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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06456/2024

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021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19362/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1773/2021 depositata il13/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, decidendo l’opposizione proposta dal comune di Giugliano all’ ingiunzione ex art.2 r.d.n.639/1910 di importo pari ad euro 3.091.812,6 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il pagamento di contributi, maggiorazioni e quote ristoro maturate in base al quantitativo di rifiuti conferito in alcuni impianti di combustibile derivato da rifiuti e di termovalorizzatori gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] spa, in base a convenzioni affidate dal Presidente della Regione Campania sulla base delle OPCM susseguitesi nel tempo, dichiarata la propria giurisdizione, annullava parzialmente l’ingiunzione dichiarando la compensazione tra i reciproci crediti delle parti, rideterminando la pretesa nella complessiva somma di euro 299.065,41. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri proponeva appello contro la decisione anzidetta e la Corte di appello di Napoli, con sentenza n.1410/2021, pubblicata il 13 maggio 2021, accoglieva l’appello, rigettando l’opposizione proposta dal comune di Giugliano, inoltre compensando le spese del giudizio.

La Corte di appello, per quel che qui ancora rileva, riteneva che in forza della convenzione di affidamento di gestione del servizio conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] (art.20) quest’ultima, oltre a riscuotere la tariffa per il servizio dalla stessa gestito- rispetto alla quale era direttamente creditrice dei comuni che conferivano i rifiuti- era parimenti legittimata a riscuotere, quale mandataria all’incasso, le quote di ristoro spettanti ai comuni che ospitavano gli impianti di CDR ed aggiungeva che, una volta risolta ex lege tale convenzione in forza del d.l.n.245/2005, il controcredito dedotto dal comune di Giugliano – quale quota di ristoro allo stesso spettante per ospitare uno degli impianti – non poteva che essere azionato direttamente dal Comune nei confronti degli altri enti locali conferenti; non poteva dunque operare il meccanismo della compensazione in mancanza del requisito della reciprocità delle pretese e ciò non per la ragione avanzata dalla difesa erariale, correlata alla titolarità del credito del Comune nei confronti di un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), quanto per il fatto che il Comune appellato non vantava nessun credito verso [OSCURATO:PERSONA], essendo ogni pretesa maturata invece nei confronti dei Comuni conferitori.

Per altro verso, secondo la Corte di appello il congegno della compensazione non poteva che operare a condizione che la società affidataria avesse, in virtù del mandato all’incasso, riscosso i contributi dai conferitori.

Sicché non essendovi prova di tale incasso, il mancato incameramento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle quote di ristoro di competenza del Comune di Giugliano escludeva la condizione della compensazione, proprio per difetto di esigibilità del credito del comune verso [OSCURATO:PERSONA], non essendo sorto in capo alla società l’obbligo restitutorio secondo le regole generali del mandato (art.1713 c.1 c.c.) rispetto a quanto ricevuto in esecuzione del mandato stesso, nemmeno risultando l’operatività del meccanismo del riscosso per non riscosso.

Non poteva dunque ritenersi corretta la decisione impugnata che aveva ritenuto irrilevante nei rapporti fra Comune e PCM il diverso rapporto esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e singoli C omuni conferitori, costituendo, invece, la condizione di esigibilità del credito.

Sicché non esistevano le condizioni di revocabilità del controcredito per ristori ambientali, sia perché la pretesa non era azionabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della maturazione del credito sorto nei confronti dei Comuni conferitori, così difettando il requisito della reciprocità, sia perché la pretesa al ristoro poteva essere fatta valere contro [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria all’incasso del credito maturato dal Comune di Giugliano soltanto se riscosso, difettando altrimenti il requisito dell’esigibilità del credito in forza della disciplina di cui all’art.1713 c.c.

Il C omune di Giugliano in Campania ha proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 7 marzo 2024.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.342 e 324 c.p.c. in relazione all’art.360, c.1, n.3 c.p.c.

Il Tribunale di Napoli avrebbe, secondo il ricorrente, ritenuto non contestata, tra l’altro, la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Giugliano di procedere alla compensazione fra i rispettivi crediti e tale autonomo capo di decisione non sarebbe stato aggredito dall’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitato alla impugnazione della decisione del Tribunale “alla parte (e nella misura in cui) il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione proposta dal comune opponente.” Sarebbe dunque passata in giudicato la statuizione relativa alla non contestazione in ordine all’accordo sulla compensazione, rendendosi evidente la preclusione per la Corte di appello di decidere in difformità.

Il motivo è privo di autosufficienza, tralasciando di riportare parti essenziali della sentenza del Tribunale che sono state, per converso, riprodotte dalla sentenza qui impugnata, ove si afferma, a pag.7 primo capoverso, che l’appellante, nel proprio atto di appello, aveva prospettato il venir meno della convenzione con la [OSCURATO:PERSONA] e quindi il venir meno dell’operatività del mandato all’incasso per le quote di ristoro da versare direttamente al Commissario del Governo, ma aveva altresì sostenutoche “… Non vi è traccia in atti di un accordo finalizzato alla compensazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il comune di Giugliano”(v.pag.9 dell’appello).

Tanto è sufficiente per escludere il rispetto del canone dell’autosufficienza del motivo di ricorso, non risultando riprodotta in modo integrale la parte dell’impugnazione rilevante al fine di verificare il formarsi o meno del giudicato.

D’altra parte, è sufficiente sul punto evidenziare che nessun giudicato poteva dirsi formato in ragione della contestazione integrale operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tanto sia con riferimento all’anno 2005, sia con riferimento agli anni 2003 e 2004, con riguardo ai presupposti della compensazione.

Ciò si evince dall’esame diretto dell’atto di appello , consentito in relazione alla natura processuale del vizio prospettato, ove si coglie, in termini generali, a pag.7 dell’impugnazione, la censura relativa alla “inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione di compensazione- Assenza dei presupposti della eccepita compensazione quale la liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti- debiti.

La sentenza gravata è errata laddove applica la compensazione con crediti/debiti di controparte con [OSCURATO:PERSONA]” - cfr.pag.7, 2^ cpv. appello Presidenza Consiglio dei Ministri-.

Nella pagina successiva l’appellante, dopo avere riassunto le ragioni poste a fondamento della sentenza appellata, dichiarava “nel merito, si interpone appello limitatamente alla parte (e nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione proposta dal Comune opponente”, aggiungendo che “In primo luogo” i contratti di concessione in corso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Campania erano stati risolti ex lege a far data dal 15.12.2005 e che, non essendo da quella data [OSCURATO:PERSONA] più titolare di mandato all’incasso, doveva ritenersi illegittima la compensazione operata dal Comune di Giugliano con la [OSCURATO:PERSONA] – sulla base della determina n.828 del 30.12.2005- tra i propri crediti per ristori (in quanto Comune beneficiario) e i propri debiti per ristori in quanto Comune conferente.

Aggiungeva poi che “Anche con riferimento alle precedenti determine relative ai debiti/crediti per gli anni 2003 e 2004 il Giudice erroneamente non ha tenuto conto delle circostanze dedotte nel corso del giudizio di primo grado e cioè che non vi è traccia in atti di un accordo finalizzato alla compensazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il comune di Giugliano; che in assenza di tale accordo, non era possibile alcuna compensazione legale ex art.1243 c.c.” ancora aggiungendo che “mancava il requisito dell’esigibilità che poteva consentire di far luogo a compensazione, considerato che il credito per ristori, al momento dell’emissione della determina, non era ancora maturato nei confronti del Comune conferitore”.

Per tali ragioni, secondo l’appellante “in assenza di previo concerto con la [OSCURATO:PERSONA], il comune beneficiario…non poteva unilateralmente compensare tale voce di credito non ancora sorto con il proprio debito”.

Rilevava, ancora, a pag.11 dell’appello che “Va parimenti riscontrata l’assenza, agli atti dell’amministrazione, …di documenti che attestino la compensazione del credito per ristori con il debito ingiunto, né la [OSCURATO:PERSONA] ha mai confermato di avere compensato il debito per tariffa con il credito per ristori.

Avendo trasmesso le fatture documentanti i crediti da recuperare, pare evidente che [OSCURATO:PERSONA] non ha prestato il consenso ad alcuna compensazione, per cui i crediti di cui all’ingiunzione sono certi, liquidi ed esigibili dall’amministrazione”.

Infine, nello stesso atto la Presidenza del Consiglio dei M inistri eccepiva “altresì la mancanza della condizione di reciprocità ossia che non sia possibile la compensazione in questione con il credito dell’amministrazione statale trattandosi di crediti-debiti del Comune con un soggetto terzo ossia [OSCURATO:PERSONA]” - cfr.pag.11 ultimo periodo appello PDM-.

Sulla base della verifica compiuta in ordine al complessivo contenuto dell’atto di appello, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio prospettato, deve quindi escludersi che vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alla contestazione della compensazione, come prospettato dal ricorrente.

Con il secondo motivo ed il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione e della violazione degli artt.342 e 324 c.p.c.

Secondo il ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei M inistri, nell’impugnare la decisione del Tribunale, avrebbe formulato due autonome argomentazioni giuridiche per i diversi anni oggetto dell’ingiunzione, prospettando,quanto all’anno 2005, l’inoperatività della convenzione - e dunque del mandato all’incasso delle quote di ristoro dovute dai Comuni conferenti i rifiuti in favore dei Comuni che ospitavano gli impianti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto del d.l.n.145/2005 - e, quanto a gli anni 2003 e 2004, l’assenza dei presupposti per la compensazione in ragione del mancato incasso delle quote dovute dagli enti conferenti,in base a quanto previsto dall’art.20 della convenzione, e per difetto del requisito della reciprocità, trattandosi di crediti-debiti con altro soggetto e non con l’amministrazione statale.

Ora, la Corte di appello, nel riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe utilizzato l’argomento speso per gli anni 2003 e 2004 anche per le quote relative all’anno 2005, modificando in questo modo la portata delle censure esposte in appello e comunque violando il giudicato implicito interno su quanto deciso dal Tribunale in ordine agli anni 2003 e 2004.

Tali doglianze sono infondate, alla luce di quanto già esposto con riguardo al contenuto dell’atto di appello.

Va dunque escluso che la Corte di appello, nel ritenere l’assenza dei requisiti della compensazione per assenza del requisito della reciprocità e per la mancanza del credito riscosso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dai C omuni conferenti, abbia travalicato il contenuto dell’impugnazione e tanto meno violato il giudicato interno.

Sul punto, è sufficiente ribadire che anche dall’esposizione, peraltro parziale, dell’atto di appello riportato nel ricorso per cassazione a proposito del secondo motivo si coglie con tutta evidenza che le contestazioni operate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attenevano integralmente alla contestazione in ordine all’esistenza di un accordo di compensazione, al quale si aggiungeva, per l’anno 2005, il venir meno della convenzione.

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.1362 ss. c.c., in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.

I giudici di appello avrebbero violato i canoni ermeneutici relativi all’interpretazione dei contratti, ove ritenuti applicabili alla domanda giudiziale, ritenendo che l’appello proposto fosse fondato su autonome argomentazioni che la Corte di appello non avrebbe invece considerato.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero, è consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso di ritenere che ai fini dellainterpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri diinterpretazione del contratto dettati dall'art.1362 e seguenti cod. civ., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto delladomanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa.

L'interpretazionedella domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge- cfr.Cass.n.4754/2004, Cass.n. 24480 /2020 – .

Tanto è sufficiente per ritenere l’inammissibilità della censura che la ricorrente ha calibrato sull’errata interpretazione della volontà sottesa alla domanda giudiziale e, segnatamente, dell’atto di appello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19362/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1773/2021 depositata il13/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, decidendo l’opposizione proposta dal comune di Giugliano all’ ingiunzione ex art.2 r.d.n.639/1910 di importo pari ad euro 3.091.812,6 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il pagamento di contributi, maggiorazioni e quote ristoro maturate in base al quantitativo di rifiuti conferito in alcuni impianti di combustibile derivato da rifiuti e di termovalorizzatori gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:PERSONA] spa, in base a convenzioni affidate dal Presidente della Regione Campania sulla base delle OPCM susseguitesi nel tempo, dichiarata la propria giurisdizione, annullava parzialmente l’ingiunzione dichiarando la compensazione tra i reciproci crediti delle parti, rideterminando la pretesa nella complessiva somma di euro 299.065,41. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri proponeva appello contro la decisione anzidetta e la Corte di appello di Napoli, con sentenza n.1410/2021, pubblicata il 13 maggio 2021, accoglieva l’appello, rigettando l’opposizione proposta dal comune di Giugliano, inoltre compensando le spese del giudizio. La Corte di appello, per quel che qui ancora rileva, riteneva che in forza della convenzione di affidamento di gestione del servizio conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] (art.20) quest’ultima, oltre a riscuotere la tariffa per il servizio dalla stessa gestito- rispetto alla quale era direttamente creditrice dei comuni che conferivano i rifiuti- era parimenti legittimata a riscuotere, quale mandataria all’incasso, le quote di ristoro spettanti ai comuni che ospitavano gli impianti di CDR ed aggiungeva che, una volta risolta ex lege tale convenzione in forza del d.l.n.245/2005, il controcredito dedotto dal comune di Giugliano – quale quota di ristoro allo stesso spettante per ospitare uno degli impianti – non poteva che essere azionato direttamente dal Comune nei confronti degli altri enti locali conferenti; non poteva dunque operare il meccanismo della compensazione in mancanza del requisito della reciprocità delle pretese e ciò non per la ragione avanzata dalla difesa erariale, correlata alla titolarità del credito del Comune nei confronti di un soggetto terzo ([OSCURATO:PERSONA]), quanto per il fatto che il Comune appellato non vantava nessun credito verso [OSCURATO:PERSONA], essendo ogni pretesa maturata invece nei confronti dei Comuni conferitori. Per altro verso, secondo la Corte di appello il congegno della compensazione non poteva che operare a condizione che la società affidataria avesse, in virtù del mandato all’incasso, riscosso i contributi dai conferitori. Sicché non essendovi prova di tale incasso, il mancato incameramento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle quote di ristoro di competenza del Comune di Giugliano escludeva la condizione della compensazione, proprio per difetto di esigibilità del credito del comune verso [OSCURATO:PERSONA], non essendo sorto in capo alla società l’obbligo restitutorio secondo le regole generali del mandato (art.1713 c.1 c.c.) rispetto a quanto ricevuto in esecuzione del mandato stesso, nemmeno risultando l’operatività del meccanismo del riscosso per non riscosso. Non poteva dunque ritenersi corretta la decisione impugnata che aveva ritenuto irrilevante nei rapporti fra Comune e PCM il diverso rapporto esistente fra [OSCURATO:PERSONA] e singoli C omuni conferitori, costituendo, invece, la condizione di esigibilità del credito. Sicché non esistevano le condizioni di revocabilità del controcredito per ristori ambientali, sia perché la pretesa non era azionabile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della maturazione del credito sorto nei confronti dei Comuni conferitori, così difettando il requisito della reciprocità, sia perché la pretesa al ristoro poteva essere fatta valere contro [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria all’incasso del credito maturato dal Comune di Giugliano soltanto se riscosso, difettando altrimenti il requisito dell’esigibilità del credito in forza della disciplina di cui all’art.1713 c.c. Il C omune di Giugliano in Campania ha proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 7 marzo 2024. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt.342 e 324 c.p.c. in relazione all’art.360, c.1, n.3 c.p.c. Il Tribunale di Napoli avrebbe, secondo il ricorrente, ritenuto non contestata, tra l’altro, la volontà di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Giugliano di procedere alla compensazione fra i rispettivi crediti e tale autonomo capo di decisione non sarebbe stato aggredito dall’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitato alla impugnazione della decisione del Tribunale “alla parte (e nella misura in cui) il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione proposta dal comune opponente.” Sarebbe dunque passata in giudicato la statuizione relativa alla non contestazione in ordine all’accordo sulla compensazione, rendendosi evidente la preclusione per la Corte di appello di decidere in difformità. Il motivo è privo di autosufficienza, tralasciando di riportare parti essenziali della sentenza del Tribunale che sono state, per converso, riprodotte dalla sentenza qui impugnata, ove si afferma, a pag.7 primo capoverso, che l’appellante, nel proprio atto di appello, aveva prospettato il venir meno della convenzione con la [OSCURATO:PERSONA] e quindi il venir meno dell’operatività del mandato all’incasso per le quote di ristoro da versare direttamente al Commissario del Governo, ma aveva altresì sostenutoche “… Non vi è traccia in atti di un accordo finalizzato alla compensazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il comune di Giugliano”(v.pag.9 dell’appello). Tanto è sufficiente per escludere il rispetto del canone dell’autosufficienza del motivo di ricorso, non risultando riprodotta in modo integrale la parte dell’impugnazione rilevante al fine di verificare il formarsi o meno del giudicato. D’altra parte, è sufficiente sul punto evidenziare che nessun giudicato poteva dirsi formato in ragione della contestazione integrale operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tanto sia con riferimento all’anno 2005, sia con riferimento agli anni 2003 e 2004, con riguardo ai presupposti della compensazione. Ciò si evince dall’esame diretto dell’atto di appello , consentito in relazione alla natura processuale del vizio prospettato, ove si coglie, in termini generali, a pag.7 dell’impugnazione, la censura relativa alla “inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione di compensazione- Assenza dei presupposti della eccepita compensazione quale la liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti- debiti. La sentenza gravata è errata laddove applica la compensazione con crediti/debiti di controparte con [OSCURATO:PERSONA]” - cfr.pag.7, 2^ cpv. appello Presidenza Consiglio dei Ministri-. Nella pagina successiva l’appellante, dopo avere riassunto le ragioni poste a fondamento della sentenza appellata, dichiarava “nel merito, si interpone appello limitatamente alla parte (e nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione proposta dal Comune opponente”, aggiungendo che “In primo luogo” i contratti di concessione in corso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Campania erano stati risolti ex lege a far data dal 15.12.2005 e che, non essendo da quella data [OSCURATO:PERSONA] più titolare di mandato all’incasso, doveva ritenersi illegittima la compensazione operata dal Comune di Giugliano con la [OSCURATO:PERSONA] – sulla base della determina n.828 del 30.12.2005- tra i propri crediti per ristori (in quanto Comune beneficiario) e i propri debiti per ristori in quanto Comune conferente. Aggiungeva poi che “Anche con riferimento alle precedenti determine relative ai debiti/crediti per gli anni 2003 e 2004 il Giudice erroneamente non ha tenuto conto delle circostanze dedotte nel corso del giudizio di primo grado e cioè che non vi è traccia in atti di un accordo finalizzato alla compensazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il comune di Giugliano; che in assenza di tale accordo, non era possibile alcuna compensazione legale ex art.1243 c.c.” ancora aggiungendo che “mancava il requisito dell’esigibilità che poteva consentire di far luogo a compensazione, considerato che il credito per ristori, al momento dell’emissione della determina, non era ancora maturato nei confronti del Comune conferitore”. Per tali ragioni, secondo l’appellante “in assenza di previo concerto con la [OSCURATO:PERSONA], il comune beneficiario…non poteva unilateralmente compensare tale voce di credito non ancora sorto con il proprio debito”. Rilevava, ancora, a pag.11 dell’appello che “Va parimenti riscontrata l’assenza, agli atti dell’amministrazione, …di documenti che attestino la compensazione del credito per ristori con il debito ingiunto, né la [OSCURATO:PERSONA] ha mai confermato di avere compensato il debito per tariffa con il credito per ristori. Avendo trasmesso le fatture documentanti i crediti da recuperare, pare evidente che [OSCURATO:PERSONA] non ha prestato il consenso ad alcuna compensazione, per cui i crediti di cui all’ingiunzione sono certi, liquidi ed esigibili dall’amministrazione”. Infine, nello stesso atto la Presidenza del Consiglio dei M inistri eccepiva “altresì la mancanza della condizione di reciprocità ossia che non sia possibile la compensazione in questione con il credito dell’amministrazione statale trattandosi di crediti-debiti del Comune con un soggetto terzo ossia [OSCURATO:PERSONA]” - cfr.pag.11 ultimo periodo appello PDM-. Sulla base della verifica compiuta in ordine al complessivo contenuto dell’atto di appello, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio prospettato, deve quindi escludersi che vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alla contestazione della compensazione, come prospettato dal ricorrente. Con il secondo motivo ed il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione e della violazione degli artt.342 e 324 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Presidenza del Consiglio dei M inistri, nell’impugnare la decisione del Tribunale, avrebbe formulato due autonome argomentazioni giuridiche per i diversi anni oggetto dell’ingiunzione, prospettando,quanto all’anno 2005, l’inoperatività della convenzione - e dunque del mandato all’incasso delle quote di ristoro dovute dai Comuni conferenti i rifiuti in favore dei Comuni che ospitavano gli impianti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto del d.l.n.145/2005 - e, quanto a gli anni 2003 e 2004, l’assenza dei presupposti per la compensazione in ragione del mancato incasso delle quote dovute dagli enti conferenti,in base a quanto previsto dall’art.20 della convenzione, e per difetto del requisito della reciprocità, trattandosi di crediti-debiti con altro soggetto e non con l’amministrazione statale. Ora, la Corte di appello, nel riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe utilizzato l’argomento speso per gli anni 2003 e 2004 anche per le quote relative all’anno 2005, modificando in questo modo la portata delle censure esposte in appello e comunque violando il giudicato implicito interno su quanto deciso dal Tribunale in ordine agli anni 2003 e 2004. Tali doglianze sono infondate, alla luce di quanto già esposto con riguardo al contenuto dell’atto di appello. Va dunque escluso che la Corte di appello, nel ritenere l’assenza dei requisiti della compensazione per assenza del requisito della reciprocità e per la mancanza del credito riscosso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dai C omuni conferenti, abbia travalicato il contenuto dell’impugnazione e tanto meno violato il giudicato interno. Sul punto, è sufficiente ribadire che anche dall’esposizione, peraltro parziale, dell’atto di appello riportato nel ricorso per cassazione a proposito del secondo motivo si coglie con tutta evidenza che le contestazioni operate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attenevano integralmente alla contestazione in ordine all’esistenza di un accordo di compensazione, al quale si aggiungeva, per l’anno 2005, il venir meno della convenzione. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt.1362 ss. c.c., in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. I giudici di appello avrebbero violato i canoni ermeneutici relativi all’interpretazione dei contratti, ove ritenuti applicabili alla domanda giudiziale, ritenendo che l’appello proposto fosse fondato su autonome argomentazioni che la Corte di appello non avrebbe invece considerato. Il motivo è inammissibile. Ed invero, è consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso di ritenere che ai fini dellainterpretazione della domanda giudiziale non sono utilizzabili i criteri diinterpretazione del contratto dettati dall'art.1362 e seguenti cod. civ., in quanto non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, e può darsi rilevo alla soggettiva intenzione della parte attrice solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto delladomanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere una effettiva difesa. L'interpretazionedella domanda si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione e non per violazione di legge- cfr.Cass.n.4754/2004, Cass.n. 24480 /2020 – . Tanto è sufficiente per ritenere l’inammissibilità della censura che la ricorrente ha calibrato sull’errata interpretazione della volontà sottesa alla domanda giudiziale e, segnatamente, dell’atto di appello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. PQM Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulterio
Sentenza Cassazione n. 06456/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris