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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22463/2026

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le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) Il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/02/2026 del Tribunale di Civitavecchia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 27 febbraio 2026 dalTribunale di Civitavecchia, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.474 cod. pen.2.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha presentatoricorso avverso detta sentenza, lamentando il mancato aumento della penapecuniaria in ragione del riconoscimento della recidiva − che aveva inciso solo suquella detentiva − e l’erroneo calcolo della riduzione della pena per il ritoabbreviato.3.

La medesima decisione è stato oggetto di appello dell’imputato,presentato il 10 marzo 2026, sicché si impone l’applicazione dell’art. 580 cod. proc.pen., con conversione del ricorso del Procuratore Generale in appello.Non osta a questa conclusione la circostanza che il Procuratore Generalenon potesse proporre appello contro la sentenza predetta, ai sensi degli artt. 443,comma 3, e 593, comma 1, cod. proc. pen.

Trova, infatti, applicazione il principiosecondo cui le limitazioni all’appellabilità delle sentenze da parte del Pubblicoministero cedono di fronte alla coeva presentazione dell’appello ad opera dellaparte processuale a tanto legittimata, sicché entra in gioco, anche in questo casoe a prescindere dalla limitazione soggettiva in capo alla parte pubblica, ilmeccanismo di conversione di cui all’art. 580 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18253 del23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404 - 01).

Si tratta del medesimo principio che hatrovato applicazione – mutatis mutandis - in tema di conversione del ricorso percassazione proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza del giudice di pacedi condanna alla sola pena pecuniaria quando siano stati presentati anche gliappelli dell'imputato e della parte civile, ai sensi del combinato disposto degli artt.569, comma 2 e 580 cod. proc. pen., disposizioni che prevalgono sulle limitazionialla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte.(Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P., Rv. 276137 – 01; Sez. 5, Ordinanza n.20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377 - 01; Sez. 5, n. 57716 del13/10/2017, Casi, Rv. 271895 - 01; Sez. 5, ordinanza n. 30224 del 31/05/2017,Ballì, Rv. 270878 – 01).4.

Alla doverosa conversione del ricorso per cassazione del Procuratoregenerale in appello consegue la necessità di trasmettere gli atti alla Corte diappello di Roma per la celebrazione del giudizio.

P.Q.MConvertito il ricorso del Procuratore generale in appello, dispone trasmettersi gliCosì deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) Il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/02/2026 del Tribunale di Civitavecchia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 27 febbraio 2026 dalTribunale di Civitavecchia, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.474 cod. pen.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha presentatoricorso avverso detta sentenza, lamentando il mancato aumento della penapecuniaria in ragione del riconoscimento della recidiva − che aveva inciso solo suquella detentiva − e l’erroneo calcolo della riduzione della pena per il ritoabbreviato.3. La medesima decisione è stato oggetto di appello dell’imputato,presentato il 10 marzo 2026, sicché si impone l’applicazione dell’art. 580 cod. proc.pen., con conversione del ricorso del Procuratore Generale in appello.Non osta a questa conclusione la circostanza che il Procuratore Generalenon potesse proporre appello contro la sentenza predetta, ai sensi degli artt. 443,comma 3, e 593, comma 1, cod. proc. pen. Trova, infatti, applicazione il principiosecondo cui le limitazioni all’appellabilità delle sentenze da parte del Pubblicoministero cedono di fronte alla coeva presentazione dell’appello ad opera dellaparte processuale a tanto legittimata, sicché entra in gioco, anche in questo casoe a prescindere dalla limitazione soggettiva in capo alla parte pubblica, ilmeccanismo di conversione di cui all’art. 580 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 18253 del23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404 - 01). Si tratta del medesimo principio che hatrovato applicazione – mutatis mutandis - in tema di conversione del ricorso percassazione proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza del giudice di pacedi condanna alla sola pena pecuniaria quando siano stati presentati anche gliappelli dell'imputato e della parte civile, ai sensi del combinato disposto degli artt.569, comma 2 e 580 cod. proc. pen., disposizioni che prevalgono sulle limitazionialla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte.(Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P., Rv. 276137 – 01; Sez. 5, Ordinanza n.20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377 - 01; Sez. 5, n. 57716 del13/10/2017, Casi, Rv. 271895 - 01; Sez. 5, ordinanza n. 30224 del 31/05/2017,Ballì, Rv. 270878 – 01).4. Alla doverosa conversione del ricorso per cassazione del Procuratoregenerale in appello consegue la necessità di trasmettere gli atti alla Corte diappello di Roma per la celebrazione del giudizio. P.Q.MConvertito il ricorso del Procuratore generale in appello, dispone trasmettersi gliCosì deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris