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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07789/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sos.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 6/5/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la tardività della querela, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché l'azione non poteva essere iniziata e ha revocato le statuizioni civili.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, munito di procura speciale, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e conseguente procedibilità d'ufficio del reato.

Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, anche in assenza di una specifica impugnazione avverso il punto della sentenza di primo grado che aveva escluso l'aggravante, avrebbe dovuto ritenere, anche se ai soli fini della procedibilità, la sussistenza della stessa.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 124 e 640 cod. pen. quanto alla diversa individuazione della data nella quale la persona offesa avrebbe avuto conoscenza della truffa, momento dal quale decorre il termine per proporre la querela.

3. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia rigettato.

4. In data 27 ottobre 2022 sono pervenute le conclusioni della parte civile con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica" (così testualmente Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898 - 01, nonché Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, Gaias, Rv. 260086 - 01).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sos. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni della parte civile che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 6/5/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la tardività della querela, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché l'azione non poteva essere iniziata e ha revocato le statuizioni civili. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, munito di procura speciale, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e conseguente procedibilità d'ufficio del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, anche in assenza di una specifica impugnazione avverso il punto della sentenza di primo grado che aveva escluso l'aggravante, avrebbe dovuto ritenere, anche se ai soli fini della procedibilità, la sussistenza della stessa. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 124 e 640 cod. pen. quanto alla diversa individuazione della data nella quale la persona offesa avrebbe avuto conoscenza della truffa, momento dal quale decorre il termine per proporre la querela. 3. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia rigettato. 4. In data 27 ottobre 2022 sono pervenute le conclusioni della parte civile con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica" (così testualmente Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898 - 01, nonché Sez. 2, n. 34724 del 10/07/2014, Gaias, Rv. 260086 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione se
Sentenza Cassazione n. 07789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris