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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04064/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29519/22 Falcetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 dicembre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione -ribadite con la citata memoria- relative alla erronea qualificazione del fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che la condotta potrebbe configurare al più il reato di favoreggiamento reale -tentato o consumato- non sono proponibili in sede di legittimità poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione della sentenza impugnata è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni senza confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale; Considerato quindi che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29519/22 Falcetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 20 dicembre 2022; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione -ribadite con la citata memoria- relative alla erronea qualificazione del fatto da parte della Corte territoriale, dal momento che la condotta potrebbe configurare al più il reato di favoreggiamento reale -tentato o consumato- non sono proponibili in sede di legittimità poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato che quanto alla responsabilità concorsuale; Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione della sentenza impugnata è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni senza confronto con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale; Considerato quindi che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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