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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22085/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in punto di congruità degli aumenti inflitti a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]); letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in punto di congruità degli aumenti inflitti a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22085/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris