CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08582/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17895/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso di lui in Maddaloni, v. Francesco d’Assisi, 6, il tutto come da mandato in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.225/31/14, depositata il 13 gennaio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento di maggior imposte dirette (IRPEF ed addizionali) relative all’anno d’imposta 2007. Lo stesso, titolare di impresa famigliare nel settore del commercio di generi in privativa, contestava l’imputazione solo a sé del maggior reddito, nonché la mancata deduzione per coniuge a ImpresaFamiliare maggiorreddito carico e l’accertamento di un maggior ricavo pur essendosi lo stesso adeguato agli studi di settore. La CTP respingeva il ricorso, e così pure la CTR adìta dallo stesso in grado d’appello. 2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare un atto di costituzione in vista della fissazione dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto – omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ. Con tale motivo il contribuente deduce che, erroneamente , i giudici d’appello avrebbero imputato al solo titolare i redditi dell’impresa famigliare. Lo stesso, poi , lamenta l’ingiustizia della sentenza che non ha riconosciuto la deduzione per coniuge a carico, rientrando lo stesso nella fascia prevista. Per quanto riguarda, poi, i ricavi da commercio, la CTR non avrebbe tenuto conto della tipologia dell’attività svolta, procedendo allo scorporo delle stesse, appiattendosi sulla decisione di primo grado, e avrebbe poi ritenuto, altrettanto erroneamente , che il ricavo era nettamente inferiore a quello di aziende similari, non considerando l’adeguamento del Cesarano agli studi di settore, senza alcuna verifica, il tutto basandosi su valutazioni soggettive e personali; non erano, infine, applicabili le ipot esi previste dall’art. 39, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 600/1973. 2. Il motivo in parte è inammissibile, in quanto propone un coacervo di censure frammiste di violazione di legge sostanziale e censure sulla motivazione, talune peraltro neppur più previste dalla vigente disciplina, come quella attinente alla contraddittorietà o insufficienza della motivazione stessa. Nel resto,il medesimo è infondato. Con riguardo alla questione principale, attinente all’imputazione del maggior reddito in caso di impresa familiare, la Corte non può che richiamare i propri precedenti in virtù dei quali In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito "pro quota" agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa (Cass. 20.12.2019, n. 34222, resa peraltro fra le stesse parti del presente giudizio) Per il resto, esaurendosi le doglianze, come detto, in un inestricabile coacervo di censure, in cui, peraltro , prevale quella del vizio motivazionale nella sua accezione non più rilevante, cioè insufficienza o contraddizione, come detto, il motivo è inammissibile. 2. Il ricorso dev’essere così respinto. 3.Nulla per le spese nonavendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva. 4.Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a