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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09181/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 29/04/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 17/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di assegni bancari.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, eccependo: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, con particolare riferimento alla eccepita partecipazione al reato presupposto; la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del reato; il vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva specifica.

Con memoria del 14/12/2021 il difensore della ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo, previo superamento del vaglio di ammissibilità, l'assegnazione del ricorso in sezione e l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile.

Per quanto riguarda il primo motivo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che la Miraglia era in possesso di assegni smarriti, come da denuncia acquisita agli atti, senza fornire alcuna giustificazione a riguardo; titoli di credito versati sul proprio conto corrente al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Manifestamente infondato è anche il rilievo sull'estinzione del reato.

Non considera infatti la ricorrente - che invoca la disciplina previgente alla novella introdotta con la legge n.251/2005 - che anche in tal caso deve tenersi conto dell'aumento (della metà) conseguente all'applicazione della recidiva specifica sì che il termine massimo per la ricettazione risulta pari a 22 anni e 6 mesi; lo stesso termine, invece, con la disciplina in vigore (artt. 157 e 160 cod. pen.), è di 18 anni, sempre tenendo conto degli aumenti per la recidiva ex art. 99, comma secondo cod. pen.

Di conseguenza, come correttamente evidenziato dalla corte di merito, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, il 29/04/2021 (ed in realtà, anche alla data odierna), non era in ogni caso decorso il termine prescrizionale, a fronte di fatti accertati nel giugno/ luglio 2005.

Manifestamente infondato, infine, il rilievo sull'applicazione della recidiva, adeguatamente motivata, con riferimento alla propensione al crimine della ricorrente e ad alla sua accentuata pericolosità sociale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 29/04/2021 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI in data 17/02/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di assegni bancari. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, eccependo: la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la ricettazione, con particolare riferimento alla eccepita partecipazione al reato presupposto; la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del reato; il vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva specifica. Con memoria del 14/12/2021 il difensore della ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo, previo superamento del vaglio di ammissibilità, l'assegnazione del ricorso in sezione e l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che la Miraglia era in possesso di assegni smarriti, come da denuncia acquisita agli atti, senza fornire alcuna giustificazione a riguardo; titoli di credito versati sul proprio conto corrente al fine di procurarsi un ingiusto profitto. Manifestamente infondato è anche il rilievo sull'estinzione del reato. Non considera infatti la ricorrente - che invoca la disciplina previgente alla novella introdotta con la legge n.251/2005 - che anche in tal caso deve tenersi conto dell'aumento (della metà) conseguente all'applicazione della recidiva specifica sì che il termine massimo per la ricettazione risulta pari a 22 anni e 6 mesi; lo stesso termine, invece, con la disciplina in vigore (artt. 157 e 160 cod. pen.), è di 18 anni, sempre tenendo conto degli aumenti per la recidiva ex art. 99, comma secondo cod. pen. Di conseguenza, come correttamente evidenziato dalla corte di merito, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, il 29/04/2021 (ed in realtà, anche alla data odierna), non era in ogni caso decorso il termine prescrizionale, a fronte di fatti accertati nel giugno/ luglio 2005. Manifestamente infondato, infine, il rilievo sull'applicazione della recidiva, adeguatamente motivata, con riferimento alla propensione al crimine della ricorrente e ad alla sua accentuata pericolosità sociale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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