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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32941/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31267/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrenti - contro 5r) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso, A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, via Fregene n. 53, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1698/2019, pubblicata I'll luglio 2019, notificata il 15 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Firenze ha accolto, parzialmente, l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del tribunale di Siena e condannato la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento di C 44.556,40, oltre interessi dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio innanzi al Tribunale di Firenze e con condanna della stessa appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nel maggio 2014, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Firenze ed ottenuto -sulla base di due fatture (nn. 1 e 3 del 2014) recanti la dicitura "vera e non contestata è la presente fattura così come esigibile il relativo importo", sottoscritta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - il decreto ingiuntivo per un importo pari ad C 44.566,40 nei confronti della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un credito derivato da una presunta cessione di credito intervenuta tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta Agrivigna di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima ditta cedente l'asserito credito vantato nei confronti della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l..

Avverso il decreto monitorio la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in quanto l'odierna parte resistente ha sede a Siena, eccezione accolta dal Tribunale di Firenze che con sentenza n. 2098/2015 aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, cancellato la causa dal ruolo affinché venisse riassunta entro tre mesi davanti al competente Tribunale di Siena.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato nel luglio 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. citava in giudizio la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di Siena, chiedendo la condanna della convenuta, odierna ricorrente, al pagamento della somma di C 44.556,40, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo.

Il Tribunale di Siena con sentenza n. 28/2018 rigettava la domanda in quanto non provata e condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Siena e di Firenze.

Per quanto ancora rileva, la Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto - superando le eccezioni preliminari sottopostele dalle parti - l'appello principale parzialmente fondato poiché, da un lato, sulle fatture era stato apposto un timbro da parte della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e sottoscritto da quest'ultima, da considerarsi dichiarazione confessoria stragiudiziale, e, dall'altro lato, la rilevata mancata esibizione delle scritture contabili da parte della stessa società agricola, valutabile come argomento di prova.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Siena, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi.

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Parte ricorrente premette che l'ordine numerico mediante cui sono illustrati i motivi di ricorso è"irrilevante".

1.1. Con il primo motivo lamenta la lesione del diritto di difesa "Ex art. 360 I° comma n. 5 c.p.c. per omissione totale della motivazione" ed in particolare si duole che la sentenza impugnata non abbia assolutamente motivato in merito alla propria richiesta di differimento della prima udienza di comparizione alla luce della anticipazione dell'udienza disposta ex officio.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

2. Con il secondo motivo lamenta la compressione del proprio diritto alla costituzione "Ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del combinato disposto degli artt. 164, 167 e 168-bis c.p.c." in quanto avrebbe riguardato non soltanto il diritto alla costituzione dell'appellato con riferimento all'originario termine previsto con il decreto ex art. 168-bis V comma c.p.c., ma anche rispetto ai termini di legge previsti dall'art. 163-bis c.p.c., che stabilisce che tra la data di notifica della citazione e quella della udienza di comparizione non devano intercorrere meno di 90 giorni liberi; pertanto sarebbe stata impedita e resa, quantomeno maggiormente difficoltosa la predisposizione delle proprie difese.

3. Con il terzo motivo denuncia la sentenza impugnata "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla disciplina per la notifica tramite pec (dell'atto di impugnazione)" ed in particolare si lamenta del punto motivazionale ove la Corte territoriale ha affermato "l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del formato irregolare dell'atto notificato è infondata avendo l'atto conseguito lo scopo ed essendo l'atto originale di appello cartaceo e non già telematico, di talché l'appellante avrebbe potuto notificare in via telematica solo la copia conforme scansionata dell'originale cartaceo".

Insiste la società ricorrente ad affermare che l'appello dovesse essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale di merito richiamato secondo cui "Sono inammissibili gli atti informatici depositati in formato diverso da quello consentito dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento emanato in data 16 aprile 2014 dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44" (Tribunale di Livorno, 25.7.2014, in Guida al diritto 2014, 45, 15).

4. Con il quarto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c." la ricorrente sostiene A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi che la sentenza della Corte di Appello sarebbe erronea su tre punti; il primo dove ha ritenuto che la fattura fosse elemento idoneo a soddisfare l'onere della prova, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato l'esecuzione della fornitura; il secondo, dove ha ritenuto di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. senza che controparte avesse dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e, il terzo, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo assunto.

Insiste nell'aver tempestivamente contestato le fatture di cui al giudizio de quo rendendo, a differenza di quanto afferma pretestuosamente controparte, controversi i fatti di causa.

Aggiunge che la Corte di Appello ha valutato come argomento di prova il mancato deposito da parte della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle scritture contabili delle quali la stessa non è tenuta ad essere in possesso in quanto si trova in contabilità semplificata come società agricola.

Conclude infine che con l'ordine di esibizione la Corte di appello avrebbe invertito l'onere della prova e lamenta che la Corte ha ritenuto come una sorta di presunzione del fondamento della pretesa creditoria, la trattativa riservata tra le parti, violando la normativa per aver utilizzato una fonte di prova illegale/illecita.

5. Con il quinto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del principio di legalità per aver motivato tramite l'acquisizione di prove illecite e illegali come quelle ottenute in violazione dell'art. 48 [OSCURATO:PERSONA]" contesta che la [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento del proprio appello ha allegato la trattativa intervenuta tra i soli legali, coperta da riservatezza e non producibile in giudizio e, a sua volta, la Corte di Appello ha motivato l'accoglimento del gravame in base alla verosimiglianza della sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria risultante, a dire della medesima Corte, dalle suddette trattative; ciò rappresenterebbe una palese violazione dell'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA] che al primo comma afferma che "l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte" nonché della libertà di negoziazione e del segreto della stessa, che svuota e rende del tutto priva di efficacia il ruolo del difensore, addirittura a giudizio iniziato.

6. Con il sesto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione dell'art. 91" lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. sia perché il Tribunale di Firenze non era competente (Tribunale adito da [OSCURATO:SOCIETA]) perché a supporto della compensazione è stata utilizzata dalla Corte di Appello una prova illegale.

7. Venendo al merito dei motivi, va premesso che i primi tre motivi pongono questioni processuali che è opportuno esaminare distintamente. 7.

1. Il primo motivo è inammissibile.

Con esso, la società ricorrente lamenta l'omissione totale della motivazione in merito alla propria richiesta di differimento della prima udienza di comparizione alla luce della anticipazione dell'udienza disposta ex officio.

In merito alla censura, può applicarsi, mutatis mutandis, il principio secondo cui la decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti (Cass. Sez. 5 18/11/2021 n. 35134).

7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Risulta che la Corte di appello, su rituale istanza, aveva anticipato l'udienza dell'8 novembre 2018, con decreto del 4 giugno 2018, che veniva notificato da [OSCURATO:SOCIETA], appellante, alla controparte in data 3 ottobre 2018 ossia 36 giorni prima dell'udienza.

Pertanto, alcuna compressione si è determinata in danno al diritto di difesa della parte.

7.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] proposito, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto infondata «l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del formato irregolare dell'atto notificato (...) avendo l'atto conseguito lo scopo ed essendo l'atto originale di appello cartaceo e non già telematico, di talché l'appellante avrebbe potuto notificare in via telematica solo la copia conforme scansionata dell'originale cartaceo» (pag. 3 della sentenza impugnata).

A palesare la manifesta infondatezza del motivo è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte, in via generale, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo Pec e cioè, che la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 6 - 5, 01/06/2018 n. 14042).

Piu in particolare, venendo alla fattispecie in esame, vale considerare per un verso che l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez.

L, 18/06/2014, n. 13857); per l'altro, che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla".

È la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, 16/02/2018, n. 3805).

Del resto, la censura non si confronta neppure con quanto motivato dalla Corte territoriale ma si limita a riproporre il contenuto della doglianza formulata in appello.

8. Il quarto motivo sostiene l'erroneità della pronuncia sotto tre profili, tutti non fondati.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato anzitutto che la prova del credito è stata desunta dalla confessione stragiudiziale emergente dalla dicitura sottoscritta in calce alle fatture; difatti le due fatture de quibus (nn. 1 e 3 del 2014) recano la dicitura "vera e non contestata è la presente fattura così come esigibile il relativo importo", sottoscritta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con apposizione del timbro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Quanto al primo profilo, ove si lamenta che il giudice di appello ha ritenuto che la fattura fosse elemento idoneo a soddisfare l'onere della prova, la società ricorrente non si confronta con quanto motivato chiaramente e esaustivamente dalla Corte di appello in proposito, limitandosi a formulare generiche contestazioni.

Quanto al secondo, con cui si contesta che la Corte di appello ha ritenuto di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza che controparte avesse dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto, pone per un verso la suggestiva questione delle scritture contabili non imposte dalla natura agricola della società, circostanza I che, però, non documenta e, per l'altro, la violazione dell'onere probatorio.

Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto come argomento di prova la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse ottemperato all'ordine di esibizione in giudizio del libro IVA degli acquisti relativi all'anno 2014 e/o dei libri obbligatori relativi allo stesso periodo e ha osservato che «per contro, lo Spugnaccio ha prodotto le contabili dei pagamenti di euro 5000 cadauno eseguiti rispettivamente in data 9.04.2014 e 1.08.2014, comunque riferibili alle fatture azionate n. 1/2014 del 3.02.2014 di Euro 24.668,40 e n. 3/2014 del 18.02.2014 di Euro 24.888,00» (pag. 5 della sentenza impugnata).

Quanto al terzo profilo, secondo cui la Corte territoriale, senza che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse elementi di prova, ha ritenuto di ricavare dalla trattativa riservata tra le parti una sorta di presunzione, la parte ricorrente non considera che la Corte ha deciso sulla fondatezza della pretesa in base anche ad altre ragioni di convincimento.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

9. Il quinto e sesto motivo che possono essere scrutinati insieme per ragioni di connessione, sono entrambi non fondati.

Va evidenziato in proposito che occorre considerare come le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine professionale, rispetto alle quali non può ricorrere il vizio di violazione di legge riverberantesi sul convincimento espresso dal giudice (v. in tal senso con riferimento ad altra fattispecie, Cass. Sez. 3, 15/06/2004 n. 11299).

Del resto, come già rilevato a proposito del motivo precedente, la Corte di appello non ha fondato il proprio convincimento soltanto sull'elemento contestato concernente la intervenuta trattativa transattiva, riservata, intercorsa tra i legali delle parti.

Quanto poi alla correlata censura di violazione dell'art. 91 c.p.c. (sia perché il Tribunale di Firenze adito da [OSCURATO:SOCIETA] non era competente sia perché la Corte di Appello avrebbe giustificato la compensazione sulla base dell'acquisizione di una prova illegale) giova ancora rilevare che, da un lato, la decisione sulla compensazione delle spese per il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Firenze è basata principalmente sulla fondatezza della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] che tale è risultata all'esito del giudizio, a prescindere dalle proposte transattive intercorse all'epoca fra le parti, e che, dall'altro, la statuizione non è stata neppure adeguatamente censurata sotto il profilo della violazione dell'art. 92 c.p.c..

10. In conclusione il ricorso è rigettato.

11. Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres.

D. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31267/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrenti - contro 5r) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al ricorso, A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, via Fregene n. 53, - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1698/2019, pubblicata I'll luglio 2019, notificata il 15 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Firenze ha accolto, parzialmente, l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del tribunale di Siena e condannato la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento di C 44.556,40, oltre interessi dalla data di scadenza delle fatture fino al saldo, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del giudizio innanzi al Tribunale di Firenze e con condanna della stessa appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel maggio 2014, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Firenze ed ottenuto -sulla base di due fatture (nn. 1 e 3 del 2014) recanti la dicitura "vera e non contestata è la presente fattura così come esigibile il relativo importo", sottoscritta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - il decreto ingiuntivo per un importo pari ad C 44.566,40 nei confronti della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per un credito derivato da una presunta cessione di credito intervenuta tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta Agrivigna di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima ditta cedente l'asserito credito vantato nei confronti della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Avverso il decreto monitorio la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, in quanto l'odierna parte resistente ha sede a Siena, eccezione accolta dal Tribunale di Firenze che con sentenza n. 2098/2015 aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, cancellato la causa dal ruolo affinché venisse riassunta entro tre mesi davanti al competente Tribunale di Siena.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato nel luglio 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. citava in giudizio la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di Siena, chiedendo la condanna della convenuta, odierna ricorrente, al pagamento della somma di C 44.556,40, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo effettivo. Il Tribunale di Siena con sentenza n. 28/2018 rigettava la domanda in quanto non provata e condannava la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Siena e di Firenze. Per quanto ancora rileva, la Corte di Appello di Firenze, ha ritenuto - superando le eccezioni preliminari sottopostele dalle parti - l'appello principale parzialmente fondato poiché, da un lato, sulle fatture era stato apposto un timbro da parte della società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e sottoscritto da quest'ultima, da considerarsi dichiarazione confessoria stragiudiziale, e, dall'altro lato, la rilevata mancata esibizione delle scritture contabili da parte della stessa società agricola, valutabile come argomento di prova. Avverso la sentenza della Corte di appello di Siena, la società agricola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Parte ricorrente premette che l'ordine numerico mediante cui sono illustrati i motivi di ricorso è"irrilevante". 1.1. Con il primo motivo lamenta la lesione del diritto di difesa "Ex art. 360 I° comma n. 5 c.p.c. per omissione totale della motivazione" ed in particolare si duole che la sentenza impugnata non abbia assolutamente motivato in merito alla propria richiesta di differimento della prima udienza di comparizione alla luce della anticipazione dell'udienza disposta ex officio.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. Con il secondo motivo lamenta la compressione del proprio diritto alla costituzione "Ex art. 360 I comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del combinato disposto degli artt. 164, 167 e 168-bis c.p.c." in quanto avrebbe riguardato non soltanto il diritto alla costituzione dell'appellato con riferimento all'originario termine previsto con il decreto ex art. 168-bis V comma c.p.c., ma anche rispetto ai termini di legge previsti dall'art. 163-bis c.p.c., che stabilisce che tra la data di notifica della citazione e quella della udienza di comparizione non devano intercorrere meno di 90 giorni liberi; pertanto sarebbe stata impedita e resa, quantomeno maggiormente difficoltosa la predisposizione delle proprie difese. 3. Con il terzo motivo denuncia la sentenza impugnata "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla disciplina per la notifica tramite pec (dell'atto di impugnazione)" ed in particolare si lamenta del punto motivazionale ove la Corte territoriale ha affermato "l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del formato irregolare dell'atto notificato è infondata avendo l'atto conseguito lo scopo ed essendo l'atto originale di appello cartaceo e non già telematico, di talché l'appellante avrebbe potuto notificare in via telematica solo la copia conforme scansionata dell'originale cartaceo". Insiste la società ricorrente ad affermare che l'appello dovesse essere dichiarato improcedibile e/o inammissibile sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale di merito richiamato secondo cui "Sono inammissibili gli atti informatici depositati in formato diverso da quello consentito dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento emanato in data 16 aprile 2014 dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 34 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44" (Tribunale di Livorno, 25.7.2014, in Guida al diritto 2014, 45, 15). 4. Con il quarto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c." la ricorrente sostiene A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che la sentenza della Corte di Appello sarebbe erronea su tre punti; il primo dove ha ritenuto che la fattura fosse elemento idoneo a soddisfare l'onere della prova, sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato l'esecuzione della fornitura; il secondo, dove ha ritenuto di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. senza che controparte avesse dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e, il terzo, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo assunto. Insiste nell'aver tempestivamente contestato le fatture di cui al giudizio de quo rendendo, a differenza di quanto afferma pretestuosamente controparte, controversi i fatti di causa. Aggiunge che la Corte di Appello ha valutato come argomento di prova il mancato deposito da parte della società agricola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle scritture contabili delle quali la stessa non è tenuta ad essere in possesso in quanto si trova in contabilità semplificata come società agricola. Conclude infine che con l'ordine di esibizione la Corte di appello avrebbe invertito l'onere della prova e lamenta che la Corte ha ritenuto come una sorta di presunzione del fondamento della pretesa creditoria, la trattativa riservata tra le parti, violando la normativa per aver utilizzato una fonte di prova illegale/illecita. 5. Con il quinto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione del principio di legalità per aver motivato tramite l'acquisizione di prove illecite e illegali come quelle ottenute in violazione dell'art. 48 [OSCURATO:PERSONA]" contesta che la [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento del proprio appello ha allegato la trattativa intervenuta tra i soli legali, coperta da riservatezza e non producibile in giudizio e, a sua volta, la Corte di Appello ha motivato l'accoglimento del gravame in base alla verosimiglianza della sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria risultante, a dire della medesima Corte, dalle suddette trattative; ciò rappresenterebbe una palese violazione dell'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA] che al primo comma afferma che "l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte" nonché della libertà di negoziazione e del segreto della stessa, che svuota e rende del tutto priva di efficacia il ruolo del difensore, addirittura a giudizio iniziato. 6. Con il sesto motivo proposto "Ex art. 360 I° comma n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione dell'art. 91" lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. sia perché il Tribunale di Firenze non era competente (Tribunale adito da [OSCURATO:SOCIETA]) perché a supporto della compensazione è stata utilizzata dalla Corte di Appello una prova illegale. 7. Venendo al merito dei motivi, va premesso che i primi tre motivi pongono questioni processuali che è opportuno esaminare distintamente. 7. 1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, la società ricorrente lamenta l'omissione totale della motivazione in merito alla propria richiesta di differimento della prima udienza di comparizione alla luce della anticipazione dell'udienza disposta ex officio. In merito alla censura, può applicarsi, mutatis mutandis, il principio secondo cui la decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti (Cass. Sez. 5 18/11/2021 n. 35134). 7.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta che la Corte di appello, su rituale istanza, aveva anticipato l'udienza dell'8 novembre 2018, con decreto del 4 giugno 2018, che veniva notificato da [OSCURATO:SOCIETA], appellante, alla controparte in data 3 ottobre 2018 ossia 36 giorni prima dell'udienza. Pertanto, alcuna compressione si è determinata in danno al diritto di difesa della parte. 7.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] proposito, va evidenziato che la Corte territoriale ha ritenuto infondata «l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del formato irregolare dell'atto notificato (...) avendo l'atto conseguito lo scopo ed essendo l'atto originale di appello cartaceo e non già telematico, di talché l'appellante avrebbe potuto notificare in via telematica solo la copia conforme scansionata dell'originale cartaceo» (pag. 3 della sentenza impugnata). A palesare la manifesta infondatezza del motivo è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte, in via generale, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo Pec e cioè, che la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 6 - 5, 01/06/2018 n. 14042). Piu in particolare, venendo alla fattispecie in esame, vale considerare per un verso che l'intimato si è costituito e difeso, ed ha perciò sanato qualsiasi ipotetica nullità (ex multis, Sez. L, 18/06/2014, n. 13857); per l'altro, che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla". È la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" - come pretenderebbe il ricorrente, e il precedente di merito da esso invocato - a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. Sez. 5, 16/02/2018, n. 3805). Del resto, la censura non si confronta neppure con quanto motivato dalla Corte territoriale ma si limita a riproporre il contenuto della doglianza formulata in appello. 8. Il quarto motivo sostiene l'erroneità della pronuncia sotto tre profili, tutti non fondati.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato anzitutto che la prova del credito è stata desunta dalla confessione stragiudiziale emergente dalla dicitura sottoscritta in calce alle fatture; difatti le due fatture de quibus (nn. 1 e 3 del 2014) recano la dicitura "vera e non contestata è la presente fattura così come esigibile il relativo importo", sottoscritta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con apposizione del timbro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Quanto al primo profilo, ove si lamenta che il giudice di appello ha ritenuto che la fattura fosse elemento idoneo a soddisfare l'onere della prova, la società ricorrente non si confronta con quanto motivato chiaramente e esaustivamente dalla Corte di appello in proposito, limitandosi a formulare generiche contestazioni. Quanto al secondo, con cui si contesta che la Corte di appello ha ritenuto di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza che controparte avesse dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto, pone per un verso la suggestiva questione delle scritture contabili non imposte dalla natura agricola della società, circostanza I che, però, non documenta e, per l'altro, la violazione dell'onere probatorio. Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto come argomento di prova la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse ottemperato all'ordine di esibizione in giudizio del libro IVA degli acquisti relativi all'anno 2014 e/o dei libri obbligatori relativi allo stesso periodo e ha osservato che «per contro, lo Spugnaccio ha prodotto le contabili dei pagamenti di euro 5000 cadauno eseguiti rispettivamente in data 9.04.2014 e 1.08.2014, comunque riferibili alle fatture azionate n. 1/2014 del 3.02.2014 di Euro 24.668,40 e n. 3/2014 del 18.02.2014 di Euro 24.888,00» (pag. 5 della sentenza impugnata). Quanto al terzo profilo, secondo cui la Corte territoriale, senza che [OSCURATO:SOCIETA] fornisse elementi di prova, ha ritenuto di ricavare dalla trattativa riservata tra le parti una sorta di presunzione, la parte ricorrente non considera che la Corte ha deciso sulla fondatezza della pretesa in base anche ad altre ragioni di convincimento.A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 9. Il quinto e sesto motivo che possono essere scrutinati insieme per ragioni di connessione, sono entrambi non fondati. Va evidenziato in proposito che occorre considerare come le norme del codice deontologico sono norme interne a ciascun ordine professionale, rispetto alle quali non può ricorrere il vizio di violazione di legge riverberantesi sul convincimento espresso dal giudice (v. in tal senso con riferimento ad altra fattispecie, Cass. Sez. 3, 15/06/2004 n. 11299). Del resto, come già rilevato a proposito del motivo precedente, la Corte di appello non ha fondato il proprio convincimento soltanto sull'elemento contestato concernente la intervenuta trattativa transattiva, riservata, intercorsa tra i legali delle parti. Quanto poi alla correlata censura di violazione dell'art. 91 c.p.c. (sia perché il Tribunale di Firenze adito da [OSCURATO:SOCIETA] non era competente sia perché la Corte di Appello avrebbe giustificato la compensazione sulla base dell'acquisizione di una prova illegale) giova ancora rilevare che, da un lato, la decisione sulla compensazione delle spese per il giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Firenze è basata principalmente sulla fondatezza della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] che tale è risultata all'esito del giudizio, a prescindere dalle proposte transattive intercorse all'epoca fra le parti, e che, dall'altro, la statuizione non è stata neppure adeguatamente censurata sotto il profilo della violazione dell'art. 92 c.p.c.. 10. In conclusione il ricorso è rigettato. 11. Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 31267/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Sentenza Cassazione n. 32941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris