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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 04959/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a prospettare un'alternativa lettura delle emergenze processuali, chiamando la Corte di legittimità ad un confronto non consentito con il risultato della prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e t nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] n i \,,, t- [OSCURATO:PERSONA] LEFAff Fu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volte a prospettare un'alternativa lettura delle emergenze processuali, chiamando la Corte di legittimità ad un confronto non consentito con il risultato della prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] e t nsore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] n i \,,, t- [OSCURATO:PERSONA] LEFAff Fu
Sentenza Cassazione n. 04959/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris