CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione LUNGARO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna a mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa per un furto in concorso aggravato (in [OSCURATO:PERSONA] di bologna, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con giudizio di equivalenza delle generiche con la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla dosimetria della pena che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la dosimetria della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il leggero discostamento dal minimo era giustificato dalla particolare intensità del dolo, ricavabile dalla preordinazione della condotta, pianificata con il correo, e dal valore non irrisorio della refurtiva, pari a euro 739,00 (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, soprattutto quando essa sia al di sotto della media edittale, sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]