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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19229/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che quanto al primo motivo — con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale — i giudici di merito, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, hanno ritenuto provata la cessione a terzi della sostanza stupefacente in relazione a plurimi elementi, quali l'essere la sostanza stupefacente già divisa in dosi pronte per la vendita nonché il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, non confacente alla condizione economica del ricorrente, e della quale il predetto non ha fornito spiegazione (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4) Ritenuto che, quanto al secondo motivo — con cui si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche—la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi, gravi e specifici precedenti del ricorrente nonché l'assenza di segnali di rawedimento del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che quanto al primo motivo — con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale — i giudici di merito, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, hanno ritenuto provata la cessione a terzi della sostanza stupefacente in relazione a plurimi elementi, quali l'essere la sostanza stupefacente già divisa in dosi pronte per la vendita nonché il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, non confacente alla condizione economica del ricorrente, e della quale il predetto non ha fornito spiegazione (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4) Ritenuto che, quanto al secondo motivo — con cui si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche—la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi, gravi e specifici precedenti del ricorrente nonché l'assenza di segnali di rawedimento del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22
Sentenza Cassazione n. 19229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris