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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 23817/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12589/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

301. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – avverso la sentenza n. 6293/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal30.06.07 al 22.07.14 - ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo ricorso ex art. 145 T.U.B avverso il provvedimento del 24.05.2016 con cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha irrogato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 144 T.U.B., la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi €

14.080. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha ritenuto il sig. [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli illeciti amministrativi di: a) «mancata verifica dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli ex componenti il Collegio sindacale e dei partecipanti al capitale da parte degli ex amministratori unici»; b) «omesse segnalazioni all’Organo di Vigilanza da parte degli ex amministratori unici e degli ex componenti il Collegio sindacale».

Quanto all’illecito sub a), la Corte capitolina ha affermato la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della seguente catena argomentativa: 1) in data 1° luglio 2014, come risultante dal rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore unico della società; 2) dal 1° luglio 2014, quindi, competeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgere senza indugio la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del nuovo azionista; 3) il sig. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto nella carica di amministratore unico fino al 22 luglio 2014, data in cui gli era subentrato il signor [OSCURATO:PERSONA]; 4) dall’1° al 22 luglio 2014 il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, e quindi dovuto, procedere alla suddetta verifica.

Quanto all’illecito sub b), la Corte capitolina ha disatteso la tesi dell'opponente secondo cui le segnalazioni la cui omissione era stata sanzionata avrebbero «formate oggetto di un obbligo soltanto derivante dal sollecito inviato il 31/12/2014 dall'OdV, ossia in data successiva alla cessazione del ricorrente dalla carica e che difetterebbero comunque eventi e profili operativi suscettibili di segnalazione» (pag. 4, quarto capoverso, della sentenza).

In proposito, nell'impugnata sentenza si argomenta che il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie atti e documenti - attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dall'articolo 106, sesto comma, T.U.B. -era stato esercitato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con provvedimento del 14 maggio 2009; l'articolo 12 di tale provvedimento, infatti, prevedeva, al comma 10, l'obbligo degli intermediari finanziari di inviare all'Organo di Vigilanza, con le modalità e i termini dal medesimo previsti, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e, al comma 11, l'obbligo degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie di inviare all'organo di vigilanza il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché la situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10.

L'opponente aveva quindi violato il proprio dovere di procedere alle segnalazioni periodiche alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia durante il periodo in cui era stato amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. e per tale violazione (e non per l'omessa risposta al sollecito del 31/12/2014) era stato sanzionato con il provvedimento opposto.

Il ricorso per cassazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, il primo riferito al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co.1, n.5 c.p.c. ed il secondo riferito al vizio di violazione di legge ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 106, co. 6, T.U.B. vigente ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell'adunanza della camera di consiglio del 18 gennaio 2022, in prossimità della quale solo il ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura il giudizio di fatto secondo cui l'acquisto del capitale sociale da parte del signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in data 1 luglio 2014; nel motivo si lamenta l'omesso esame del fatto decisivo che dalla visura della Camera di Commercio prodotta in sede di merito risultava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la qualifica di socio unico il 22 luglio 2014, ossia nella stessa data in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica di amministratore unico della società.

Il motivo è fondato.

L’impugnata sentenza non esamina il fatto che in data 1° agosto 2014 nel registro delle imprese era stato annotato che il [OSCURATO:PERSONA] era diventato socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 22 luglio 2014, ma, prima, travisa l'argomentazione dell'opponente, affermando che costui avrebbe sostenuto che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la nomina in data 22/07/2014» (pag. 4, secondo capoverso, della sentenza, sottolineatura nostra) e, poi, argomenta come l’illecito contestato avesse ad oggetto «l'omessa verifica dei requisiti di onorabilità in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] (a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il pacchetto di maggioranza a partire dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non la distinta vicenda relativa all’ avvicendamento nella carica di amministratore unico, avvenuto in data 22/07/2014, quando il signor [OSCURATO:PERSONA] (e non il socio [OSCURATO:PERSONA]) era subentrato nella predetta carica al [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza).

Al riguardo il Collegio osserva che la posizione di socio unico non è una “carica”, che può essere accettata o non accettata, ma una situazione di fatto che consegue all'acquisto della totalità del capitale.

Secondo la sentenza impugnata il rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia indicava la data di tale acquisto nel 1° luglio 2014; secondo le risultanze della visura camerale, per contro, tale acquisto era avvenuto in data 22 luglio 2014.

La sentenza avrebbe dovuto dar conto di tale risultanza della visura camerale, illustrare le ragioni in base alle quali il rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia indicava nella diversa data del 1° luglio 2014 quella data del trasferimento del capitale sociale dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e spiegare perché tali ragioni la inducessero a ritenere inattendibile la data del 22 luglio 2014 emergente dalla visura camerale.

La mancanza di tali argomentazioni integra il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Né hanno pregio i riferimenti svolti nel contro ricorso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia alla fede privilegiata dei rapporti ispettivi ed al principio di non contestazione.

Quanto al primo, va qui richiamato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua gli accertamenti ispettivi condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (così Cass. 13679/2018).

Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che l’impugnata sentenza non contiene alcun accertamento della circostanza - che non può essere accertata in sede di legittimità e, comunque, è estranea alla ratio decidendi - che l’opponente non avesse contestato l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia secondo cui il capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2014.

Il secondo motivo denuncia lafalsa applicazione dell’art. 106, co. 6, T.U.B., vigente ratione temporis, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ascrivendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per la violazione di tale disposizione, ancorché l’addebito al medesimo rivolto consistesse nell’inottemperanza ad un sollecito del 31 dicembre 2014, successivo alla cessazione del medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]..

Il motivo è infondato.

Il testo dell'articolo 106 T.U.B. applicabile ratione temporis recita: «Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità»; nell'esercizio di tale potere di richiesta la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha emanato il provvedimento 14 maggio 2009, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2009, il cui articolo 12, dispone, nel comma 10, che «Gli intermediari finanziari inviano alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria …»; tali «modalità e termini» sono poi state fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con la circolaren. 273 del 5 gennaio 2009.

Come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, quindi, l'illecito addebitato al sig. [OSCURATO:PERSONA] consiste nella violazione - da lui commessa nella carica di amministratore unico e protrattasi fino a quando egli mantenne tale carica – del dovere di procedere alle segnalazioni periodiche prescritte dalle suddette fonti normative, primarie e secondarie.

Il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato.

In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, che rinnoverà l'accertamento in fatto sulla data diacquisto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12589/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 301. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. –controricorrente – avverso la sentenza n. 6293/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] - amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal30.06.07 al 22.07.14 - ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo ricorso ex art. 145 T.U.B avverso il provvedimento del 24.05.2016 con cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha irrogato nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 144 T.U.B., la sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi € 14.080. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha ritenuto il sig. [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli illeciti amministrativi di: a) «mancata verifica dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli ex componenti il Collegio sindacale e dei partecipanti al capitale da parte degli ex amministratori unici»; b) «omesse segnalazioni all’Organo di Vigilanza da parte degli ex amministratori unici e degli ex componenti il Collegio sindacale». Quanto all’illecito sub a), la Corte capitolina ha affermato la responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta della seguente catena argomentativa: 1) in data 1° luglio 2014, come risultante dal rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato l'intero capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca amministratore unico della società; 2) dal 1° luglio 2014, quindi, competeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] svolgere senza indugio la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del nuovo azionista; 3) il sig. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto nella carica di amministratore unico fino al 22 luglio 2014, data in cui gli era subentrato il signor [OSCURATO:PERSONA]; 4) dall’1° al 22 luglio 2014 il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, e quindi dovuto, procedere alla suddetta verifica. Quanto all’illecito sub b), la Corte capitolina ha disatteso la tesi dell'opponente secondo cui le segnalazioni la cui omissione era stata sanzionata avrebbero «formate oggetto di un obbligo soltanto derivante dal sollecito inviato il 31/12/2014 dall'OdV, ossia in data successiva alla cessazione del ricorrente dalla carica e che difetterebbero comunque eventi e profili operativi suscettibili di segnalazione» (pag. 4, quarto capoverso, della sentenza). In proposito, nell'impugnata sentenza si argomenta che il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie atti e documenti - attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dall'articolo 106, sesto comma, T.U.B. -era stato esercitato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con provvedimento del 14 maggio 2009; l'articolo 12 di tale provvedimento, infatti, prevedeva, al comma 10, l'obbligo degli intermediari finanziari di inviare all'Organo di Vigilanza, con le modalità e i termini dal medesimo previsti, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e, al comma 11, l'obbligo degli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie di inviare all'organo di vigilanza il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro 30 giorni dalla relativa approvazione, nonché la situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10. L'opponente aveva quindi violato il proprio dovere di procedere alle segnalazioni periodiche alla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia durante il periodo in cui era stato amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. e per tale violazione (e non per l'omessa risposta al sollecito del 31/12/2014) era stato sanzionato con il provvedimento opposto. Il ricorso per cassazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, il primo riferito al vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co.1, n.5 c.p.c. ed il secondo riferito al vizio di violazione di legge ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 106, co. 6, T.U.B. vigente ratione temporis. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha depositato controricorso. La causa è stata discussa nell'adunanza della camera di consiglio del 18 gennaio 2022, in prossimità della quale solo il ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] censura il giudizio di fatto secondo cui l'acquisto del capitale sociale da parte del signor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto in data 1 luglio 2014; nel motivo si lamenta l'omesso esame del fatto decisivo che dalla visura della Camera di Commercio prodotta in sede di merito risultava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito la qualifica di socio unico il 22 luglio 2014, ossia nella stessa data in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] era cessato dalla carica di amministratore unico della società. Il motivo è fondato. L’impugnata sentenza non esamina il fatto che in data 1° agosto 2014 nel registro delle imprese era stato annotato che il [OSCURATO:PERSONA] era diventato socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 22 luglio 2014, ma, prima, travisa l'argomentazione dell'opponente, affermando che costui avrebbe sostenuto che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la nomina in data 22/07/2014» (pag. 4, secondo capoverso, della sentenza, sottolineatura nostra) e, poi, argomenta come l’illecito contestato avesse ad oggetto «l'omessa verifica dei requisiti di onorabilità in capo al socio [OSCURATO:PERSONA] (a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il pacchetto di maggioranza a partire dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e non la distinta vicenda relativa all’ avvicendamento nella carica di amministratore unico, avvenuto in data 22/07/2014, quando il signor [OSCURATO:PERSONA] (e non il socio [OSCURATO:PERSONA]) era subentrato nella predetta carica al [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza). Al riguardo il Collegio osserva che la posizione di socio unico non è una “carica”, che può essere accettata o non accettata, ma una situazione di fatto che consegue all'acquisto della totalità del capitale. Secondo la sentenza impugnata il rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia indicava la data di tale acquisto nel 1° luglio 2014; secondo le risultanze della visura camerale, per contro, tale acquisto era avvenuto in data 22 luglio 2014. La sentenza avrebbe dovuto dar conto di tale risultanza della visura camerale, illustrare le ragioni in base alle quali il rapporto ispettivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia indicava nella diversa data del 1° luglio 2014 quella data del trasferimento del capitale sociale dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e spiegare perché tali ragioni la inducessero a ritenere inattendibile la data del 22 luglio 2014 emergente dalla visura camerale. La mancanza di tali argomentazioni integra il dedotto vizio di omesso esame di fatto decisivo. Né hanno pregio i riferimenti svolti nel contro ricorso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia alla fede privilegiata dei rapporti ispettivi ed al principio di non contestazione. Quanto al primo, va qui richiamato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua gli accertamenti ispettivi condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (così Cass. 13679/2018). Quanto al secondo, è sufficiente rilevare che l’impugnata sentenza non contiene alcun accertamento della circostanza - che non può essere accertata in sede di legittimità e, comunque, è estranea alla ratio decidendi - che l’opponente non avesse contestato l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia secondo cui il capitale della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato acquistato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 2014. Il secondo motivo denuncia lafalsa applicazione dell’art. 106, co. 6, T.U.B., vigente ratione temporis, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ascrivendo al sig. [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per la violazione di tale disposizione, ancorché l’addebito al medesimo rivolto consistesse nell’inottemperanza ad un sollecito del 31 dicembre 2014, successivo alla cessazione del medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].. Il motivo è infondato. Il testo dell'articolo 106 T.U.B. applicabile ratione temporis recita: «Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità»; nell'esercizio di tale potere di richiesta la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha emanato il provvedimento 14 maggio 2009, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2009, il cui articolo 12, dispone, nel comma 10, che «Gli intermediari finanziari inviano alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa, segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria …»; tali «modalità e termini» sono poi state fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia con la circolaren. 273 del 5 gennaio 2009. Come correttamente rilevato nella impugnata sentenza, quindi, l'illecito addebitato al sig. [OSCURATO:PERSONA] consiste nella violazione - da lui commessa nella carica di amministratore unico e protrattasi fino a quando egli mantenne tale carica – del dovere di procedere alle segnalazioni periodiche prescritte dalle suddette fonti normative, primarie e secondarie. Il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato. In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, che rinnoverà l'accertamento in fatto sulla data diacquisto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] del capitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in re