CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 16560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 13, 14 e 15). Per quanto di rilievo in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato come colui che nelle conversazioni intercettate aventi ad oggetto i traffici di sostanze stupefacenti veniva indicato con il nickname di "Colosseo". 2. Contro l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico, articolato motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla sua identificazione come autore dei reati ascrittig li.Il Tribunale del riesame e prima ancora il Gip avrebbero desunto che il soggetto coinvolto nelle vicende oggetto dell'indagine si identificava in [OSCURATO:PERSONA] da una serie di elementi privi, secondo il difensore, della necessaria efficacia dimostrativa. Con riferimento ai controlli di polizia, il difensore osserva che le risultanze delle indagini non erano univoche. Invero, dopo che l'ignoto soprannominato "Colosseo" nel corso di una conversazione intercettata il 9 dicembre 2022 aveva riferito ad altro soggetto, soprannominato "Benzemei di essere stato appena controllato della forze dell'ordine, effettivamente era stato accertato che in tale data, nel comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a controllo; tuttavia, anche in altra occasione l'ignoto soprannominato "Colosseo" aveva riferito al solito interlocutore "Benzemà" di essere stato controllato nel comune di Bovalino 11 ottobre 2022, ma in atti non era stata rinvenuta la documentazione riferita a detto controllo. Il Tribunale, in maniera illogica e apodittica, ha argomentato che non era stato allegato il verbale relativo al controllo dell'i ottobre 2022, quando in realtà la polizia giudiziaria aveva interrogato la banca dati, ma nessun controllo del ricorrente in tale data risultava essere stato effettuato. Anche i messaggi e le conversazioni indicate a supporto della identificazione - prosegue il difensore- non potevano essere ritenuti significativi. Con riferimento al contenuto del messaggio telematico a mezzo del quale il2 (6corriere romano [OSCURATO:PERSONA], relazionandosi con "Benzemà", aveva detto di trovarsi all'indirizzo di "Colosseo", facendo menzione della [OSCURATO:PERSONA] a Locri, il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] era in realtà residente e dimorante a [OSCURATO:PERSONA]: in replica a tale osservazione, il Tribunale ha adottato una spiegazione ipotetica, assumendo che il luogo menzionato fosse quello concordato per l'incontro e non quello della dimora di "Colosseo". Con riferimento al messaggio telematico da cui era emerso che il soggetto denominato "Colosseo" si era recato in Germania con l'aereo, il Tribunale non ha adeguatamente considerato che dalle indagini era sì emerso che [OSCURATO:PERSONA] figurava nella lista passeggeri del volo Ryanair, ma anche che egli non disponeva di un documento valido per l'espatrio, necessario per effettuare un viaggio con aeromobile di tale compagnia. Con riferimento al contenuto di una conversazione nel corso della quale i due interlocutori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che secondo le indagini avevano avuto rapporti solo con "Colosseo" e "Benzemà"), parlando dei loro complici calabresi, avevano nominato "Benzemà", indicato come latitante, ed altro soggetto di nome Francesco, descritto come "alto, grosso e pelato", ovvero con fattezze che non corrispondevano a quelle di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha apoditticamente affermato che i due stavano parlando di un'altra persona e non di "Colosseo". Il Tribunale, infine, a fronte del deposito da parte del difensore di una consulenza che aveva concluso nel senso di una marcata incompatibilità tra la voce di [OSCURATO:PERSONA] e quella dell'ignoto denominato "Colosseo", ha ritenuto tale accertamento privo di rilievo, in quanto eseguito in assenza di contraddittorio. In tale modo - osserva il difensore - i giudici hanno omesso di confrontarsi con una fondamentale prova a discarico. L'ordinamento processuale assegna all'imputato il diritto di effettuare indagini difensive e di avvalersi dei risultati che da esse promanano; la natura ripetibile dell'accertamento esonerava la parte privata dal dovere di darne comunicazione a quella pubblica, onde consentirne la partecipazione. 2.1.Gli argomenti oggetto del ricorso sono stati ripresi in una memoria depositata in data 3 aprile 2026, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale nel senso del rigetto del ricorso. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 32. Si deve premettere che; secondo l'insegnamento pacifico in sede di legittimità, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Con la conseguenza che il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (così, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). 3. