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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 11 giugno 2026( 1 ) Causa C ‑ 831/24 [Machski] ( i ) K.J. contro P. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE Contratti di credito ai consumatori – Obbligo di informazione – Articolo 10, paragrafo 2 – Sanzioni applicabili – Articolo 23 – Esame d’ufficio » Introduzione

1. La questione pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni mirate, conformemente alla richiesta della Corte, verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 ( 2 ).

La Corte è chiamata ad esaminare la questione se un giudice nazionale debba esaminare d’ufficio il rispetto da parte dei creditori del loro obbligo di fornire determinate informazioni in applicazione della direttiva 2008/48 o se debba circoscrivere il suo esame ai soli inadempimenti dedotti dal consumatore.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia), nell’ambito di una controversia tra K.J., un consumatore, e la banca P. (in prosieguo: la «banca»), in merito a casi di inadempimento dell’obbligo di menzionare talune informazioni in un contratto di credito al consumo e alle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la restituzione di somme dovute a titolo di interessi e spese pagate in forza di tale contratto.

3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare la sua giurisprudenza relativa alla portata del controllo giurisdizionale nel settore della tutela dei consumatori relativo alle informazioni che un contratto di credito deve menzionare, ai sensi della direttiva 2008/48.

Contesto normativo D iritto dell ’ Unione

4. Il considerando 31 della direttiva 2008/48 enuncia che, «[p]er consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

5. L’articolo 10 di tale direttiva, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito, prevede, al paragrafo 1, primo comma, che siffatti contratti siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Il suo paragrafo 2 elenca le voci di informazione che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in ogni contratto di credito.

Tale elenco comprende in particolare: «r) il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo».

6. Ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni», «[g]li Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione.

Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

D iritto polacco 7.

L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge relativa al credito ai consumatori), del 12 maggio 2011, nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori ») ( 3 ), recepisce la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco. 8.

Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, punto 16, della legge relativa al credito ai consumatori, il contratto di credito al consumo deve precisare «il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente il credito e la procedura di rimborso anticipato del credito».

9. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di detta legge, «[i] n caso di violazione, da parte del creditore, dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, punti da 1 a 8, 10, 11 e da 14 a 17, degli articoli da 31 a 33, dell’articolo 33a e degli articoli da 36a a 36c, il consumatore, previa dichiarazione scritta resa al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al creditore, entro la data e secondo le modalità specificate nel contratto».

Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. L’8 febbraio 2017 K.J. ha concluso un contratto di credito al consumo, presso la banca, per un importo di 133 411,29 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 31 000) ( 4 ).

L’importo totale degli interessi ammontava a PLN 54 730,67 (circa EUR 13 000) ( 5 ) e K.J. si era impegnato a rimborsare il prestito in 96 rate mensili.

11. L’articolo 8, paragrafo 1, del contratto di credito stabiliva, in sostanza, che il mutuatario aveva il diritto di rimborsare in tutto o in parte il mutuo prima della data di scadenza dell’ultima rata e che il rimborso era da effettuarsi conformemente alle istruzioni scritte del mutuatario.

I paragrafi 2 e 3 di tale disposizione facevano riferimento, dal canto loro, alle conseguenze finanziarie o relative alla durata del contratto che potevano derivare dall’esercizio del diritto al rimborso anticipato.

12. Il 14 marzo 2024, tramite il suo legale, K.J. ha notificato alla banca una lettera intitolata «Reclamo con richiesta di pagamento e dichiarazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa al credito ai consumatori», nella quale faceva valere la decadenza dal diritto del creditore agli interessi e agli altri costi del credito di cui trattasi, vale a dire la sanzione cosiddetta «credito gratuito», prevista da tale disposizione della legge relativa al credito ai consumatori, per il motivo che la banca era venuta meno, in particolare, a taluni obblighi di informazione imposti dall’articolo 30, paragrafo 1, della medesima legge( 6 ).

13. Con un ricorso del 10 luglio 2024, K.J. ha adito il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok), giudice del rinvio, con una domanda diretta a beneficiare della sanzione del credito gratuito e a condannare la banca a versargli un importo di PLN 43 505,96 (circa EUR 10 200)( 7 ), corrispondente alla somma degli interessi e delle spese pagati da K.J. in relazione alla conclusione del contratto di credito al consumo, maggiorata degli interessi di mora legali e delle spese giudiziarie.

14. Anzitutto, il giudice del rinvio esprime un dubbio quanto alla portata del controllo giurisdizionale che esso è chiamato ad esercitare nella valutazione dell’applicazione della sanzione del credito gratuito prevista all’articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, che attua l’articolo 23 della direttiva 2008/48, a causa della violazione, da parte della banca, dell’obbligo di informazione ad essa incombente in forza di tale legge.

Più specificamente, esso si chiede se debba limitarsi ai vari inadempimenti dedotti dal consumatore nella sua dichiarazione scritta, quand’anche questi non siano dimostrati, o, al contrario, se esso sia tenuto ad esaminare d’ufficio altri inadempimenti di detto obbligo di informazione, che sarebbero tali da comportare l’applicazione della sanzione in parola.

Nel caso di specie, infatti, K.J. non avrebbe dedotto alcuna violazione dell’obbligo di definire le modalità della procedura di rimborso anticipato.

Orbene, secondo il giudice del rinvio, un siffatto inadempimento potrebbe essere accertato.

15. Inoltre, avendo constatato che il contratto di credito di cui trattasi non precisa, in particolare, chi debba effettuare taluni atti connessi alla procedura di rimborso anticipato, né l’ordine e le modalità degli atti relativi a tale rimborso, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione che occorre dare dell’espressione «diritto al rimborso anticipato [e] la relativa procedura », di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 e ripresa in sostanza all’articolo 30, paragrafo 1, punto 16, della legge relativa al credito ai consumatori.

16. Infine, il giudice del rinvio si interroga, alla luce del principio di proporzionalità, sulla necessità di applicare automaticamente la sanzione prevista dal diritto polacco, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2008/48, anche in caso di violazione parziale dell’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), di tale direttiva.

17. È in tale contesto che il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Se l’articolo 23 della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale, in sede di esame di una causa nell’ambito della quale un consumatore fa valere l’obbligo del creditore di rimborsare gli importi versati in eccesso, sorto in seguito al fatto che il consumatore si è avvalso di una sanzione prevista dal diritto nazionale che consiste nel diritto di presentare al creditore una dichiarazione scritta in virtù della quale l’obbligo del consumatore di pagare gli interessi sul capitale e altri costi del credito si estingue, di esaminare d’ufficio se il creditore abbia violato disposizioni nazionali diverse da quelle invocate dal consumatore nella dichiarazione scritta presentata al creditore e la cui violazione consente, anch’essa, al consumatore di avvalersi della suddetta sanzione.

2. Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di definire in modo chiaro la procedura di rimborso anticipato impone al creditore l’obbligo di redigere una descrizione dell’iter procedurale, con l’esplicita indicazione dell’evento che ne costituisce l’ultimo elemento, in modo tale che il consumatore sia in grado, nel corso dell’esecuzione del contratto, di comprendere, punto per punto, senza chiedere ulteriori informazioni al creditore (e senza concordare con quest’ultimo ulteriori aspetti), chi deve compiere gli atti relativi al rimborso anticipato, con quali modalità e in quale ordine.

3. Se l’articolo 23 della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che l’inosservanza dell’obbligo di descrivere in modo chiaro e conciso la procedura di rimborso anticipato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), di tale direttiva, comporti sempre la necessità di applicare una sanzione al creditore o se l’applicazione della sanzione possa dipendere dal grado di violazione del suddetto obbligo, in particolare se sia possibile rinunciare all’applicazione della sanzione nel caso in cui la procedura di rimborso anticipato sia stata descritta in modo incompleto e ciò non incida negativamente sulla sfera dei diritti e degli obblighi del consumatore nelle circostanze di un caso specifico».

18. Hanno presentato osservazioni scritte K.J., la Commissione europea, il governo polacco e la banca.

Analisi

19. In via preliminare, rilevo che la banca ritiene, in sostanza, che la prima questione pregiudiziale, oggetto delle presenti conclusioni mirate, debba essere dichiarata irricevibile per il motivo che essa riguarda l’articolo 23 della direttiva 2008/48, mentre quest’ultimo non avrebbe alcun rapporto con il contenuto di detta questione.

20. A tal riguardo, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 8 ).

21. Nell’ambito di tale medesima cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli.

In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 9 ).

Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione ( 10 ).

22. Nel caso di specie, sebbene la prima questione pregiudiziale, come formulata, riguardi esplicitamente solo l’articolo 23 della direttiva 2008/48, che impone agli Stati membri di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma di tale direttiva, nella sua motivazione, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio ha fatto altresì riferimento agli obblighi di informazione contenuti nelle disposizioni della legge relativa al credito ai consumatori dirette a recepire l’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva nel diritto nazionale.

23. Pertanto, la questione che il giudice del rinvio pone in sostanza è se, quando è investito di una controversia nella quale un consumatore si avvale della sanzione del credito gratuito prevista dal diritto nazionale, diretta ad attuare l’articolo 23 della direttiva 2008/48, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, esso debba esaminare d’ufficio se il creditore abbia omesso di fornire altre informazioni elencate in tale disposizione diverse da quelle espressamente invocate dal consumatore stesso.

24. In tale contesto, i dubbi espressi dal giudice del rinvio quanto alla portata del suo controllo giurisdizionale nell’ambito dell’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, che attua l’articolo 23 della direttiva 2008/48 nel diritto nazionale, devono essere intesi come un prolungamento dei suoi dubbi relativi al controllo delle informazioni da menzionare nei contratti di credito, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, la cui violazione può essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza dal diritto del creditore agli interessi e agli altri costi del credito di cui trattasi.

25. Viste tali considerazioni, e alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, propongo di constatare che la prima questione pregiudiziale è ricevibile e, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, suggerisco alla Corte di riformularla, cosicché possa valutare se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia nella quale il consumatore invoca l’applicazione della sanzione prevista dal diritto nazionale volta ad attuare l’articolo 23 di detta direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di menzionare in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, ai sensi di detta direttiva, le informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, oltre a quelle di cui il consumatore invoca espressamente la mancanza.

26. Ritengo che la giurisprudenza della Corte consenta di fornire una risposta affermativa a tale questione.

27. Difatti, nella sentenza Radlinger e Radlingerová ( 11 ), la Corte ha concluso che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi della menzionata direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze derivanti, nel diritto nazionale, da una violazione di detto obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della direttiva in parola, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio ( 12 ).

28. È vero che alcuni dei dubbi espressi dal giudice del rinvio nell’ambito della causa summenzionata vertevano più specificamente sull’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48 di informare il consumatore «[dell’]importo totale del credito e [del]le condizioni di prelievo» ( 13 ), e non sul diritto al rimborso anticipato o sulla procedura da seguire al riguardo.

I consumatori erano inoltre oggetto di una procedura di insolvenza e, conformemente alle norme nazionali, erano limitati quanto al ricorso incidentale che potevano proporre contro i crediti di cui si trattava, ipotesi che non pare ricorrere nella presente causa ( 14 ).

29. Inoltre, in linea di principio, il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo li obblighi ad esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti, basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli sui quali la parte processuale che ha interesse all’applicazione delle disposizioni in parola ha posto a fondamento della propria domanda.

La Corte ritiene che tale limitazione del potere del giudice nazionale sia giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e che, pertanto, il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso ( 15 ).

30. Tuttavia, in primo luogo, ricordo che da una giurisprudenza costante della Corte, di cui essa si è avvalsa nella sentenza Radlinger e Radlingerová, risulta che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il rispetto di talune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori qualora, in mancanza di un siffatto esame, l’obiettivo di tutela effettiva dei consumatori non possa essere raggiunto, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che esso ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli ( 16 ).

Ne consegue che la tutela effettiva di taluni diritti che il consumatore trae dal diritto dell’Unione rientra nel pubblico interesse che esige l’intervento d’ufficio del giudice nazionale ( 17 ).

31. Tali considerazioni hanno trovato le loro prime applicazioni pratiche nella giurisprudenza della Corte relativa alla facoltà ( 18 ), poi all’obbligo ( 19 ), per il giudice di rilevare d’ufficio le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 20 ).

Esse sono state altresì giudicate valide nell’ambito del diritto del credito al consumo e hanno indotto la Corte a riconoscere ai giudici nazionali la facoltà di esaminare d’ufficio il rispetto della tutela dei consumatori prevista all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ( 21 ), nonché l’obbligo di procedere d’ufficio a un esame della violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto all’articolo 8 della direttiva 2008/48 ( 22 ).

32. Analogo ragionamento valeva quando la Corte ha concluso nel senso dell’obbligo per il giudice nazionale di procedere d’ufficio a un esame della violazione dell’obbligo di informare per iscritto i consumatori del loro diritto di recedere da un contratto entro un termine di almeno sette giorni, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 23 ), nonché del diritto del consumatore di ottenere un’adeguata riduzione del prezzo di vendita di un bene fissato mediante contratto di vendita in caso di difetto di conformità di detto bene, conformemente alla direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( 24 ).

33. Si deve poi rilevare che, secondo la Corte, l’obbligo gravante sul giudice nazionale di procedere d’ufficio a un esame della violazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di consumo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 25 ).

Un siffatto obbligo trova quindi applicazione al fine di compensare, con un intervento positivo, esterno alle parti del contratto, del giudice nazionale, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista ( 26 ), dal momento che il giudice nazionale dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 27 ).

34. La Corte ha inoltre già dichiarato che dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, emerge che il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti da tale disposizione, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi ( 28 ).

Le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale.

È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista ( 29 ).

35. Tale requisito di menzionare gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 contribuisce peraltro alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in un certo numero di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo ( 30 ).

Alla luce di tale obiettivo, tutti gli elementi elencati all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono costituire parte integrante del contratto di credito ( 31 ).

36. Così, nella sentenza Radlinger e Radlingerová, la Corte ha considerato che l’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del rispetto dei requisiti derivanti da tale direttiva costituisce un mezzo idoneo a conseguire il risultato fissato all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva e a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di cui al suo considerando 31 ( 32 ).

Essa ne ha concluso che, posto che il giudice nazionale è chiamato a garantire l’effetto utile della tutela dei consumatori, voluta dalle disposizioni della direttiva 2008/48, il ruolo che attribuitogli dal diritto dell’Unione nel nell’ambito interessato non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul rispetto di detti requisiti, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 33 ).

37. Alla luce del ragionamento esposto dalla Corte in tale sentenza ( 34 ), ritengo che la soluzione da essa adottata sia applicabile ai 22 elementi di informazione elencati all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 e sia trasponibile al caso di specie.

Il fatto che, nella presente fattispecie, il procedimento principale sia stato avviato da un consumatore rappresentato da un avvocato non giustifica una conclusione diversa, dato che la questione, di natura generale, della portata dell’esame d’ufficio incombente al giudice nazionale adito deve essere risolta prescindendo dalle circostanze concrete del procedimento ( 35 ).

Conclusione

38. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia) nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che: esso impone a un giudice nazionale, investito di una controversia nella quale il consumatore invoca l’applicazione della sanzione prevista dal diritto nazionale volta ad attuare l’articolo 23 di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di menzionare in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, ai sensi di detta direttiva, le informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, diverse da quelle di cui il consumatore invoca espressamente la mancanza. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). 3 Dz.

U. del 2024, posizione 1497. 4 Al tasso di cambio dell’8 febbraio 2017. 5 Al tasso di cambio dell’8 febbraio 2017. 6 Tale disposizione attua, in sostanza, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. 7 Al tasso di cambio del 10 luglio 2024. 8

V. sentenza 30 aprile 2024, M.N.(EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372, punti 64 e 65 e giurisprudenza citata). 9

V. sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski (C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 52 e giurisprudenza citata). 10

V. sentenza del 22 gennaio 2026, Secab (C‑423/23, EU:C:2026:32, punto 28 e giurisprudenza citata). 11 Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14; in prosieguo: la «sentenza Radlinger e Radlingerová», EU:C:2016:283). 12 Sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 71 e giurisprudenza citata, punto 74 nonché dispositivo). 13

V. le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2015:769, paragrafo 49). 14

V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 38). 15

V. sentenza del 17 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑227/08; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2009:792, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza citata). 16 V., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard (C‑429/05; in prosieguo: la «sentenza Rampion e Godard», EU:C:2007:575, punti 61, 62 e 65 e giurisprudenza citata); del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 42 e giurisprudenza citata), e Radlinger e Radlingerová (punti 65 e 66). 17

V. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata). V. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 21 a 29). 18

V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punti 26 e 28), e del 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, punto 36). 19 V., inter alia, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08; in prosieguo: la «sentenza Pannon GSM», EU:C:2009:350, punti 31, 32 e 35); del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 42), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Cofidis e OPR-Finance (C‑616/18 e C‑679/18, EU:C:2019:975, paragrafo 32 e giurisprudenza citata). 20 GU 1993, L 95, pag.

29. 21 GU 1986, L 42, pag. 48.

V. sentenza Rampion e Godard (punti da 60 a 63 e 69).

L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 87/102 (abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48) mirava a conferire al consumatore un diritto di ricorso nei confronti del creditore. 22

V. sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23 e giurisprudenza citata). 23 GU 1985, L 372, pag. 31.

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 29), alla quale la Corte ha fatto riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 62). 24 GU 1999, L 171, pag. 12.

V. sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/12, EU:C:2013:637, punti 39 e 43), alla quale la Corte ha fatto riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 62).

Aggiungo che la Corte ha altresì concluso per l’esistenza di un dovere di esame d’ufficio del giudice nazionale per quanto riguarda la qualità di consumatore di una parte di un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva n. 1999/44 [v. sentenza del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 48)].

Sebbene la Corte abbia peraltro ammesso un siffatto obbligo per quanto riguarda la tutela effettiva del diritto di risoluzione che un consumatore trae dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1), essa ha subordinato tale esame d’ufficio a determinate condizioni. [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 49 a 64)]. 25 V., tra l’altro, sentenze Pannon GSM (punto 22 e giurisprudenza citata) e del 1º ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 39 e giurisprudenza citata), a cui la Corte fa riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 63). 26 V., tra l’altro, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 40 e giurisprudenza citata), a cui fa riferimento la Corte nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punti 53 e 67), e del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) (C‑28/22, EU:C:2023:992, punto 78 e giurisprudenza citata). 27 Si vedano, in tal senso, tra le altre, sentenze Pannon GSM (punti 32 e 35); del 1ºottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/14, EU:C:2015:637, punti da 39 a 41 e giurisprudenza citata), a cui fa riferimento la Corte nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 52), e del 13 marzo 2025, APS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, punto 77 e giurisprudenza citata). 28 V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 233 e giurisprudenza citata). 29

V. sentenze Radlinger e Radlingerová (punto 64, nonché giurisprudenza citata) e del 30 ottobre 2025, Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 66 e giurisprudenza citata).

Più specificamente, la Corte ha già avuto occasione di precisare l’importanza di menzionare, in un contratto di credito, il tasso annuo effettivo globale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48. [v. ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 77); sentenze del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/15; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:842, punto 68); del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) (C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 53), e del 13 marzo 2025, APS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, punto 98), nonché il numero e la periodicità dei pagamenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva, e, se del caso, l’esistenza delle spese notarili, le garanzie e le assicurazioni richieste, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettere n) e o), di detta direttiva [v.. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 69)]. 30

V. sentenze Radlinger e Radlingerová (punto 61); [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e 32 e giurisprudenza citata); del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) (C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 50 e giurisprudenza citata), e del 13 febbraio 2025, Lexitor (C‑472/23, EU:C:2025:89, punto 28). 31 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto

33. 32

V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 68). 33

V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 70 e giurisprudenza citata, nonché punto 74). 34 A tale riguardo, ricordo che la Corte ha spesso fatto riferimento agli insegnamenti della sentenza Radlinger e Radlingerová in altre circostanze [v. ordinanza del 28 novembre 2018, PKO [OSCURATO:PERSONA] (C‑632/17, EU:C:2018:963, punti da 50 a 53); sentenze del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 59), e del 5 marzo 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23). 35 V., per analogia, la sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner (C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 40), che rinvia alla sentenza Rampion e Godard (punti 62 e 65).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 11 giugno 2026( 1 ) Causa C ‑ 831/24 [Machski] ( i ) K.J. contro P. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE Contratti di credito ai consumatori – Obbligo di informazione – Articolo 10, paragrafo 2 – Sanzioni applicabili – Articolo 23 – Esame d’ufficio » Introduzione 1. La questione pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni mirate, conformemente alla richiesta della Corte, verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 ( 2 ). La Corte è chiamata ad esaminare la questione se un giudice nazionale debba esaminare d’ufficio il rispetto da parte dei creditori del loro obbligo di fornire determinate informazioni in applicazione della direttiva 2008/48 o se debba circoscrivere il suo esame ai soli inadempimenti dedotti dal consumatore. 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia), nell’ambito di una controversia tra K.J., un consumatore, e la banca P. (in prosieguo: la «banca»), in merito a casi di inadempimento dell’obbligo di menzionare talune informazioni in un contratto di credito al consumo e alle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la restituzione di somme dovute a titolo di interessi e spese pagate in forza di tale contratto. 3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare la sua giurisprudenza relativa alla portata del controllo giurisdizionale nel settore della tutela dei consumatori relativo alle informazioni che un contratto di credito deve menzionare, ai sensi della direttiva 2008/48. Contesto normativo D iritto dell ’ Unione 4. Il considerando 31 della direttiva 2008/48 enuncia che, «[p]er consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso». 5. L’articolo 10 di tale direttiva, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito, prevede, al paragrafo 1, primo comma, che siffatti contratti siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il suo paragrafo 2 elenca le voci di informazione che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in ogni contratto di credito. Tale elenco comprende in particolare: «r)      il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo». 6. Ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni», «[g]li Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». D iritto polacco 7. L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge relativa al credito ai consumatori), del 12 maggio 2011, nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori ») ( 3 ), recepisce la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco. 8. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, punto 16, della legge relativa al credito ai consumatori, il contratto di credito al consumo deve precisare «il diritto del consumatore di rimborsare anticipatamente il credito e la procedura di rimborso anticipato del credito». 9. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di detta legge, «[i] n caso di violazione, da parte del creditore, dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, punti da 1 a 8, 10, 11 e da 14 a 17, degli articoli da 31 a 33, dell’articolo 33a e degli articoli da 36a a 36c, il consumatore, previa dichiarazione scritta resa al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al creditore, entro la data e secondo le modalità specificate nel contratto». Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 10. L’8 febbraio 2017 K.J. ha concluso un contratto di credito al consumo, presso la banca, per un importo di 133 411,29 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 31 000) ( 4 ). L’importo totale degli interessi ammontava a PLN 54 730,67 (circa EUR 13 000) ( 5 ) e K.J. si era impegnato a rimborsare il prestito in 96 rate mensili. 11. L’articolo 8, paragrafo 1, del contratto di credito stabiliva, in sostanza, che il mutuatario aveva il diritto di rimborsare in tutto o in parte il mutuo prima della data di scadenza dell’ultima rata e che il rimborso era da effettuarsi conformemente alle istruzioni scritte del mutuatario. I paragrafi 2 e 3 di tale disposizione facevano riferimento, dal canto loro, alle conseguenze finanziarie o relative alla durata del contratto che potevano derivare dall’esercizio del diritto al rimborso anticipato. 12. Il 14 marzo 2024, tramite il suo legale, K.J. ha notificato alla banca una lettera intitolata «Reclamo con richiesta di pagamento e dichiarazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa al credito ai consumatori», nella quale faceva valere la decadenza dal diritto del creditore agli interessi e agli altri costi del credito di cui trattasi, vale a dire la sanzione cosiddetta «credito gratuito», prevista da tale disposizione della legge relativa al credito ai consumatori, per il motivo che la banca era venuta meno, in particolare, a taluni obblighi di informazione imposti dall’articolo 30, paragrafo 1, della medesima legge( 6 ). 13. Con un ricorso del 10 luglio 2024, K.J. ha adito il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok), giudice del rinvio, con una domanda diretta a beneficiare della sanzione del credito gratuito e a condannare la banca a versargli un importo di PLN 43 505,96 (circa EUR 10 200)( 7 ), corrispondente alla somma degli interessi e delle spese pagati da K.J. in relazione alla conclusione del contratto di credito al consumo, maggiorata degli interessi di mora legali e delle spese giudiziarie. 14. Anzitutto, il giudice del rinvio esprime un dubbio quanto alla portata del controllo giurisdizionale che esso è chiamato ad esercitare nella valutazione dell’applicazione della sanzione del credito gratuito prevista all’articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, che attua l’articolo 23 della direttiva 2008/48, a causa della violazione, da parte della banca, dell’obbligo di informazione ad essa incombente in forza di tale legge. Più specificamente, esso si chiede se debba limitarsi ai vari inadempimenti dedotti dal consumatore nella sua dichiarazione scritta, quand’anche questi non siano dimostrati, o, al contrario, se esso sia tenuto ad esaminare d’ufficio altri inadempimenti di detto obbligo di informazione, che sarebbero tali da comportare l’applicazione della sanzione in parola. Nel caso di specie, infatti, K.J. non avrebbe dedotto alcuna violazione dell’obbligo di definire le modalità della procedura di rimborso anticipato. Orbene, secondo il giudice del rinvio, un siffatto inadempimento potrebbe essere accertato. 15. Inoltre, avendo constatato che il contratto di credito di cui trattasi non precisa, in particolare, chi debba effettuare taluni atti connessi alla procedura di rimborso anticipato, né l’ordine e le modalità degli atti relativi a tale rimborso, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione che occorre dare dell’espressione «diritto al rimborso anticipato [e] la relativa procedura », di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 e ripresa in sostanza all’articolo 30, paragrafo 1, punto 16, della legge relativa al credito ai consumatori. 16. Infine, il giudice del rinvio si interroga, alla luce del principio di proporzionalità, sulla necessità di applicare automaticamente la sanzione prevista dal diritto polacco, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2008/48, anche in caso di violazione parziale dell’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), di tale direttiva. 17. È in tale contesto che il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.      Se l’articolo 23 della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale, in sede di esame di una causa nell’ambito della quale un consumatore fa valere l’obbligo del creditore di rimborsare gli importi versati in eccesso, sorto in seguito al fatto che il consumatore si è avvalso di una sanzione prevista dal diritto nazionale che consiste nel diritto di presentare al creditore una dichiarazione scritta in virtù della quale l’obbligo del consumatore di pagare gli interessi sul capitale e altri costi del credito si estingue, di esaminare d’ufficio se il creditore abbia violato disposizioni nazionali diverse da quelle invocate dal consumatore nella dichiarazione scritta presentata al creditore e la cui violazione consente, anch’essa, al consumatore di avvalersi della suddetta sanzione. 2.      Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di definire in modo chiaro la procedura di rimborso anticipato impone al creditore l’obbligo di redigere una descrizione dell’iter procedurale, con l’esplicita indicazione dell’evento che ne costituisce l’ultimo elemento, in modo tale che il consumatore sia in grado, nel corso dell’esecuzione del contratto, di comprendere, punto per punto, senza chiedere ulteriori informazioni al creditore (e senza concordare con quest’ultimo ulteriori aspetti), chi deve compiere gli atti relativi al rimborso anticipato, con quali modalità e in quale ordine. 3.      Se l’articolo 23 della [direttiva 2008/48], debba essere interpretato nel senso che l’inosservanza dell’obbligo di descrivere in modo chiaro e conciso la procedura di rimborso anticipato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), di tale direttiva, comporti sempre la necessità di applicare una sanzione al creditore o se l’applicazione della sanzione possa dipendere dal grado di violazione del suddetto obbligo, in particolare se sia possibile rinunciare all’applicazione della sanzione nel caso in cui la procedura di rimborso anticipato sia stata descritta in modo incompleto e ciò non incida negativamente sulla sfera dei diritti e degli obblighi del consumatore nelle circostanze di un caso specifico». 18. Hanno presentato osservazioni scritte K.J., la Commissione europea, il governo polacco e la banca. Analisi 19. In via preliminare, rilevo che la banca ritiene, in sostanza, che la prima questione pregiudiziale, oggetto delle presenti conclusioni mirate, debba essere dichiarata irricevibile per il motivo che essa riguarda l’articolo 23 della direttiva 2008/48, mentre quest’ultimo non avrebbe alcun rapporto con il contenuto di detta questione. 20. A tal riguardo, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 8 ). 21. Nell’ambito di tale medesima cooperazione, spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva alla Corte incombe, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. A tal riguardo, essa deve trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia ( 9 ). Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione ( 10 ). 22. Nel caso di specie, sebbene la prima questione pregiudiziale, come formulata, riguardi esplicitamente solo l’articolo 23 della direttiva 2008/48, che impone agli Stati membri di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma di tale direttiva, nella sua motivazione, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio ha fatto altresì riferimento agli obblighi di informazione contenuti nelle disposizioni della legge relativa al credito ai consumatori dirette a recepire l’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva nel diritto nazionale. 23. Pertanto, la questione che il giudice del rinvio pone in sostanza è se, quando è investito di una controversia nella quale un consumatore si avvale della sanzione del credito gratuito prevista dal diritto nazionale, diretta ad attuare l’articolo 23 della direttiva 2008/48, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, esso debba esaminare d’ufficio se il creditore abbia omesso di fornire altre informazioni elencate in tale disposizione diverse da quelle espressamente invocate dal consumatore stesso. 24. In tale contesto, i dubbi espressi dal giudice del rinvio quanto alla portata del suo controllo giurisdizionale nell’ambito dell’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori, che attua l’articolo 23 della direttiva 2008/48 nel diritto nazionale, devono essere intesi come un prolungamento dei suoi dubbi relativi al controllo delle informazioni da menzionare nei contratti di credito, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, la cui violazione può essere sanzionata, conformemente al diritto nazionale, con la decadenza dal diritto del creditore agli interessi e agli altri costi del credito di cui trattasi. 25. Viste tali considerazioni, e alla luce della giurisprudenza citata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, propongo di constatare che la prima questione pregiudiziale è ricevibile e, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, suggerisco alla Corte di riformularla, cosicché possa valutare se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia nella quale il consumatore invoca l’applicazione della sanzione prevista dal diritto nazionale volta ad attuare l’articolo 23 di detta direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di menzionare in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, ai sensi di detta direttiva, le informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, oltre a quelle di cui il consumatore invoca espressamente la mancanza. 26. Ritengo che la giurisprudenza della Corte consenta di fornire una risposta affermativa a tale questione. 27. Difatti, nella sentenza Radlinger e Radlingerová ( 11 ), la Corte ha concluso che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che impone a un giudice nazionale, investito di una controversia relativa a crediti derivanti da un contratto di credito ai sensi della menzionata direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto da tale disposizione e di trarre le conseguenze derivanti, nel diritto nazionale, da una violazione di detto obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della direttiva in parola, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio ( 12 ). 28. È vero che alcuni dei dubbi espressi dal giudice del rinvio nell’ambito della causa summenzionata vertevano più specificamente sull’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48 di informare il consumatore «[dell’]importo totale del credito e [del]le condizioni di prelievo» ( 13 ), e non sul diritto al rimborso anticipato o sulla procedura da seguire al riguardo. I consumatori erano inoltre oggetto di una procedura di insolvenza e, conformemente alle norme nazionali, erano limitati quanto al ricorso incidentale che potevano proporre contro i crediti di cui si trattava, ipotesi che non pare ricorrere nella presente causa ( 14 ). 29. Inoltre, in linea di principio, il diritto dell’Unione non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo li obblighi ad esorbitare dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti, basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli sui quali la parte processuale che ha interesse all’applicazione delle disposizioni in parola ha posto a fondamento della propria domanda. La Corte ritiene che tale limitazione del potere del giudice nazionale sia giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e che, pertanto, il giudice può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso ( 15 ). 30. Tuttavia, in primo luogo, ricordo che da una giurisprudenza costante della Corte, di cui essa si è avvalsa nella sentenza Radlinger e Radlingerová, risulta che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il rispetto di talune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori qualora, in mancanza di un siffatto esame, l’obiettivo di tutela effettiva dei consumatori non possa essere raggiunto, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che esso ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli ( 16 ). Ne consegue che la tutela effettiva di taluni diritti che il consumatore trae dal diritto dell’Unione rientra nel pubblico interesse che esige l’intervento d’ufficio del giudice nazionale ( 17 ). 31. Tali considerazioni hanno trovato le loro prime applicazioni pratiche nella giurisprudenza della Corte relativa alla facoltà ( 18 ), poi all’obbligo ( 19 ), per il giudice di rilevare d’ufficio le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 20 ). Esse sono state altresì giudicate valide nell’ambito del diritto del credito al consumo e hanno indotto la Corte a riconoscere ai giudici nazionali la facoltà di esaminare d’ufficio il rispetto della tutela dei consumatori prevista all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo ( 21 ), nonché l’obbligo di procedere d’ufficio a un esame della violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto all’articolo 8 della direttiva 2008/48 ( 22 ). 32. Analogo ragionamento valeva quando la Corte ha concluso nel senso dell’obbligo per il giudice nazionale di procedere d’ufficio a un esame della violazione dell’obbligo di informare per iscritto i consumatori del loro diritto di recedere da un contratto entro un termine di almeno sette giorni, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 23 ), nonché del diritto del consumatore di ottenere un’adeguata riduzione del prezzo di vendita di un bene fissato mediante contratto di vendita in caso di difetto di conformità di detto bene, conformemente alla direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ( 24 ). 33. Si deve poi rilevare che, secondo la Corte, l’obbligo gravante sul giudice nazionale di procedere d’ufficio a un esame della violazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di consumo è giustificato dalla considerazione che il sistema di tutela si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 25 ). Un siffatto obbligo trova quindi applicazione al fine di compensare, con un intervento positivo, esterno alle parti del contratto, del giudice nazionale, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista ( 26 ), dal momento che il giudice nazionale dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 27 ). 34. La Corte ha inoltre già dichiarato che dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, emerge che il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti da tale disposizione, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi ( 28 ). Le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista ( 29 ). 35. Tale requisito di menzionare gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 contribuisce peraltro alla realizzazione dell’obiettivo perseguito da quest’ultima, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e imperativa in un certo numero di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo ( 30 ). Alla luce di tale obiettivo, tutti gli elementi elencati all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono costituire parte integrante del contratto di credito ( 31 ). 36. Così, nella sentenza Radlinger e Radlingerová, la Corte ha considerato che l’esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del rispetto dei requisiti derivanti da tale direttiva costituisce un mezzo idoneo a conseguire il risultato fissato all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva e a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di cui al suo considerando 31 ( 32 ). Essa ne ha concluso che, posto che il giudice nazionale è chiamato a garantire l’effetto utile della tutela dei consumatori, voluta dalle disposizioni della direttiva 2008/48, il ruolo che attribuitogli dal diritto dell’Unione nel nell’ambito interessato non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sul rispetto di detti requisiti, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine ( 33 ). 37. Alla luce del ragionamento esposto dalla Corte in tale sentenza ( 34 ), ritengo che la soluzione da essa adottata sia applicabile ai 22 elementi di informazione elencati all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 e sia trasponibile al caso di specie. Il fatto che, nella presente fattispecie, il procedimento principale sia stato avviato da un consumatore rappresentato da un avvocato non giustifica una conclusione diversa, dato che la questione, di natura generale, della portata dell’esame d’ufficio incombente al giudice nazionale adito deve essere risolta prescindendo dalle circostanze concrete del procedimento ( 35 ). Conclusione 38. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia) nei seguenti termini: L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che: esso impone a un giudice nazionale, investito di una controversia nella quale il consumatore invoca l’applicazione della sanzione prevista dal diritto nazionale volta ad attuare l’articolo 23 di tale direttiva, di esaminare d’ufficio il rispetto dell’obbligo di menzionare in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, ai sensi di detta direttiva, le informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva, diverse da quelle di cui il consumatore invoca espressamente la mancanza. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). 3 Dz. U. del 2024, posizione 1497. 4 Al tasso di cambio dell’8 febbraio 2017. 5 Al tasso di cambio dell’8 febbraio 2017. 6 Tale disposizione attua, in sostanza, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48. 7 Al tasso di cambio del 10 luglio 2024. 8 V. sentenza 30 aprile 2024, M.N.(EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372, punti 64 e 65 e giurisprudenza citata). 9 V. sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski (C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 52 e giurisprudenza citata). 10 V. sentenza del 22 gennaio 2026, Secab (C‑423/23, EU:C:2026:32, punto 28 e giurisprudenza citata). 11 Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C‑377/14; in prosieguo: la «sentenza Radlinger e Radlingerová», EU:C:2016:283). 12 Sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 71 e giurisprudenza citata, punto 74 nonché dispositivo). 13 V. le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Radlinger e Radlingerová (C‑377/14, EU:C:2015:769, paragrafo 49). 14 V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 38). 15 V. sentenza del 17 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑227/08; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2009:792, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza citata). 16 V., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard (C‑429/05; in prosieguo: la «sentenza Rampion e Godard», EU:C:2007:575, punti 61, 62 e 65 e giurisprudenza citata); del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 42 e giurisprudenza citata), e Radlinger e Radlingerová (punti 65 e 66). 17 V. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata). V. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 21 a 29). 18 V. sentenze del 27 giugno 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (da C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346, punti 26 e 28), e del 21 novembre 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705, punto 36). 19 V., inter alia, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C‑243/08; in prosieguo: la «sentenza Pannon GSM», EU:C:2009:350, punti 31, 32 e 35); del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 42), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑600/19, EU:C:2022:394, punto 37 e giurisprudenza citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Cofidis e OPR-Finance (C‑616/18 e C‑679/18, EU:C:2019:975, paragrafo 32 e giurisprudenza citata). 20 GU 1993, L 95, pag. 29. 21 GU 1986, L 42, pag. 48. V. sentenza Rampion e Godard (punti da 60 a 63 e 69). L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 87/102 (abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48) mirava a conferire al consumatore un diritto di ricorso nei confronti del creditore. 22 V. sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23 e giurisprudenza citata). 23 GU 1985, L 372, pag. 31. V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 29), alla quale la Corte ha fatto riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 62). 24 GU 1999, L 171, pag. 12. V. sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/12, EU:C:2013:637, punti 39 e 43), alla quale la Corte ha fatto riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 62). Aggiungo che la Corte ha altresì concluso per l’esistenza di un dovere di esame d’ufficio del giudice nazionale per quanto riguarda la qualità di consumatore di una parte di un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva n. 1999/44 [v. sentenza del 4 giugno 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 48)]. Sebbene la Corte abbia peraltro ammesso un siffatto obbligo per quanto riguarda la tutela effettiva del diritto di risoluzione che un consumatore trae dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1), essa ha subordinato tale esame d’ufficio a determinate condizioni. [v. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/22, EU:C:2023:664, punti da 49 a 64)]. 25 V., tra l’altro, sentenze Pannon GSM (punto 22 e giurisprudenza citata) e del 1º ottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/14, EU:C:2015:637, punto 39 e giurisprudenza citata), a cui la Corte fa riferimento nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 63). 26 V., tra l’altro, sentenza del 27 febbraio 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 40 e giurisprudenza citata), a cui fa riferimento la Corte nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punti 53 e 67), e del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) (C‑28/22, EU:C:2023:992, punto 78 e giurisprudenza citata). 27 Si vedano, in tal senso, tra le altre, sentenze Pannon GSM (punti 32 e 35); del 1ºottobre 2015, ERSTE [OSCURATO:PERSONA] (C‑32/14, EU:C:2015:637, punti da 39 a 41 e giurisprudenza citata), a cui fa riferimento la Corte nella sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 52), e del 13 marzo 2025, APS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, punto 77 e giurisprudenza citata). 28 V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 233 e giurisprudenza citata). 29 V. sentenze Radlinger e Radlingerová (punto 64, nonché giurisprudenza citata) e del 30 ottobre 2025, Mercedes-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 66 e giurisprudenza citata). Più specificamente, la Corte ha già avuto occasione di precisare l’importanza di menzionare, in un contratto di credito, il tasso annuo effettivo globale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48. [v. ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť (C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 77); sentenze del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑42/15; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2016:842, punto 68); del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) (C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 53), e del 13 marzo 2025, APS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] za kontrol na prosrocheni zadalzhenia (C‑337/23, EU:C:2025:183, punto 98), nonché il numero e la periodicità dei pagamenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva, e, se del caso, l’esistenza delle spese notarili, le garanzie e le assicurazioni richieste, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettere n) e o), di detta direttiva [v.. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 69)]. 30 V. sentenze Radlinger e Radlingerová (punto 61); [OSCURATO:PERSONA] (punti 31 e 32 e giurisprudenza citata); del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Servizi accessori al contratto di credito) (C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 50 e giurisprudenza citata), e del 13 febbraio 2025, Lexitor (C‑472/23, EU:C:2025:89, punto 28). 31 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33. 32 V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 68). 33 V. sentenza Radlinger e Radlingerová (punto 70 e giurisprudenza citata, nonché punto 74). 34 A tale riguardo, ricordo che la Corte ha spesso fatto riferimento agli insegnamenti della sentenza Radlinger e Radlingerová in altre circostanze [v. ordinanza del 28 novembre 2018, PKO [OSCURATO:PERSONA] (C‑632/17, EU:C:2018:963, punti da 50 a 53); sentenze del 7 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 59), e del 5 marzo 2020, OPR-Finance (C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 23). 35 V., per analogia, la sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner (C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 40), che rinvia alla sentenza Rampion e Godard (punti 62 e 65).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris