CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 23057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13058 /2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi ciliato presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizioneagevolata exd.l.193/2016 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,n.5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissio ne Tributaria Regionale della Lombar- dia,veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi n.144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzial- mente acco lto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973 per II.DD.(IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008. 2.Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli ac- certamentisintetici re lativi ad attività di impresa di parrucchiere svolta dalcontribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il redditoimponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 ein Euro 36.891,00 per il 2008. 3.Avverso la decisione il c ontribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricor- renteha depositato inoltre memoria rendendo noto di aver intrapreso ladefinizione agevolata ex art.6 comma 2 d.l. n.193/2016 e chiedendo ladeclaratoria di estinzione del processo. La Corte ha disposto il con- traddittoriosu tale fatto sopravvenuto. Il contribuente ha quindi depo- sitatoulteriore memoria ex art.360 bis 1 cod. proc. civ. e l’Agenzia ha daultimo depositato a sua volta istanza di estinzione del giudizio. Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il con- tribuenteha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cessoper cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l.193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativaattestazione di deposito e di pagamento di importi. 5. La presente controversia, in cui è parte l’ Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamentodi quanto dovuto, e va osservato che l’Agenzia ha preso po- sizionesul fatto sopravvenuto con nota di deposito del 9.5.2023 con- fermando,sia pure tardi vamente, l’intervenuta cessazione della mate- riadl contendere. 6.In ogni caso, la documentazione prodotta dal ricorrente attesta che egliha estinto ogni suo debito erariale, avendo prodotto le quietanze rilasciatadall ’ Agenziain corrispondenza dell’adem pimento al piano di definizioneagevolata con riferimento ai tributi dell ’ anno2007 e 2008 chesono quelli oggetto dei provvedimenti impositivi alla base del pre- senteprocesso. I l pagamento estintivo è poi desumibile dagli estratti diruolo del 18.6.2021 e messi dall ’ Agenziadell ’ Entratee prodotti come allegato E) alla memoria ex art.360 bis 1 cod. proc. civ. datata 28.4.2023, con riferimento agli avvisi di accertamento del 2012 og- gettodella presente controversia ed è riscontrato dalla comunicazione di Agenzia Entrate Riscossioni datata 18.6. 2021 pure prodotta come allegatoF) in uno con la memoria illustrativa, nella quale è contenuta unadichiarazione di assenza di debiti iscritti a ruolo in capo al Favini. 7.All’estinzione del processo per cessazione della materia del conten- deresegue la compensazione delle spese di lite , connaturata alla pro- ceduradi definizione agevolata (v. Cass. n. 28311 del 07/11/2018 ). 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284 ; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 2724