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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46947/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica lettura delle emergenze processuali acquisite sia in relazione alla inapplicabilità alla specie delle disposizioni previste in materia di detenzione domiciliare speciale, sia cion rigiardo 2! dolo richiesto dalla fattispecie in contestazione, alla non applicabilità dell'art 54 cp e dell'ultimo comma dell'art 385 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica lettura delle emergenze processuali acquisite sia in relazione alla inapplicabilità alla specie delle disposizioni previste in materia di detenzione domiciliare speciale, sia cion rigiardo 2! dolo richiesto dalla fattispecie in contestazione, alla non applicabilità dell'art 54 cp e dell'ultimo comma dell'art 385 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46947/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris