CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 13160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che il motivo di ricorso in punto di responsabilità è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pagg. 5-6), che ha sottolineato l'incasso fraudolento da parte dell'imputata di un assegno mai pervenuto al legittimo destinatario, con successivo versamento della somma sul conto corrente della stessa imputata, non essendo stata ritenuta credibile la dichiarazione di quest'ultima secondo cui l'assegno le sarebbe giunto per errore a causa dell'omonimia con il destinatario legittimato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.