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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 33197/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02P02TI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini lo ha dichiarato responsabile di reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e lo ha condannato, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione ed euro 4.444,00 di multa.

Denuncia erronea applicazione della legge penale in conseguenza della erronea motivazione in punto di ricostruzione degli elementi materiale e psicologo del reato.

2. Il ricorso deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna poiché risulta evidente che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, ha errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, sovrapponendo l'impugnazione in Cassazione, per vizio di violazione di legge, l'unica consentita con detto mezzo di impugnazione, a quella proposta avverso la medesima sentenza con la denuncia vizio di motivazione (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, Rv. 285738); P.Q.M.

Converte in appello il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso l'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02P02TI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini lo ha dichiarato responsabile di reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e lo ha condannato, unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni ventitré di reclusione ed euro 4.444,00 di multa. Denuncia erronea applicazione della legge penale in conseguenza della erronea motivazione in punto di ricostruzione degli elementi materiale e psicologo del reato. 2. Il ricorso deve essere convertito in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna poiché risulta evidente che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, ha errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, sovrapponendo l'impugnazione in Cassazione, per vizio di violazione di legge, l'unica consentita con detto mezzo di impugnazione, a quella proposta avverso la medesima sentenza con la denuncia vizio di motivazione (Sez. 3, n. 1616 del 22/11/2023, Rv. 285738); P.Q.M. Converte in appello il ricorso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso l'11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33197/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris