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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19847/2022

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N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27258-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Novara, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (cod. fisc. 00799960158), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 27258/2017 Numero sezionale 1193/2022 Numero di raccolta generale 19847/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 30 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21.08.2014, con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui al contratto di conto corrente n. 9164525/01/96 ed era stato accertato il saldo debitore della società correntista in euro 414.694,78, con conseguente rigetto della domanda avanzata da parte di quest’ultima al pagamento di quanto indebitamente ricevuto dalla banca.

2. La sentenza, pubblicata il 30 agosto 2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione notificato il 20 novembre 2017, affidato a undici motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, occorre dichiarare in limine l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., perché la ricorrente – dopo aver allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 20 settembre 2017 – non ha prodotto la copia autentica della sentenza stessa con la relata di notificazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 27258/2017 Numero sezionale 1193/2022 Numero di raccolta generale 19847/2022 Va invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, Data pubblicazione 20/06/2022 tempestivamente notificato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19188 del 19/07/2018) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso ed assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27258-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Novara, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (cod. fisc. 00799960158), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 27258/2017 Numero sezionale 1193/2022 Numero di raccolta generale 19847/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 30 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21.08.2014, con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi di cui al contratto di conto corrente n. 9164525/01/96 ed era stato accertato il saldo debitore della società correntista in euro 414.694,78, con conseguente rigetto della domanda avanzata da parte di quest’ultima al pagamento di quanto indebitamente ricevuto dalla banca. 2. La sentenza, pubblicata il 30 agosto 2017, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione notificato il 20 novembre 2017, affidato a undici motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso principale, occorre dichiarare in limine l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., perché la ricorrente – dopo aver allegato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 20 settembre 2017 – non ha prodotto la copia autentica della sentenza stessa con la relata di notificazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 27258/2017 Numero sezionale 1193/2022 Numero di raccolta generale 19847/2022 Va invece dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, Data pubblicazione 20/06/2022 tempestivamente notificato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19188 del 19/07/2018) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso ed assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello st
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