CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2099 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2099del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(P.I.: 01508150677), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A13 L117M ) e d [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRO MNL57C26 A252Q ) -ricorrentein via principale- nei confronti di REGIONE MARCHE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DNN LLL62C56 A271Q ) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- nonché BACALINI Anselmo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P24 E208R) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 641/2022, pubblicatain data 17 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha promosso procedimento di espropria- zione mobiliare(in virtù di conversione di precedente sequestro Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 conservativo) nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale terza proprietaria dei beni della sua debitrice [OSCURATO:PERSONA]- personale S.r.l.(dichiarata fallita nel corso del procedimento), a seguito di sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia della vendita dei suddetti beni, da parte di quest’ultima in favore della prima, ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della proce- dura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato tale opposizione inam- missibile, con decreto, inaudita altera parte, avverso il quale la creditrice procedente ha proposto reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c.. In accoglimento del suddetto reclamo, il tribunale, in composi- zione collegiale, ha revocato il decreto del giudice dell’esecu- zione con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposi- zione, nonché, sia pure solo in via cautelare, la stessa ordinanza del medesimo giudice che aveva dichiarato l’estinzione del pro- cesso esecutivo, assegnando alle parti il termine di cui all’art. 618 comma 2, c.p.c., per l’introduzione del giudizio di merito relativo all’opposizione agli atti esecutivi avanzata dalla Re- gione Marche. Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Fermo ha dichia- rato improponibili le domande dell’opponente, disponendo la compensazione delle spese di lite. Ricorre, in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico, articolato, motivo, al quale resiste, con controricorso, la Regione Marche. Ricorre, altresì, la Regione Marche, con distinto e autonomo successivo ricorso, sulla base di due motivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, va rilevato che il ricorso della Regione Mar- che, proposto successivamente al ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., va qualificato come ricorso incidentale. Esso è, co- munque, da ritenersi tempestivo, essendo stato notificato nel termine di cui all’art. 370 c.p.c. (precisamente in data 18 gen- naio 2023). 2.È pregiudiziale ed assorbente l’esame del primo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, con il quale si denun- zia «Violazione e falsa applicazione delle norme di dirittoin par- ticolare degli artt. 617 e 618 e 669 terdecies cpcfalsa rappre- sentazione della realtà». La Regione ricorrente deduce che la fase sommaria della sua opposizione non aveva potuto avere compiuto svolgimentoda- vanti al giudice dell’esecuzione, poiché quest’ultimo aveva provveduto con decreto inaudita altera parte, senza convocare le parti, ma, successivamente, lo stesso tribunale in composi- zione collegiale,in sede di reclamo, aveva assegnato il termine per l’introduzione del merito dell’opposizione, onde non le era imputabile alcuna delle eventuali irregolarità della fase somma- ria e, comunque, tali eventuali irregolarità non avrebbero in nessun caso potuto condurre alla dichiarazione di improponibi- lità della sua opposizione. Il motivo è manifestamente fondato. 2.1Secondo l’indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01 e 02 e suc- cessive conformi), «la preliminare fase sommaria delle Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) da- vanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli in- teressi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esi- genze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario» onde «la sua omissione, come il suo irregolare svol- gimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preven- tivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione –non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di oppo- sizione a cognizione piena»; resta peraltro fermo, in ogni caso, che «laddove il mancato tempestivo inserimento (del ricorso) nel fascicolo dell’esecuzione non sia imputabile alla parte oppo- nente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della propo- sizione della domanda resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario, tenuto conto che la cancelleria è te- nuta ad inserire nel fascicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipendentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo». Non potrebbe, dunque, condurre alla dichiarazione di definitiva inammissibilitào improponibilità del merito dell’opposizione agli atti esecutivi l’omesso svolgimento della relativa fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, laddove tale omissione non sia imputabile ad un’erronea introduzione del giudizio da parte dell’opponente, ma ad un errore dell’ufficio giudiziario. Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 Per giungere alla definitiva dichiarazione di inammissibilità della fase di merito delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione occorre che la violazione delle disposizioni sulla regolare instaurazione delle stesse, secondo la inderogabile struttura bifasica prevista dalla legge, sia imputabile all’oppo- nente e non ad un errore dell’ufficio giudiziario.In quest’ultima ipotesi, il giudizio di cognizione di merito relativo all’opposizione (svoltosi senza la preventiva fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione) sarà comunque nullo e dovrà essere rinnovato, previa regolare instaurazione e svolgimento della fase somma- ria omessa, ma senza alcuna decadenza per la parte opponente (diversamente da quanto accadrà nel caso in cui l’omissionesia imputabile alla parte). 2.2Tanto premesso, nella specie, oltre a non potersi ritenere imputabile alla Regione opponente alcuna irregolarità nella fase introduttiva dell’opposizione, che essa ha correttamente propo- sto al giudice dell’esecuzione, con ricorso tempestivamente de- positato nel relativo fascicolo, in realtà non può neanche rite- nersi che la fase sommaria dell’opposizione medesima, in sede esecutiva, non si sia effettivamente svolta. Di conseguenza, non può ritenersi necessaria la sua rinnova- zione, prima dello svolgimento del merito dell’opposizione stessa. 2.3 Deve considerarsi, in proposito, in primo luogo, che il ri- corso in opposizione è stato sottoposto e preso in esame dal giudice dell’esecuzione, il quale ha addirittura provveduto sullo stesso, dichiarandolo inammissibile. D’altra parte, i plurimi vizi del provvedimento del giudice dell’esecuzione (perché non era stato preceduto dalla regolare convocazione delle parti e perché il giudice dell’esecuzione non ha il potere di decidere definitivamente sull’opposizione agli atti esecutivi, dovendo limitarsi a pronunciare, in via cautelare, i provvedimenti indilazionabili ovvero sull’istanza di sospensione Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 dell’esecuzione, assegnando alle parti il termine per l’introdu- zione del giudizio di merito) sono stati correttamente denunciati dalla parte opponente con il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., cioè il rimedio predisposto dall’ordina- mento proprio per consentire l’impugnazione dei provvedimenti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nella fase sommaria dell’opposizione. Altrettanto correttamente, il tribunale in composizione colle- giale, previa regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, rilevati gli indicati vizi del procedimento svoltosi davanti al giudice dell’esecuzione e la palese illegittimità del provvedi- mento da quest’ultimo emesso, ha, in primo luogo, provveduto a revocare tale provvedimento. Inoltre, sostituendosi al medesimo giudice dell’esecuzione, in considerazione del carattere devolutivo del rimedio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c., ha, altresì, provveduto esso stesso sia ad emettere i provvedimenti indilazionabili di natura cautelare che avrebbe dovuto adottare il giudice dell’esecuzione (revocando, appunto, in via meramente cautelare, il provvedimento di estin- zione atipica della procedura esecutiva: cioè, in sostanza, so- spendendone gli effetti), sia assegnando il termine per l’intro- duzione del giudizio di merito, erroneamente non assegnato dallo stesso giudice dell’esecuzione (come del resto può e, anzi, sarebbe sempre opportuno che facesse il tribunale, in sede di reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdeciesc.p.c., quanto meno laddove il giudice dell’esecuzione abbia omesso di farlo, ma anche nel caso contrario, quando sia opportuno al fine di evitare la necessità per le parti di instaurare il giudizio di merito prima ancora di avere contezza del definitivo esito della fase sommaria cautelare). 2.4 Di conseguenza, poiché, nell’indicata situazione, la fase sommaria dell’opposizione, nell’ambito del processo esecutivo, deve ritenersi essersi svolta, sia pure a seguito della fase Ric. n. 2099/2023 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 impugnatoria (in senso lato) davanti al collegio, all’esito della quale si è posto rimedio alle irregolarità determinate dal giudice dell’esecuzione, il giudizio di merito dell’opposizione instaurato dall’opponente avrebbe dovuto ritenersi pienamente ammissi- bile e regolarmente procedibile e il tribunale avrebbe dovuto esaminare il merito dell’opposizione stessa. La decisione impugnata va, pertanto, cassata, affinché alla ce- lebrazione della fase di merito della dispiegata opposizione si provveda in sede di rinvio, il che determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, relativo appunto al merito stesso dell’opposizione. All’esito del giudizio di rinvio dovrà, inoltre, nuovamente prov- vedersi anche alla regolamentazione delle spese del giudizio, il che determina l’assorbimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto proprio il capo relativo alle spese della decisione di primo e unico grado. Resta impregiudicata, in sede di rinvio, ogni questione sulla identificazione del debitore, alla luce delle documentate vicende della società BacaliniUnipersonale S. r . l .. 3.È accolto il primo motivo del ricorso incidentale della Regione Marche, assorbito il secondo nonché il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Fermo , in persona di diverso magi- strato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - a ccoglie il primo motivo del ricorso incidentale della Re- gione Marche, assorbito il secondo nonché ilricorso prin- cipale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - cassa , per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tr