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, si osserva che il Tribunale ha replicato ai rilievi del ricorrente in ordine alla incertezza della sua identificazione con argomenti coerenti con i dati riportati e non manifestamente illogici. I giudici hanno evidenziato che convergevano nel senso della identificazione del pin 36992 nickname Colosseo nella persona di [OSCURATO:PERSONA] una serie di elementi. In particolare hanno ricordato: - che egli è figlio di [OSCURATO:PERSONA], capo e promotore del sodalizio, osservato mentre incontrava, nel mese di dicembre 2022 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], in occasione di rifornimenti di cocaina di rilevante entità, [OSCURATO:PERSONA], nonché a Roma nell'aprile 2023 il responsabile della base logistica romana [OSCURATO:PERSONA]; il monitoraggio di [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito di scoprire, il 27 aprile 2023, nelle campagne di [OSCURATO:PERSONA],, un vero e proprio laboratorio clandestino per la lavorazione di cocaina; - che i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali prendevano ordini dai soggetti celati dietro i nicknanne "Benzema" e "Colosseo", interagendo fra di loro, avevano affermato di dover parlare con [OSCURATO:PERSONA]; - che erano stati documentati due controlli di polizia giudiziaria su strada di [OSCURATO:PERSONA] nelle date dell' 1 ottobre 2022 e del 9 dicembre 2022 cui corrispondevano altrettante chat in cui "Colosseo" comunicava ai propri interlocutori di essere stato fermato e sottoposto a controllo; il Tribunale, in replica alle censure del ricorrente, ha spiegato che nella informativa finale si dava atto di entrambi i controlli e che, pertanto, il dato storico, pur non essendo stato allegato il verbale relativo al controllo dell'i ottobre 2011, non 4poteva essere messo in discussione; il Tribunale ha spiegato, altresì, che il fatto che nella conversazione del 9 dicembre nel proseguo si fosse fatto riferimento ad un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza di [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilievo, posto che l'indicazione era relativa al luogo di un appuntamento e non già al luogo in cui il ricorrente viveva; - che in data 22 gennaio 2023 "Colosseo" aveva riferito ai suoi interlocutori di essere in viaggio per Francoforte e aveva poi comunicato di essere atterrato con messaggio inviato alle 12:59: la polizia giudiziaria aveva accertato che [OSCURATO:PERSONA] figurava fra i passeggeri del volo Ryanair per Francoforte; il Tribunale ha osservato che l'allegazione difensiva, ovvero l'istanza formulata dalla moglie il 29 maggio 2025 da cui emergerebbe che era sprovvisto di documento valido per l'espatrio, non poteva valere a smentire tale accertamento in quanto di tre anni successiva; la circostanza per cui sia stata prodotta documentazione da cui emergeva che la richiesta da parte della Questura di sospensione del documento era risalente nel tempo non vale a incrinare la coerenza e la logicità della motivazione adottata nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha anche replicato al rilievo per cui la persona che i coindagati Miccini e [OSCURATO:PERSONA], parlando fra di loro, avevano descritto come "altro grasso e pelato" non corrispondeva alle fattezze di [OSCURATO:PERSONA], spiegando che i due si erano riferiti evidentemente ad altro soggetto, di nome Francesco. Infine si è confrontato con la prova scientifica introdotta dalla difesa e ha osservato come, a fronte del complesso degli elementi su indicati, convergenti nel senso della identificazione di POIzzata come l'utilizzatore del pin con nicknameolosseo',' l'accertamento non poteva valere ad incrinare la certezza della identificazione, in quanto l'incompatibilità della voce registrata con quella di [OSCURATO:PERSONA] rilevata dal consulente tecnico poteva dipendere dalla qualità IiÌJ dell'intercettazione posa a confronto o da lievi inflessioni della voce del ricorrente al momento della registrazione effettuata dopo il suo arresto. 4. Il ricorrente in questa sede si è limitato a riproporre le stesse censure già sottoposte al Tribunale e ad avversare il percorso argomentativo sul piano della efficacia dimostrativa degli elementi indiziari individuati dal giudice della cautela, così sollecitando un sindacato inammissibile. Dopo che il Tribunale, nel passare in rassegna il compendio indiziario relativo alla identificazione del ricorrente, ha replicato in maniera adeguata a tutti i rilievi nel senso su indicato, il motivo di ricorso non ha indicato ragioni in fatto o in diritto tali da minare la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato. La censura è manifestamente infondata nella parte in cui lamenta la sottovalutazione da parte del Tribunale della prova scientifica. Vero è che, anche 5in tema di misure cautelari, il Tribunale è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, ovvero con altre risultanze è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione (in tal senso Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, Rv. 281721 - 01/ in tema di impugnazione di misure cautelari reali). Nel caso in esame, tuttavia, i giudici non si sono sottratti a tale onere e con motivazione non irragionevole hanno indicato i motivi, attinenti alla selezione del materiale posto in comparazione dal consulente fonico, che inducevano ad attribuire rilievo non dirimente alle sue conclusioni. Il ricorrente, limitandosi a ribadire come l'accertamento tecnico svolto dal consulente non fosse irripetibile e come sia diritto della difesa svolgere indagini di tipo tecnico, ha opposto rilievi che non sono pertinenti rispetto al passaggio della motivazione del provvedimento impugnato in cui si è affrontato il tema della prova scientifica. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere mandati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.M