mancato di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - rilevato che in data 19.05.2022 è stata depositata memoria, con la quale la difesa ha contestato la responsabilità per i reati a lui ascritti, insistendo per l'accoglimento di esso; -ritenuto che le questioni prospettate con la memoria del 19.5.2022 sono inammissibili siccome del tutto nuove - quanto alle censure sulla responsabilità per i reati in contestazione- rispetto al ricorso principale, afferente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 L.Fall. e comunque risultano versate in fatto; -ritenuto che, la censura sollevata è manifestamente infondata, in quanto è rincipio giurisprudenziale consolidato che la circostanza di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sia circostanza attenuante applicabile soltanto quando il danno cagionato dalla condotta del reo possa ritenersi di speciale tenuità alla luce del fatto di reato globalmente considerato, non rilevando in tal senso l'ammontare del passivo fallimentare, ma dovendosi valorizzare - in caso di bancarotta documentale - l'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile della fallita, di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori come la diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10.12.2019, Rv. 279098); - ritenuto che in proposito il ricorrente articola censure generiche, che non si confrontano compiutamente con tutte le ragioni del diniego dell'attenuante invocata, postulando una sorta di automaticità dell'attenuante, pur in presenza, nella fattispecie, di una palese diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, Rv. 272663); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna in parziale riforma della sentenza impugnata ritenuta la continuazione tra il reato di cui al capo a) della rubrica e quelli di cui di cui alla sentenza n. 3470 del 28.6.2016 irr. Il 13.11.2017 rideterminava la pena complessiva inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 5 e mesi 8 di reclusione , riducendo la pena accessoria ad anni 6, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale per avere, in qualità di amministratore unico della I.C.A. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sottratto le scritture contabili della società - dichiarata fallita con sentenza del 21.10.2010 - relative agli anni 2009 e successivi, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altru danno, nonché di cui agli artt. 49 e 220 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per avere omesso di comunicare al Curatore il cambio del proprio luogo di residenza; - rilevato che, avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale mancato di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - rilevato che in data 19.05.2022 è stata depositata memoria, con la quale la difesa ha contestato la responsabilità per i reati a lui ascritti, insistendo per l'accoglimento di esso; -ritenuto che le questioni prospettate con la memoria del 19.5.2022 sono inammissibili siccome del tutto nuove - quanto alle censure sulla responsabilità per i reati in contestazione- rispetto al ricorso principale, afferente alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 219 L.Fall. e comunque risultano versate in fatto; -ritenuto che, la censura sollevata è manifestamente infondata, in quanto è rincipio giurisprudenziale consolidato che la circostanza di cui all'art. 219 comma 3 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sia circostanza attenuante applicabile soltanto quando il danno cagionato dalla condotta del reo possa ritenersi di speciale tenuità alla luce del fatto di reato globalmente considerato, non rilevando in tal senso l'ammontare del passivo fallimentare, ma dovendosi valorizzare - in caso di bancarotta documentale - l'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile della fallita, di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori come la diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (Sez. 5, n. 11725 del 10.12.2019, Rv. 279098); - ritenuto che in proposito il ricorrente articola censure generiche, che non si confrontano compiutamente con tutte le ragioni del diniego dell'attenuante invocata, postulando una sorta di automaticità dell'attenuante, pur in presenza, nella fattispecie, di una palese diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, Rv. 272663); - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 I
Sentenza Cassazione n. 23712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris