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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 32833/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza EUCLIDE n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 24734/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/12/2019; 94q5 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

Alla EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. venne notificato precetto, per oltre trentaseimila curo, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] precetto si fondava su titolo esecutivo giudiziale ed era relativo all'IVA per le spese legali dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al proprio difensore.

La EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma.

L'opposizione venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 24734 del 30/12/2019, che ritenne trattarsi di opposizione agli atti esecutivi e che essa fosse stata proposta fuori termine, ossia decorso il termine di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico, complesso motivo, la EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già denominata EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata.

Non sono state depositate memorie.

L'impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza del Tribunale di Roma non è stata notificata e il ricorso per cassazione risulta notificato il 04/03/2020.

Ric. 2020 n. 12839 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- L'impugnazione è altresì rituale in quanto la ricorrente ha, in materia, fatto corretta applicazione, della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 —01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 - 01): «Ai lini dell'individua.zione del meuo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestx\ione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualifica.zione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguelka che è esperibile ove l'a:zione sia stata qualificata come opposkione all'esecikione, indipendentemente dalla esatteua dell'inquadramento e effettuato», e, pertanto, nella specie, l'unico mezzo di impugnazione consentito, trattandosi di sentenza che aveva qualificato la domanda come di opposizione agli atti, era il ricorso per cassazione.

Il ricorso è fondato.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 24734 del 30/12/2019 è errata, in quanto, come risulta dal ricorso, laddove è richiamata l'originaria domanda svolta dinanzi detto giudice, non era stato contestato alcun atto esecutivo in via formale, e in particolare il precetto, ma risultava oggetto della contestazione, e quindi della domanda, il diritto stesso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a procedere ad esecuzione per somme non dovute, in quanto la società opponente affermava, ed afferma, che nell'importo precettato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è, indebitamente, compresa l'IVA dovuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al proprio legale.

La qualificazione corretta dell'azione intrapresa era, pertanto, di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la stessa non era assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., come ritenuto dal Tribunale di Roma.

Ric. 2020 n. 12839 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il ricorso deve essere accolto e la sentenza del Tribunale cassata, con conseguente rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12839-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza EUCLIDE n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 24734/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/12/2019; 94q5 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Alla EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. venne notificato precetto, per oltre trentaseimila curo, dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] precetto si fondava su titolo esecutivo giudiziale ed era relativo all'IVA per le spese legali dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al proprio difensore. La EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma. L'opposizione venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 24734 del 30/12/2019, che ritenne trattarsi di opposizione agli atti esecutivi e che essa fosse stata proposta fuori termine, ossia decorso il termine di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico, complesso motivo, la EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già denominata EMMECI di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].). [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non sono state depositate memorie. L'impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza del Tribunale di Roma non è stata notificata e il ricorso per cassazione risulta notificato il 04/03/2020. Ric. 2020 n. 12839 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- L'impugnazione è altresì rituale in quanto la ricorrente ha, in materia, fatto corretta applicazione, della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 —01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 - 01): «Ai lini dell'individua.zione del meuo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestx\ione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualifica.zione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguelka che è esperibile ove l'a:zione sia stata qualificata come opposkione all'esecikione, indipendentemente dalla esatteua dell'inquadramento e effettuato», e, pertanto, nella specie, l'unico mezzo di impugnazione consentito, trattandosi di sentenza che aveva qualificato la domanda come di opposizione agli atti, era il ricorso per cassazione. Il ricorso è fondato. La sentenza del Tribunale di Roma n. 24734 del 30/12/2019 è errata, in quanto, come risulta dal ricorso, laddove è richiamata l'originaria domanda svolta dinanzi detto giudice, non era stato contestato alcun atto esecutivo in via formale, e in particolare il precetto, ma risultava oggetto della contestazione, e quindi della domanda, il diritto stesso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a procedere ad esecuzione per somme non dovute, in quanto la società opponente affermava, ed afferma, che nell'importo precettato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è, indebitamente, compresa l'IVA dovuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al proprio legale. La qualificazione corretta dell'azione intrapresa era, pertanto, di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la stessa non era assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., come ritenuto dal Tribunale di Roma. Ric. 2020 n. 12839 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il ricorso deve essere accolto e la sentenza del Tribunale cassata, con conseguente rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021
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